TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 900 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
c.f./p.i. Parte_1
, con sede in Calolziocorte (LC), via al Fabbricone, n. 3, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rag. nato a [...] il Parte_2
7 maggio 1960, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Walter C.F._1
Cerviatti
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Mariano Comense (CO), via Giovanni CP_1
Songia, n. 32, p.i. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, Giudice designando, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE e di MERITO per tutte le ragioni svolte in narrativa condannare la società con sede legale in Mariano Comense (CO) - via Giovanni Songia n. CP_1 32 - p.iva - in persona del legale rappresentante pro tempore - indirizzo di P.IVA_2 posta elettronica certificata - al pagamento a favore di Email_1 [...]
- dell'importo di € € 14.496,68 oltre Parte_1 interessi legali sul minore importo di € 13.886,68 dal 12/4/2023 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori ed oneri fiscali di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA DECISIONE. Il giudizio ha ad oggetto il mancato pagamento del compenso per l'incarico professionale conferito dalla società convenuta allo studio associato ricorrente con scrittura del 26 novembre 2020, avente ad oggetto diverse attività riguardanti l'amministrazione del personale dipendente, la consulenza contabile, societaria, fiscale e tributaria.
a) Difesa del ricorrente. Parte ricorrente lamenta il reiterato inadempimento di controparte riguardo al pagamento delle competenze professionali, cui è seguita la transazione del 12/4/2023, in cui la società convenuta si è riconosciuta debitrice ed è stato pattuito il pagamento rateale di euro 13.886,68, nonché da ultimo, a causa dell'ulteriore integrale inadempimento, l'accordo non novativo, di riduzione del dovuto ad euro
7.000,00, calato nel verbale del 2.2.2024 nell'ambito della procedura di mediazione, anch'esso rimasto senza esecuzione.
In ragione di ciò, in data 13/5/2024 ha comunicato Parte_1
“la volontà di considerare risolto l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di mediazione e di volere procedere per il recupero dell'intero residuo credito vantato”, con invito a provvedere all'immediato pagamento dell'importo di € 13.886,68 (a cui aggiunge nel ricorso le spese di mediazione per euro 610,00).
Di conseguenza, parte ricorrente fonda la domanda di condanna sulla transazione del 12.4.2023, contenente il riconoscimento di debito da parte della società debitrice, senza necessità di produrre la documentazione relativa alle prestazioni professionali eseguite o comunque di darne ulteriore prova.
2 b) Contumacia della società convenuta. Di contro, la CP_1
non si è costituita nonostante la regolare notifica all'indirizzo PEC reperibile nel registro pubblico. Di conseguenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
2) ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE. La pretesa di parte ricorrente ha come presupposto la risoluzione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, che ha ridotto a 7 mila euro il credito nei confronti della
[...]
, così da determina la riviviscenza della precedente quantificazione in CP_1
euro 13.886,68. Tuttavia, alla stregua delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti, non è dato rinvenire gli estremi dello scioglimento di tale contratto, con conseguente persistente efficacia di quello da ultimo stipulato.
Infatti, la comunicazione via PEC del 13.5.2024 non è idonea a provocare la risoluzione per varie ragioni: innanzitutto non è dato conoscere l'indirizzo a cui è stata spedita, dato che nell'apposito spazio si legge esclusivamente la dizione generica “ (PEC)”; in ogni caso non CP_1
costituisce né diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., in quanto non fissa alcun termine entro il quale il debitore può evitare lo scioglimento, né dichiarazione di avvelarsi di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., in assenza di una previsione in questo senso nell'ambito delle transazioni.
Dunque, in assenza della pattuizione di un termine essenziale ex art. 1455 c.c. e soprattutto in mancanza nelle conclusioni della formulazione della domanda di accertamento della risoluzione di diritto o della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., la domanda di condanna deve essere pronunciata nei limiti di quanto stabilito in sede di mediazione.
Del resto, l'esclusione della risoluzione consente alla parte ricorrente di beneficiare del titolo transattivo, senza necessità di provare l'effettiva effettuazione delle prestazioni professionali, di cui altrimenti nel presente giudizio non avrebbe fornito prova idonea.
3 3) ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA. Per quanto esposto, alla stregua delle allegazioni e delle produzioni di parte ricorrente, deve essere accertato il credito di euro 7 mila nei confronti della società contumace, che invece non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante
(per tutte SU 13533/2001). Non possono invece essere riconosciute somme maggiori in quanto riferite al precedente accordo transattivo o comunque non dovute sulla base dell'accordo assunto in sede di mediazione, che contempla la compensazione delle spese di mediazione. Sulla somma indicata devono essere riconosciuti interessi legali dalla data della notificazione del ricorso, in assenza di precedenti atti di messa in mora allo specifico indirizzo risultante da pubblici registri.
4) SPESE DI LITE. La soccombenza della società debitrice ne giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite, quantificate come da dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'entità del credito accertato, in relazione a valori medi della fase di studio ed a valori minimi riguardo alle altre fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio instaurato da Parte_1
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_1
assorbita,
DICHIARA la contumacia di (p.i. ). CP_1 P.IVA_2
CONDANNA
- al pagamento a favore dello della CP_1 Parte_1
somma di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla data della notificazione del ricorso;
- alla refusione delle spese di lite a favore dello CP_1 Parte_1
, quantificate in euro 2.998,00, oltre spese forfettarie, IVA e
[...]
CPA, ed euro 237,00 per rimborso del CU;
MANDA
4 alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 14.3.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
5