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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 914/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Emanuela Gallo Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 3.5.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 914/2024 R.G. VG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Rella, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Rella, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 06.05.2006 Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Ruvo di Puglia al n. 16 P. II S. A.
Con ricorso congiunto depositato in data 3.5.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale è nata la figlia , nata a [...] Persona_1 il 12.03.2008, e di essersi separati, giusta decreto di omologazione cron. n. 5469/2020 del 20.10.2020, emesso dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4836/2018 RG, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da decreto di omologazione cron. n. 5469/2020 del 20.10.2020, emesso dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4836/2018 RG, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unica figlia della coppia è stato previsto l'affido condiviso e un contributo a carico del padre per il suo mantenimento nella misura di euro 400,00 mensile oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa Trani, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che si sono dichiarati economicamente indipendenti.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
(Comune di Ruvo di Puglia al n. 16 P. II S. A., anno 2006), alle condizioni Controparte_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Emanuela Gallo Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 3.5.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 914/2024 R.G. VG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Rella, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Rella, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 06.05.2006 Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Ruvo di Puglia al n. 16 P. II S. A.
Con ricorso congiunto depositato in data 3.5.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale è nata la figlia , nata a [...] Persona_1 il 12.03.2008, e di essersi separati, giusta decreto di omologazione cron. n. 5469/2020 del 20.10.2020, emesso dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4836/2018 RG, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da decreto di omologazione cron. n. 5469/2020 del 20.10.2020, emesso dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4836/2018 RG, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unica figlia della coppia è stato previsto l'affido condiviso e un contributo a carico del padre per il suo mantenimento nella misura di euro 400,00 mensile oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa Trani, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che si sono dichiarati economicamente indipendenti.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
(Comune di Ruvo di Puglia al n. 16 P. II S. A., anno 2006), alle condizioni Controparte_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore