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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/11/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 821/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 821/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 133, presso lo studio dell'Avvocato Nazarena Montuori che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro al Viale Pio X, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER IA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
1 -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001986116/000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120001483586000 e n. 33020150001113757000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.07.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001986116/000, notificata in data 08.06.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120001483586000 e n. 33020150001113757000.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare la nullità degli atti o, in subordine, l'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto del 18.01.2023, si costituiva l' rilevando l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 per tardività ed eccependo, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce della regolare notifica degli atti presupposti e dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n.
03020179002211833000 e all'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000). Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con memoria difensiva depositata in data 15.06.2023, si costituiva l' eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e rilevando la regolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
2 Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3,
3 commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo
4 esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
08.06.2022 e il ricorso è stato depositato in data 18.07.2022), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di
5 pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata l'08.06.2022) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. Passando alla notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito:
• n. 33020120001483586000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 23.10.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
[...]
, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179002211833000 notificata in Parte_1 data 23.05.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020150001113757000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, notificato in data
21.10.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, ha prodotto le ricevute di CP_2 accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
6 Solo per completezza, si rileva che alla luce degli atti depositati deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla parte ricorrente in quanto le notifiche degli avvisi di addebito n.33020120001483586000 e n.33020150001113757000 sarebbero assolutamente prive del numero dell'atto. Ed infatti, la ricevuta di notifica del primo avviso di addebito n.33020120001483586000 fa riferimento al numero di raccomandata con la quale è stato notificato l'avviso di addebito medesimo ovvero la raccomandata n. 65007822216-9; per il secondo avviso n.33020150001113757000 già si è detto come le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" contengono la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna e del suo oggetto e parte ricorrente non ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna notificata al suo indirizzo PEC, sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida.
7.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore della causa e della assenza di istruttoria sulla base dei parametri minimi di cui al DM 147/22 e a carico del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Parte_1
€886,00 da liquidarsi a favore di ciascuna delle parti resistenti e CP_2 Controparte_1
, oltre spese documentate e accessori se dovuti
[...]
Lamezia Terme, 22.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 821/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 133, presso lo studio dell'Avvocato Nazarena Montuori che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro al Viale Pio X, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER IA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
1 -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001986116/000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120001483586000 e n. 33020150001113757000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.07.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001986116/000, notificata in data 08.06.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120001483586000 e n. 33020150001113757000.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare la nullità degli atti o, in subordine, l'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto del 18.01.2023, si costituiva l' rilevando l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 per tardività ed eccependo, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce della regolare notifica degli atti presupposti e dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n.
03020179002211833000 e all'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000). Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con memoria difensiva depositata in data 15.06.2023, si costituiva l' eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e rilevando la regolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
2 Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3,
3 commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo
4 esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
08.06.2022 e il ricorso è stato depositato in data 18.07.2022), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di
5 pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata l'08.06.2022) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. Passando alla notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito:
• n. 33020120001483586000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 23.10.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
[...]
, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179002211833000 notificata in Parte_1 data 23.05.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020150001113757000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, notificato in data
21.10.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209002027701000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, ha prodotto le ricevute di CP_2 accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
6 Solo per completezza, si rileva che alla luce degli atti depositati deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla parte ricorrente in quanto le notifiche degli avvisi di addebito n.33020120001483586000 e n.33020150001113757000 sarebbero assolutamente prive del numero dell'atto. Ed infatti, la ricevuta di notifica del primo avviso di addebito n.33020120001483586000 fa riferimento al numero di raccomandata con la quale è stato notificato l'avviso di addebito medesimo ovvero la raccomandata n. 65007822216-9; per il secondo avviso n.33020150001113757000 già si è detto come le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" contengono la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna e del suo oggetto e parte ricorrente non ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna notificata al suo indirizzo PEC, sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida.
7.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore della causa e della assenza di istruttoria sulla base dei parametri minimi di cui al DM 147/22 e a carico del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Parte_1
€886,00 da liquidarsi a favore di ciascuna delle parti resistenti e CP_2 Controparte_1
, oltre spese documentate e accessori se dovuti
[...]
Lamezia Terme, 22.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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