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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12672 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12672/2024 del Registro Generale e promossa da in persona legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 procuratore avv. GIANNELLI ALESSANDRA
Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. CASAREALE ANNA CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 con cui è stato intimato il pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 2.347,81, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute in quanto non ricomprese nella retribuzione dovuta per il periodo feriale, in ragione delle indennità da includere secondo la statuizione di cui alla sentenza n. 792/2024 resa inter partes dalla Corte di
Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Eccepiva come il credito non fosse né certo né liquido e contestava l'ammontare della somma ingiunta. Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione.
* L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Le somme ingiunte sono state determinate dall'opposto sulla scorta della sentenza di condanna generica in suo favore. In particolare, la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, con la sentenza n.
792/2024 aveva così statuito:
“dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 CP_1 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato ed indennità di manovra, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal 2016;”, così sancendo l'inclusione delle indennità ed emolumenti suindicati nel calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie.
La società opponente lamenta che la sentenza non fosse esecutiva e che la somma ingiunta non fosse né liquida né certa.
Ritiene il Tribunale che nella sentenza vi fossero gli elementi sulla cui base potere determinare le somme da corrispondere all'opposto.
A tal proposito, nella decisione è dato leggersi che:
“
8. Fondate sono, invece, le doglianze in ordina alla quantificazione delle spettanze, nei limiti di cui appresso.
8.1 Con riguardo al numero totale di ferie da considerare devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass.
23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio
“rappresentativo” (come ammesso anche dall'appellato vedi pag.18 della memoria di costituzione
2 in appello) pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso la impugnata sentenza va rettificata. Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del tribunale si è concretizzata in una statuizione di mera condanna generica.
9. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9.1. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
… omissis … 13.Ne consegue che l'appello va parzialmente acconto e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi di ferie CP_1 annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato ed indennità di manovra e condannata la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal 2016.”.
Tanto premesso di ritiene che la somma ingiunta sia stata correttamente calcolata dall'opposto, che, difatti, ha tenuto conto, per il calcolo del compenso ferie spettanti, del limite dei 24 giorni (v. conteggi analitici allegati al ricorso monitorio).
Ribadendo il criterio sopra riportato si deve procedere all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive;
è innanzitutto corretto affermare che il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese deve essere limitato al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, TH , C- Per_1 155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Quindi bisogna riferirsi al rapporto tra ammontare delle indennità e giorni di lavoro effettivi, con specifico riferimento al divisore delle giornate effettive di lavoro registrate durante ciascun mese.
3 Tale criterio è l'unico in grado di sterilizzare eventi da non ricomprendere quali permessi, malattie, cig..
La media annua che fa capo al lavoro effettivo, quindi, è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui al ccnl e pertanto è l'unica che permette di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse.
Applicando tali criteri di calcolo al caso di specie l'opposto ha correttamente determinato l'ammontare della somma spettante.
Con riferimento alla questione relativa alla presunta mancata corrispondenza all'anno precedente del periodo medio rappresentativo posto a base del calcolo, si osserva che la parte opponente si è limitata ad affermare che “ … occorre rilevare come controparte sviluppi il proprio conteggio utilizzando gli emolumenti percepiti nella stessa annualità. Ciò comporta la conseguenza che non venga preso in considerazione “un periodo medio rappresentativo”, individuato nella sentenza che ha definito il giudizio di appello e che il lavoratore ha posto a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio (oltreché nella costante giurisprudenza e nelle recentissime pronunce della Corte di Appello di Bari) nell'anno precedente a quello di fruizione delle ferie” (cfr. pag. 5 del ricorso in opposizione), senza, tuttavia, fornire alcuna puntuale controdeduzione a dimostrazione dell'assunto, nemmeno immediatamente evincibile dalla mera proposta di un conteggio alternativo, privo di adeguata indicazione del fondamento dei criteri di computo applicati.
Destituita di fondamento è pure l'ulteriore eccezione relativa alla presunta carenza del requisito della certezza del credito, in considerazione del fatto che, con riguardo alla sentenza n. 792/2024 della
Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, “la mera lettura del dispositivo (riportato pedissequamente dall'istante nel ricorso per decreto ingiuntivo) consente di asserire che nessuna quantificazione viene infatti effettuata, potendosi evincere soltanto una pronuncia meramente dichiarativa del diritto reclamato dal lavoratore, con la previsione del “limite dei 24 giorni”” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione).
Per altro verso, nemmeno appare appropriato il richiamo alla giurisprudenza relativa alla attitudine della sentenza a valere quale titolo esecutivo, tenuto conto che, nel caso di specie, il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso sulla scorta dell'accertamento e della conseguente condanna generica recati dalla sentenza n. 792/2024 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Al riguardo, in termini generali, deve osservarsi che secondo un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità “un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia. L'art. 474 c.p.c. stabilisce, infatti, che il titolo esecutivo debba essere "certo, liquido ed esigibile"” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-04-2010, n. 10164).
Tuttavia, deve considerarsi, in ossequio ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, che la statuizione di condanna può essere automaticamente etero-integrata dai dati ricavabili dalla documentazione acclusa al fascicolo del giudizio in cui è stata emessa.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni semplici, con la sentenza n. 11066 del 2012 hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
4 È stato pure chiarito che “La giurisprudenza di legittimità successiva, nel confermare l'interpretazione elle S.U., ha ulteriormente precisato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 23159 del 2014; cfr. pure Cass. n. 9161 del 2013;” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/06/2015, n.13122). Dunque, ne discende che, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-07-2012, n. 11067), la statuizione di condanna al pagamento di un importo commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto può ritenersi automaticamente etero- integrata dai dati ricavabili dalla documentazione (es. prospetti paga, contratto di lavoro) acclusa al fascicolo del giudizio in cui è stata emessa.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo.
Deve, infine, darsi atto della circostanza evidenziata dalla parte opponente, secondo cui “senza che tanto importi acquiescenza, la società, al fine di dare esecuzione alla sentenza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Bari, ha provveduto a determinare e, conseguentemente, ad erogare l'importo pari ad euro 1.576,01 (di cui € 1.336,05 a titolo di differenze sulla retribuzione feriale, € 149,89 per rivalutazione monetaria ed € 90,07 per interessi)” (cfr. pag. 7 del ricorso in opposizione), di talché, al di là della effettiva corresponsione della somma in esecuzione della statuizione di condanna generica, non possa dirsi nemmeno parzialmente cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con
[...] CP_1 atto depositato il 17.10.2024, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 emesso dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.350,00, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 10.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12672/2024 del Registro Generale e promossa da in persona legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 procuratore avv. GIANNELLI ALESSANDRA
Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. CASAREALE ANNA CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 con cui è stato intimato il pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 2.347,81, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute in quanto non ricomprese nella retribuzione dovuta per il periodo feriale, in ragione delle indennità da includere secondo la statuizione di cui alla sentenza n. 792/2024 resa inter partes dalla Corte di
Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Eccepiva come il credito non fosse né certo né liquido e contestava l'ammontare della somma ingiunta. Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione.
* L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Le somme ingiunte sono state determinate dall'opposto sulla scorta della sentenza di condanna generica in suo favore. In particolare, la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, con la sentenza n.
792/2024 aveva così statuito:
“dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 CP_1 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato ed indennità di manovra, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal 2016;”, così sancendo l'inclusione delle indennità ed emolumenti suindicati nel calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie.
La società opponente lamenta che la sentenza non fosse esecutiva e che la somma ingiunta non fosse né liquida né certa.
Ritiene il Tribunale che nella sentenza vi fossero gli elementi sulla cui base potere determinare le somme da corrispondere all'opposto.
A tal proposito, nella decisione è dato leggersi che:
“
8. Fondate sono, invece, le doglianze in ordina alla quantificazione delle spettanze, nei limiti di cui appresso.
8.1 Con riguardo al numero totale di ferie da considerare devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass.
23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio
“rappresentativo” (come ammesso anche dall'appellato vedi pag.18 della memoria di costituzione
2 in appello) pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso la impugnata sentenza va rettificata. Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del tribunale si è concretizzata in una statuizione di mera condanna generica.
9. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9.1. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
… omissis … 13.Ne consegue che l'appello va parzialmente acconto e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi di ferie CP_1 annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato ed indennità di manovra e condannata la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal 2016.”.
Tanto premesso di ritiene che la somma ingiunta sia stata correttamente calcolata dall'opposto, che, difatti, ha tenuto conto, per il calcolo del compenso ferie spettanti, del limite dei 24 giorni (v. conteggi analitici allegati al ricorso monitorio).
Ribadendo il criterio sopra riportato si deve procedere all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive;
è innanzitutto corretto affermare che il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese deve essere limitato al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, TH , C- Per_1 155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Quindi bisogna riferirsi al rapporto tra ammontare delle indennità e giorni di lavoro effettivi, con specifico riferimento al divisore delle giornate effettive di lavoro registrate durante ciascun mese.
3 Tale criterio è l'unico in grado di sterilizzare eventi da non ricomprendere quali permessi, malattie, cig..
La media annua che fa capo al lavoro effettivo, quindi, è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui al ccnl e pertanto è l'unica che permette di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse.
Applicando tali criteri di calcolo al caso di specie l'opposto ha correttamente determinato l'ammontare della somma spettante.
Con riferimento alla questione relativa alla presunta mancata corrispondenza all'anno precedente del periodo medio rappresentativo posto a base del calcolo, si osserva che la parte opponente si è limitata ad affermare che “ … occorre rilevare come controparte sviluppi il proprio conteggio utilizzando gli emolumenti percepiti nella stessa annualità. Ciò comporta la conseguenza che non venga preso in considerazione “un periodo medio rappresentativo”, individuato nella sentenza che ha definito il giudizio di appello e che il lavoratore ha posto a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio (oltreché nella costante giurisprudenza e nelle recentissime pronunce della Corte di Appello di Bari) nell'anno precedente a quello di fruizione delle ferie” (cfr. pag. 5 del ricorso in opposizione), senza, tuttavia, fornire alcuna puntuale controdeduzione a dimostrazione dell'assunto, nemmeno immediatamente evincibile dalla mera proposta di un conteggio alternativo, privo di adeguata indicazione del fondamento dei criteri di computo applicati.
Destituita di fondamento è pure l'ulteriore eccezione relativa alla presunta carenza del requisito della certezza del credito, in considerazione del fatto che, con riguardo alla sentenza n. 792/2024 della
Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, “la mera lettura del dispositivo (riportato pedissequamente dall'istante nel ricorso per decreto ingiuntivo) consente di asserire che nessuna quantificazione viene infatti effettuata, potendosi evincere soltanto una pronuncia meramente dichiarativa del diritto reclamato dal lavoratore, con la previsione del “limite dei 24 giorni”” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione).
Per altro verso, nemmeno appare appropriato il richiamo alla giurisprudenza relativa alla attitudine della sentenza a valere quale titolo esecutivo, tenuto conto che, nel caso di specie, il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso sulla scorta dell'accertamento e della conseguente condanna generica recati dalla sentenza n. 792/2024 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Al riguardo, in termini generali, deve osservarsi che secondo un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità “un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia. L'art. 474 c.p.c. stabilisce, infatti, che il titolo esecutivo debba essere "certo, liquido ed esigibile"” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-04-2010, n. 10164).
Tuttavia, deve considerarsi, in ossequio ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, che la statuizione di condanna può essere automaticamente etero-integrata dai dati ricavabili dalla documentazione acclusa al fascicolo del giudizio in cui è stata emessa.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni semplici, con la sentenza n. 11066 del 2012 hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
4 È stato pure chiarito che “La giurisprudenza di legittimità successiva, nel confermare l'interpretazione elle S.U., ha ulteriormente precisato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 23159 del 2014; cfr. pure Cass. n. 9161 del 2013;” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/06/2015, n.13122). Dunque, ne discende che, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-07-2012, n. 11067), la statuizione di condanna al pagamento di un importo commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto può ritenersi automaticamente etero- integrata dai dati ricavabili dalla documentazione (es. prospetti paga, contratto di lavoro) acclusa al fascicolo del giudizio in cui è stata emessa.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo.
Deve, infine, darsi atto della circostanza evidenziata dalla parte opponente, secondo cui “senza che tanto importi acquiescenza, la società, al fine di dare esecuzione alla sentenza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Bari, ha provveduto a determinare e, conseguentemente, ad erogare l'importo pari ad euro 1.576,01 (di cui € 1.336,05 a titolo di differenze sulla retribuzione feriale, € 149,89 per rivalutazione monetaria ed € 90,07 per interessi)” (cfr. pag. 7 del ricorso in opposizione), di talché, al di là della effettiva corresponsione della somma in esecuzione della statuizione di condanna generica, non possa dirsi nemmeno parzialmente cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con
[...] CP_1 atto depositato il 17.10.2024, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 emesso dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.350,00, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 10.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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