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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1540/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Mutuo”
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. P.IVA_2
Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino
CONVENUTA OPPOSTA Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato a controparte il 5/10/2023,
e (d'ora in poi OPPONENTI), chiamavano in causa Parte_1 Parte_2
la precettante, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (d'ora in poi OPPOSTA), allo scopo di paralizzare la minacciata esecuzione forzata e sentire annullare o revocare, previa sospensione, l'atto di precetto, notificato in data 15/9/2023, per la complessiva somma di € 70.040,63 oltre gli interessi di mora sul capitale contrattualmente convenuto dal 27.06.2023 sino al soddisfo, e comunque entro il tasso soglia ex L. 108/1996.
Con l'opposizione, gli OPPONENTI contestavano la legittimità della minacciata esecuzione, eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
;
[...]
- la carenza di legittimazione ad processum della società mandataria
[...]
Controparte_2
- la nullità e/o nullità parziale della fideiussione;
- l'intervenuta decadenza e/o caducazione dalla predetta garanzia per superamento dei termini di cui all'art. 1957 c.c. - l'esorbitanza della somma precettata stante la palese violazione dell'art. 2855 c.c. e della legge n. 108/96.
- l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale e/o breve del capitale, degli interessi, di ogni onere accessorio e/o connesso, dell'azione e della garanzia, con decorrenza iniziale dalla data di vendita dell'immobile per cui acquisto il mutuo è stato concesso in considerazione della invocata risoluzione del contratto di mutuo per cui è
causa.
L'opponente concludeva, previa sospensione dell'efficacia del precetto, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto chiedeva di “annullare, revocare e/o
comunque privare di effetti giuridici l'atto di precetto” per i motivi di cui all'atto di citazione.
Con comparsa di risposta, in data 4/12/2023, si costituiva l'Istituto precettante, il quale aderiva all'eccezione preliminare di avvenuta estinzione mediante pagamento nel 2006
del residuo credito portato dal mutuo azionato col precetto qui opposto e chiedeva che il
Tribunale dichiarasse conseguentemente cessata la materia del contendere, anche in considerazione dell'avvenuta perenzione dell'atto di precetto opposto, con compensazione delle spese di lite.
Depositate dalle parti le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., con richiesta di condanna ex art. 96 cpc della OPPOSTA al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa, questo GU, subentrato al giudice titolare del procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/06/2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc., termini che decorrevano a ritroso dall'udienza del 24/04/2025.
OSSERVA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
“La cessazione della materia del contendere, che incide sul diritto sostanziale e rende
superflua la decisione del giudice, dev'essere da questo rilevata anche d'ufficio, e pure
in sede di legittimità, ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti -
indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio - acquisito in causa” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 5286 del 07/05/1993).
Devesi dichiarare, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia, oggetto della presente causa, intercorsa tra gli OPPONENTI e la OPPOSTA, come dalle stesse parti richiesto nelle rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 24/04/2025.
Dovendosi, tuttavia, regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d.
soccombenza virtuale, questo giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ., Sez.
III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734). Si affronta,
per l'effetto, il seguente specifico percorso argomentativo avente ad oggetto il merito della controversia.
TITOLO ESECUTIVO – INESISTENZA GIURIDICA - SUSSISTENZA
Considerata la natura del presente procedimento, è necessario vagliare la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Come ammesso dall'OPPOSTA, il titolo esecutivo, in cui risulta incorporato l'azionato diritto di credito, è costituito dal “mutuo fondiario del 15.07.2005…già estinto”. La contestazione della sussistenza del credito azionato è fondata.
Dirimente ai fini del decidere, infatti, è l'ammissione della convenuta di avere “azionato
per mero errore il mutuo precedente già estinto”.
Orbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi l'inesistenza giuridica del titolo alla base dell'atto di precetto de quo.
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico dell'OPPOSTA stante la mancanza di prova del danno da parte degli OPPONENTI.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma,
cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an"
e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione
effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr.
Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93), dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo gli OPPONENTI non hanno dato né si sono offerti di dare compiutamente, secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Stante l'immediato riconoscimento dell'errore in cui é incorsa, operato da parte
dell'opposta - riconoscimento qualificabile come atto di manifestazione della lealtà
processuale che deve sempre ispirare il rapporto tra i contendenti in lite - ricorrono
giustificati motivi, pur nell'elaborato giudizio di soccombenza virtuale integrale
sulle domande sostanziali esaminate, per la compensazione in ragione della metà
delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico della soccombente virtuale opposta come liquidata in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia oggetto della presente causa intercorsa tra e Parte_1 Parte_2
e in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- Compensa in ragione della metà le spese di lite tra gli OPPONENTI e l'OPPOSTA
ponendo la rimanente metà a carico di quest'ultima, liquidata, tale metà. in € 272,50 per spese vive, € 1.698,50 per competenze, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali su quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 22/7/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Mutuo”
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. P.IVA_2
Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino
CONVENUTA OPPOSTA Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato a controparte il 5/10/2023,
e (d'ora in poi OPPONENTI), chiamavano in causa Parte_1 Parte_2
la precettante, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (d'ora in poi OPPOSTA), allo scopo di paralizzare la minacciata esecuzione forzata e sentire annullare o revocare, previa sospensione, l'atto di precetto, notificato in data 15/9/2023, per la complessiva somma di € 70.040,63 oltre gli interessi di mora sul capitale contrattualmente convenuto dal 27.06.2023 sino al soddisfo, e comunque entro il tasso soglia ex L. 108/1996.
Con l'opposizione, gli OPPONENTI contestavano la legittimità della minacciata esecuzione, eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
;
[...]
- la carenza di legittimazione ad processum della società mandataria
[...]
Controparte_2
- la nullità e/o nullità parziale della fideiussione;
- l'intervenuta decadenza e/o caducazione dalla predetta garanzia per superamento dei termini di cui all'art. 1957 c.c. - l'esorbitanza della somma precettata stante la palese violazione dell'art. 2855 c.c. e della legge n. 108/96.
- l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale e/o breve del capitale, degli interessi, di ogni onere accessorio e/o connesso, dell'azione e della garanzia, con decorrenza iniziale dalla data di vendita dell'immobile per cui acquisto il mutuo è stato concesso in considerazione della invocata risoluzione del contratto di mutuo per cui è
causa.
L'opponente concludeva, previa sospensione dell'efficacia del precetto, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto chiedeva di “annullare, revocare e/o
comunque privare di effetti giuridici l'atto di precetto” per i motivi di cui all'atto di citazione.
Con comparsa di risposta, in data 4/12/2023, si costituiva l'Istituto precettante, il quale aderiva all'eccezione preliminare di avvenuta estinzione mediante pagamento nel 2006
del residuo credito portato dal mutuo azionato col precetto qui opposto e chiedeva che il
Tribunale dichiarasse conseguentemente cessata la materia del contendere, anche in considerazione dell'avvenuta perenzione dell'atto di precetto opposto, con compensazione delle spese di lite.
Depositate dalle parti le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., con richiesta di condanna ex art. 96 cpc della OPPOSTA al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa, questo GU, subentrato al giudice titolare del procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/06/2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc., termini che decorrevano a ritroso dall'udienza del 24/04/2025.
OSSERVA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
“La cessazione della materia del contendere, che incide sul diritto sostanziale e rende
superflua la decisione del giudice, dev'essere da questo rilevata anche d'ufficio, e pure
in sede di legittimità, ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti -
indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio - acquisito in causa” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 5286 del 07/05/1993).
Devesi dichiarare, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia, oggetto della presente causa, intercorsa tra gli OPPONENTI e la OPPOSTA, come dalle stesse parti richiesto nelle rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 24/04/2025.
Dovendosi, tuttavia, regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d.
soccombenza virtuale, questo giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ., Sez.
III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734). Si affronta,
per l'effetto, il seguente specifico percorso argomentativo avente ad oggetto il merito della controversia.
TITOLO ESECUTIVO – INESISTENZA GIURIDICA - SUSSISTENZA
Considerata la natura del presente procedimento, è necessario vagliare la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Come ammesso dall'OPPOSTA, il titolo esecutivo, in cui risulta incorporato l'azionato diritto di credito, è costituito dal “mutuo fondiario del 15.07.2005…già estinto”. La contestazione della sussistenza del credito azionato è fondata.
Dirimente ai fini del decidere, infatti, è l'ammissione della convenuta di avere “azionato
per mero errore il mutuo precedente già estinto”.
Orbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi l'inesistenza giuridica del titolo alla base dell'atto di precetto de quo.
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico dell'OPPOSTA stante la mancanza di prova del danno da parte degli OPPONENTI.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma,
cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an"
e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione
effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr.
Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93), dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo gli OPPONENTI non hanno dato né si sono offerti di dare compiutamente, secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Stante l'immediato riconoscimento dell'errore in cui é incorsa, operato da parte
dell'opposta - riconoscimento qualificabile come atto di manifestazione della lealtà
processuale che deve sempre ispirare il rapporto tra i contendenti in lite - ricorrono
giustificati motivi, pur nell'elaborato giudizio di soccombenza virtuale integrale
sulle domande sostanziali esaminate, per la compensazione in ragione della metà
delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico della soccombente virtuale opposta come liquidata in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia oggetto della presente causa intercorsa tra e Parte_1 Parte_2
e in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- Compensa in ragione della metà le spese di lite tra gli OPPONENTI e l'OPPOSTA
ponendo la rimanente metà a carico di quest'ultima, liquidata, tale metà. in € 272,50 per spese vive, € 1.698,50 per competenze, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali su quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 22/7/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella