Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1240 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERGHINI MARTINA
nei confronti di
) contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni: la ricorrente: come da ricorso;
il PM: visto, nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con dal quale era consensualmente separata, chiedeva la Controparte_1 pronuncia di scioglimento del vincolo, l'affidamento esclusivo dei due figli minori ed un contributo per il loro mantenimento nella somma complessiva di Euro 600 oltre la metà delle spese straordinarie.
Nella contumacia del resistente (intimato ex art. 143 c.p.c.), all'udienza del 1° aprile
2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma
4 c.p.c.
*** pagina 1 di 4
Quanto alle altre questioni, in sede di separazione i coniugi hanno convenuto per l'affido condiviso dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]) con Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre ed onere a carico del padre di versare un contributo di mantenimento nella complessiva somma di Euro 450 oltre la metà delle spese straordinarie.
In sede divorzile la ha chiesto l'affido esclusivo deducendo che il si Pt_1 CP_1
era gradualmente estraniato dal ruolo di padre, intrattenendo da ultimo con i figli solo sporadici rapporti telefonici ed effettuando solo saltuari versamenti del contributo di mantenimento. Nel corso dell'audizione effettuata il 22 ottobre 2024 la ricorrente ha dichiarato che il resistente non vedeva i figli dal mese di giugno quando aveva detto che si sarebbe trasferito in Spagna per motivi di lavoro;
egli aveva versato circa Euro
150/200, ma non tutti i mesi.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che il in violazione degli CP_1
obblighi assunti in sede di separazione consensuale, ha cessato di intrattenere significativi rapporti con i due minori (che non possono essere certo surrogati da contatti telefonici o tramite i social) così come ha omesso di versare con regolarità temporale e nel suo esatto importo il contributo per il loro mantenimento.
Orbene, le riferite circostanze giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017 n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
pagina 2 di 4 Quanto alla frequentazione, l'età dei due figli (di cui uno prossimo al raggiungimento della maggiore età) e la residenza all'estero del padre sconsigliano di fissare un rigido calendario di visita essendo solo sufficiente prescrivere che il secondo possa incontrare i primi dietro congruo preavviso.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente svolge l'attività di cassiera con un reddito di circa Euro 900 mentre si ignora l'attuale occupazione del resistente il quale, in costanza di matrimonio, ha svolto l'attività di elettricista prima a partita IVA e poi come dipendente.
Orbene, atteso che in sede di separazione il ha spontaneamente assunto CP_1
l'obbligo di versare un contributo di Euro 450, che non risulta agli atti un peggioramento delle sue condizioni economiche e che le esigenze dei due minori sono cresciute in misura più che proporzionale con il crescere dell'età, appare conforme a giustizia determinare un contributo di mantenimento di Euro 600 (Euro 300 a figlio) oltre la metà delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e il 9 giugno 2007 nel Comune di Sant'Agostino (ora Terre del
[...] Controparte_1
Reno) ed iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al numero 9, parte I, anno
2007.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Terre del Reno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affida in via esclusiva i due figli minori alla madre con facoltà per il padre di vederli previo congruo preavviso.
Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat
e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini previsti dal protocollo in vigore presso questo Tribunale
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.906 oltre spese generali al 15% Iva e CPA
pagina 3 di 4 Ferrara, 1° aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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