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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, CA D. RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1730/2024 R.G.A.C. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Mosconi 535 1 b chijra;
C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
minore e rappresentata dalla madre C.F._2 Controparte_1 nata in [...] il [...], C.F. e dal padre, C.F._1 Persona_1 nato in [...] in data [...], C.F. , residente in [...]C.F._3 de Jujuy, Avenida Mosconi 535 1 b chijra;
nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411; C.F._4 nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411; C.F._5 nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411 C.F._6
nato in [...] in data [...], C.F. Persona_2 Parte_2
residente in [...], Nicolas Avellaneda 198 C.F._7
nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._8 residente in [...], Garrico 618, rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi del
Foro di Roma, con studio in Roma 00197, Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto al C.F._9 ricorso introduttivo, autenticato e tradotto, nonché munito di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_5
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...], Persona_3 il 13.03.1875, emigrato in Argentina e mai naturalizzatosi cittadino argentino, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Argentina comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_5 sospendere il giudizio e nel merito senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, con le note di trattazione scritta per le udienze del 26.02.2025 e del
22.10.2025, sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno rilevato l'assolvimento dell'onere probatorio loro incombente e relativo alla produzione in giudizio delle residenze dei ricorrenti e hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. °°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 24.06.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_5 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_3
Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi Persona_3 emigrato in Argentina non è mai stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio,
[...]
, nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi Per_4 discendenti. In particolare, il predetto (o contraeva Parte_4 Per_4 matrimonio con la sig.ra dalla cui unione nasceva il 10.05.1948 Controparte_6 il figlio, odierno ricorrente . Parte_5
Successivamente, dall'unione tra e la moglie, la Parte_5
Sig.ra nascevano tre figli, tutti odierni ricorrenti: Parte_6 Controparte_3
(nata il [...]), (nata il
[...] Controparte_1
29.05.1977) e, infine, (nato il [...]). Parte_7
Dal matrimonio tra la primogenita e il Sig. Controparte_3 [...] sono nati due figli, entrambi odierni ricorrenti, Parte_8 CP_4
(nato il [...]) e (nata Controparte_4 Parte_1 il 14.10.2005).
Dal matrimonio della secondogenita con il Sig. Controparte_1
, nasceva l'ultima ricorrente Persona_5 Controparte_2
(nata il [...]), minorenne al momento della presentazione dell'odierno ricorso e in giudizio in persona di entrambi i genitori.
Nella linea genealogica superiormente riassunta si registra una discendenza per linea maschile e per linea femminile intervenuta quest'ultima successivamente all'entrata in vigore della L. 91/1992 che non prevede più, come invece accadeva con la legislazione precedente né la perdita della cittadinanza italiana per la cittadina italiana che sposa uno straniero né, soprattutto la possibilità per il solo padre di trasmettere la cittadinanza atteso che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 91/1992. I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Argentina versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi, non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_5 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 26 novembre 2025
ILGIUDICE
CA D. RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, CA D. RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1730/2024 R.G.A.C. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Mosconi 535 1 b chijra;
C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
minore e rappresentata dalla madre C.F._2 Controparte_1 nata in [...] il [...], C.F. e dal padre, C.F._1 Persona_1 nato in [...] in data [...], C.F. , residente in [...]C.F._3 de Jujuy, Avenida Mosconi 535 1 b chijra;
nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411; C.F._4 nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411; C.F._5 nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
residente in [...]de Jujuy, Avenida Nahuel Huapi 411 C.F._6
nato in [...] in data [...], C.F. Persona_2 Parte_2
residente in [...], Nicolas Avellaneda 198 C.F._7
nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._8 residente in [...], Garrico 618, rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi del
Foro di Roma, con studio in Roma 00197, Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto al C.F._9 ricorso introduttivo, autenticato e tradotto, nonché munito di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_5
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...], Persona_3 il 13.03.1875, emigrato in Argentina e mai naturalizzatosi cittadino argentino, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Argentina comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_5 sospendere il giudizio e nel merito senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, con le note di trattazione scritta per le udienze del 26.02.2025 e del
22.10.2025, sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno rilevato l'assolvimento dell'onere probatorio loro incombente e relativo alla produzione in giudizio delle residenze dei ricorrenti e hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. °°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 24.06.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_5 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_3
Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi Persona_3 emigrato in Argentina non è mai stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio,
[...]
, nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi Per_4 discendenti. In particolare, il predetto (o contraeva Parte_4 Per_4 matrimonio con la sig.ra dalla cui unione nasceva il 10.05.1948 Controparte_6 il figlio, odierno ricorrente . Parte_5
Successivamente, dall'unione tra e la moglie, la Parte_5
Sig.ra nascevano tre figli, tutti odierni ricorrenti: Parte_6 Controparte_3
(nata il [...]), (nata il
[...] Controparte_1
29.05.1977) e, infine, (nato il [...]). Parte_7
Dal matrimonio tra la primogenita e il Sig. Controparte_3 [...] sono nati due figli, entrambi odierni ricorrenti, Parte_8 CP_4
(nato il [...]) e (nata Controparte_4 Parte_1 il 14.10.2005).
Dal matrimonio della secondogenita con il Sig. Controparte_1
, nasceva l'ultima ricorrente Persona_5 Controparte_2
(nata il [...]), minorenne al momento della presentazione dell'odierno ricorso e in giudizio in persona di entrambi i genitori.
Nella linea genealogica superiormente riassunta si registra una discendenza per linea maschile e per linea femminile intervenuta quest'ultima successivamente all'entrata in vigore della L. 91/1992 che non prevede più, come invece accadeva con la legislazione precedente né la perdita della cittadinanza italiana per la cittadina italiana che sposa uno straniero né, soprattutto la possibilità per il solo padre di trasmettere la cittadinanza atteso che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 91/1992. I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Argentina versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi, non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_5 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 26 novembre 2025
ILGIUDICE
CA D. RA