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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35524 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 34464/2024, decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del 15.05.2025 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Rosada e Parte_1 C.F._1
dall'avv.ta Caterina Antonietta Davelli;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda CP_1 C.F._2
Recchimuzzi;
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che con contratto stipulato in data 18.10.2022 regolarmente registrato Parte_1
aveva concesso in locazione a l'unità immobiliare sita in Milano, Via Giuseppe Frua CP_1
n.11 piano primo, ad uso esclusivo di abitazione, della durata di anni 4 e cioè dall'1.02.23 al
31.01.2027, che il canone annuo di locazione veniva convenuto in € 27.500,00 da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di € 6.875,00 entro il primo giorno di ogni scadenza trimestrale, oltre a €
5.000,00 annuali quali spese per oneri e accessori, da pagarsi, salvo conguaglio, in quattro rate pagina 1 di 3 trimestrali anticipate di € 1.250,00, che il conduttore aveva omesso il pagamento nel corso del 2024 di canoni e spese per un importo complessivo pari ad € 14.627,88, intimava lo sfratto per morosità
convenendo davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivi per i canoni scaduti ed a scadere sino al rilascio si opponeva alla convalida eccependo che l'appartamento sin da subito aveva CP_1
manifestato una serie di problematiche che comportavano la riduzione del canone per il periodo in cui non aveva goduto dell'immobile nella sua interezza, e chiedeva in via riconvenzionale di accertare la presenza di vizi dell' immobile locato ex artt. 1578 e 1581 c.c., di dichiarare l'esonero di parte conduttrice dal pagamento delle mensilità richieste e conseguentemente di condannare la locatrice a ripristinare l' immobile locato in uno stato tale da servire all' uso pattuito nel contratto, a risarcire i danni nella misura di € 46.926,33 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, e di decurtare la somma di € 6.100,00 dalla morosità richiesta, in quanto concernente la fattura di lavori mai eseguiti.
Con ordinanza resa il 12.10.2024 il giudice rigettava la richiesta di convalida, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa l'attrice contestava l'opposizione ed insisteva nella domanda.
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 15.05.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia, atteso che nelle note scritte entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto adempimento della transazione intercorsa tra di loro ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, atteso il tenore della decisione ed il contegno delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Milano, 16 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35524 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 34464/2024, decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del 15.05.2025 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Rosada e Parte_1 C.F._1
dall'avv.ta Caterina Antonietta Davelli;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda CP_1 C.F._2
Recchimuzzi;
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che con contratto stipulato in data 18.10.2022 regolarmente registrato Parte_1
aveva concesso in locazione a l'unità immobiliare sita in Milano, Via Giuseppe Frua CP_1
n.11 piano primo, ad uso esclusivo di abitazione, della durata di anni 4 e cioè dall'1.02.23 al
31.01.2027, che il canone annuo di locazione veniva convenuto in € 27.500,00 da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di € 6.875,00 entro il primo giorno di ogni scadenza trimestrale, oltre a €
5.000,00 annuali quali spese per oneri e accessori, da pagarsi, salvo conguaglio, in quattro rate pagina 1 di 3 trimestrali anticipate di € 1.250,00, che il conduttore aveva omesso il pagamento nel corso del 2024 di canoni e spese per un importo complessivo pari ad € 14.627,88, intimava lo sfratto per morosità
convenendo davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivi per i canoni scaduti ed a scadere sino al rilascio si opponeva alla convalida eccependo che l'appartamento sin da subito aveva CP_1
manifestato una serie di problematiche che comportavano la riduzione del canone per il periodo in cui non aveva goduto dell'immobile nella sua interezza, e chiedeva in via riconvenzionale di accertare la presenza di vizi dell' immobile locato ex artt. 1578 e 1581 c.c., di dichiarare l'esonero di parte conduttrice dal pagamento delle mensilità richieste e conseguentemente di condannare la locatrice a ripristinare l' immobile locato in uno stato tale da servire all' uso pattuito nel contratto, a risarcire i danni nella misura di € 46.926,33 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, e di decurtare la somma di € 6.100,00 dalla morosità richiesta, in quanto concernente la fattura di lavori mai eseguiti.
Con ordinanza resa il 12.10.2024 il giudice rigettava la richiesta di convalida, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa l'attrice contestava l'opposizione ed insisteva nella domanda.
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 15.05.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia, atteso che nelle note scritte entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto adempimento della transazione intercorsa tra di loro ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, atteso il tenore della decisione ed il contegno delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Milano, 16 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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