Art. 48.
Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualita' di incaricato, straordinario o volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.
Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' ridotto di un anno.
Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualita' di incaricato, straordinario o volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.
Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' ridotto di un anno.