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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 137/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2024 da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giammarco e
MA Zanon del foro di Trento
- appellante - contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Francesco del foro di Torino
- appellata -
Oggetto: somministrazione
In punto: riforma della sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento n. 62/2024, in relazione al capo della decisione che ha imputato a la responsabilità per interruzioni della fornitura Parte_1 2
di energia elettrica condannandola al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite:
- respingere la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti CP_1 di per risarcimento del danno;
Parte_1
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%.” per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis rejectis,
NEL MERITO
CONFERMARE la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Per i motivi indicati in narrativa sull'appello proposto dalla società
avverso la sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale Pt_1 Parte_1 di Trento, dott. M. Morandini RIGETTARE tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2020 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto, con cui le si ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di Euro Parte_1
34.443,63, oltre interessi di mora e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
Esponeva l'opponente, società produttrice di componentistica nei settori meccanico, elettronico ed elettromeccanico, di aver stipulato un contratto di fornitura di energia con in data 29 marzo 2017. Parte_1
Riferiva che in diverse occasioni si erano verificate improvvise mancanze di energia, protrattesi molte ore, che avevano causato ingenti danni alla società, consistiti in fermi produttivi, necessità di interventi di assistenza, danneggiamenti e riparazioni dei macchinari, costi dei materiali di scarto, complessivamente quantificati in Euro 24.397,76.
Eccepiva dunque l'inadempimento del contratto di somministrazione di energia, a fronte del quale nulla era dovuto a la Parte_1 quale era invece contrattualmente responsabile dei danni patiti. 3
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto della domanda di controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti, da liquidare Parte_1 in Euro 24.397,76 o nella diversa somma, anche equitativamente accertata, oltre interessi. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta da controparte.
Quanto al credito oggetto del decreto, affermava che risultavano insolute diverse fatture emesse per l'attività di fornitura di energia per un importo complessivo pari a Euro 34.443,63, attestato dalla documentazione dimessa.
In merito ai danni lamentati dalla controparte, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a sé, per essere società deputata alla vendita e non anche alla distribuzione di energia. Rilevava che, ai sensi della normativa in vigore, responsabile delle interruzioni di fornitura è esclusivamente il distributore di energia, mentre il venditore è tenuto semplicemente a trasmettere i reclami e le comunicazioni dell'utente al distributore. Precisava di aver debitamente adempiuto al già menzionato obbligo, provvedendo a inoltrare tutte le comunicazioni a E-Distribuzione
s.p.a.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e produzioni documentali.
2. - Con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 2024, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condannava a Parte_1 pagare a la somma di Euro 17.397,76, oltre interessi dalla domanda CP_1 al saldo. Poneva le spese di giudizio a carico di per Parte_1 due terzi e di per il restante terzo. CP_1
Riteneva provata la pretesa creditoria vantata da Parte_1 sul rilievo che l'opponente non avesse mai contestato le fatture prodotte.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta, osservando che la giurisprudenza citata dalla parte si riferiva alle società che limitano la loro attività alla mera vendita di energia;
che risultava dal “sito internet ufficiale” essere società di Parte_1 4
produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
che, in ogni caso, in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica il somministrante assume il cd. “impegno di potenza”, e dunque anche il rischio di mancata fornitura. Pertanto, riteneva responsabile dei danni Parte_1 patiti da CP_1
Giudicava dimostrati i danni riguardanti i macchinari in misura di Euro
17.397,76, mentre escludeva i danni relativi alle conseguenze del fermo tecnico-produttivo per difetto di prova.
In conclusione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava
[...]
a corrispondere a la somma di Euro 17.397,76, Parte_1 CP_1 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1 affidandosi a due motivi di impugnazione. si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione per aver considerato società di distribuzione di energia, Parte_1 affermandone in conseguenza la responsabilità.
Eccepisce l'appellante che le informazioni valorizzate dal Tribunale riguardano cui fanno capo, tra le altre, Controparte_2 tanto deputata alla distribuzione di energia, quanto l'odierna CP_3 appellante, società di vendita.
Evidenzia che la normativa vigente in materia di energia elettrica (art. 1,
d.l. n. 73/2007) impone la separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita di energia per le imprese con almeno 100.000 clienti, sicché a sarebbe in ogni caso preclusa l'attività di distribuzione. Parte_1
Precisa che la distribuzione, per l'utenza di era all'epoca gestita CP_1 da E-distribuzione S.p.a.
Rileva che, secondo costante insegnamento di legittimità, le società di vendita di energia, non avendo poteri di gestione o controllo sulla rete di trasmissione, non possono essere ritenute responsabili dei danni causati da interruzioni della fornitura. Invero, con il contratto di fornitura l'utente conferisce alla società di vendita un mandato senza rappresentanza quanto 5
ai rapporti con il distributore, permettendole di imputare al proprio rapporto i consumi rilevati dal distributore.
Pertanto, afferma che i danni lamentati dalla controparte sono addebitabili esclusivamente ad E-distribuzione S.p.a.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della pronuncia, laddove ha ritenuto responsabile dei danni, nonostante la stessa Parte_1 fosse priva di alcun potere di intervento sulle reti.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe richiamato principi giurisprudenziali attinenti al sistema normativo previgente, mentre, a seguito della separazione delle attività di vendita e distribuzione di energia, le disposizioni attuali attribuiscono la responsabilità della continuità della fornitura e dei danni da interruzione esclusivamente al distributore, tenuto a corrispondere un indennizzo automatico all'utente finale. La società di vendita, invece, è priva di poteri di intervento sulla rete, e agisce solo come mandataria dell'utente finale, sicché non può essere ritenuta responsabile dell'inadempimento di terzi, ai sensi dell'art. 1715 c.c., né ha alcun potere di direzione e controllo sul distributore, che non può dunque essere considerato suo ausiliario ex art. 1228 c.c.
Asserisce che ha debitamente adempiuto agli obblighi su Parte_1 di lei gravanti, avendo provveduto a riscontrare e trasmettere tempestivamente ed integralmente tutte le segnalazioni di al CP_1 distributore, nonché ad inoltrare le risposte di quest'ultimo.
4. - Osserva la Corte quanto segue.
Non è dubbio né contestato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica, che è stata causa dei danni sofferti dall'appellata, è dovuta a problematiche inerenti alla distribuzione. Questo trova conferma documentale nella nota di contestazione di datata 20 giugno 2019 CP_1
(doc. 5 , nella quale si fa cenno ad una problematica di tale natura Pt_1
(“abbiamo poi visto che nella mattinata presso la cabina di Via dei Ronchi ad
Alpignano vi erano dei tecnici che stavano lavorando per ripristinare la stessa”).
Si ricorda allora che, per scelta del legislatore (art. 1 D.l. 73/2007, convertito dalla l. 125/2007), alle imprese le cui reti alimentano almeno 6
100.000 clienti è imposta la separazione societaria dell'attività di vendita dall'attività di distribuzione, definita dall'art. 2, comma 14 D.Lg. 79/1999 come “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. E proprio alla luce di tale quadro normativo va considerato il rapporto tra le parti, salva la precisazione che è stata prodotta solo la scarna nota 29 marzo
2017, in cui conferma “di avere accettato la richiesta di Parte_1 fornitura di energia elettrica da Lei formulata con riferimento alle condizioni tecnico – economiche dell'offerta sottoscritta”, sicchè non è dato indagare ulteriormente sull'esistenza di ulteriori e più specifiche pattuizioni.
Per chiaro dettato legislativo, quindi, il rapporto fra le parti concerne esclusivamente la vendita dell'energia elettrica, e non anche la sua distribuzione;
e, in forza di quanto sopra detto, l'interruzione non può che essere attribuita a fatto del distributore, indicato nella parte relativa alla
“segnalazione guasti” di ciascuna bolletta ricevuta da in E- CP_1 distribuzione S.p.a.
Evidentemente errata è l'affermazione contenuta in sentenza, che ha ricavato dal sito ufficiale di che tale società sarebbe attiva Parte_1 anche nella distribuzione dell'energia elettrica, e che, di conseguenza, essa dovrebbe rispondere anche degli inconvenienti relativi a tale fase. In realtà, la pagina web è riferita a che controlla non Controparte_2 solo ma anche altre società del gruppo attive nel Parte_1 settore della distribuzione, che, in forza del principio di separazione tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di fornitura e produzione
(“unbundling”) derivante dalle norme sopra citate, devono avere diversa struttura societaria, diverso marchio, separate politiche di comunicazione e canali e spazi commerciali ben distinti.
Poichè il contratto di fornitura va letto alla luce della necessaria separazione fra fornitura e distribuzione dell'energia; poichè l'interruzione è dovuta a fatto del distributore, attività cui è estranea per Parte_1 divieto di legge;
e poichè, per consolidata giurisprudenza (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 7
20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015,
Rv. 634702 – 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018 - Rv. 647597
- 01), il distributore non può essere considerato ausiliario del fornitore sicchè questi ne debba rispondere ex art. 1228 c.c., si deve concludere che non può essere chiamata a rispondere dei danni lamentati. Parte_1
La domanda doveva essere proposta nei confronti del distributore E- distribuzione S.p.a.; e tanto era stato chiaramente rappresentato a CP_1 con nota del 6 settembre 2019 (doc. 11 , Pt_1
5. - All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro
52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta da CP_1 condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 5.000,00 per onorari;
per il presente grado di appello in Euro 7.000,00 per onorari ed Euro 382,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2024 da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giammarco e
MA Zanon del foro di Trento
- appellante - contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Francesco del foro di Torino
- appellata -
Oggetto: somministrazione
In punto: riforma della sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento n. 62/2024, in relazione al capo della decisione che ha imputato a la responsabilità per interruzioni della fornitura Parte_1 2
di energia elettrica condannandola al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite:
- respingere la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti CP_1 di per risarcimento del danno;
Parte_1
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%.” per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis rejectis,
NEL MERITO
CONFERMARE la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Per i motivi indicati in narrativa sull'appello proposto dalla società
avverso la sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale Pt_1 Parte_1 di Trento, dott. M. Morandini RIGETTARE tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2020 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto, con cui le si ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di Euro Parte_1
34.443,63, oltre interessi di mora e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
Esponeva l'opponente, società produttrice di componentistica nei settori meccanico, elettronico ed elettromeccanico, di aver stipulato un contratto di fornitura di energia con in data 29 marzo 2017. Parte_1
Riferiva che in diverse occasioni si erano verificate improvvise mancanze di energia, protrattesi molte ore, che avevano causato ingenti danni alla società, consistiti in fermi produttivi, necessità di interventi di assistenza, danneggiamenti e riparazioni dei macchinari, costi dei materiali di scarto, complessivamente quantificati in Euro 24.397,76.
Eccepiva dunque l'inadempimento del contratto di somministrazione di energia, a fronte del quale nulla era dovuto a la Parte_1 quale era invece contrattualmente responsabile dei danni patiti. 3
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto della domanda di controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti, da liquidare Parte_1 in Euro 24.397,76 o nella diversa somma, anche equitativamente accertata, oltre interessi. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta da controparte.
Quanto al credito oggetto del decreto, affermava che risultavano insolute diverse fatture emesse per l'attività di fornitura di energia per un importo complessivo pari a Euro 34.443,63, attestato dalla documentazione dimessa.
In merito ai danni lamentati dalla controparte, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a sé, per essere società deputata alla vendita e non anche alla distribuzione di energia. Rilevava che, ai sensi della normativa in vigore, responsabile delle interruzioni di fornitura è esclusivamente il distributore di energia, mentre il venditore è tenuto semplicemente a trasmettere i reclami e le comunicazioni dell'utente al distributore. Precisava di aver debitamente adempiuto al già menzionato obbligo, provvedendo a inoltrare tutte le comunicazioni a E-Distribuzione
s.p.a.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e produzioni documentali.
2. - Con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 2024, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condannava a Parte_1 pagare a la somma di Euro 17.397,76, oltre interessi dalla domanda CP_1 al saldo. Poneva le spese di giudizio a carico di per Parte_1 due terzi e di per il restante terzo. CP_1
Riteneva provata la pretesa creditoria vantata da Parte_1 sul rilievo che l'opponente non avesse mai contestato le fatture prodotte.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta, osservando che la giurisprudenza citata dalla parte si riferiva alle società che limitano la loro attività alla mera vendita di energia;
che risultava dal “sito internet ufficiale” essere società di Parte_1 4
produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
che, in ogni caso, in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica il somministrante assume il cd. “impegno di potenza”, e dunque anche il rischio di mancata fornitura. Pertanto, riteneva responsabile dei danni Parte_1 patiti da CP_1
Giudicava dimostrati i danni riguardanti i macchinari in misura di Euro
17.397,76, mentre escludeva i danni relativi alle conseguenze del fermo tecnico-produttivo per difetto di prova.
In conclusione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava
[...]
a corrispondere a la somma di Euro 17.397,76, Parte_1 CP_1 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1 affidandosi a due motivi di impugnazione. si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione per aver considerato società di distribuzione di energia, Parte_1 affermandone in conseguenza la responsabilità.
Eccepisce l'appellante che le informazioni valorizzate dal Tribunale riguardano cui fanno capo, tra le altre, Controparte_2 tanto deputata alla distribuzione di energia, quanto l'odierna CP_3 appellante, società di vendita.
Evidenzia che la normativa vigente in materia di energia elettrica (art. 1,
d.l. n. 73/2007) impone la separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita di energia per le imprese con almeno 100.000 clienti, sicché a sarebbe in ogni caso preclusa l'attività di distribuzione. Parte_1
Precisa che la distribuzione, per l'utenza di era all'epoca gestita CP_1 da E-distribuzione S.p.a.
Rileva che, secondo costante insegnamento di legittimità, le società di vendita di energia, non avendo poteri di gestione o controllo sulla rete di trasmissione, non possono essere ritenute responsabili dei danni causati da interruzioni della fornitura. Invero, con il contratto di fornitura l'utente conferisce alla società di vendita un mandato senza rappresentanza quanto 5
ai rapporti con il distributore, permettendole di imputare al proprio rapporto i consumi rilevati dal distributore.
Pertanto, afferma che i danni lamentati dalla controparte sono addebitabili esclusivamente ad E-distribuzione S.p.a.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della pronuncia, laddove ha ritenuto responsabile dei danni, nonostante la stessa Parte_1 fosse priva di alcun potere di intervento sulle reti.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe richiamato principi giurisprudenziali attinenti al sistema normativo previgente, mentre, a seguito della separazione delle attività di vendita e distribuzione di energia, le disposizioni attuali attribuiscono la responsabilità della continuità della fornitura e dei danni da interruzione esclusivamente al distributore, tenuto a corrispondere un indennizzo automatico all'utente finale. La società di vendita, invece, è priva di poteri di intervento sulla rete, e agisce solo come mandataria dell'utente finale, sicché non può essere ritenuta responsabile dell'inadempimento di terzi, ai sensi dell'art. 1715 c.c., né ha alcun potere di direzione e controllo sul distributore, che non può dunque essere considerato suo ausiliario ex art. 1228 c.c.
Asserisce che ha debitamente adempiuto agli obblighi su Parte_1 di lei gravanti, avendo provveduto a riscontrare e trasmettere tempestivamente ed integralmente tutte le segnalazioni di al CP_1 distributore, nonché ad inoltrare le risposte di quest'ultimo.
4. - Osserva la Corte quanto segue.
Non è dubbio né contestato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica, che è stata causa dei danni sofferti dall'appellata, è dovuta a problematiche inerenti alla distribuzione. Questo trova conferma documentale nella nota di contestazione di datata 20 giugno 2019 CP_1
(doc. 5 , nella quale si fa cenno ad una problematica di tale natura Pt_1
(“abbiamo poi visto che nella mattinata presso la cabina di Via dei Ronchi ad
Alpignano vi erano dei tecnici che stavano lavorando per ripristinare la stessa”).
Si ricorda allora che, per scelta del legislatore (art. 1 D.l. 73/2007, convertito dalla l. 125/2007), alle imprese le cui reti alimentano almeno 6
100.000 clienti è imposta la separazione societaria dell'attività di vendita dall'attività di distribuzione, definita dall'art. 2, comma 14 D.Lg. 79/1999 come “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. E proprio alla luce di tale quadro normativo va considerato il rapporto tra le parti, salva la precisazione che è stata prodotta solo la scarna nota 29 marzo
2017, in cui conferma “di avere accettato la richiesta di Parte_1 fornitura di energia elettrica da Lei formulata con riferimento alle condizioni tecnico – economiche dell'offerta sottoscritta”, sicchè non è dato indagare ulteriormente sull'esistenza di ulteriori e più specifiche pattuizioni.
Per chiaro dettato legislativo, quindi, il rapporto fra le parti concerne esclusivamente la vendita dell'energia elettrica, e non anche la sua distribuzione;
e, in forza di quanto sopra detto, l'interruzione non può che essere attribuita a fatto del distributore, indicato nella parte relativa alla
“segnalazione guasti” di ciascuna bolletta ricevuta da in E- CP_1 distribuzione S.p.a.
Evidentemente errata è l'affermazione contenuta in sentenza, che ha ricavato dal sito ufficiale di che tale società sarebbe attiva Parte_1 anche nella distribuzione dell'energia elettrica, e che, di conseguenza, essa dovrebbe rispondere anche degli inconvenienti relativi a tale fase. In realtà, la pagina web è riferita a che controlla non Controparte_2 solo ma anche altre società del gruppo attive nel Parte_1 settore della distribuzione, che, in forza del principio di separazione tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di fornitura e produzione
(“unbundling”) derivante dalle norme sopra citate, devono avere diversa struttura societaria, diverso marchio, separate politiche di comunicazione e canali e spazi commerciali ben distinti.
Poichè il contratto di fornitura va letto alla luce della necessaria separazione fra fornitura e distribuzione dell'energia; poichè l'interruzione è dovuta a fatto del distributore, attività cui è estranea per Parte_1 divieto di legge;
e poichè, per consolidata giurisprudenza (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 7
20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015,
Rv. 634702 – 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018 - Rv. 647597
- 01), il distributore non può essere considerato ausiliario del fornitore sicchè questi ne debba rispondere ex art. 1228 c.c., si deve concludere che non può essere chiamata a rispondere dei danni lamentati. Parte_1
La domanda doveva essere proposta nei confronti del distributore E- distribuzione S.p.a.; e tanto era stato chiaramente rappresentato a CP_1 con nota del 6 settembre 2019 (doc. 11 , Pt_1
5. - All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro
52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta da CP_1 condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 5.000,00 per onorari;
per il presente grado di appello in Euro 7.000,00 per onorari ed Euro 382,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo