Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 831/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore
Giudicedott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 831/2025 promossa congiuntamente da:
Parte 1 C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA
DENA ROSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni AR (AR),
Piazza della Libertà, n. 22
e da
Parte_2 C.F. 2 (), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA
FORMELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 162;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Dal mese di gennaio 2025 non sia più dovuto l'assegno di mantenimento disposto a carico di Parte 1 per il figlio Per 1 (in ragione del venir meno dei presupposti dello stesso essendo il figlio ormai lavorativamente occupato ed economicamente indipendente); 2) Parte 1 da gennaio 2025 verserà l'importo di € 260,00 alla signora Parte 3 per il mantenimento del figlio Per 2 con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, così come concordate, fintanto che anche il figlio PE diventi economicamente autosufficiente. 3) Le spese legali integralmente compensate tra le parti.".
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Lucia Faltoni