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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici. Parte_1
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Arturo Maresca, Marcello CP_1
Bonomo ed EN MA D'OF.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parti attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale di: ON
“A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro del ricorrente di cui in narrativa, ut supra, in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima dal maggio 2014 ad oggi, o nelle diverse date ritenute di Giustizia;
accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 20.5.14, o la diversa ritenuta di
Giustizia; condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al
1 pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso di tutto il periodo di causa, prestava attività full-time;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 28.637,43 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di scatti di anzianità
e indennità maneggio denaro;
- € 2.910,92 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 12.513,20 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale (art. 37 CCNL – doc.21, pag.63); così per complessivi € 47.325,37 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle somme di cui ai punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia;
ON E. in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a ON condannare in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta. ON La ha sostenuto che la parte attrice sarebbe decaduta dall'azione in forza dell'art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. n. 30490 del 28/10/2021).
2 ON Si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, non solo manca un recesso scritto da parte della ma, altresì, il rapporto lavorativo degli attori con la stessa non risulta essere cessato, non potendo così essere maturata la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), legge n. 183/2010.
*
2. La convenuta ha poi eccepito che, nella specie, non ricorresse un contratto di appalto, sostenendo la sussistenza di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non pare condivisibile. ON Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1820/2024). ON Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
*
3. Tanto premesso, appare fondata la domanda con cui l'attore ha chiesto l'accertamento della non ON genuinità dell'appalto con e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro con la convenuta, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore, eravamo tutti e due corrieri. Tes_1
Cap. 4 ricorso: Lui era driver (come me) e guidava il furgone. Formalmente lui era dipendete di RA soc. coop.
Cap. 8: L'attore faceva un giro di consegna sempre fuori da Caorso. Lui ricordo che faceva il quartiere Besurica a
Piacenza (quindi fuori da Caorso).
Lui inziava il turno all 7,00 e finiva alle 18,00 e lavorava dal lunedì al venerdì. ON Cap. 17-18-27: è vero, dal 2019 ci è stato consegnato da un cellulare adibito a palmare.
Questo serviva per tutte le operazioni che facevamo: consegne, ritiri e anche chiamate. ON Era che gestiva gli ordini nel palmare, anche perché gestiva proprio il software.
Al riguardo, preciso che la cooperativa (RA per l'attore) non aveva alcuna gestione degli ordini che ricevevamo né in relazione al palmare. ON Noi ricevevamo tutte le direttive e le istruzione, oltre che dal palmare, da (dipendente di . Persona_1
ON Cap. 29: è vero, a fine giornata consegnavamo contanti e assegni incassati al personale di ON Cap. 30-40-41: è vero, noi ricevevamo chiamate dal persone di per darci istruzioni e informazioni su consegne e ritiri. E anche noi chiamavamo loro se avevamo problemi.
Le società cooperative non intervenivano in alcun modo in queste fasi. Nessun loro referente è mai venuto presso la filiale. ON Per Per_ Noi ci interfacciavamo sempre e solo con dipendenti come e una tale Per_2 Per_3
ON Cap. 46: è vero, a fronte di cambio appalto, erano quelli di che ci dicevano da quale appaltatrice andare.
Cap. 47: è vero, e si sono occupati di gestire i turni e i giri consegne. Tes_2 Per_3
3 ON Cap. 51: è vero, era il capo di che si occupava di contestazioni disciplinari e sanzioni.
ON Formalmente, la contestazione ci arrivava dalla cooperativa, ma erano quelli di che gli dicevano cosa contestare.
ON Però, se c'era un problema di ammanco di cassa, noi i soldi li dovevamo ridare direttamente a
ON ON Cap. 55-57: è vero, per assenze e ferie, dovevamo comunicarle al personale di ed erano quelli di che ce li autorizzavano”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore, eravamo nella stessa cooperativa (ma cambiavano di Tes_3 continuo).
Cap. 4 ricorso: Lui era driver (come me) e guidava il furgone.
Cap. 8: L'attore faceva un giro di consegna sempre fuori da Caorso. Lui ricordo che lavorava a Piacenza (quindi fuori da
Caorso).
Lui inziava il turno all 7,30 e finiva alle 18,30 e lavorava dal lunedì al venerdì.
Da 5 anni il turno è dalle 9,00 fino alle 18,00. ON Cap. 17-18-27: è vero, dal 2019 ci è stato consegnato da un cellulare adibito a palmare.
Questo palmare serviva per fare tutte le operazioni: consegne, ritiri e anche chiamate. ON ON Era che gestiva gli ordini nel palmare, anche perché si occupava proprio del software.
La cooperativa non aveva alcuna azione sul palmare. ON Cap. 29: è vero, a fine giornata consegnavamo contanti e assegni incassati al personale di ON Cap. 30-40-41: è vero, noi ricevevamo chiamate dal persone di per darci istruzioni e informazioni su consegne e ON ritiri. E anche noi chiamavamo quelli di se avevamo problemi.
Le società cooperative non intervenivano in alcun modo in queste fasi. I referenti delle cooperative venivano solo per darci le buste paga (quando le consegnavano a mano). ON Noi ci interfacciavamo sempre e solo con dipendenti come e un tale EN. Per_2 Per_3 Tes_2
ON Cap. 46: è vero, a fronte di cambio appalto, erano quelli di che ci dicevano da quale appaltatrice andare (per fare il contratto).
Cap. 47: è vero, e si occupavano di gestire i turni e i giri consegne. Tes_2 Per_3
ON Cap. 51: è vero, era il capo di che si occupava di contestazioni disciplinari e sanzioni.
ON Se c'era un problema di ammanco di cassa, noi eravamo responsabili e i soldi li dovevamo ridare direttamente a
ON ON Cap. 55-57: è vero, per assenze e ferie, dovevamo comunicarle al personale di ed erano quelli di che ce li
ON autorizzavano. Tutto era gestito da;
- il teste ha dichiarato: “L'attore ha lavorato presso la sede di Caorso, dove operavo anche io. Per_3
Cap. 4: confermo che l'attore faceva l'autista come mi si legge.
Cap. 8: è vero, le consegne avvenivano sempre fuori dal Comune di Caorso e duravano in genere più di 6 ore.
Il turno inziava alle 8,30 e finiva verso le 17-18,00.
Cap. 17-18-27-30-40: è vero, è stato assegnato il palmare che mi si legge. I servizi inseriti nel palmare erano inseriti da ON
poi l'autista li gestiva in autonomia.
4 ON Era quindi, a decidere dove e come l'autista doveva fare le consegne e i ritiri. ON Se c'erano problemi, l'autista doveva chiamare il personale di ON Cap. 29: è vero, l'attore ritirava dai clienti assegni/contanti che poi doveva versare al personale al termine della giornata lavorativa.
Se c'era un ammanco, lo segnalavamo al fornitore e non chiedevamo i soldi al fornitore.
Cap. 41: i referenti delle cooperative si recavano saltuariamente in filiale, principalmente per discutere della gestione del servizio.
Comunque, quella loro non era una presenza quotidiana. ON Cap. 46-47: Non è vero, non è mai avvenuto che spingesse a formalizzare i contratti.
Cap. 51: non è così, le uniche sanzioni le davamo al fornitore.
Poteva al più succedere che noi segnalassimo al fornitore che il lavoratore non faceva bene il suo lavoro.
Cap. 55-57: è vero, per ferie e assenze, il lavoratore doveva segnalarli a noi.
Non so se li segnalava anche alla cooperativa. ON In ogni caso, noi di chiedevamo che certe presenze in alcuni periodi fossero garantite dai lavoratori”;
- il teste a dichiarato: “L'attore ha lavorato presso la sede di Caorso, dove operavo anche io. Per_2
Cap. 4: confermo che l'attore faceva l'autista come mi si legge.
Cap. 8: è vero, le consegne avvenivano sempre fuori dal Comune di Caorso e duravano in genere più di 6 ore.
Il turno inziava alle 9,00 e finiva verso le 17.
Cap. 17-18-27-30-40: è vero, è stato assegnato il palmare che mi si legge. I servizi di consegne e ritiri inseriti nel palmare
ON erano inseriti da poi l'autista li gestiva in autonomia.
ON Era quindi, a decidere dove l'autista doveva fare le consegne e i ritiri.
ON Se c'erano problemi, l'autista doveva chiamare il telefono diretto del personale di
ON Cap. 29: è vero, l'attore incassava dai clienti assegni/contanti che poi doveva versare al personale al termine della giornata lavorativa.
Se c'è un ammanco, chiediamo i soldi al fornitore e non al lavoratore.
Questo succede dal 2023, non so prima come veniva gestita la cosa.
Cap. 41: i referenti delle cooperative si recavano in filiale al massimo 2 volte al mese. Di base, venivano a parlare col capo-filiale.
Cap. 46-47: Non mi risulta.
Cap. 51: Nulla so. ON Cap. 55-57: è vero, per ferie e assenze, il lavoratore doveva chiederli al referente All'epoca il referente era
[...]
. Per_6
*
5 4. Dall'istruttoria svolta è dunque emerso con chiarezza come, nel caso di specie, il potere organizzativo ON e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla tramite il proprio personale, tenuto conto che: ON
- era la che organizzava il lavoro degli autisti trasmettendo giornalmente, attraverso un palmare di ON proprietà della stessa in uso agli stessi autisti, l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata;
ON
- pur potendo l'autista gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre all'ufficio che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse;
ON ON
- le assenze venivano comunicate al personale di così come era il personale di a gestire i periodi di ferie degli autisti;
- i lavoratori avevano un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione del ON servizio, con il personale di mentre si registrava una sostanziale assenza “sul campo” di referenti dei vari appaltatori.
*
5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che nel periodo di causa non vi fosse, per l'attore, alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro: queste ultime non gestivano in alcun modo il rapporto di lavoro, se non formalmente, a posteriori ed in applicazione di ON indicazioni provenienti da ON 5.1. Deve, quindi, essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro indicate in ricorso, con costituzione tra l'attore e di un rapporto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato e a tempo pieno alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicata nel ON ricorso introduttivo quale inizio della prestazione lavorativa in favore di
5.2. Alla parte attrice non può però essere attribuita l'indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, d.lgs. n.
81/2015, essendo pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale anche dopo l'instaurazione del giudizio.
Sulla non debenza di tale indennità si riportano le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 700/2025:
“La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
6 Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, ON essendo incontestato in causa che il lavoratore non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti”. CP_2
*
6. Dall'accertamento della natura del lavoro a tempo pieno (per come riscontrato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali) deriva il diritto attoreo a vedersi corrisposte le relative differenze retributive, in quanto nel corso dei periodi di causa è stata corrisposta una retribuzione commisurata al part-time al
76,92% (cfr. all. n. 3).
*
7. Allo stesso modo, spettano all'attore le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, atteso che le formali datrici di lavoro hanno corrisposto detti emolumenti mediante frazionamento in quota mensile rapportata al part-time (anziché al tempo pieno).
*
8. Va pure accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità ex art. 17 CCNL.
Ed invero, gli scatti venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale. ON Dall'imputazione del rapporto in capo a sin dall'inizio delle rispettive prestazioni discende quindi il diritto alla maturazione progressiva degli scatti sin dalle date di inizio dei primi rapporti.
*
9. Sono pure da riconoscere all'attore le differenze per indennità di trasferta ex art. 62, co. 3, CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che svolgeva il giro delle consegne al di fuori del Comune di
Caorso per oltre 6 ore giornaliere.
*
10. Infine, va certamente attribuita all'attore l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che l'attore ha sempre gestito gli incassi dei clienti, per poi riportarli in magazzino a fine giornata.
*
11. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea.
11.1. Al riguardo, infatti, si rivelano generiche le contestazioni con cui la convenuta ha rilevato l'assenza
“dei criteri di calcolo utilizzati e delle somme, per ciascuna voce, prese in considerazione” (cfr. pag. 33 della memoria).
7 Ed invero, nell'allegato n. 30 al ricorso viene esattamente indicato l'ammontare delle singole voci invocate (per 13ma e 14ma, indennità di maneggio, indennità di trasferta, etc.) in relazione al numero di giorni di lavoro, mese per mese.
Sarebbe stato onere di parte convenuta avanzare specifiche obiezioni per evidenziare eventuali errori di calcolo o discrasie rispetto alle previsioni del CCNL.
11.2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
8 E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione
9 psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
*
12. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra la convenuta e le formali datrici di lavoro dell'attore;
- dichiara costituito tra l'attore e la convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato, a far data dal 20.5.2014;
- condanna la convenuta all'assunzione dell'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 47.325,37, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore difensori antistatari.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NC LE
10
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici. Parte_1
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Arturo Maresca, Marcello CP_1
Bonomo ed EN MA D'OF.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parti attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale di: ON
“A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro del ricorrente di cui in narrativa, ut supra, in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima dal maggio 2014 ad oggi, o nelle diverse date ritenute di Giustizia;
accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 20.5.14, o la diversa ritenuta di
Giustizia; condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al
1 pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso di tutto il periodo di causa, prestava attività full-time;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 28.637,43 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di scatti di anzianità
e indennità maneggio denaro;
- € 2.910,92 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 12.513,20 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale (art. 37 CCNL – doc.21, pag.63); così per complessivi € 47.325,37 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle somme di cui ai punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia;
ON E. in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto in capo a ON condannare in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta. ON La ha sostenuto che la parte attrice sarebbe decaduta dall'azione in forza dell'art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. n. 30490 del 28/10/2021).
2 ON Si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, non solo manca un recesso scritto da parte della ma, altresì, il rapporto lavorativo degli attori con la stessa non risulta essere cessato, non potendo così essere maturata la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), legge n. 183/2010.
*
2. La convenuta ha poi eccepito che, nella specie, non ricorresse un contratto di appalto, sostenendo la sussistenza di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non pare condivisibile. ON Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1820/2024). ON Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
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3. Tanto premesso, appare fondata la domanda con cui l'attore ha chiesto l'accertamento della non ON genuinità dell'appalto con e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro con la convenuta, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore, eravamo tutti e due corrieri. Tes_1
Cap. 4 ricorso: Lui era driver (come me) e guidava il furgone. Formalmente lui era dipendete di RA soc. coop.
Cap. 8: L'attore faceva un giro di consegna sempre fuori da Caorso. Lui ricordo che faceva il quartiere Besurica a
Piacenza (quindi fuori da Caorso).
Lui inziava il turno all 7,00 e finiva alle 18,00 e lavorava dal lunedì al venerdì. ON Cap. 17-18-27: è vero, dal 2019 ci è stato consegnato da un cellulare adibito a palmare.
Questo serviva per tutte le operazioni che facevamo: consegne, ritiri e anche chiamate. ON Era che gestiva gli ordini nel palmare, anche perché gestiva proprio il software.
Al riguardo, preciso che la cooperativa (RA per l'attore) non aveva alcuna gestione degli ordini che ricevevamo né in relazione al palmare. ON Noi ricevevamo tutte le direttive e le istruzione, oltre che dal palmare, da (dipendente di . Persona_1
ON Cap. 29: è vero, a fine giornata consegnavamo contanti e assegni incassati al personale di ON Cap. 30-40-41: è vero, noi ricevevamo chiamate dal persone di per darci istruzioni e informazioni su consegne e ritiri. E anche noi chiamavamo loro se avevamo problemi.
Le società cooperative non intervenivano in alcun modo in queste fasi. Nessun loro referente è mai venuto presso la filiale. ON Per Per_ Noi ci interfacciavamo sempre e solo con dipendenti come e una tale Per_2 Per_3
ON Cap. 46: è vero, a fronte di cambio appalto, erano quelli di che ci dicevano da quale appaltatrice andare.
Cap. 47: è vero, e si sono occupati di gestire i turni e i giri consegne. Tes_2 Per_3
3 ON Cap. 51: è vero, era il capo di che si occupava di contestazioni disciplinari e sanzioni.
ON Formalmente, la contestazione ci arrivava dalla cooperativa, ma erano quelli di che gli dicevano cosa contestare.
ON Però, se c'era un problema di ammanco di cassa, noi i soldi li dovevamo ridare direttamente a
ON ON Cap. 55-57: è vero, per assenze e ferie, dovevamo comunicarle al personale di ed erano quelli di che ce li autorizzavano”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore, eravamo nella stessa cooperativa (ma cambiavano di Tes_3 continuo).
Cap. 4 ricorso: Lui era driver (come me) e guidava il furgone.
Cap. 8: L'attore faceva un giro di consegna sempre fuori da Caorso. Lui ricordo che lavorava a Piacenza (quindi fuori da
Caorso).
Lui inziava il turno all 7,30 e finiva alle 18,30 e lavorava dal lunedì al venerdì.
Da 5 anni il turno è dalle 9,00 fino alle 18,00. ON Cap. 17-18-27: è vero, dal 2019 ci è stato consegnato da un cellulare adibito a palmare.
Questo palmare serviva per fare tutte le operazioni: consegne, ritiri e anche chiamate. ON ON Era che gestiva gli ordini nel palmare, anche perché si occupava proprio del software.
La cooperativa non aveva alcuna azione sul palmare. ON Cap. 29: è vero, a fine giornata consegnavamo contanti e assegni incassati al personale di ON Cap. 30-40-41: è vero, noi ricevevamo chiamate dal persone di per darci istruzioni e informazioni su consegne e ON ritiri. E anche noi chiamavamo quelli di se avevamo problemi.
Le società cooperative non intervenivano in alcun modo in queste fasi. I referenti delle cooperative venivano solo per darci le buste paga (quando le consegnavano a mano). ON Noi ci interfacciavamo sempre e solo con dipendenti come e un tale EN. Per_2 Per_3 Tes_2
ON Cap. 46: è vero, a fronte di cambio appalto, erano quelli di che ci dicevano da quale appaltatrice andare (per fare il contratto).
Cap. 47: è vero, e si occupavano di gestire i turni e i giri consegne. Tes_2 Per_3
ON Cap. 51: è vero, era il capo di che si occupava di contestazioni disciplinari e sanzioni.
ON Se c'era un problema di ammanco di cassa, noi eravamo responsabili e i soldi li dovevamo ridare direttamente a
ON ON Cap. 55-57: è vero, per assenze e ferie, dovevamo comunicarle al personale di ed erano quelli di che ce li
ON autorizzavano. Tutto era gestito da;
- il teste ha dichiarato: “L'attore ha lavorato presso la sede di Caorso, dove operavo anche io. Per_3
Cap. 4: confermo che l'attore faceva l'autista come mi si legge.
Cap. 8: è vero, le consegne avvenivano sempre fuori dal Comune di Caorso e duravano in genere più di 6 ore.
Il turno inziava alle 8,30 e finiva verso le 17-18,00.
Cap. 17-18-27-30-40: è vero, è stato assegnato il palmare che mi si legge. I servizi inseriti nel palmare erano inseriti da ON
poi l'autista li gestiva in autonomia.
4 ON Era quindi, a decidere dove e come l'autista doveva fare le consegne e i ritiri. ON Se c'erano problemi, l'autista doveva chiamare il personale di ON Cap. 29: è vero, l'attore ritirava dai clienti assegni/contanti che poi doveva versare al personale al termine della giornata lavorativa.
Se c'era un ammanco, lo segnalavamo al fornitore e non chiedevamo i soldi al fornitore.
Cap. 41: i referenti delle cooperative si recavano saltuariamente in filiale, principalmente per discutere della gestione del servizio.
Comunque, quella loro non era una presenza quotidiana. ON Cap. 46-47: Non è vero, non è mai avvenuto che spingesse a formalizzare i contratti.
Cap. 51: non è così, le uniche sanzioni le davamo al fornitore.
Poteva al più succedere che noi segnalassimo al fornitore che il lavoratore non faceva bene il suo lavoro.
Cap. 55-57: è vero, per ferie e assenze, il lavoratore doveva segnalarli a noi.
Non so se li segnalava anche alla cooperativa. ON In ogni caso, noi di chiedevamo che certe presenze in alcuni periodi fossero garantite dai lavoratori”;
- il teste a dichiarato: “L'attore ha lavorato presso la sede di Caorso, dove operavo anche io. Per_2
Cap. 4: confermo che l'attore faceva l'autista come mi si legge.
Cap. 8: è vero, le consegne avvenivano sempre fuori dal Comune di Caorso e duravano in genere più di 6 ore.
Il turno inziava alle 9,00 e finiva verso le 17.
Cap. 17-18-27-30-40: è vero, è stato assegnato il palmare che mi si legge. I servizi di consegne e ritiri inseriti nel palmare
ON erano inseriti da poi l'autista li gestiva in autonomia.
ON Era quindi, a decidere dove l'autista doveva fare le consegne e i ritiri.
ON Se c'erano problemi, l'autista doveva chiamare il telefono diretto del personale di
ON Cap. 29: è vero, l'attore incassava dai clienti assegni/contanti che poi doveva versare al personale al termine della giornata lavorativa.
Se c'è un ammanco, chiediamo i soldi al fornitore e non al lavoratore.
Questo succede dal 2023, non so prima come veniva gestita la cosa.
Cap. 41: i referenti delle cooperative si recavano in filiale al massimo 2 volte al mese. Di base, venivano a parlare col capo-filiale.
Cap. 46-47: Non mi risulta.
Cap. 51: Nulla so. ON Cap. 55-57: è vero, per ferie e assenze, il lavoratore doveva chiederli al referente All'epoca il referente era
[...]
. Per_6
*
5 4. Dall'istruttoria svolta è dunque emerso con chiarezza come, nel caso di specie, il potere organizzativo ON e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla tramite il proprio personale, tenuto conto che: ON
- era la che organizzava il lavoro degli autisti trasmettendo giornalmente, attraverso un palmare di ON proprietà della stessa in uso agli stessi autisti, l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata;
ON
- pur potendo l'autista gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre all'ufficio che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse;
ON ON
- le assenze venivano comunicate al personale di così come era il personale di a gestire i periodi di ferie degli autisti;
- i lavoratori avevano un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione del ON servizio, con il personale di mentre si registrava una sostanziale assenza “sul campo” di referenti dei vari appaltatori.
*
5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che nel periodo di causa non vi fosse, per l'attore, alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro: queste ultime non gestivano in alcun modo il rapporto di lavoro, se non formalmente, a posteriori ed in applicazione di ON indicazioni provenienti da ON 5.1. Deve, quindi, essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro indicate in ricorso, con costituzione tra l'attore e di un rapporto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato e a tempo pieno alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicata nel ON ricorso introduttivo quale inizio della prestazione lavorativa in favore di
5.2. Alla parte attrice non può però essere attribuita l'indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, d.lgs. n.
81/2015, essendo pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale anche dopo l'instaurazione del giudizio.
Sulla non debenza di tale indennità si riportano le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 700/2025:
“La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
6 Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, ON essendo incontestato in causa che il lavoratore non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti”. CP_2
*
6. Dall'accertamento della natura del lavoro a tempo pieno (per come riscontrato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali) deriva il diritto attoreo a vedersi corrisposte le relative differenze retributive, in quanto nel corso dei periodi di causa è stata corrisposta una retribuzione commisurata al part-time al
76,92% (cfr. all. n. 3).
*
7. Allo stesso modo, spettano all'attore le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, atteso che le formali datrici di lavoro hanno corrisposto detti emolumenti mediante frazionamento in quota mensile rapportata al part-time (anziché al tempo pieno).
*
8. Va pure accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità ex art. 17 CCNL.
Ed invero, gli scatti venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale. ON Dall'imputazione del rapporto in capo a sin dall'inizio delle rispettive prestazioni discende quindi il diritto alla maturazione progressiva degli scatti sin dalle date di inizio dei primi rapporti.
*
9. Sono pure da riconoscere all'attore le differenze per indennità di trasferta ex art. 62, co. 3, CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che svolgeva il giro delle consegne al di fuori del Comune di
Caorso per oltre 6 ore giornaliere.
*
10. Infine, va certamente attribuita all'attore l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che l'attore ha sempre gestito gli incassi dei clienti, per poi riportarli in magazzino a fine giornata.
*
11. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea.
11.1. Al riguardo, infatti, si rivelano generiche le contestazioni con cui la convenuta ha rilevato l'assenza
“dei criteri di calcolo utilizzati e delle somme, per ciascuna voce, prese in considerazione” (cfr. pag. 33 della memoria).
7 Ed invero, nell'allegato n. 30 al ricorso viene esattamente indicato l'ammontare delle singole voci invocate (per 13ma e 14ma, indennità di maneggio, indennità di trasferta, etc.) in relazione al numero di giorni di lavoro, mese per mese.
Sarebbe stato onere di parte convenuta avanzare specifiche obiezioni per evidenziare eventuali errori di calcolo o discrasie rispetto alle previsioni del CCNL.
11.2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
8 E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione
9 psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
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12. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra la convenuta e le formali datrici di lavoro dell'attore;
- dichiara costituito tra l'attore e la convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato, a far data dal 20.5.2014;
- condanna la convenuta all'assunzione dell'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 47.325,37, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore difensori antistatari.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NC LE
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