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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1445/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012709766 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la sentenza n. 2676/2024 con la quale la CGT di primo grado aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520220012709766, riferita alla tassa automobilistica regionale per l'annualità 2019/2020, ritenendo infondate le eccezioni proposte in ordine alla mancata notifica dell'atto prodromico e alla prescrizione.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, insistendo sulla nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento in relazione al periodo 01/01/2020 – 30/04/2020, richiamando giurisprudenza favorevole della CGT di Messina e reiterando la domanda di annullamento dell'atto impugnato e della sentenza.
Con note conclusive depositate il 20/01/2026, l'appellante ha eccepito altresì la mancata costituzione in appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo la maturazione delle decadenze istruttorie ai sensi degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla dedotta nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento
1.L.R.16/2015. ll primo giudice ha correttamente richiamato la disciplina recata dalla L.R. 16/2015, istitutiva della tassa automobilistica regionale siciliana, secondo cui l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento fondato sulle risultanze del PRA, senza necessità di preventiva emissione e notificazione dell'avviso di accertamento per le annualità disciplinate dalla norma regionale.
A ciò si aggiunge che, con art. 109, comma 1, della L.R. 15 aprile 2021 n. 9, il legislatore regionale ha modificato il comma 2-bis dell'art. 12 della L.R. 16/2015, sopprimendo le parole “per il triennio 2017-2019”, con la conseguenza che il regime di iscrizione a ruolo senza previo avviso non è più limitato al triennio originariamente previsto, ma continua a operare anche per le annualità successive.
Da tale intervento normativo risulta dunque definitivamente superata la tesi dell'appellante secondo cui, per l'anno 2020, sarebbe stato necessario un avviso di accertamento prodromico alla cartella.
2. Sulla prescrizione
La CGT di primo grado ha correttamente ritenuto non decorso il termine prescrizionale, in ragione delle sospensioni e proroghe introdotte dalla normativa emergenziale COVID, in particolare dall'art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo interessato.
Le argomentazioni dell'appellante risultano pertanto infondate.
3. Sulla mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
La mancata costituzione dell'ente impositore determina esclusivamente le decadenze istruttorie previste dagli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/1992, ma non comporta l'automatico accoglimento dell'appello.
Il giudice d'appello resta tenuto a decidere ex actis, valutando il merito della controversia;
e come chiarito,
l'appello è privo di fondamento.
Pertanto, l'appello risulta infondato sia sotto il profilo giuridico che alla luce dell'evoluzione normativa introdotta dalla L.R. 9/2021. La sentenza impugnata merita pertanto conferma.
Considerata la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la natura delle questioni giuridiche trattate, si compensano integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012709766 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la sentenza n. 2676/2024 con la quale la CGT di primo grado aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520220012709766, riferita alla tassa automobilistica regionale per l'annualità 2019/2020, ritenendo infondate le eccezioni proposte in ordine alla mancata notifica dell'atto prodromico e alla prescrizione.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, insistendo sulla nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento in relazione al periodo 01/01/2020 – 30/04/2020, richiamando giurisprudenza favorevole della CGT di Messina e reiterando la domanda di annullamento dell'atto impugnato e della sentenza.
Con note conclusive depositate il 20/01/2026, l'appellante ha eccepito altresì la mancata costituzione in appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo la maturazione delle decadenze istruttorie ai sensi degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla dedotta nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento
1.L.R.16/2015. ll primo giudice ha correttamente richiamato la disciplina recata dalla L.R. 16/2015, istitutiva della tassa automobilistica regionale siciliana, secondo cui l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento fondato sulle risultanze del PRA, senza necessità di preventiva emissione e notificazione dell'avviso di accertamento per le annualità disciplinate dalla norma regionale.
A ciò si aggiunge che, con art. 109, comma 1, della L.R. 15 aprile 2021 n. 9, il legislatore regionale ha modificato il comma 2-bis dell'art. 12 della L.R. 16/2015, sopprimendo le parole “per il triennio 2017-2019”, con la conseguenza che il regime di iscrizione a ruolo senza previo avviso non è più limitato al triennio originariamente previsto, ma continua a operare anche per le annualità successive.
Da tale intervento normativo risulta dunque definitivamente superata la tesi dell'appellante secondo cui, per l'anno 2020, sarebbe stato necessario un avviso di accertamento prodromico alla cartella.
2. Sulla prescrizione
La CGT di primo grado ha correttamente ritenuto non decorso il termine prescrizionale, in ragione delle sospensioni e proroghe introdotte dalla normativa emergenziale COVID, in particolare dall'art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo interessato.
Le argomentazioni dell'appellante risultano pertanto infondate.
3. Sulla mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
La mancata costituzione dell'ente impositore determina esclusivamente le decadenze istruttorie previste dagli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/1992, ma non comporta l'automatico accoglimento dell'appello.
Il giudice d'appello resta tenuto a decidere ex actis, valutando il merito della controversia;
e come chiarito,
l'appello è privo di fondamento.
Pertanto, l'appello risulta infondato sia sotto il profilo giuridico che alla luce dell'evoluzione normativa introdotta dalla L.R. 9/2021. La sentenza impugnata merita pertanto conferma.
Considerata la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la natura delle questioni giuridiche trattate, si compensano integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente