Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 724/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. CARDELLINI Parte_1
RAFFAELE,
RICORRENTE
contro
:
difeso e rappresentato dall'avv. MARCACCINI Controparte_1
LUCA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2023, conveniva in Parte_1
giudizio il proprio dipendente al fine di ottenere, in via Controparte_1
principale, la restituzione della somma indebita di € 4.189,13 o, in via subordinata, della minor somma di € 2.726,13.
pagina 1 di 11
Mobile operante nella zona nord ovest della Provincia di Pesaro e Urbino, nella busta paga del mese di maggio 2022 fossero state indebitamente erogate delle somme a titolo di incentivazione commerciale (Incentivazione “Sistema base MP_Year 2021 SCM” pari a € 3.959,13 e Premio PAC SCM (periodo 15 sett. – 15 Dic. 2021) pari a € 230,00, per complessivi € 4.189,13), posto che la disciplina che regolava le suddette incentivazioni, contenuta nel documento
“Modalità e Condizioni Operative dell'Incentivazione 2021”, alle “Regole accessorie” di cui al punto 2 lett. b. (doc. 4 ricorrente) cita: “Il dipendente non deve aver tenuto, nel periodo di riferimento dell'iniziativa, comportamenti professionali non coerenti con il codice etico e/o il codice disciplinare di
da cui sia derivata l'applicazione di un provvedimento Parte_1
disciplinare pari o superiore alla multa. Laddove il provvedimento disciplinare sia irrogato dopo il pagamento del bonus, l'Azienda procederà al recupero del relativo importo”. Le , quindi, fondavano la propria Pt_1
richiesta di restituzione sulla base del provvedimento disciplinare del
12.05.2022 (doc. 2 ricorrente) con cui veniva comminata al sig. CP_1
una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.02.2024, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, CP_1
in via riconvenzionale, l'annullamento totale della sanzione disciplinare del
12.05.2022 nonché la condanna di al risarcimento in Parte_1
proprio favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti e patiendi, e quantificati in complessivi € 311.612,99.
Il lavoratore negava la ricostruzione di parte ricorrente, sostenendo di non avere mai commesso alcuna violazione del codice etico e professionale ma di pagina 2 di 11 essere stato vittima di un sabotaggio effettuato dai propri superiori mediante l'avvio nei suoi confronti di una ingiustificata attività inquisitoria, attivata su impulso del sig. all'epoca suo diretto superiore, in qualità di Parte_2
direttore della filiale di per la provincia di Pesaro– Parte_1
Urbino. Quest'ultimo motivava tale iniziativa esclusivamente sulla base della circostanza che l'odierno resistente non avrebbe dato “sostanza elettronica” a una serie di polizze assicurative, stipulate invece con modalità cartacea.
Il resistente esponeva di avere ricevuto, in data 28.03.2022 dall'Ufficio
Risorse Umane una missiva contenente dirette contestazioni di addebito (doc.
n. 2 ricorrente), con la quale veniva informato che, sulla sua attività lavorativa svolta durante il periodo 08.01.2021 - 03.12.2021, presso gli Uffici Postali di
Carpegna (PU), Mercatino Conca (PU) e Sassofeltrio (PU), erano stati effettuati lunghi e complessi accertamenti interni, ad opera della Fraud
Management e Security Intelligence. L'indagine era scaturita dal riscontro di un'anomala mole di polizze di protezione danni, sottoscritte da clienti acquisiti dal in occasione della stipula di polizze di investimento, non CP_1
inserite da quest'ultimo nel relativo dossier elettronico, dove risultava unicamente il prodotto di investimento. Perciò erano stati convocati 14 soggetti sottoscrittori delle suddette polizze, 13 dei quali disconoscevano le polizze assicurative danni “ ovvero riconoscevano le Parte_3
proprie firme su tutta la documentazione esibitagli, anche sulle polizze danni, ma riconoscevano come conclusi unicamente i contratti per il premio aggiuntivo sulla polizza di assicurazione sulla vita, non essendo mai stata loro intenzione sottoscrivere anche quelle danni, in merito alla quale lamentavano di non avere ricevuto la precisa informativa dal resistente al momento della stipula, e di cui, pertanto, esprimevano la loro intenzione di recesso. Gli
pagina 3 di 11 incaricati esponevano poi come, in data Parte_4
19.01.2022, nel corso di un accesso presso l'ufficio postale di Carpegna, veniva ritrovata in uno dei cassetti della sala consulenza, ad uso esclusivo del una copia fotostatica del verbale di ritiro della documentazione CP_1
del 16.12.2021 (materiale afferente ad alcune delle suddette polizze assicurative), verbale di cui era stata consegnata una copia solamente alla sig.ra responsabile dell'ufficio postale di Carpegna. Il Per_1 CP_1
negava che quest'ultima gli avesse consegnato la suddetta copia.
A seguito del primo accesso ispettivo per l'interlocuzione con i clienti (18-
19.01.2022), diversi clienti sottoscrittori delle polizze danni di cui sopra procedevano alla loro disdetta, a partire già dal 20.01.2022. Sentito in merito alla sospetta coincidenza temporale, il ammetteva di avere contatto CP_1
telefonicamente alcuni dei suddetti clienti al mero fine di compiere una ricognizione generale sulla loro situazione patrimoniale, nel corso della quale i clienti decidevano di disdire le polizze danni “sotto esame”. Il CP_1
negava, però, di essere stato all'epoca già a conoscenza dell'indagine in corso.
Non reputando idonee le giustificazioni rassegnate dal in data CP_1
12.05.2022 procedeva a comminargli la sanzione disciplinare Parte_1
della sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione ex art. 54 comma 4 lett. f) CCNL, mai impugnata dal resistente prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il lavoratore lamentava l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato alla luce del tenore letterale dell'art. 54 comma 4 lett. f) C.C.N.L., il quale prevede la sanzione della sospensione fino a dieci giorni “per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose
pagina 4 di 11 sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone”, sulla scorta del fatto che non risulterebbero provati danni o pregiudizi.
Con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebite, il resistente evidenziava l'illegittimità della richiesta posto che l'erogazione della somma di € 3.959,13, avvenuta con la busta paga del mese di maggio 2022, era posteriore alla ricezione della sanzione disciplinare del 12.05.2022 e, pertanto, non poteva applicarsi quanto previsto al punto 2 lett. b) delle “Regole
Accessorie” di cui alle “Modalità e Condizioni Operative dell'Incentivazione
2021”, ai sensi del quale, ai fini dell'accesso al bonus “il dipendente non deve aver tenuto, nel periodo di riferimento dell'iniziativa, comportamenti professionali non coerenti con il codice etico e/o il codice disciplinare di
da cui sia derivata l'applicazione di un provvedimento Parte_1
disciplinare pari o superiore alla multa. Laddove il provvedimento disciplinare sia irrogato dopo il pagamento del bonus, l'Azienda procederà al recupero del relativo importo”. Nessuna restituzione sarebbe invece prevista nel caso in cui la sanzione fosse successiva all'erogazione, come nel caso di specie.
L'asserita illegittimità della condotta di si riverserebbe anche CP_2
nella domanda riconvenzionale di risarcimento danni, posto che, secondo l'opposta ricostruzione operata dal resistente, il sig. è stato vittima CP_1
di un'arbitraria indagine nonché di un più ampio disegno vessatorio volto a ledere la sua dignità professionale ed umana, nell'ambito di un contesto territoriale molto ristretto, dove l'immagine del lavoratore e della sua famiglia
è stata compromessa irreversibilmente. Chiedeva, quindi, la condanna della ricorrente al risarcimento di plurime voci di danno patrimoniale (rimborso visite specialistiche, danno emergente e danno da perdita di chance), per pagina 5 di 11 complessivi € 66.620,00, e non patrimoniale (danno biologico permanente, danno morale soggettivo interiore, danno biologico dinamico relazionale), per complessivi € 245.352,99.
Parte resistente ribadiva la correttezza del proprio operato, la legittimità della sanzione disciplinare nonché della richiesta di ripetizione dell'indebito, in quanto l'incentivo commerciale era stato comunque pagato, nonostante la sanzione disciplinare, unicamente perché il termine ultimo per effettuare variazione dei dati caricati nel sistema SAP scadeva il giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria.
***
Il ricorso è fondato.
I fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare comminata al resistente si devono ritenere accertati, sia alla luce della documentazione prodotta da
[...]
con memoria del 24.05.2024 (docc. 1 e 2 con riguardo particolare alle Pt_1
dichiarazioni dei clienti) sia alla luce dell'espletata istruttoria orale.
Il teste , responsabile commerciale presso la filiale di Pesaro dal Tes_1
dicembre 2020 al marzo/aprile 2022, riferiva: “Questa cliente si era rivolta alla direttrice, non ricordo se quella dell'ufficio di Fratte o di un altro ufficio.
Il resistente operava su 8-9 uffici postali. Dopo questa comunicazione ho effettuato delle verifiche rendendomi conto che il resistente concludeva polizze di protezione per un valore medio molto più alto della media della filiale di
Pesaro. Era anomala sia la quantità di clienti che il costo medio dei prodotti venduti. Ho poi contattato alcuni clienti di quelli che avevano CP_1
stipulato polizze di valore più alto. Dopo avere ricevuto conferma telefonica da tutti questi clienti dell'anomalia, in quanto tutti sostenevano di non aver
pagina 6 di 11 inteso sottoscrivere queste polizze, essendosi recati in ufficio solo per il mero rinnovo di polizze di investimento, e non di protezione. A quel punto ho informato il direttore di filiale che ha poi attivato altre funzioni. Non mi sono occupato di altro. Ho svolto da solo gli accertamenti preliminari di cui ho riferito sopra”.
A conferma della prospettazione della ricorrente depongono anche le dichiarazioni del teste “Sono stato incaricato di seguire la vicenda del Tes_2
resistente dalla funzione centrale, la quale mi trasmise la relazione del
Direttore Provinciale di Pesaro il quale riferiva di avere verificato alcune anomalie. In particolare, era segnalato che il resistente aveva stipulato una quantità esorbitante di contratti di polizza danni (il da solo aveva CP_1
stipulato più polizze ramo danni nel territorio di sua competenza rispetto a quelle che normalmente si concludevano in quella zona). Inoltre, si rappresentava che il responsabile commerciale aveva contattato un cliente con un pretesto e quest'ultimo riferiva di non sapere di avere sottoscritto queste polizze, a cui non era interessato, essendo cliente di altro istituto. Nella comunicazione veniva rappresentato il sospetto che il facesse CP_1
sottoscrivere ai clienti, contattati per il rinnovo di investimenti, a loro insaputa ulteriori contratti di protezione. Su questa base unitamente ad altro collega abbiamo svolto degli approfondimenti, sia da remoto che recandoci negli uffici postali interessati. L'indagine ha riguardato l'operatività del resistente nell'anno 2021, mi pare. Abbiamo selezionato tutti i clienti che avevano sottoscritto contestualmente con il resistente polizze di protezione e altri investimenti. Abbiamo riscontato 14 clienti che avevano contemporaneamente svolto queste operazioni. Una parte di esse riguardava la sottoscrizione di polizze cartacee. Non ricordo se le polizze cartacee
pagina 7 di 11 riguardassero solo il ramo danni o anche le polizze di altro tipo. Sono stati sentiti personalmente 13 dei 14 clienti presso i rispettivi uffici postali, da me
o dai miei colleghi. Solamente una cliente ha confermato di avere voluto stipulare la polizza ramo danni. Tutti gli altri hanno rappresentato di non essere consapevoli di tale sottoscrizione e ne hanno chiesto la risoluzione”.
Quanto riferito dai testi corrisponde a quanto contenuto nel report effettuato dalla Fraud Management e Security Intelligence, presente in atti, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dai clienti escussi, i quali, appunto, confermano la narrazione prospettata dalla ricorrente in merito alle condotte addebitate al sig. il quale senza rendere i clienti pienamente consapevoli del CP_1
contenuto dei documenti sottoscritti, ne carpiva abusivamente il consenso alla sottoscrizione di contratti. La condotta del resistente è lesiva dell'interesse e dell'immagine della ricorrente e giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa comminata al sig. in data 12.05.2022. Consegue a CP_1
ciò il rigetto della domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale dal resistente nonché la domanda di risarcimento del danno, non potendosi addebitare a alcuna condotta vessatoria. Parte_1
Appurata la legittimità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, si deve concludere nel senso di ritenere indebita l'erogazione della somma complessiva di € 4.189,13 a titolo di incentivazione commerciale.
Non merita accoglimento la tesi sostenuta da parte resistente secondo la quale la disciplina prevista all'art. 2 lett. b) delle Regole Accessorie, esplicitando che “laddove il provvedimento disciplinare sia irrogato dopo il pagamento del bonus, l' procederà al recupero del relativo importo”, Pt_5
implicitamente sancirebbe che qualora l'erogazione della somma sia pagina 8 di 11 successiva alla comminazione della sanzione, come nel caso di specie,
l non avrebbe diritto ad alcun recupero. Pt_5
Se il dipendente è stato oggetto di una sanzione disciplinare superiore alla multa (come nel caso di specie) prima dell'erogazione dell'incentivazione commerciale, il bonus risulta indebito semplicemente perché il dipendente si trova in una situazione di carenza dei requisiti necessari per l'accesso al bonus, fra cui risulta espressamente previsto alla lett. b), appunto, che “il dipendente non deve aver tenuto, nel periodo di riferimento dell'iniziativa, comportamenti professionali non coerenti con il codice etico e/o il codice disciplinare di da cui sia derivata l'applicazione di un Parte_1
provvedimento disciplinare pari o superiore alla multa”. Pertanto, si versa in una canonica fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dove si stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e, quindi, non rileva in alcun modo che il diritto alla ripetizione non sia stato espressamente previsto nel caso in cui l'erogazione della somma sia successiva alla sanzione, in quanto fattispecie già oggetto di disciplina codicistica.
La prova dell'indebito oggettivo deve vertere sull'inesistenza di una legittima causa solvendi e il relativo onere probatorio grave sul solvens che agisce per la restituzione della somma indebita. Tale onere è stato soddisfatto da
[...]
che, dimostrando la fondatezza della sanzione disciplinare della Pt_1
sospensione inflitta al sig. ha provato l'insussistenza di una CP_1
legittima causa solvendi, poiché la sanzione comminata ha determinato la carenza del requisito di cui all'art. 2 lett. b) per l'accesso dei dipendenti di alle incentivazioni commerciali. Parte_1
pagina 9 di 11 L'esistenza di un affidamento del dipendente non è ostativa all'esercizio del potere di recupero. Fuori dai presupposti della prescrizione ex art. 2946 c.c., nemmeno il tempo trascorso fra il pagamento e la richiesta di restituzione – né da solo né in concorso con la buona fede dell'accipiens – provoca la stabilizzazione dello spostamento patrimoniale e quindi inibisce l'esercizio, da parte dell'amministrazione, del diritto alla ripetizione (V. Cass. 4323/2017: In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.).
Peraltro, alcun affidamento del resistente è ipotizzabile poiché non si è in presenza di un'erogazione continuativa e protratta nel tempo tale da poter generare nel dipendente un legittimo affidamento, trattandosi, infatti, di un unico emolumento. Inoltre, il breve lasso temporale intercorso fra la corresponsione della somma (avvenuta alla fine del mese di maggio 2022) e la prima richiesta di restituzione (avvenuta con diffida del 13.10.2022) costituisce un ulteriore indice della volontà della ricorrente di attivarsi tempestivamente al recupero della somma non dovuta, senza incorrere nel rischio di generare un serio affidamento nella sfera del dipendente.
In definitiva, accertata l'inesistenza di una giusta causa solvendi a fondamento dell'erogazione, alla luce del comportamento complessivo delle parti, nel quale non si ravvisa alcun serio e legittimo affidamento ingenerato nella sfera pagina 10 di 11 giuridica del resistente, si deve condannare il sig. alla restituzione CP_1
in favore di della somma di € 4.189,13. Parte_1
Alle poste spettano anche gli interessi legali maturati dalla messa in mora del
13/10/2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 9.565,00.
(essendo il valore della riconvenzionale pari ad euro 311.612,99, si applica il valore minimo previsto per lo scaglione 260.000-520.000).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 4.189,13, in favore della ricorrente.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 20.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 11 di 11