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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5503/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6281/2025 depositato il 29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi in epigrafe indicati relativi ad IMU anni dal 2018 al 2022 per complessivi euro 8.413,00 relativamente agli immobili, siti in
Taormina, Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
Gli avvisi sono contestati alla luce di due motivi così formulati:
1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 743 L.160/2019, carenza di soggettività passiva in quanto il ricorrente non è erede della Sig.ra Lo Giudice Carmela, nè possiede o detiene o utilizza ad alcun titolo gli immobili di cui si tratta siti nel comune di Taormina;
2) Illegittimità per difetto di motivazione: nel provvedimento che si impugna non è dato comprendere l'iter logico in base al quale l'ente resistente sia pervenuto ad acclarare la sussistenza, alla data dell'accertamento, della qualifica di erede in capo al ricorrente, essendo evidente che, dai registri immobiliari, non risulta essere intestatario iure successionis degli immobili di cui si tratta, nè che il medesimo li possieda utilizzi o detenga a qualsiasi titolo.
Si è costituito il Comune di Taormina, contestando le pretese avversarie. Rappresentava, inoltre, di aver esperito l'actio interrogatoria presso il Tribunale Civile di Messina perché venisse fissato ai fratelli Ricorrente_1
e Difensore_1 un termine per l'accettazione dell'eredità materna e il procedimento si è concluso con decreto del 19 dicembre 2024 che ha assegnato ai fratelli Ricorrente_1 un termine sino al 30 marzo 2025 per dichiarare se intendono o meno accettare l'eredità di Lo Giudice Carmela, deceduta il 10 febbraio 2023.
In esito all'udienza del 17 giugno 2025, la Corte ordinava a parte ricorrente di dare conto dell'esito del procedimento n. 3101/2024 pendente innanzi al Tribunale civile di Messina, attivato dal Comune di Taormina, fissando per il prosieguo l'udienza del 28 ottobre 2025.
Nessun tempestivo riscontro veniva fornito alla predetta ordinanza e all'udienza predetta la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Coi due motivi sopra riportati parte ricorrente sinteticamente deduce di non essere erede della propria madre
Lo Giudice Carmela, deceduta da oltre un anno, e si lamenta del fatto che non si intende come il Comune sia giunto ad acclarare la sussistenza, alla data dell'accertamento, della qualifica di erede in capo al ricorrente.
Le censure sono fuori fuoco.
L'accettazione dell'eredità non è, infatti, condizione per essere destinatario, quale erede, di un avviso di accertamento che abbia per oggetto imposte che sono maturate durante la vita del de cuius.
Piuttosto gli eredi sono onerati ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 di comunicare le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius o direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale comunicazione permetterà agli uffici di azionare direttamente nei confronti dei singoli eredi le proprie pretese tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente al decesso del de cuius.
Ciò chiarito, parte ricorrente non ha detto nulla sul fatto di avere o meno assolto all'onere di comunicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, che è il presupposto perché l'ente, notiziato dalle stesse parti interessate, possa indirizzare le proprie pretese al singolo erede.
Né ha mai obiettato che, in mancanza, l'ente doveva procedere all'intestazione e alla notifica impersonale e collettiva, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio fiscale o ancora contesta il quantum debeatur.
Piuttosto l'avviso, indirizzato all'erede Ricorrente_1, è stato da questi ricevuto e – come obiettato dal Comune resistente - secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone non un obbligo rigoroso, ma è un'agevolazione in favore dell'ente impositore, come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544).
Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede (Cass. n.
12964/2024).
Unitamente a ciò, si è detto che il Comune di Taormina si è pure reso parte attiva per stimolare l'accettazione dell'eredità a chiarimento della legittimazione passiva, ma sull'esito di questa procedura la parte ricorrente non ha inteso dare puntuale riscontro alla Corte, riferendo genericamente, con una nota del 27.10.2025, che "non sono in alcun modo mutate le condizioni del Ricorrente che hanno legittimato la fondatezza del presente ricorso".
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Taormina, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti. Messina, 28 ottobre 2025 Il Presidente est. Caterina Criscenti
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente e Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5503/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6281/2025 depositato il 29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi in epigrafe indicati relativi ad IMU anni dal 2018 al 2022 per complessivi euro 8.413,00 relativamente agli immobili, siti in
Taormina, Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
Gli avvisi sono contestati alla luce di due motivi così formulati:
1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 743 L.160/2019, carenza di soggettività passiva in quanto il ricorrente non è erede della Sig.ra Lo Giudice Carmela, nè possiede o detiene o utilizza ad alcun titolo gli immobili di cui si tratta siti nel comune di Taormina;
2) Illegittimità per difetto di motivazione: nel provvedimento che si impugna non è dato comprendere l'iter logico in base al quale l'ente resistente sia pervenuto ad acclarare la sussistenza, alla data dell'accertamento, della qualifica di erede in capo al ricorrente, essendo evidente che, dai registri immobiliari, non risulta essere intestatario iure successionis degli immobili di cui si tratta, nè che il medesimo li possieda utilizzi o detenga a qualsiasi titolo.
Si è costituito il Comune di Taormina, contestando le pretese avversarie. Rappresentava, inoltre, di aver esperito l'actio interrogatoria presso il Tribunale Civile di Messina perché venisse fissato ai fratelli Ricorrente_1
e Difensore_1 un termine per l'accettazione dell'eredità materna e il procedimento si è concluso con decreto del 19 dicembre 2024 che ha assegnato ai fratelli Ricorrente_1 un termine sino al 30 marzo 2025 per dichiarare se intendono o meno accettare l'eredità di Lo Giudice Carmela, deceduta il 10 febbraio 2023.
In esito all'udienza del 17 giugno 2025, la Corte ordinava a parte ricorrente di dare conto dell'esito del procedimento n. 3101/2024 pendente innanzi al Tribunale civile di Messina, attivato dal Comune di Taormina, fissando per il prosieguo l'udienza del 28 ottobre 2025.
Nessun tempestivo riscontro veniva fornito alla predetta ordinanza e all'udienza predetta la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Coi due motivi sopra riportati parte ricorrente sinteticamente deduce di non essere erede della propria madre
Lo Giudice Carmela, deceduta da oltre un anno, e si lamenta del fatto che non si intende come il Comune sia giunto ad acclarare la sussistenza, alla data dell'accertamento, della qualifica di erede in capo al ricorrente.
Le censure sono fuori fuoco.
L'accettazione dell'eredità non è, infatti, condizione per essere destinatario, quale erede, di un avviso di accertamento che abbia per oggetto imposte che sono maturate durante la vita del de cuius.
Piuttosto gli eredi sono onerati ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 di comunicare le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius o direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale comunicazione permetterà agli uffici di azionare direttamente nei confronti dei singoli eredi le proprie pretese tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente al decesso del de cuius.
Ciò chiarito, parte ricorrente non ha detto nulla sul fatto di avere o meno assolto all'onere di comunicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, che è il presupposto perché l'ente, notiziato dalle stesse parti interessate, possa indirizzare le proprie pretese al singolo erede.
Né ha mai obiettato che, in mancanza, l'ente doveva procedere all'intestazione e alla notifica impersonale e collettiva, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio fiscale o ancora contesta il quantum debeatur.
Piuttosto l'avviso, indirizzato all'erede Ricorrente_1, è stato da questi ricevuto e – come obiettato dal Comune resistente - secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone non un obbligo rigoroso, ma è un'agevolazione in favore dell'ente impositore, come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544).
Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede (Cass. n.
12964/2024).
Unitamente a ciò, si è detto che il Comune di Taormina si è pure reso parte attiva per stimolare l'accettazione dell'eredità a chiarimento della legittimazione passiva, ma sull'esito di questa procedura la parte ricorrente non ha inteso dare puntuale riscontro alla Corte, riferendo genericamente, con una nota del 27.10.2025, che "non sono in alcun modo mutate le condizioni del Ricorrente che hanno legittimato la fondatezza del presente ricorso".
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Taormina, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti. Messina, 28 ottobre 2025 Il Presidente est. Caterina Criscenti