Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8015/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Pisacane n. 19, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria C.F._1
Rossella Danile per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Persona_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 25 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente
“diabete mellito, spondiloartrosi del rachide in paz. con artrodesi lombare, esiti intervento spalla sinistra per lesione tendinea.” la rendono invalida in misura inferiore al 74% (70%) a far data dalla domanda – del 14/12/2022 (Cfr Relazione di CTU – in atti). In ciò confermandosi le conclusioni del CTU in sede di ATP che aveva ritenuto
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La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mossi in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del
05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico, così argomentando: “Per quanto attiene al diabete mellito questo è valutabile, sec. cod. 9309 (DIABETE MELLITO 1° O 2°
CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI
CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III), 41-50) nella misura del 41%.
Per quanto riguarda la spondiloartrosi del rachide in paz. con artrodesi lombare questa può essere valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7001 (ANCHILOSI TOTALE DEL RACHIDE, 75 ) nella misura del
40%.
Per quel che concerne la esiti anamnestici intervento spalla sinistra per lesione tendinea questa è valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7208 (ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE,
30) nella misura del 15%.
Applicando il calcolo riduzionistico si raggiunge la percentuale del 70%, analogamente a quanto valutato in Commissione invalidi e in ATP..” (cfr Relazione di
CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni che appaiono congruamente motivate e condivisibili, non ravvisandosi i presupposti per procedere a rinnovazione della ctu come richiesto con le note depositate dalla parte ricorrente il 18/03/2025.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8015/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 70% a far data dalla domanda amministrativa (14/12/2022); dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, espletate CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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