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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5446/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Rabacchi del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento di nato a [...] il [...] CP_2
nato a [...] il [...] Controparte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio delle avv. Cristina Grande Stevens, Stefania Nubile,
Valentina Cacioni, che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti
INTERVENUTI
e di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_4
pagina 1 di 6 presso lo studio dell'avv. Stefano De Luca Musella del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
INTERVENUTA
e di
AVV. BARBARA RUZZA, in qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.3.2024, il P.M. ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di Controparte_1
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'interdicendo e alle persone indicate all'art. 473bis.52, comma 2, c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio (12.6.2024), i figli e 31.5.2024), Controparte_1 CP_3 CP_2
la moglie (10.6.2024) e l'amministratrice di sostegno, avv. Ruzza (3.6.2024). Controparte_4
All'udienza del 16.6.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, anche richiamandosi ai propri atti introduttivi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10.12.2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, ritenendo assolutamente necessario, ai fini del decidere, acquisire documentazione medica aggiornata in ordine alle condizioni psico-fisiche dell'interdicendo e assegnando alle parti un termine per prendere posizione in ordine alle istanze depositate successivamente alla remissione della causa al Collegio (in particolare: la richiesta di nomina di un tutore provvisorio per l'interdicendo; la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, nel presente giudizio, dell'amministratrice di sostegno del sig. avuto riguardo CP_1
all'ordinanza n. 24732/2024 della Corte di Cassazione e al decreto emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento R.G. 23237/2024, pubblicato il 28.11.2024).
All'udienza del 23.12.2024, le parti si sono richiamate alle conclusioni di cui ai precedenti atti depositati, precisando altresì quanto segue:
- Il procuratore dell'interdicendo ha chiesto rigettarsi l'istanza di nomina di un tutore provvisorio per il sig. ha segnalato la litispendenza fra il presente il procedimento e il CP_1
procedimento avanti alla Corte d'Appello, pendente fra le stesse parti, con identico thema
pagina 2 di 6 decidendum;
- Il procuratore di e ha insistito per la nomina di un tutore provvisorio, CP_2 Controparte_3
in quanto il sig. vivrebbe in una situazione di isolamento, in assenza di Controparte_1
contatti con altri soggetti;
ha chiesto rigettarsi la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento avanti alla Corte d'Appello (avente a oggetto il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno), trattandosi di giudizi separati, con differenti thema decidendum; si è rimesso in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento, nel presente giudizio, dell'avv. Ruzza, già amministratrice di sostegno del sig. CP_1
- L'amministratrice di sostegno, avv. Ruzza, si è rimessa in ordine a tutte le questioni sottoposte;
- Il procuratore di ha chiesto rigettarsi la richiesta di nomina di un Controparte_4
tutore provvisorio;
ha instato per la dichiarazione di inammissibilità della costituzione dell'avv.
Ruzza nell'ambito del presente procedimento.
Il Giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.01.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio.
*** *** ***
Occorre preliminarmente osservare che, come condivisibilmente sostenuto da giurisprudenza di merito (v. Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza del 05.12.2008) e come desumibile dalla disamina del combinato disposto delle norme che disciplinano la materia (in particolare, gli artt. 405,
406, 418 c.c.), l'ipotesi (non prevista espressamente dalla legge) in cui siano contemporaneamente pendenti – come nella specie- un procedimento per l'interdizione e un procedimento per l'amministrazione di sostegno non può qualificarsi in termini di litispendenza, in ragione della natura non contenziosa che caratterizza il procedimento di amministrazione di sostegno, dovendosi– a contrario- ritenere pregiudiziale la valutazione del Tribunale afferente alla necessità o meno di procedere all'interdizione del soggetto rispetto a quello del Giudice Tutelare chiamato a pronunciarsi nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno.
Ciò posto, occorre preliminarmente procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 272, 187, comma 3, 189 c.p.c., alla disamina della questione afferente all'intervento, nel presente giudizio, dell'avv. Barbara Ruzza, in qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
pagina 3 di 6 Al riguardo, si specifica quanto segue.
ha proposto ricorso per la apertura di amministrazione di sostegno in favore del CP_2
padre, Con decreto del 12.5.2023, il G.T. del Tribunale di Torino ha accolto il Controparte_1
ricorso, nominando quale amministratore di sostegno l'avvocato Barbara Ruzza.
Il procuratore del beneficiario, da quest'ultimo nominato, ha interposto gravame. La Corte distrettuale, richiamate le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di primo grado, con decreto del 21.9.2023, ha confermato il decreto emesso dal
G.T. e ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno nella persona di un terzo stante i conflitti familiari tra la moglie del beneficiario e i figli. Avverso il predetto provvedimento della Corte d'Appello, il beneficiario ha proposto ricorso per Cassazione.
Con ordinanza del 12.7.2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Torino per un nuovo esame, accogliendo – fra gli altri- il primo motivo di ricorso, avente a oggetto la nullità della C.T.U. disposta nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno per mancata partecipazione, alla stessa, del legale dell'interdicendo (“La consulenza tecnica sulla quale i giudici di merito hanno basato, sostanzialmente per intero, il giudizio sulla necessità di apertura di amministrazione di sostegno, è quindi nulla e ciò si riverbera anche sulla validità del provvedimento, fondato su detta consulenza;
nessun altro accertamento infatti risulta autonomamente condotto dai giudici di merito e in particolare - come evidenziano le ulteriori ragioni di censura - è stata tralasciata tutta una serie di accertamenti sulle esigenze concrete del beneficiario, invece necessarie ai fini della decisione”). La Corte di Cassazione ha accolto gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal procuratore di aventi a oggetto: il mancato esame delle Controparte_1
esigenze e dei bisogni dell'interessato ai sensi degli artt. 407, commi 2 e 3, c.c.; il mancato rispetto della volontà del beneficiario in ordine all'individuazione dell'amministratrice di sostegno;
la nullità della costituzione dell'avv. Barbara Ruzza avanti alla Corte di Appello di Torino, in nome e per conto di per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. CP_1
A seguito del provvedimento della Corte di Cassazione, con istanza del 16.09.2024, l'avv. Ruzza ha presentato istanza al G.T. del Tribunale di Torino affinché “alla luce del provvedimento della Corte di
Cassazione 12.07.2024 ed in attesa del nuovo procedimento instaurando avanti la Corte di Appello territoriale, tenuto altresì conto della fissazione di udienza avanti il Tribunale di Torino, Sezione VII,
Dott.ssa Soria, al prossimo 15.10.2024, voglia confermare i poteri della scrivente Amministratrice di
pagina 4 di 6 come da decreto di nomina 12.05.2023”. Pt_1
Con provvedimento del 24.9.2024, il G.T., in ragione della natura provvisoriamente esecutiva del decreto di apertura di amministrazione di sostegno e dall'assenza, da parte dei giudici delle impugnazioni, di un provvedimento di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento, ha disposto “darsi corso alla nomina mediante la cura della persona e la gestione patrimoniale nell'interesse del beneficiario”.
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 il sig. per il tramite del suo procuratore, Controparte_1
ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 24.9.2024.
Con provvedimento del 25.11.2024, il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo e revocato il decreto emesso dal G.T. il 24.9.2024 (si legge nel provvedimento: “Dalla lettura della parte motiva della sentenza della Corte emerge infatti chiaramente che è nulla la consulenza disposta dal giudice ed è pertanto invalido il provvedimento che si è fondato su detta consulenza, per le ragioni innanzi esplicitate. Questo vuol dire che il GT non avrebbe neanche potuto aprire
l'amministrazione de qua sulla base di quel solo presupposto … In altri termini, precisa la Corte, si è in presenza di una CTU nulla, che viziato irrimediabilmente lo stesso decreto di apertura, e si è in presenza di una irragionevole e non adeguatamente motivata nomina di un soggetto terzo invece di quello indicato dal Beneficiario… Nelle more, non si può certo ritenere che il provvedimento di apertura – adottato sulla sola base di una CTU nulla – spieghi i suoi effetti”).
Così ricostruite le precedenti vicende processuali, che inevitabilmente si riflettono sulla presente, si rileva quanto segue.
Come noto, l'interessato (interdicendo, inabilitando, beneficiando) conserva la piena capacità di processuale nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire: legittimamente, pertanto, CP_1
si è costituito, nel presente procedimento, a mezzo del proprio legale (costituzione del
[...]
12.6.2024 e procura alle liti dell'11.6.2024).
Dalla disamina dell'atto di costituzione dell'avv. Ruzza del 3.6.2024, emerge infatti come la stessa si sia costituita, non già in nome e per conto dell'interdicendo, bensì nella sua qualità di amministratrice di sostegno dello stesso, dovendosi qualificare la sua costituzione quale intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., a sostegno delle ragioni del P.M..
Deve tuttavia rilevarsi che, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Torino il 25.11.2024
pagina 5 di 6 (pur essendo ancora sub iudice il procedimento avente a oggetto l'apertura dell'amministrazione nell'interesse di e il relativo decreto di nomina dell'avv. Ruzza), l'amministratrice di Controparte_1
sostegno risulta ora privata di qualsivoglia potere, da esercitarsi nell'interesse del beneficiario, con conseguente sopravvenuta carenza dell'interesse richiesto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel procedimento in corso.
Ne segue che l'intervento dell'amministratrice di sostegno dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Per il resto, il Collegio ritiene che la causa necessiti di ulteriore istruttoria e non possa essere, in questa sede, definita. Si provvederà dunque, con separata ordinanza, alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Cont Relativamente alla sola questione preliminare dell'inammissibilità dell'intervento dell' che viene qui definita, debbono essere regolamentate le spese di lite tra l'amministratrice di sostegno e le altre parti del giudizio.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'amministratrice di sostegno e dell'assenza di soccombenza, come desumibile dalle conclusioni al riguardo rassegnate dall'amministratrice, la quale si è rimessa alle determinazioni del Collegio (v. verbale di udienza del 23.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti,
Dichiara l'inammissibilità della costituzione, nel presente giudizio, dell'avv. Barbara Ruzza, in qualità di amministratrice di sostegno dell'interdicendo, per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara le spese compensate fra le parti.
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5446/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Rabacchi del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento di nato a [...] il [...] CP_2
nato a [...] il [...] Controparte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio delle avv. Cristina Grande Stevens, Stefania Nubile,
Valentina Cacioni, che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti
INTERVENUTI
e di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_4
pagina 1 di 6 presso lo studio dell'avv. Stefano De Luca Musella del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
INTERVENUTA
e di
AVV. BARBARA RUZZA, in qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.3.2024, il P.M. ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di Controparte_1
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'interdicendo e alle persone indicate all'art. 473bis.52, comma 2, c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio (12.6.2024), i figli e 31.5.2024), Controparte_1 CP_3 CP_2
la moglie (10.6.2024) e l'amministratrice di sostegno, avv. Ruzza (3.6.2024). Controparte_4
All'udienza del 16.6.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, anche richiamandosi ai propri atti introduttivi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10.12.2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, ritenendo assolutamente necessario, ai fini del decidere, acquisire documentazione medica aggiornata in ordine alle condizioni psico-fisiche dell'interdicendo e assegnando alle parti un termine per prendere posizione in ordine alle istanze depositate successivamente alla remissione della causa al Collegio (in particolare: la richiesta di nomina di un tutore provvisorio per l'interdicendo; la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, nel presente giudizio, dell'amministratrice di sostegno del sig. avuto riguardo CP_1
all'ordinanza n. 24732/2024 della Corte di Cassazione e al decreto emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento R.G. 23237/2024, pubblicato il 28.11.2024).
All'udienza del 23.12.2024, le parti si sono richiamate alle conclusioni di cui ai precedenti atti depositati, precisando altresì quanto segue:
- Il procuratore dell'interdicendo ha chiesto rigettarsi l'istanza di nomina di un tutore provvisorio per il sig. ha segnalato la litispendenza fra il presente il procedimento e il CP_1
procedimento avanti alla Corte d'Appello, pendente fra le stesse parti, con identico thema
pagina 2 di 6 decidendum;
- Il procuratore di e ha insistito per la nomina di un tutore provvisorio, CP_2 Controparte_3
in quanto il sig. vivrebbe in una situazione di isolamento, in assenza di Controparte_1
contatti con altri soggetti;
ha chiesto rigettarsi la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento avanti alla Corte d'Appello (avente a oggetto il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno), trattandosi di giudizi separati, con differenti thema decidendum; si è rimesso in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento, nel presente giudizio, dell'avv. Ruzza, già amministratrice di sostegno del sig. CP_1
- L'amministratrice di sostegno, avv. Ruzza, si è rimessa in ordine a tutte le questioni sottoposte;
- Il procuratore di ha chiesto rigettarsi la richiesta di nomina di un Controparte_4
tutore provvisorio;
ha instato per la dichiarazione di inammissibilità della costituzione dell'avv.
Ruzza nell'ambito del presente procedimento.
Il Giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.01.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio.
*** *** ***
Occorre preliminarmente osservare che, come condivisibilmente sostenuto da giurisprudenza di merito (v. Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza del 05.12.2008) e come desumibile dalla disamina del combinato disposto delle norme che disciplinano la materia (in particolare, gli artt. 405,
406, 418 c.c.), l'ipotesi (non prevista espressamente dalla legge) in cui siano contemporaneamente pendenti – come nella specie- un procedimento per l'interdizione e un procedimento per l'amministrazione di sostegno non può qualificarsi in termini di litispendenza, in ragione della natura non contenziosa che caratterizza il procedimento di amministrazione di sostegno, dovendosi– a contrario- ritenere pregiudiziale la valutazione del Tribunale afferente alla necessità o meno di procedere all'interdizione del soggetto rispetto a quello del Giudice Tutelare chiamato a pronunciarsi nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno.
Ciò posto, occorre preliminarmente procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 272, 187, comma 3, 189 c.p.c., alla disamina della questione afferente all'intervento, nel presente giudizio, dell'avv. Barbara Ruzza, in qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
pagina 3 di 6 Al riguardo, si specifica quanto segue.
ha proposto ricorso per la apertura di amministrazione di sostegno in favore del CP_2
padre, Con decreto del 12.5.2023, il G.T. del Tribunale di Torino ha accolto il Controparte_1
ricorso, nominando quale amministratore di sostegno l'avvocato Barbara Ruzza.
Il procuratore del beneficiario, da quest'ultimo nominato, ha interposto gravame. La Corte distrettuale, richiamate le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di primo grado, con decreto del 21.9.2023, ha confermato il decreto emesso dal
G.T. e ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno nella persona di un terzo stante i conflitti familiari tra la moglie del beneficiario e i figli. Avverso il predetto provvedimento della Corte d'Appello, il beneficiario ha proposto ricorso per Cassazione.
Con ordinanza del 12.7.2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Torino per un nuovo esame, accogliendo – fra gli altri- il primo motivo di ricorso, avente a oggetto la nullità della C.T.U. disposta nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno per mancata partecipazione, alla stessa, del legale dell'interdicendo (“La consulenza tecnica sulla quale i giudici di merito hanno basato, sostanzialmente per intero, il giudizio sulla necessità di apertura di amministrazione di sostegno, è quindi nulla e ciò si riverbera anche sulla validità del provvedimento, fondato su detta consulenza;
nessun altro accertamento infatti risulta autonomamente condotto dai giudici di merito e in particolare - come evidenziano le ulteriori ragioni di censura - è stata tralasciata tutta una serie di accertamenti sulle esigenze concrete del beneficiario, invece necessarie ai fini della decisione”). La Corte di Cassazione ha accolto gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal procuratore di aventi a oggetto: il mancato esame delle Controparte_1
esigenze e dei bisogni dell'interessato ai sensi degli artt. 407, commi 2 e 3, c.c.; il mancato rispetto della volontà del beneficiario in ordine all'individuazione dell'amministratrice di sostegno;
la nullità della costituzione dell'avv. Barbara Ruzza avanti alla Corte di Appello di Torino, in nome e per conto di per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. CP_1
A seguito del provvedimento della Corte di Cassazione, con istanza del 16.09.2024, l'avv. Ruzza ha presentato istanza al G.T. del Tribunale di Torino affinché “alla luce del provvedimento della Corte di
Cassazione 12.07.2024 ed in attesa del nuovo procedimento instaurando avanti la Corte di Appello territoriale, tenuto altresì conto della fissazione di udienza avanti il Tribunale di Torino, Sezione VII,
Dott.ssa Soria, al prossimo 15.10.2024, voglia confermare i poteri della scrivente Amministratrice di
pagina 4 di 6 come da decreto di nomina 12.05.2023”. Pt_1
Con provvedimento del 24.9.2024, il G.T., in ragione della natura provvisoriamente esecutiva del decreto di apertura di amministrazione di sostegno e dall'assenza, da parte dei giudici delle impugnazioni, di un provvedimento di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento, ha disposto “darsi corso alla nomina mediante la cura della persona e la gestione patrimoniale nell'interesse del beneficiario”.
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 il sig. per il tramite del suo procuratore, Controparte_1
ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 24.9.2024.
Con provvedimento del 25.11.2024, il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo e revocato il decreto emesso dal G.T. il 24.9.2024 (si legge nel provvedimento: “Dalla lettura della parte motiva della sentenza della Corte emerge infatti chiaramente che è nulla la consulenza disposta dal giudice ed è pertanto invalido il provvedimento che si è fondato su detta consulenza, per le ragioni innanzi esplicitate. Questo vuol dire che il GT non avrebbe neanche potuto aprire
l'amministrazione de qua sulla base di quel solo presupposto … In altri termini, precisa la Corte, si è in presenza di una CTU nulla, che viziato irrimediabilmente lo stesso decreto di apertura, e si è in presenza di una irragionevole e non adeguatamente motivata nomina di un soggetto terzo invece di quello indicato dal Beneficiario… Nelle more, non si può certo ritenere che il provvedimento di apertura – adottato sulla sola base di una CTU nulla – spieghi i suoi effetti”).
Così ricostruite le precedenti vicende processuali, che inevitabilmente si riflettono sulla presente, si rileva quanto segue.
Come noto, l'interessato (interdicendo, inabilitando, beneficiando) conserva la piena capacità di processuale nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire: legittimamente, pertanto, CP_1
si è costituito, nel presente procedimento, a mezzo del proprio legale (costituzione del
[...]
12.6.2024 e procura alle liti dell'11.6.2024).
Dalla disamina dell'atto di costituzione dell'avv. Ruzza del 3.6.2024, emerge infatti come la stessa si sia costituita, non già in nome e per conto dell'interdicendo, bensì nella sua qualità di amministratrice di sostegno dello stesso, dovendosi qualificare la sua costituzione quale intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., a sostegno delle ragioni del P.M..
Deve tuttavia rilevarsi che, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Torino il 25.11.2024
pagina 5 di 6 (pur essendo ancora sub iudice il procedimento avente a oggetto l'apertura dell'amministrazione nell'interesse di e il relativo decreto di nomina dell'avv. Ruzza), l'amministratrice di Controparte_1
sostegno risulta ora privata di qualsivoglia potere, da esercitarsi nell'interesse del beneficiario, con conseguente sopravvenuta carenza dell'interesse richiesto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel procedimento in corso.
Ne segue che l'intervento dell'amministratrice di sostegno dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Per il resto, il Collegio ritiene che la causa necessiti di ulteriore istruttoria e non possa essere, in questa sede, definita. Si provvederà dunque, con separata ordinanza, alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Cont Relativamente alla sola questione preliminare dell'inammissibilità dell'intervento dell' che viene qui definita, debbono essere regolamentate le spese di lite tra l'amministratrice di sostegno e le altre parti del giudizio.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'amministratrice di sostegno e dell'assenza di soccombenza, come desumibile dalle conclusioni al riguardo rassegnate dall'amministratrice, la quale si è rimessa alle determinazioni del Collegio (v. verbale di udienza del 23.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti,
Dichiara l'inammissibilità della costituzione, nel presente giudizio, dell'avv. Barbara Ruzza, in qualità di amministratrice di sostegno dell'interdicendo, per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara le spese compensate fra le parti.
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 6 di 6