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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2814/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4367/2024 emessa in data 11 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
C.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Manno – pec –; Email_1
CP_1
E
(Codice Fiscale , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
GI FIORILLO P.E.C. Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11 ottobre 2024 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 4367/2024 emessa in data 11 aprile 2024 dal
Tribunale GL di Roma.
Con la sentenza gravata il primo giudice ha disatteso la domanda proposta dall'originaria ricorrente ed attuale appellante di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole da con conseguente reintegrazione nel Controparte_2 posto di lavoro e condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, oltre contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione. In subordine., con condanna di a 23/2015 nella misura massima Controparte_2 consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme della trattazione cartolare, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esto della Camera di Consiglio è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, già dipendente di Parte_1 Controparte_2 come operatore senior livello C presso l'Ufficio Postale di Roma 90, impugnava il licenziamento intimatole da il 9 ottobre 2023 in relazione alle Controparte_2 condotte contestate poste in essere dal gennaio 2022 all'aprile 2023 sostantesi in innumerevoli violazioni di prescrizioni regolamentari nel complesso funzionali alla verifica dell'identità dei clienti, in occasione del rilascio delle carte di reddito di cittadinanza intestate a cittadini di nazionalità straniera (tutti di nazionalità egiziana) essendo emersa la falsità dei documenti esibiti ( fra cui le carte di identità talora caratterizzate dalla presenza delle medesime fotografie), spesso in presenza del medesimo codice alfanumerico associata a diversi codici fiscali . In sede disciplinare emergevano irregolarità in oltre 200 pratiche riconducibili alla . Parte_1
In sede giudiziaria ella deduceva la genericità della contestazione, la tardività della stessa, l'insussistenza dei fatti, la sproporzione della sanzione risolutiva rispetto al fatto.
Pag. 2 di 17 Il Tribunale nella decisione esaminava quindi la contestazione disciplinare del
21.8.2023 in base alla quale: “In data 06/07/2023 sono stati acquisiti gli esiti dell'attività di verifica effettuata, su segnalazione a livello Centrale, dalla Funzione
Fraud Management e Security intelligence, presso l'UP di Roma 90, dove Lei è applicata in qualità di OSP, e riguardanti l'attivazione di numerose carte Reddito di
Cittadinanza (di seguito "RDC"), consegnate mediante esibizione di documenti falsi recanti la medesima serie alfanumerica associata a diversi codici fiscali.
Gli accertamenti hanno evidenziato nei Suoi confronti gravi inosservanze operative nel rilascio di numerose carte RDC, tutte intestate a cittadini di nazionalità egiziana
e da Lei consegnate nel periodo dal mese di gennaio 2022 al mese di aprile 2023, con l'userid , a Lei riconducibile. Per_1
In particolare, le operazioni di consegna/sostituzione delle Carte Reddito di
Cittadinanza da Lei eseguite in violazione delle procedure aziendali risultano essere state, nel periodo citato n. 264 – di cui si allega l'elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente contestazione di addebiti.
Le violazioni alle disposizioni aziendali sopra accertate sono state rinvenute in ciascun dossier delle RDC riportate nell'elenco allegato.
Nello specifico,
Lei non ha fatto compilare al titolare il modulo di consegna/sostituzione, come stabilito dalla Guida Operativa della Carta Reddito di Cittadinanza, stampando
l'avventa consegna della RDC su un semplice foglio A4.
Le Carte d'Identità cartacee utilizzate ed allegate a ciascun modulo di consegna risultano essere false in quanto le firme apposte dal titolare, su ogni foglio A4, è difforme rispetto a quella apposta sul documento di riconoscimento allegato. La data di scadenza della carta di identità è errata perché non coincide con la data di nascita del titolare, come stabilito dalia disposizione ministeriale n. 7/2012 che stabilisce che dal 20/07/2012 la data di scadenza deve coincidere con quella di nascita. Inoltre, su ogni documento allegato, manca l'attestazione "visto l'originale”.
I certificati di attribuzione del codice fiscale, fatta eccezione per il nome, sono tutti uguali sia in relazione alla data di rilascio (18/01/2022 e 15/02/2022) che per
l'inclinazione del timbro apposto su di essi. Come per le RDC di seguito elencate per
Pag. 3 di 17 le quali il certificato di attribuzione del codice fiscale, anch'esso allegato, risulta essere rilasciato sempre dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 4
Collatino e Roma 5 Tuscolano e gli stessi certificati riportano tutti lo stesso giorno e mese di rilascio, ossia il 18/01/2022 - per le RDC descritte nei punti a) b) e c) - e il
18/01/2023 per le RDC descritte nei punti da lett. d) alla lettera i), e Il timbro ivi apposto è illeggibile e manca la firma. Nello specifico:
a. n. 5338701531591100 rilasciata in data 21/09/2022;
b. n. 5338701532454340 rilasciata in data 20/10/2022;
c. n. 5338701532826422 rilasciata in data 25/11/2022;
d. n. 5338701533960329 rilasciata in data 22/03/2023;
e. n. 5338701533960360 rilasciata in data 29/03/2022;
f. n. 5338701533960378 rilasciata In data 29/03/2023;
g. n. 5338701533960519 rilasciata in data 30/03/2023;
h. n. 5338701533960352 rilasciata in data 30/03/2023;
i. n. 5338701533960345 rilasciata in data 30/03/2023.
Per le RDC - n. rilasciata il 17/09/2022; n. NumeroDiCarta_1 NumeroDiCarta_2 rilasciata il 30/09/2022; n. rilasciata il 31/12/2022, il NumeroDiCarta_3 documento di identità cartaceo allegato, non riporta neppure la data di scadenza.
Un'altra grave irregolarità operativa è stata da Lei eseguila nella giornata del
22/09/2022. Dal giornale di fondo, risulta, infatti, che Lei ha rilasciato le seguenti
RDC:
a. 5338701027199749;
b. 5338701027289938;
c. 5338701027402721;
d. 5338701027402671.
La copia dei documenti, allegata in ciascun dossier, risulta essere eseguita non dall'originale bensì da un dispositivo fotografico. In due dei quattro dossier analizzati dai Funzionari sono state riscontrate due Carte d'Identità con CP_3 identica serie alfanumerica e con evidenti alterazioni dei dati anagrafici: i singoli documenti presentano differenti caratteri e diversa grandezza rispetto alle altre informazioni contenute negli stessi documenti. I certificati di attribuzione del codice
Pag. 4 di 17 fiscale, fatta eccezione per il nome, sono tutti uguali sia in relazione alla data di rilascio (18/01/2022 e 15/02/2022) che per l'inclinazione del timbro apposto su di essi.
Dal Giornale di fondo del 30/11/2022 risulta che Lei, alle ore 12.46 dalla PDL 6 da
Lei disimpegnata con userid , ha eseguito, sull'applicativo , Per_1 Per_2
l'interrogazione del codice fiscale per la consegna della C.F._2
Carta RDC: RDC che Lei ha materialmente consegnato al titolare del citato codice fiscale il giorno 01 /12/2022.
Dal giornale di fondo del 08/03/2023, risulta che alle ore 15:05, dalla POL 6 dal Lei disimpegnata userid , attraverso l'applicativo , Lei ha fatto Per_1 Per_2 un'interrogazione per il codice fiscale e del documento di C.F._3 riconoscimento C.I. , per il rilascio di una carta RDC, senza aver Numero_4 utilizzato il "gestore code" per servire Il cliente.
Dal giornale di fondo del 20/03/2023. dalla PDL 4 da Lei disimpegnata userid
, risulta che Lei ha consegnato alle ore 17.22 la ROC Per_1
n.5338701028473796 e alle ore 17:51 la RDC n.5338701028473770. Nello stesso giorno Lei, senza effettuare operazioni, né identificare i clienti, alle ore 17.27, 17,34
e 17.41 e al di fuori del gestore code, ha eseguito interrogazioni, sull'applicativo
Oracolo, per la consegna della carta RDC, senza identificare i rispettivi clienti.
In data 29/03/2023, Lei ha rilasciato la carta RDC n.5338701533960360 intestata al Sig. allegando, in fase di rilascio, la carta di Controparte_4 identità italiana cartacea . Nel relativo dossier, oltre a tutte le non NumeroDi_5 conformità sopra descritte, i Funzionari hanno rinvenuto la denuncia di CP_3 smarrimento della carta n. 5338701 532825614, presentata in data 25/03/2023 dallo stesso Sig. presso la Stazione dei Carabinieri Controparte_4 di San Basilio. In tale denuncia, il documento accettato dai militari per identificare il denunciante è la Carta di identità elettronica n. rilasciata il 01 Numero_6
/10/2018 dal Comune di Roma.
La carta di identità italiana cartacea n. sopra citata è un documento Numer_7 falso, infatti, lo stesso documento è stato da Lei utilizzato in data 31 /12/22 per il rilascio della RDC n. intestata . NumeroDiCartaId_8 Persona_3
Pag. 5 di 17 Nel periodo dal 28/06/2022 al 30/03/2023, Lei ha consegnato n. 13 RDC utilizzando la stessa carta di identità n. , che è risultata collegata a Numero_9 diversi codici fiscali. Delle n. 13 RDC da Lei consegnate e di seguito specificate, n. 10
RDC sono state bloccate per utilizzo irregolare. Nello specifico:
[TABELLA]
Tra le carte da Lei consegnate, sempre a beneficiari di nazionalità egiziana, molte di esse risultano essere anche movimentate in frode, in quanto hanno interessato importi elevati e gli esercenti presso i quali le somme risultano monetizzate sono sempre i medesimi.
Si tratta in particolare delle carte RDC di seguito specificate:
[TABELLA]
Alla luce delle irregolarità emerse, il giorno 15/05/2023, Lei è stata ascoltata dai
Funzionari e alla richiesta di chiarimenti in ordine alle anomalie accertate CP_3 sulla consegna delle RDC, Lei ha dichiarato: di non aver compilato la modulistica relativa alla consegna delle Carte RDC per questioni di tempo e per poter gestire meglio l'afflusso della clientela.
In merito alle firme, tutte difformi rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, Lei ha dichiarato di non averle controllate per fretta così come non ha controllato gli originali dei documenti, e di non aver apposto la dicitura “visto
l'originale" come da disposizioni aziendali.
In merito alla consegna delle n. 4 Carte RDC nella giornata del 22/09/2022, Lei ha dichiarato di aver utilizzando documenti d'identità aventi la stessa serie alfanumerica, non accorgendosi di tale evidenza.
Per quanto riguarda le consegne delle stesse carte eseguite al di fuori del "gestore code" ha dichiarato che in alcuni casi ha recuperato i numeri dei clienti che erano già stati chiamati. In altri casi, invece, la persona viene accompagnata da un'altra persona che parla italiano che accompagna più clienti, per tale motivo, da alcuni giornali di fondo risulta il rilascio anche n. 4 RDC consecutive intestate a persone diverse, così come si evidenzia nel giornale di fondo del 21/09/2022.
Infine, ha dichiarato di non ricordare il motivo della variazione anagrafica eseguita dall'applicato 3270 in data 26/01/2023 e relativa al documento del cliente
Pag. 6 di 17 senza averlo identificato e senza aver eseguito alcuna C.F._4 operazione, se non il successivo 02/02/2023, in cui Lei ha effettivamente consegnato la RDC. La condotta sopra descritta evidenzia un modus operandi negligente e superficiale che ha generato un processo operativo difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia di identificazione dei clienti, pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine di Controparte_2
con conseguente grave danno economico della stessa.
[...]
La Sua condotta, riveste particolare gravità in considerazione della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Infatti, I fatti sopra descritti, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di e posti CP_2 in essere abusando del Suo ruolo di operatore di sportello cui è demandata la corretta applicazione delle procedure esaminate, costituiscono gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone in modo irreparabile l'Insito elemento fiduciario.
Al riguardo Lei, oltre a non ottemperare quanto descritto nella COF 459 del
08/08/2022, COF 683 del 04/12/2020, ha anche disatteso reiteratamente a quanto indicato nel Manuale Identificazione Persone Fisiche, nella parte in cui prevede
l'identificazione dei soggetti e l'acquisizione della documentazione, i cui dati devono essere verificati e confrontati con quelli presenti sul documento di identità del cliente.
Inoltre, Lei ha violato anche le disposizioni aziendali riportate nella COI 87/2019 e nella Guida Operativa della consegna delle carte reddito di cittadinanza, consentendo, con il Suo comportamento, il perpetrarsi delle descritte frodi.
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del
CCNL del 23.6.2021
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del
Pag. 7 di 17 combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, e La invitiamo
a produrre le Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, […]
Con la presente le formuliamo, sin d'ora, ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per il danno, sia materiale che immateriale, da Lei cagionato con il suo operato e per quelle che dovesse ancora emergere…”.
Quindi, riteneva infondata la doglianza di genericità evidenziando che l'estrema specificità della missiva, che conteneva anche il riferimento alle singole carte di reddito di cittadinanza identificate con i numeri e le specifiche violazioni riscontrate caso per caso, consentiva all'incolpata di apprestare adeguate difese.
Riteneva, del pari, infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, richiamando in proposito i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte in tema di relatività del canone di immediatezza della contestazione, e precisava, con il richiamo ai precedenti di legittimità:
- la necessità di ancorare la valutazione della tempestività all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non all'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi,
-l'irrilevanza di un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare avendo il datore di lavoro il potere ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti
- la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma solo da quando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento,
-che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro .
Pag. 8 di 17 Riteneva che la notizia delle irregolarità nel rilascio delle carte del reddito di cittadinanza da parte di un operatore dell'ufficio postale in cui era incardinata la lavoratrice era pervenuta all'ufficio ispettivo di solo con la Controparte_2 segnalazione del 10 febbraio 2023 redatta dal direttore di altro ufficio postale, concludeva, pertanto, che, pertanto, il datore di lavoro avrebbe potuto attivarsi solo da tale momento per verificare se vi fossero altre irregolarità nel rilascio delle carte del reddito di cittadinanza. Quindi riteneva il tempo trascorso (sei mesi) dalla segnalazione del 10 febbraio 2023 fino al tempo della contestazione ( 21 agosto 2023) non era eccessivo avuto riguardo al fatto che gli accertamenti avevano riguardato vari uffici potali e che si erano concretizzati nella verifica di copiosa documentazione, nella analisi delle procedure telematiche e anche nella audizione dei dipendenti interessati tra cui anche la . Parte_1
Esaminando i singoli addebiti escludeva la fondatezza della contestazione solo in relazione a quattro episodi (la contestazione di parte ricorrente in ordine alle Carte
RdC n.5338701333536277 rilasciata il 18.03.2023, n.5338701532430720 rilasciata il
24.01.2023, n.5338701528604924, rilasciata il 14.02.2022, n.5338701532430757) trattandosi di carte che dalla stessa lettera di contestazione disciplinare risultavano rilasciate da operatori diversi “COLTEL12”, “ , “ ” e quindi Per_4 Per_5 non dalla ricorrente . Evidenziava che tuttavia l'incidenza di sole quattro infrazioni rispetto alle oltre 200 irregolarità accertate ed oggetto della contestazione era del tutto irrisoria ai fini dell'accertamento della responsabilità della lavoratrice e della valutazione della gravità dei fatti contestati.
Evidenziava che le irregolarità erano riconducibili alla per via dell'uso del Parte_1 suo USERID “DENUCCIO” nelle pratiche esaminate, che aveva documentato il CP_2 tenore della disciplina operativa interna fra cui quella per la identificazione dei soggetti che si presentano per il rilascio della Carta del reddito di cittadinanza che prevede che l'operatore “identifica il titolare della carta tramite documento di identità e un documento attestante il codice fiscale congruenti tra loro secondo le indicazioni del Manuale Identificazione Persone Fisiche valide ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo finanziario per l'apertura di Carte prepagate ricaricabili nominative) ed effettua le verifiche di congruenza con il modulo di
Pag. 9 di 17 consegna/sostituzione Carta reddito di Cittadinanza sottoscritto), che la diversa disciplina operativa documentata dalla lavoratrice in corso di causa, con note scritte, era riferita alla diversa ipotesi dell'iniziale richiesta delle carte (destinata ad essere acquisita da e successivamente sottoposta al vaglio dell' per CP_2 CP_5
l'accertamento del diritto alla prestazione) e non il rilascio (id est consegna) e/o sostituzione delle Carte del reddito di cittadinanza .Riscontrava tutte le previsioni regolamentari interne prodotte dalla società ed aggiungeva che la stessa Parte_1 aveva, nel corso dell'indagine e in occasione del contraddittorio disciplinare, ammesso i fatti contestati ed aveva confermato di conoscere tali prescrizioni regolamentari anche in sede di libero interrogatorio dinnanzi al giudice.
Riteneva pertanto raggiunta la prova ed affermava che i fatti si connotavano per la particolare gravità anche in ragione dell'inquadramento della lavoratrice e le necessarie conoscenze connesse e che la condotta avesse irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario. Affermava che <La stessa, operatrice senior di sportello e quindi con conoscenze specifiche qualificate ben conoscendo, come da lei stessa ammesso, le norme operative in materia di rilascio della Carta Reddito di Cittadinanza, aveva violato reiteratamente le procedure previste dalla datrice di lavoro necessarie alla corretta identificazione dei soggetti richiedenti la consegna della carta>>.
Escludeva che la gravità dell'inadempimento consentisse di ricondurre la condotta ad una sanzione conservativa, mentre più congrua era la risoluzione del rapporto avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e accertati, e giustificata dall'art.54 VI comma
CCNL applicato che prevede tra le ipotesi sanzionabili con il licenziamento senza preavviso: c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi. k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (…)». Richiamava l'orientamento della Suprema Corte in ordine al dolo quale rappresentazione e volizione del fatto costituente l'addebito disciplinare e motivava la sufficienza, per la configurazione della fattispecie, del dolo generico da ravvisare in presenza di comportamenti reiterati (con esclusione dell'errore sulle circostanze fattuali che caratterizzano i singoli episodi o, comunque, la non
Pag. 10 di 17 volontarietà del fatto), e nella rappresentazione dell'evento e nella sua cosciente e volontaria realizzazione attraverso le riconosciute modalità.
Ravvisava nella condotta non solo una grave violazione del servizio, ma la riteneva capace di determinare un nocumento grave all'immagine della società e capace di esporre anche alle richieste risarcitorie da parte dell' Controparte_2 CP_5
Avverso tale decisione propone impugnazione assumendo, in Parte_1 sintesi:
1) Che la società datoriale non avrebbe apprestato mezzi tecnologici adeguati a prevenire le frodi (sistemi alert) e che, pertanto, la responsabilità dei fatti non sarebbe stata addebitabile alla lavoratrice;
2) Che la falsità dei documenti e delle firme non sarebbe stata riconoscibile dalla lavoratrice e che la difformità fra le sottoscrizioni presenti nei documenti e quelle presenti nella modulistica avrebbe dovuto essere dimostrata da che la CP_2 lavoratrice non avrebbe potuto sapere che i documenti di identità avevano la scadenza coincidente con la data di nascita e che viceversa avrebbe dovuto essere predisposto un sistema di alert nei casi di scadenza incongrua rispetto alla data di nascita, che la lavoratrice non avrebbe potuto ricordare i codici alfanumerici di tutte le carte di identità che le venivano presentate,.La lavoratrice non avrebbe potuto avvedersi che fosse presente la stessa foto su diversi documenti dato il numero di persone che giornalmente si presentavano allo sportello. In relazione ad alcuni documenti la documentazione fornita da a sostegno degli addebiti non sarebbe CP_2 leggibile, mentre per altri documenti non vi sarebbe stata difformità delle firme, o sarebbe stata dubbia e solo per sei pratiche vi sarebbe stata difformità;
3) Che le mancanze contestate sarebbero state veniali, come non avere richiesto a chi si presentava la compilazione del modulo di richiesta della carta, come pure dell'assenza del “visto originale” , mentre il timbro sui certificati di attribuzione del codice fiscale sarebbe mancato solo in tre.Mancherebbe la rilevanza disciplinare dei fatti o comunque essi non sarebbero gravi;
4) Che le procedure identificative non erano state portate a conoscenza della lavoratrice che si era attenuta unicamente alla guida operativa 87/2019;
Pag. 11 di 17 5) Che non sarebbe stato sussistente il dolo neppure generico e che le sviste sarebbero dovute a fisiologici cali dell'attenzione,
6) Che la tempestività della contestazione avrebbe dovuto escludersi considerato che il
Direttore di Filiale avrebbe potuto rilevare le carenze nella modulistica e farne immediata contestazione alla lavoratrice e che il sistema Oracolo avrebbe evidenziato il collegamento di più carte di reddito di cittadinanza con documenti aventi gli stessi estremi ma titolari differenti e la circostanza che apparisse il nome della . Parte_1
L'attività di accertamento non sarebbe stata né complessa né difficoltosa in quanto la mancanza della modulistica era di immediata percezione, le scadenze anomale dei documenti avrebbero potuto essere rilevate facilmente considerate le scadenze non coincidenti con la data di nascita dei truffatori, l'identità dei codici alfanumerici sarebbe stata anch'essa immediatamente rilevabile e che l'esame dei documenti avrebbe potuto essere condotto al massimo in due giornate di lavoro .
Buona parte delle censure sopra riportate sono inammissibili in quanto svolte senza tenere conto dell'ampio ed articolato iter motivatorio che sostiene la decisione impugnata, di cui si è dato contezza sopra seppure in termini sintetici, mentre le altre sono manifestamente infondate.
In primo luogo, inammissibile la doglianza di cui al punto 1 in quanto sganciata dalle questioni esaminate nella controversia e per altro essa trascura di considerare che, per un verso, l'organizzazione delle misure di prevenzione del rischio spetta all'impresa nell'esercizio dell'autonomia imprenditoriale, e a tal fine Controparte_2
ha previsto una serie di dettagliate prescrizioni regolamentari interne che
[...] regolano l'attività allo sportello di chi sia deputato alla consegna di carte prepagate
(quale è la carta del reddito di cittadinanza nella quale sono accreditati periodicamente le provvidenze erogate dall' . CP_5
Tali prescrizioni sono funzionali ad assicurare i livelli di sicurezza del servizio e consentire così anche di rilevare le “anomalie”, quali quelle verificatesi nel caso, e prevenire le frodi.
A tali prescrizioni la lavoratrice non si è attenuta ed anzi il numero delle infrazioni
(anche in relazione all'ammontare delle pratiche trovate irregolari) la varietà delle
Pag. 12 di 17 stesse, la frequenza con cui la stesse erano commesse (spesso in giornate in successione) è indice di un modus operandi della stessa e non di occasionali sviste.
Va pure aggiunto che l'assunto che la società non fosse provvista di sistemi informatici di sicurezza che segnalassero le anomalie al caricamento dei dati trascura di considerare che tali meccanismi non possono funzionare in assenza del corretto caricamento dei dati e a tal proposito va ricordato che una delle contestazioni attiene alla mancata compilazione del modulo di richiesta che contiene di dati anagrafici del richiedente, circostanza ammessa dalla lavoratrice in sede ispettiva ove assumeva di non aver compilato la modulistica relativa alla consegna delle Carte RDC per questioni di tempo e per poter gestire meglio l'afflusso della clientela.
Il punto 2 risulta logicamente contraddetto da quanto sostenuto in altra parte della difesa poiché le medesime anomalie dei documenti che si assumono non percepibili dalla lavoratrice divengono successivamente immediatamente riconoscibili da CP_2 ai fini della contestazione (argomenti svolti in tema di tardività della contestazione).
Inoltre, la difesa trascura di considerare che la stessa lavoratrice ha ammesso buona parte delle circostanze contestate allorché era ascoltata nel corso dell'indagine ispettiva. Infatti, in relazione alle discrepanze delle firme rispondeva <posso riferire di non aver controllato la firma per fretta >>.
Lo stesso Tribunale ha affermato che la ha ammesso i fatti contestati sia in Parte_1 sede di audizione da parte dei funzionari poste, che in sede di audizione nel Pt_2 corso del procedimento disciplinare, senza che avverso tale affermazione siano state formulate critiche nell'atto di appello.
A ciò si aggiunge che la in primo grado ha impostato la difesa solo negando Parte_1 che i fatti contestati fossero riconducibili a lei .
Si legge nel ricorso a pagina 3 : “si evince chiaramente gli errori grossolani compiuti da nel procedimento sanzionatorio, in quanto ha contestato alla Controparte_2 ricorrente fatti da quest'ultima mai commessi.
Ancora a pag.4 “Anche le operazioni contestatele e asseritamente compiute in data
26.01.2023, non possono essere state compiute dalla Sig.ra poiché quel Parte_1 giorno, ella, era assente dal lavoro a seguito del decesso del padre (doc.7).Inoltre, le operazioni, asseritamente commesse nella giornata del 22.09.2022 n.
Pag. 13 di 17 5338701027402721 e n. 5338701027402671, seppur indicate nel corpo del procedimento sanzionatorio, non figurano neppure tra le operazioni inserite nell'allegato contenente tutte le contestazioni.” .
Viceversa, nessuna questione aveva sollevato la lavoratrice circa la difformità delle firme apposte sui documenti o la scarsa leggibilità dei documenti prodotti dalla controparte, e ciò neppure nel corso del primo grado.
Anzi, tali circostanze erano ritenute del tutto irrilevanti, come si desume con chiarezza anche dalla considerazione condotta nell'atto introduttivo: “Del resto lo sportellista non può e non deve, verificare l'autenticità di un documento, salvo che lo stesso non risulti macroscopicamente alterato, circostanza mai concretamente verificatasi” .
Quindi la questione dell'insussistenza della difformità delle firme in relazione ad uno o più documenti è nuova ed è inammissibile.
Quanto alla circostanza delle scadenze dei documento di identità che la lavoratrice assume di ignorare ovvero che , a suo dire, potessero essere non coincidenti con la data di nascita del titolare, va rammentato che con decreto legge n.5 del 2012 art.7 è stato disposto che : < I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.>> sicché l'ignoranza di tale dettato normativo non può essere giustificata.
Circa la non percepibilità di determinate circostanze quali la presenza dei medesimi codici alfanumerici ovvero l'identità delle fotografie presenti in diversi documenti di identità vale la considerazione che la frequenza delle anomalie denota una gravissima superficialità nella gestione di un servizio estremamente delicato comportante l'erogazione di denaro pubblico a soggetti poi rivelatisi non aventi diritto.
Si tratta comunque di questioni nuove ed estranee al contradditorio in primo grado come la leggibilità dei documenti.
Del tutto infondata è l'asserzione riportata al punto 3 per cui, a dire dell'appellante, le mancanze contestate sarebbero state veniali, denotando viceversa la condotta della
Pag. 14 di 17 lavoratrice la grave negligenza e l'assenza dell'uso delle minime precauzioni necessarie nello svolgimento di un compito di estrema delicatezza. L'esempio proposto dall'appellante dell'avere omesso la di chiedere a chi si Parte_1 presentasse per ritirare a carta del Reddito di Cittadinanza la compilazione del modulo di richiesta, denota l'incapacità di comprendere la rilevanza di attività propedeutiche al controllo delle generalità e dell'identità di chi si presentava allo sportello dato che detti moduli importavano indicazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione. I fatti si caratterizzano per l'estrema gravità sia per la frequenza delle infrazioni, per il numero complessivo delle stesse, per l'essere, ancora, le precauzioni richieste dal datore di lavoro e inadempiute dalla lavoratrice spesso espressione delle piu' elementari regole di cautela nell'attività di sportello, cui si aggiunge la competenza specifica connessa al ruolo svolto all'interno dell'Ufficio postale.
Sulle difese illustrate al punto 4, l'appello non tiene conto della motivazione resa dal
Tribunale in cui è stata valorizzata, fra l'altro, la ripetuta ammissione (anche davanti al giudice) della lavoratrice delle procedure identificative apprese anche in occasione di apposito corso.
Sul punto 5 la negazione del dolo generico oltre che inammissibilmente condotta in termini astratti, non tiene conto dell'ampia ed articolata motivazione del Tribunale, sopra riportata, che premessi i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo generico per la fattispecie contestata alla lavoratrice li ha calati nel caso concreto riscontrandoli anche alla luce delle conoscenze tecniche connesse alla categoria professionale posseduta e alla reiterazione delle condotte inadempienti.
Sull'ipotizzabilità di “fisiologici cali dell'attenzione” si è già detto.
Manifestamente infondato è anche il punto 6 in quanto il motivo con cui si sostiene la tardività della contestazione è illustrato senza tenere conto (e senza muovere critiche specifiche) della motivazione sul punto contenuta nella sentenza gravata.
La decisione ha fatto applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte ritenendo, condivisibilmente, di valorizzare la complessità dell'accertamento sia per il numero degli uffici coinvolti e la necessaria verifica di numerose pratiche (solo per la erano contestate fra 200 e 250 infrazioni) ed il coinvolgimento di altri Parte_1 dipendenti oltre la . Il Tribunale ha fornito motivazione anche su aspetti Parte_1
Pag. 15 di 17 che sopra sono stati riprodotti in termini riassuntivi (la necessità di ancorare la valutazione della tempestività all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non all'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi,; -l'irrilevanza di un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare avendo il datore di lavoro il potere ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti;
-- la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma solo da quando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento;
-- che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro ) del tutto trascurati dall'appellante nell'elaborare il motivo di impugnazione sicché la decisione del Tribunale resiste e non può dirsi superata dalle censure dell'appellante che non ne tengono conto .
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 11 ottobre 2024 nei confronti di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4367/2024 emessa il giorno 11 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in
Pag. 16 di 17 euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2814/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4367/2024 emessa in data 11 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
C.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Manno – pec –; Email_1
CP_1
E
(Codice Fiscale , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
GI FIORILLO P.E.C. Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11 ottobre 2024 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 4367/2024 emessa in data 11 aprile 2024 dal
Tribunale GL di Roma.
Con la sentenza gravata il primo giudice ha disatteso la domanda proposta dall'originaria ricorrente ed attuale appellante di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole da con conseguente reintegrazione nel Controparte_2 posto di lavoro e condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, oltre contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione. In subordine., con condanna di a 23/2015 nella misura massima Controparte_2 consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme della trattazione cartolare, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esto della Camera di Consiglio è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, già dipendente di Parte_1 Controparte_2 come operatore senior livello C presso l'Ufficio Postale di Roma 90, impugnava il licenziamento intimatole da il 9 ottobre 2023 in relazione alle Controparte_2 condotte contestate poste in essere dal gennaio 2022 all'aprile 2023 sostantesi in innumerevoli violazioni di prescrizioni regolamentari nel complesso funzionali alla verifica dell'identità dei clienti, in occasione del rilascio delle carte di reddito di cittadinanza intestate a cittadini di nazionalità straniera (tutti di nazionalità egiziana) essendo emersa la falsità dei documenti esibiti ( fra cui le carte di identità talora caratterizzate dalla presenza delle medesime fotografie), spesso in presenza del medesimo codice alfanumerico associata a diversi codici fiscali . In sede disciplinare emergevano irregolarità in oltre 200 pratiche riconducibili alla . Parte_1
In sede giudiziaria ella deduceva la genericità della contestazione, la tardività della stessa, l'insussistenza dei fatti, la sproporzione della sanzione risolutiva rispetto al fatto.
Pag. 2 di 17 Il Tribunale nella decisione esaminava quindi la contestazione disciplinare del
21.8.2023 in base alla quale: “In data 06/07/2023 sono stati acquisiti gli esiti dell'attività di verifica effettuata, su segnalazione a livello Centrale, dalla Funzione
Fraud Management e Security intelligence, presso l'UP di Roma 90, dove Lei è applicata in qualità di OSP, e riguardanti l'attivazione di numerose carte Reddito di
Cittadinanza (di seguito "RDC"), consegnate mediante esibizione di documenti falsi recanti la medesima serie alfanumerica associata a diversi codici fiscali.
Gli accertamenti hanno evidenziato nei Suoi confronti gravi inosservanze operative nel rilascio di numerose carte RDC, tutte intestate a cittadini di nazionalità egiziana
e da Lei consegnate nel periodo dal mese di gennaio 2022 al mese di aprile 2023, con l'userid , a Lei riconducibile. Per_1
In particolare, le operazioni di consegna/sostituzione delle Carte Reddito di
Cittadinanza da Lei eseguite in violazione delle procedure aziendali risultano essere state, nel periodo citato n. 264 – di cui si allega l'elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente contestazione di addebiti.
Le violazioni alle disposizioni aziendali sopra accertate sono state rinvenute in ciascun dossier delle RDC riportate nell'elenco allegato.
Nello specifico,
Lei non ha fatto compilare al titolare il modulo di consegna/sostituzione, come stabilito dalla Guida Operativa della Carta Reddito di Cittadinanza, stampando
l'avventa consegna della RDC su un semplice foglio A4.
Le Carte d'Identità cartacee utilizzate ed allegate a ciascun modulo di consegna risultano essere false in quanto le firme apposte dal titolare, su ogni foglio A4, è difforme rispetto a quella apposta sul documento di riconoscimento allegato. La data di scadenza della carta di identità è errata perché non coincide con la data di nascita del titolare, come stabilito dalia disposizione ministeriale n. 7/2012 che stabilisce che dal 20/07/2012 la data di scadenza deve coincidere con quella di nascita. Inoltre, su ogni documento allegato, manca l'attestazione "visto l'originale”.
I certificati di attribuzione del codice fiscale, fatta eccezione per il nome, sono tutti uguali sia in relazione alla data di rilascio (18/01/2022 e 15/02/2022) che per
l'inclinazione del timbro apposto su di essi. Come per le RDC di seguito elencate per
Pag. 3 di 17 le quali il certificato di attribuzione del codice fiscale, anch'esso allegato, risulta essere rilasciato sempre dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 4
Collatino e Roma 5 Tuscolano e gli stessi certificati riportano tutti lo stesso giorno e mese di rilascio, ossia il 18/01/2022 - per le RDC descritte nei punti a) b) e c) - e il
18/01/2023 per le RDC descritte nei punti da lett. d) alla lettera i), e Il timbro ivi apposto è illeggibile e manca la firma. Nello specifico:
a. n. 5338701531591100 rilasciata in data 21/09/2022;
b. n. 5338701532454340 rilasciata in data 20/10/2022;
c. n. 5338701532826422 rilasciata in data 25/11/2022;
d. n. 5338701533960329 rilasciata in data 22/03/2023;
e. n. 5338701533960360 rilasciata in data 29/03/2022;
f. n. 5338701533960378 rilasciata In data 29/03/2023;
g. n. 5338701533960519 rilasciata in data 30/03/2023;
h. n. 5338701533960352 rilasciata in data 30/03/2023;
i. n. 5338701533960345 rilasciata in data 30/03/2023.
Per le RDC - n. rilasciata il 17/09/2022; n. NumeroDiCarta_1 NumeroDiCarta_2 rilasciata il 30/09/2022; n. rilasciata il 31/12/2022, il NumeroDiCarta_3 documento di identità cartaceo allegato, non riporta neppure la data di scadenza.
Un'altra grave irregolarità operativa è stata da Lei eseguila nella giornata del
22/09/2022. Dal giornale di fondo, risulta, infatti, che Lei ha rilasciato le seguenti
RDC:
a. 5338701027199749;
b. 5338701027289938;
c. 5338701027402721;
d. 5338701027402671.
La copia dei documenti, allegata in ciascun dossier, risulta essere eseguita non dall'originale bensì da un dispositivo fotografico. In due dei quattro dossier analizzati dai Funzionari sono state riscontrate due Carte d'Identità con CP_3 identica serie alfanumerica e con evidenti alterazioni dei dati anagrafici: i singoli documenti presentano differenti caratteri e diversa grandezza rispetto alle altre informazioni contenute negli stessi documenti. I certificati di attribuzione del codice
Pag. 4 di 17 fiscale, fatta eccezione per il nome, sono tutti uguali sia in relazione alla data di rilascio (18/01/2022 e 15/02/2022) che per l'inclinazione del timbro apposto su di essi.
Dal Giornale di fondo del 30/11/2022 risulta che Lei, alle ore 12.46 dalla PDL 6 da
Lei disimpegnata con userid , ha eseguito, sull'applicativo , Per_1 Per_2
l'interrogazione del codice fiscale per la consegna della C.F._2
Carta RDC: RDC che Lei ha materialmente consegnato al titolare del citato codice fiscale il giorno 01 /12/2022.
Dal giornale di fondo del 08/03/2023, risulta che alle ore 15:05, dalla POL 6 dal Lei disimpegnata userid , attraverso l'applicativo , Lei ha fatto Per_1 Per_2 un'interrogazione per il codice fiscale e del documento di C.F._3 riconoscimento C.I. , per il rilascio di una carta RDC, senza aver Numero_4 utilizzato il "gestore code" per servire Il cliente.
Dal giornale di fondo del 20/03/2023. dalla PDL 4 da Lei disimpegnata userid
, risulta che Lei ha consegnato alle ore 17.22 la ROC Per_1
n.5338701028473796 e alle ore 17:51 la RDC n.5338701028473770. Nello stesso giorno Lei, senza effettuare operazioni, né identificare i clienti, alle ore 17.27, 17,34
e 17.41 e al di fuori del gestore code, ha eseguito interrogazioni, sull'applicativo
Oracolo, per la consegna della carta RDC, senza identificare i rispettivi clienti.
In data 29/03/2023, Lei ha rilasciato la carta RDC n.5338701533960360 intestata al Sig. allegando, in fase di rilascio, la carta di Controparte_4 identità italiana cartacea . Nel relativo dossier, oltre a tutte le non NumeroDi_5 conformità sopra descritte, i Funzionari hanno rinvenuto la denuncia di CP_3 smarrimento della carta n. 5338701 532825614, presentata in data 25/03/2023 dallo stesso Sig. presso la Stazione dei Carabinieri Controparte_4 di San Basilio. In tale denuncia, il documento accettato dai militari per identificare il denunciante è la Carta di identità elettronica n. rilasciata il 01 Numero_6
/10/2018 dal Comune di Roma.
La carta di identità italiana cartacea n. sopra citata è un documento Numer_7 falso, infatti, lo stesso documento è stato da Lei utilizzato in data 31 /12/22 per il rilascio della RDC n. intestata . NumeroDiCartaId_8 Persona_3
Pag. 5 di 17 Nel periodo dal 28/06/2022 al 30/03/2023, Lei ha consegnato n. 13 RDC utilizzando la stessa carta di identità n. , che è risultata collegata a Numero_9 diversi codici fiscali. Delle n. 13 RDC da Lei consegnate e di seguito specificate, n. 10
RDC sono state bloccate per utilizzo irregolare. Nello specifico:
[TABELLA]
Tra le carte da Lei consegnate, sempre a beneficiari di nazionalità egiziana, molte di esse risultano essere anche movimentate in frode, in quanto hanno interessato importi elevati e gli esercenti presso i quali le somme risultano monetizzate sono sempre i medesimi.
Si tratta in particolare delle carte RDC di seguito specificate:
[TABELLA]
Alla luce delle irregolarità emerse, il giorno 15/05/2023, Lei è stata ascoltata dai
Funzionari e alla richiesta di chiarimenti in ordine alle anomalie accertate CP_3 sulla consegna delle RDC, Lei ha dichiarato: di non aver compilato la modulistica relativa alla consegna delle Carte RDC per questioni di tempo e per poter gestire meglio l'afflusso della clientela.
In merito alle firme, tutte difformi rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, Lei ha dichiarato di non averle controllate per fretta così come non ha controllato gli originali dei documenti, e di non aver apposto la dicitura “visto
l'originale" come da disposizioni aziendali.
In merito alla consegna delle n. 4 Carte RDC nella giornata del 22/09/2022, Lei ha dichiarato di aver utilizzando documenti d'identità aventi la stessa serie alfanumerica, non accorgendosi di tale evidenza.
Per quanto riguarda le consegne delle stesse carte eseguite al di fuori del "gestore code" ha dichiarato che in alcuni casi ha recuperato i numeri dei clienti che erano già stati chiamati. In altri casi, invece, la persona viene accompagnata da un'altra persona che parla italiano che accompagna più clienti, per tale motivo, da alcuni giornali di fondo risulta il rilascio anche n. 4 RDC consecutive intestate a persone diverse, così come si evidenzia nel giornale di fondo del 21/09/2022.
Infine, ha dichiarato di non ricordare il motivo della variazione anagrafica eseguita dall'applicato 3270 in data 26/01/2023 e relativa al documento del cliente
Pag. 6 di 17 senza averlo identificato e senza aver eseguito alcuna C.F._4 operazione, se non il successivo 02/02/2023, in cui Lei ha effettivamente consegnato la RDC. La condotta sopra descritta evidenzia un modus operandi negligente e superficiale che ha generato un processo operativo difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia di identificazione dei clienti, pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine di Controparte_2
con conseguente grave danno economico della stessa.
[...]
La Sua condotta, riveste particolare gravità in considerazione della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Infatti, I fatti sopra descritti, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di e posti CP_2 in essere abusando del Suo ruolo di operatore di sportello cui è demandata la corretta applicazione delle procedure esaminate, costituiscono gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone in modo irreparabile l'Insito elemento fiduciario.
Al riguardo Lei, oltre a non ottemperare quanto descritto nella COF 459 del
08/08/2022, COF 683 del 04/12/2020, ha anche disatteso reiteratamente a quanto indicato nel Manuale Identificazione Persone Fisiche, nella parte in cui prevede
l'identificazione dei soggetti e l'acquisizione della documentazione, i cui dati devono essere verificati e confrontati con quelli presenti sul documento di identità del cliente.
Inoltre, Lei ha violato anche le disposizioni aziendali riportate nella COI 87/2019 e nella Guida Operativa della consegna delle carte reddito di cittadinanza, consentendo, con il Suo comportamento, il perpetrarsi delle descritte frodi.
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del
CCNL del 23.6.2021
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del
Pag. 7 di 17 combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, e La invitiamo
a produrre le Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, […]
Con la presente le formuliamo, sin d'ora, ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per il danno, sia materiale che immateriale, da Lei cagionato con il suo operato e per quelle che dovesse ancora emergere…”.
Quindi, riteneva infondata la doglianza di genericità evidenziando che l'estrema specificità della missiva, che conteneva anche il riferimento alle singole carte di reddito di cittadinanza identificate con i numeri e le specifiche violazioni riscontrate caso per caso, consentiva all'incolpata di apprestare adeguate difese.
Riteneva, del pari, infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, richiamando in proposito i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte in tema di relatività del canone di immediatezza della contestazione, e precisava, con il richiamo ai precedenti di legittimità:
- la necessità di ancorare la valutazione della tempestività all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non all'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi,
-l'irrilevanza di un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare avendo il datore di lavoro il potere ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti
- la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma solo da quando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento,
-che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro .
Pag. 8 di 17 Riteneva che la notizia delle irregolarità nel rilascio delle carte del reddito di cittadinanza da parte di un operatore dell'ufficio postale in cui era incardinata la lavoratrice era pervenuta all'ufficio ispettivo di solo con la Controparte_2 segnalazione del 10 febbraio 2023 redatta dal direttore di altro ufficio postale, concludeva, pertanto, che, pertanto, il datore di lavoro avrebbe potuto attivarsi solo da tale momento per verificare se vi fossero altre irregolarità nel rilascio delle carte del reddito di cittadinanza. Quindi riteneva il tempo trascorso (sei mesi) dalla segnalazione del 10 febbraio 2023 fino al tempo della contestazione ( 21 agosto 2023) non era eccessivo avuto riguardo al fatto che gli accertamenti avevano riguardato vari uffici potali e che si erano concretizzati nella verifica di copiosa documentazione, nella analisi delle procedure telematiche e anche nella audizione dei dipendenti interessati tra cui anche la . Parte_1
Esaminando i singoli addebiti escludeva la fondatezza della contestazione solo in relazione a quattro episodi (la contestazione di parte ricorrente in ordine alle Carte
RdC n.5338701333536277 rilasciata il 18.03.2023, n.5338701532430720 rilasciata il
24.01.2023, n.5338701528604924, rilasciata il 14.02.2022, n.5338701532430757) trattandosi di carte che dalla stessa lettera di contestazione disciplinare risultavano rilasciate da operatori diversi “COLTEL12”, “ , “ ” e quindi Per_4 Per_5 non dalla ricorrente . Evidenziava che tuttavia l'incidenza di sole quattro infrazioni rispetto alle oltre 200 irregolarità accertate ed oggetto della contestazione era del tutto irrisoria ai fini dell'accertamento della responsabilità della lavoratrice e della valutazione della gravità dei fatti contestati.
Evidenziava che le irregolarità erano riconducibili alla per via dell'uso del Parte_1 suo USERID “DENUCCIO” nelle pratiche esaminate, che aveva documentato il CP_2 tenore della disciplina operativa interna fra cui quella per la identificazione dei soggetti che si presentano per il rilascio della Carta del reddito di cittadinanza che prevede che l'operatore “identifica il titolare della carta tramite documento di identità e un documento attestante il codice fiscale congruenti tra loro secondo le indicazioni del Manuale Identificazione Persone Fisiche valide ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo finanziario per l'apertura di Carte prepagate ricaricabili nominative) ed effettua le verifiche di congruenza con il modulo di
Pag. 9 di 17 consegna/sostituzione Carta reddito di Cittadinanza sottoscritto), che la diversa disciplina operativa documentata dalla lavoratrice in corso di causa, con note scritte, era riferita alla diversa ipotesi dell'iniziale richiesta delle carte (destinata ad essere acquisita da e successivamente sottoposta al vaglio dell' per CP_2 CP_5
l'accertamento del diritto alla prestazione) e non il rilascio (id est consegna) e/o sostituzione delle Carte del reddito di cittadinanza .Riscontrava tutte le previsioni regolamentari interne prodotte dalla società ed aggiungeva che la stessa Parte_1 aveva, nel corso dell'indagine e in occasione del contraddittorio disciplinare, ammesso i fatti contestati ed aveva confermato di conoscere tali prescrizioni regolamentari anche in sede di libero interrogatorio dinnanzi al giudice.
Riteneva pertanto raggiunta la prova ed affermava che i fatti si connotavano per la particolare gravità anche in ragione dell'inquadramento della lavoratrice e le necessarie conoscenze connesse e che la condotta avesse irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario. Affermava che <La stessa, operatrice senior di sportello e quindi con conoscenze specifiche qualificate ben conoscendo, come da lei stessa ammesso, le norme operative in materia di rilascio della Carta Reddito di Cittadinanza, aveva violato reiteratamente le procedure previste dalla datrice di lavoro necessarie alla corretta identificazione dei soggetti richiedenti la consegna della carta>>.
Escludeva che la gravità dell'inadempimento consentisse di ricondurre la condotta ad una sanzione conservativa, mentre più congrua era la risoluzione del rapporto avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e accertati, e giustificata dall'art.54 VI comma
CCNL applicato che prevede tra le ipotesi sanzionabili con il licenziamento senza preavviso: c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi. k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (…)». Richiamava l'orientamento della Suprema Corte in ordine al dolo quale rappresentazione e volizione del fatto costituente l'addebito disciplinare e motivava la sufficienza, per la configurazione della fattispecie, del dolo generico da ravvisare in presenza di comportamenti reiterati (con esclusione dell'errore sulle circostanze fattuali che caratterizzano i singoli episodi o, comunque, la non
Pag. 10 di 17 volontarietà del fatto), e nella rappresentazione dell'evento e nella sua cosciente e volontaria realizzazione attraverso le riconosciute modalità.
Ravvisava nella condotta non solo una grave violazione del servizio, ma la riteneva capace di determinare un nocumento grave all'immagine della società e capace di esporre anche alle richieste risarcitorie da parte dell' Controparte_2 CP_5
Avverso tale decisione propone impugnazione assumendo, in Parte_1 sintesi:
1) Che la società datoriale non avrebbe apprestato mezzi tecnologici adeguati a prevenire le frodi (sistemi alert) e che, pertanto, la responsabilità dei fatti non sarebbe stata addebitabile alla lavoratrice;
2) Che la falsità dei documenti e delle firme non sarebbe stata riconoscibile dalla lavoratrice e che la difformità fra le sottoscrizioni presenti nei documenti e quelle presenti nella modulistica avrebbe dovuto essere dimostrata da che la CP_2 lavoratrice non avrebbe potuto sapere che i documenti di identità avevano la scadenza coincidente con la data di nascita e che viceversa avrebbe dovuto essere predisposto un sistema di alert nei casi di scadenza incongrua rispetto alla data di nascita, che la lavoratrice non avrebbe potuto ricordare i codici alfanumerici di tutte le carte di identità che le venivano presentate,.La lavoratrice non avrebbe potuto avvedersi che fosse presente la stessa foto su diversi documenti dato il numero di persone che giornalmente si presentavano allo sportello. In relazione ad alcuni documenti la documentazione fornita da a sostegno degli addebiti non sarebbe CP_2 leggibile, mentre per altri documenti non vi sarebbe stata difformità delle firme, o sarebbe stata dubbia e solo per sei pratiche vi sarebbe stata difformità;
3) Che le mancanze contestate sarebbero state veniali, come non avere richiesto a chi si presentava la compilazione del modulo di richiesta della carta, come pure dell'assenza del “visto originale” , mentre il timbro sui certificati di attribuzione del codice fiscale sarebbe mancato solo in tre.Mancherebbe la rilevanza disciplinare dei fatti o comunque essi non sarebbero gravi;
4) Che le procedure identificative non erano state portate a conoscenza della lavoratrice che si era attenuta unicamente alla guida operativa 87/2019;
Pag. 11 di 17 5) Che non sarebbe stato sussistente il dolo neppure generico e che le sviste sarebbero dovute a fisiologici cali dell'attenzione,
6) Che la tempestività della contestazione avrebbe dovuto escludersi considerato che il
Direttore di Filiale avrebbe potuto rilevare le carenze nella modulistica e farne immediata contestazione alla lavoratrice e che il sistema Oracolo avrebbe evidenziato il collegamento di più carte di reddito di cittadinanza con documenti aventi gli stessi estremi ma titolari differenti e la circostanza che apparisse il nome della . Parte_1
L'attività di accertamento non sarebbe stata né complessa né difficoltosa in quanto la mancanza della modulistica era di immediata percezione, le scadenze anomale dei documenti avrebbero potuto essere rilevate facilmente considerate le scadenze non coincidenti con la data di nascita dei truffatori, l'identità dei codici alfanumerici sarebbe stata anch'essa immediatamente rilevabile e che l'esame dei documenti avrebbe potuto essere condotto al massimo in due giornate di lavoro .
Buona parte delle censure sopra riportate sono inammissibili in quanto svolte senza tenere conto dell'ampio ed articolato iter motivatorio che sostiene la decisione impugnata, di cui si è dato contezza sopra seppure in termini sintetici, mentre le altre sono manifestamente infondate.
In primo luogo, inammissibile la doglianza di cui al punto 1 in quanto sganciata dalle questioni esaminate nella controversia e per altro essa trascura di considerare che, per un verso, l'organizzazione delle misure di prevenzione del rischio spetta all'impresa nell'esercizio dell'autonomia imprenditoriale, e a tal fine Controparte_2
ha previsto una serie di dettagliate prescrizioni regolamentari interne che
[...] regolano l'attività allo sportello di chi sia deputato alla consegna di carte prepagate
(quale è la carta del reddito di cittadinanza nella quale sono accreditati periodicamente le provvidenze erogate dall' . CP_5
Tali prescrizioni sono funzionali ad assicurare i livelli di sicurezza del servizio e consentire così anche di rilevare le “anomalie”, quali quelle verificatesi nel caso, e prevenire le frodi.
A tali prescrizioni la lavoratrice non si è attenuta ed anzi il numero delle infrazioni
(anche in relazione all'ammontare delle pratiche trovate irregolari) la varietà delle
Pag. 12 di 17 stesse, la frequenza con cui la stesse erano commesse (spesso in giornate in successione) è indice di un modus operandi della stessa e non di occasionali sviste.
Va pure aggiunto che l'assunto che la società non fosse provvista di sistemi informatici di sicurezza che segnalassero le anomalie al caricamento dei dati trascura di considerare che tali meccanismi non possono funzionare in assenza del corretto caricamento dei dati e a tal proposito va ricordato che una delle contestazioni attiene alla mancata compilazione del modulo di richiesta che contiene di dati anagrafici del richiedente, circostanza ammessa dalla lavoratrice in sede ispettiva ove assumeva di non aver compilato la modulistica relativa alla consegna delle Carte RDC per questioni di tempo e per poter gestire meglio l'afflusso della clientela.
Il punto 2 risulta logicamente contraddetto da quanto sostenuto in altra parte della difesa poiché le medesime anomalie dei documenti che si assumono non percepibili dalla lavoratrice divengono successivamente immediatamente riconoscibili da CP_2 ai fini della contestazione (argomenti svolti in tema di tardività della contestazione).
Inoltre, la difesa trascura di considerare che la stessa lavoratrice ha ammesso buona parte delle circostanze contestate allorché era ascoltata nel corso dell'indagine ispettiva. Infatti, in relazione alle discrepanze delle firme rispondeva <posso riferire di non aver controllato la firma per fretta >>.
Lo stesso Tribunale ha affermato che la ha ammesso i fatti contestati sia in Parte_1 sede di audizione da parte dei funzionari poste, che in sede di audizione nel Pt_2 corso del procedimento disciplinare, senza che avverso tale affermazione siano state formulate critiche nell'atto di appello.
A ciò si aggiunge che la in primo grado ha impostato la difesa solo negando Parte_1 che i fatti contestati fossero riconducibili a lei .
Si legge nel ricorso a pagina 3 : “si evince chiaramente gli errori grossolani compiuti da nel procedimento sanzionatorio, in quanto ha contestato alla Controparte_2 ricorrente fatti da quest'ultima mai commessi.
Ancora a pag.4 “Anche le operazioni contestatele e asseritamente compiute in data
26.01.2023, non possono essere state compiute dalla Sig.ra poiché quel Parte_1 giorno, ella, era assente dal lavoro a seguito del decesso del padre (doc.7).Inoltre, le operazioni, asseritamente commesse nella giornata del 22.09.2022 n.
Pag. 13 di 17 5338701027402721 e n. 5338701027402671, seppur indicate nel corpo del procedimento sanzionatorio, non figurano neppure tra le operazioni inserite nell'allegato contenente tutte le contestazioni.” .
Viceversa, nessuna questione aveva sollevato la lavoratrice circa la difformità delle firme apposte sui documenti o la scarsa leggibilità dei documenti prodotti dalla controparte, e ciò neppure nel corso del primo grado.
Anzi, tali circostanze erano ritenute del tutto irrilevanti, come si desume con chiarezza anche dalla considerazione condotta nell'atto introduttivo: “Del resto lo sportellista non può e non deve, verificare l'autenticità di un documento, salvo che lo stesso non risulti macroscopicamente alterato, circostanza mai concretamente verificatasi” .
Quindi la questione dell'insussistenza della difformità delle firme in relazione ad uno o più documenti è nuova ed è inammissibile.
Quanto alla circostanza delle scadenze dei documento di identità che la lavoratrice assume di ignorare ovvero che , a suo dire, potessero essere non coincidenti con la data di nascita del titolare, va rammentato che con decreto legge n.5 del 2012 art.7 è stato disposto che : < I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.>> sicché l'ignoranza di tale dettato normativo non può essere giustificata.
Circa la non percepibilità di determinate circostanze quali la presenza dei medesimi codici alfanumerici ovvero l'identità delle fotografie presenti in diversi documenti di identità vale la considerazione che la frequenza delle anomalie denota una gravissima superficialità nella gestione di un servizio estremamente delicato comportante l'erogazione di denaro pubblico a soggetti poi rivelatisi non aventi diritto.
Si tratta comunque di questioni nuove ed estranee al contradditorio in primo grado come la leggibilità dei documenti.
Del tutto infondata è l'asserzione riportata al punto 3 per cui, a dire dell'appellante, le mancanze contestate sarebbero state veniali, denotando viceversa la condotta della
Pag. 14 di 17 lavoratrice la grave negligenza e l'assenza dell'uso delle minime precauzioni necessarie nello svolgimento di un compito di estrema delicatezza. L'esempio proposto dall'appellante dell'avere omesso la di chiedere a chi si Parte_1 presentasse per ritirare a carta del Reddito di Cittadinanza la compilazione del modulo di richiesta, denota l'incapacità di comprendere la rilevanza di attività propedeutiche al controllo delle generalità e dell'identità di chi si presentava allo sportello dato che detti moduli importavano indicazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione. I fatti si caratterizzano per l'estrema gravità sia per la frequenza delle infrazioni, per il numero complessivo delle stesse, per l'essere, ancora, le precauzioni richieste dal datore di lavoro e inadempiute dalla lavoratrice spesso espressione delle piu' elementari regole di cautela nell'attività di sportello, cui si aggiunge la competenza specifica connessa al ruolo svolto all'interno dell'Ufficio postale.
Sulle difese illustrate al punto 4, l'appello non tiene conto della motivazione resa dal
Tribunale in cui è stata valorizzata, fra l'altro, la ripetuta ammissione (anche davanti al giudice) della lavoratrice delle procedure identificative apprese anche in occasione di apposito corso.
Sul punto 5 la negazione del dolo generico oltre che inammissibilmente condotta in termini astratti, non tiene conto dell'ampia ed articolata motivazione del Tribunale, sopra riportata, che premessi i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo generico per la fattispecie contestata alla lavoratrice li ha calati nel caso concreto riscontrandoli anche alla luce delle conoscenze tecniche connesse alla categoria professionale posseduta e alla reiterazione delle condotte inadempienti.
Sull'ipotizzabilità di “fisiologici cali dell'attenzione” si è già detto.
Manifestamente infondato è anche il punto 6 in quanto il motivo con cui si sostiene la tardività della contestazione è illustrato senza tenere conto (e senza muovere critiche specifiche) della motivazione sul punto contenuta nella sentenza gravata.
La decisione ha fatto applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte ritenendo, condivisibilmente, di valorizzare la complessità dell'accertamento sia per il numero degli uffici coinvolti e la necessaria verifica di numerose pratiche (solo per la erano contestate fra 200 e 250 infrazioni) ed il coinvolgimento di altri Parte_1 dipendenti oltre la . Il Tribunale ha fornito motivazione anche su aspetti Parte_1
Pag. 15 di 17 che sopra sono stati riprodotti in termini riassuntivi (la necessità di ancorare la valutazione della tempestività all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non all'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi,; -l'irrilevanza di un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare avendo il datore di lavoro il potere ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti;
-- la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma solo da quando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento;
-- che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro ) del tutto trascurati dall'appellante nell'elaborare il motivo di impugnazione sicché la decisione del Tribunale resiste e non può dirsi superata dalle censure dell'appellante che non ne tengono conto .
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 11 ottobre 2024 nei confronti di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4367/2024 emessa il giorno 11 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in
Pag. 16 di 17 euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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