Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5591/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. GOZZER SABRINA Parte_1
e con l'Avv. GOZZER SABRINA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Coredo (TN), in data 21.07.1990, registrato presso il
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campodenno (TN) al N. 4 P.2
S.B. anno 1990, e che dalla loro unione sono nati tre figli: il 21.11.1990; Per_1
, il 17.10.1993 e , il 21.08.1999, ad oggi maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, le parti esponevano la fine della comunione materiale e spirituale e di vivere oramai separati da molti anni e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento dichiarasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere, come oramai da anni, separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Campodenno, Via Salvez n. 5 – piano 2, tavolarmente identificata come p.ed 144 – C.C. Campodenno I, di proprietà
3. non v'è alcuna necessità di regolamentare i diritti e obblighi di visita verso i figli in quanto sono maggiorenni;
del pari per quanto riguarda i rapporti patrimoniali con i medesimi in quanto autosufficienti da anni;
4. entrambi i coniugi, esaminate le reciproche attuali condizioni di reddito, attestano e si danno vicendevolmente atto di disporre di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio mantenimento, risultando finanziariamente autosufficienti;
nessun assegno e/o contributo viene pertanto previsto ai sensi dell'art. 156 c.c, salvo quanto previsto al punto 6 e al punto 7; ci si riserva entro la data dell'udienza presidenziale il deposito, se richiesto, degli ultimi estratti conto dei predetti conti correnti intestati all'uno e all'altro coniuge separatamente;
5. le parti dichiarano di essere addivenuti con separato accordo privato alla regolazione soddisfacente relativamente ai beni mobili esistenti nella casa coniugale ed agli altri beni mobili, definendo con il presente accordo ogni ulteriore questione economica tra di essi pendente e/o nascente dal rapporto di coniugio e conseguentemente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o causa, dichiarandosi del tutto soddisfatti senza riserve, rinunziando reciprocamente e definitivamente ad ogni altra questione economica presente e pregressa, salvo quanto previsto al successivo punto;
6. il sig. si impegna entro la data del deposito del ricorso per divorzio, che Pt_2 verrà depositato decorso il termine di legge di sei mesi dall'udienza presidenziale e comunque non oltre i due anni dall'emissione della sentenza di separazione, a versare alla sig.ra un importo che le parti si riservano di Pt_1 concordare a titolo di riconoscimento/gratificazione di quanto dalla sig.ra effettuato per la cura e la crescita dei figli e la cura della casa coniugale;
Pt_1
7. la sig.ra si impegna a prevedere in sede di divorzio il trasferimento Pt_1 della quota parte indivisa di sua proprietà dei beni di cui al doc. 10 a favore di
Pt_2
9. le parti esprimono sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei reciproci passaporti;
10. le spese legali della presente procedura vengono versare per metà ciascuno.
I ricorrenti dichiaravano inoltre di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza nei procedimenti di separazione tra i coniugi e chiedevano, ex art.473 bis n.51 c.2., di essere esonerati dal comparire personalmente.
Pag. 2 di 3 Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 12.12.2024, assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c.
La Sig.ra e il Sig. , con note depositate il Parte_1 Parte_2
14.01.2025, confermavano la volontà di non riconciliarsi e il contenuto delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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