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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/11/2025, n. 15992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15992 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35219/2024 R.G. promossa da (coniugata Parte_1 [...]
), nata il [...] in [...], per sé e per la figlia minore Pt_2
, nata il [...] in [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...], per sé e Parte_3 per i figli minori , nata l'11 Persona_2 novembre 2017 in Brasile e , nato il 04 Parte_4 settembre 2013 in Brasile;
Controparte_1
(coniugata , nata il [...] in [...], per sé e per le figlie Per_3 minori , nata il [...] in [...] e Persona_4
, nata il [...] in [...]; Persona_5 [...]
nato il [...] in [...], per sé e per Parte_5 la figlia minore nata il 31 marzo Persona_6
2021 in Brasile;
(coniugata Controparte_2
), nata il [...] in [...], per sé e per i figli minori Per_7
, nato il [...] in [...] e Persona_8
, nato il [...] in [...]; Parte_6
, nato il [...] in [...], per sé Parte_7
e per i figli minori , nato il [...] in Persona_9
Brasile e , nato l'11 dicembre Persona_10
2013 in Brasile;
, nato il 30 dicembre Controparte_3
1988 in Brasile, per sé e per i figli minori , Persona_11 nata il [...] in [...] e Persona_12
nato il [...] in [...]; , nato il
[...] Parte_8
09 novembre 1974 in Brasile, per sé e per i figli minori
[...]
, nata il [...] in [...] e Per_13 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_9 Parte_10
, nata il [...] in [...], per sé e per la figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...]; Persona_14 [...]
, nata il [...] in [...]; Parte_11 [...]
, nato il [...] in [...]; Pt_12 Parte_13
, nato il [...] in [...];
[...] CP_4
[...
[...] , nata il [...] in [...], con il patrocinio dell'avv.
[...]
RA IN (C.F.: ); C.F._1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato in [...] Persona_15
12.04.1895 nel Comune di Sezze (LT), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 29-30; 92); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_5 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza esito. I ricorrenti hanno dato inoltre contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la
2 rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
3
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35219/2024 R.G. promossa da (coniugata Parte_1 [...]
), nata il [...] in [...], per sé e per la figlia minore Pt_2
, nata il [...] in [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...], per sé e Parte_3 per i figli minori , nata l'11 Persona_2 novembre 2017 in Brasile e , nato il 04 Parte_4 settembre 2013 in Brasile;
Controparte_1
(coniugata , nata il [...] in [...], per sé e per le figlie Per_3 minori , nata il [...] in [...] e Persona_4
, nata il [...] in [...]; Persona_5 [...]
nato il [...] in [...], per sé e per Parte_5 la figlia minore nata il 31 marzo Persona_6
2021 in Brasile;
(coniugata Controparte_2
), nata il [...] in [...], per sé e per i figli minori Per_7
, nato il [...] in [...] e Persona_8
, nato il [...] in [...]; Parte_6
, nato il [...] in [...], per sé Parte_7
e per i figli minori , nato il [...] in Persona_9
Brasile e , nato l'11 dicembre Persona_10
2013 in Brasile;
, nato il 30 dicembre Controparte_3
1988 in Brasile, per sé e per i figli minori , Persona_11 nata il [...] in [...] e Persona_12
nato il [...] in [...]; , nato il
[...] Parte_8
09 novembre 1974 in Brasile, per sé e per i figli minori
[...]
, nata il [...] in [...] e Per_13 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_9 Parte_10
, nata il [...] in [...], per sé e per la figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...]; Persona_14 [...]
, nata il [...] in [...]; Parte_11 [...]
, nato il [...] in [...]; Pt_12 Parte_13
, nato il [...] in [...];
[...] CP_4
[...
[...] , nata il [...] in [...], con il patrocinio dell'avv.
[...]
RA IN (C.F.: ); C.F._1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato in [...] Persona_15
12.04.1895 nel Comune di Sezze (LT), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 29-30; 92); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_5 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza esito. I ricorrenti hanno dato inoltre contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la
2 rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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