Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09557/2025REG.PROV.COLL.
N. 04943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriana Fiormonti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I- Ter , 9 maggio 2025, n. 8972, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere CA Di ON e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui la Commissione Centrale ex articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nella parte in cui, dopo aver disposto di non prorogare il programma speciale di protezione nei confronti dell’appellante, collaboratore di giustizia, e del suo nucleo familiare, ha subordinato il riconoscimento dell’eventuale capitalizzazione ad uno accordo tra l’interessato, obbligato all’intestazione personale dell’immobile che intende acquistare, e l’Agenzia delle Entrate per la restituzione rateale del debito a suo carico nei confronti dell’erario per € 575.088,45, poi accertato nella misura attuale di € 793.793,48.
2. Con atto notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 18 giugno successivo, l’odierno appellante ha impugnato, chiedendone la riforma in parte qua previa istanza cautelare, la sentenza di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, Sezione I- Ter , ha accolto nei sensi indicati in motivazione il suo ricorso proposto per l’annullamento “ previa sospensione, della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 dell’8 maggio 2024, notificata in data 13 giugno 2024, con la quale è stato disposto di non prorogare il programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore e del suo nucleo familiare, subordinando il riconoscimento dell’eventuale capitalizzazione ad una previa stipula, da parte [del ricorrente], di un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la restituzione rateale del debito, ferma restando la necessità di intestarsi personalmente l’immobile a titolo di garanzia per l’effettiva escussione del debito erariale sussistente a suo carico, riservandosi all’esito la concreta quantificazione delle somme spettanti ".
Il primo giudice ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo che la corretta applicazione dell’articolo 48- bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento di somme superiori ad € 5.000,00 in favore di un privato e devono segnalare la circostanza all’agente di riscossione competente, non prevede, al pari della normativa secondaria di attuazione (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40), “ alcun potere dell’amministrazione di condizionare l’erogazione di benefici economici alla previa estinzione dei debiti tributari, limitandosi a prescrivere un obbligo di informazione, da parte delle amministrazioni, all’ente di riscossione (Equitalia s.p.a. ed i soggetti che hanno sostituito tale ente). ” Ad avviso del Tar “ le disposizioni in esame vengono in rilievo non nella fase di concessione del beneficio della capitalizzazione ma solo in quella, successiva, della liquidazione e solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 e dal d.m. n. 40/2008 ”.
3. La sentenza forma oggetto di appello parziale, limitatamente al capo citato.
L’appellante affida il gravame a tre motivi, con i quali, riproponendo anche in chiave critica della sentenza impugnata le difese dedotte in primo grado, lamenta:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. n. 602/73.
Erroneità, illegittimità, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (alla pagina 5, dal rigo n. 14 al rigo n. 29, e alla pagina 6, dal rigo 1 al rigo 17);
2)Violazione e falsa applicazione del D.M. N. 40/2008 concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR N. 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.”. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
3) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, L.82/91, e art. 10 D.M. n. 161/2004 ”. In sintesi, secondo l’appellante, l’art. 48- bis citato non sarebbe applicabile al proprio credito.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto e memoria depositati il 30 giugno 2025, con i quali ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del requisito del periculum .
5. Con ordinanza cautelare 4 luglio 2025, n. 2451, è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata e fissata l’udienza di merito del 20 novembre 2025, nella quale, in assenza della produzione di ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale dell’Amministrazione appellata tardivamente depositata 18 novembre 2025.
7. L’appello è inammissibile e comunque infondato.
8. Anzitutto, l’appellante solleva in appello una questione nuova, che non era contenuta nei motivi del ricorso di primo grado. Infatti in primo grado la materia del contendere era solo la decisione di subordinare la concessione della capitalizzazione ad un accordo con l’Agenzia delle entrate per la rateazione del debito del ricorrente nei confronti dell’Erario. Il Tar, pronunciando su tale questione, ha ritenuto che la capitalizzazione andasse concessa a prescindere da ogni valutazione dei debiti del ricorrente verso il Fisco, valutazione che va fatta solo in fase di pagamento delle somme concesse a titolo di capitalizzazione.
In primo grado, tra i motivi di ricorso, non è mai stata sollevata la questione di diritto se il credito da capitalizzazione possa essere soddisfatto, nella fase del pagamento, successiva all’adozione del provvedimento di capitalizzazione, mediante compensazione con i debiti che l’interessato ha verso l’Erario.
L’appello è dunque inammissibile anzitutto perché solleva un motivo nuovo rispetto al ricorso di primo grado.
8.1. Né può sostenersi che la statuizione del Tar, secondo cui “ le disposizioni in esame vengono in rilievo non nella fase di concessione del beneficio della capitalizzazione ma solo in quella, successiva, della liquidazione e solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 e dal d.m. n. 40/2008” , costituisca un capo di sentenza autonomamente lesivo. Il Tar si è limitato a fare una affermazione generale e generica, peraltro al fine di argomentare le ragioni dell’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma non ha dato alcuna indicazione prescrittiva sulla futura condotta dell’Amministrazione in sede di pagamento, né avrebbe potuto farlo, esulando la questione della compensazione tra crediti e debiti erariali dalla giurisdizione amministrativa.
Vi è dunque un secondo profilo di inammissibilità dell’appello, per assenza di soccombenza.
8.2. L’appello è anche inammissibile sotto un terzo profilo, perché mira a ottenere una pronuncia di accertamento del giudice relativa al modo di esercizio futuro del potere amministrativo, in violazione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., che introduce il divieto per il giudice amministrativo di “ pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”. Infatti, il provvedimento impugnato in primo grado è stato annullato e non risulta al Collegio che sia stato adottato un nuovo provvedimento, né che in relazione ad esso l’Amministrazione abbia seguito il procedimento di cui all’art. 48- bis d.P.R. n. 602/1973 e che l’Amministrazione finanziaria abbia esercitato il suo potere di compensare i debiti erariali con i crediti erariali. Si tratta di attività, in ogni caso, che esulano dal presente giudizio, che ha riguardo solo al provvedimento amministrativo impugnato in primo grado, e su cui questo giudice non può pronunciarsi in via anticipata.
Quindi, l’appellante sta inammissibilmente chiedendo al Collegio di emettere una pronuncia di accertamento volta ad orientare il futuro esercizio del potere amministrativo prima di sapere se e come tale potere verrà esercitato.
8.3. Per completezza, il Collegio rileva che l’appello è anche infondato nel merito.
La previsione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale, non esclude dalla possibilità di compensazione la tipologia di credito dell’appellante, e la esistenza di circolari che affermino il contrario, anche ove provata, sarebbe irrilevante, non potendo le circolari disporre contra legem.
In definitiva, l’appellante invoca l’applicazione di una disposizione che allo stato non esiste, ossia una disposizione che esenti i crediti da capitalizzazione in favore di collaboratori e testimoni di giustizia dall’applicazione della compensazione con i debiti verso l’Erario di quegli stessi collaboratori e testimoni, e solleva una questione più de iure condendo, o, se si preferisce, di legittimità costituzionale dell’art. 48- bis d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non esclude da compensazione i crediti e debiti dei collaboratori e testimoni di giustizia. Ma una siffatta questione, nel presente giudizio, non può condurre a sollevare un incidente di costituzionalità, per difetto assoluto di rilevanza della questione medesima, a fronte dell’assenza, allo stato, di una decisione amministrativa che disponga la compensazione. Solo se e quando l’Amministrazione adotterà un atto con cui procede a compensazione del proprio debito derivante dal provvedimento di capitalizzazione con i propri crediti erariali, mediante impugnazione di tale atto nella sede giurisdizionale avente giurisdizione, potrà essere contestata la compensazione sollecitando, se del caso, l’incidente di costituzionalità agitato nel presente giudizio.
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, non resta al Collegio che dichiarare l’appello inammissibile.
10. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
CA Di ON, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di ON | RO De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.