CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza sul punto. Segnatamente la sentenza
CGT Verona n.134/2025. La vicenda è la medesima. In detta sentenza si legge:
“(…)
3. Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti di questa causa non emergono indizi chiari, univoci e concordanti per sostenere il coinvolgimento del Contribuente nel sistema fraudolento descritto dall'Agenzia ma, soprattutto, non vi è prova (e neppure un principio di prova), nonostante i sei versamenti in contanti effettuati da luglio a dicembre 2017 sul conto corrente presso Banca_1 per complessivi euro
7.800,00, che il Ricorrente abbia percepito euro 3.750,00 al mese, in nero, da parte dell'associazione che gestiva le cooperative con sede in Luogo_1 e che faceva capo al sopra nominato Nominativo_2
4. Segnatamente: l'Ufficio, aderendo a una segnalazione della Guardia di Finanza, ha ritenuto che il Ricorrente_1 fosse parte della frode fiscale perché: - in un ufficio riconducibile alla società Società_5 s.r.l.
e occupato dalla dipendente Nominativo_1 è stato rinvenuto un calendario da tavolo dell'anno 2020 sul quale era stato manoscritto, in numerose mensilità, il nome “Pseudonimo_1” e il numero “3750”;
6 - il provvedimento gravato sul punto afferma che “il nominativo riscontrato in codice Pseudonimo_1 3750 è riconducibile alla figura di Ricorrente_1 , specificando che la cifra manoscritta 3750 rappresenta l'importo pari a € 3.750,00 che veniva consegnata in contanti, personalmente e con cadenza mensile ad Nominativo_3, per poi essere data a Ricorrente_1”; - e che le dichiarazioni rese dalla Nominativo_1 “sono connotate dai caratteri dl precisione, gravità e concordanza, avendo partecipato la medesima in prima persona alle vicende connesse al meccanismo di frode investigato, essendo diretta destinataria delle disposizioni, soprattutto in ambito finanziario, fornite da Nominativo_3”.
5. Tuttavia, se le dichiarazioni della Nominativo_1 possono rivestire rilevanza per alcune posizioni, la dichiarazione di interesse per la presente causa è alquanto differente: la citata Nominativo_1, indagata penalmente, nella memoria che ha presentato all'atto dell'interrogatorio, e prodotta nella presente causa dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato: “Pseudonimo_1 3750: Altra somma in contanti che consegnavo mensilmente ad Nominativo_3 sono convinta che 3.750,00 euro li portasse a Ricorrente_1, ma non ho alcuna prova, semplicemente c'è stato un periodo in cui un'amica tale Nominativo_4 collaborasse con Società_4 e per qualche anno abbia ricevuto la somma di 250,00 euro in contanti, tale somma alla Nominativo_4 l'ho proposta io per la sua collaborazione esterna e la Nominativo_conosceva precedentemente Ricorrente_1 per essere stata impiegata di Banca_2” (cfr., all. 1 alla nota deposito documenti di Parte del 17.3.2025).
6. Questo, come testualmente riportato, è dunque l'unico elemento utilizzato dall'Ufficio per fondare la ricostruzione del maggior reddito qui contestata.
7. Tale dichiarazione della Nominativo_1 – “sono convinta ma non ho prova” che anche il Ricorrente_1 abbia percepito somme in contanti dall'Nominativo_3 – è connotata non da certezza ma, all'opposto, da incertezza;
essa esprime non una cognizione ma, piuttosto, una supposizione. Per cui, in mancanza di ulteriori indizi, sulla sola base della riportata dichiarazione della Nominativo_1 e delle indicazioni incerte contenute in un calendario rinvenuto in esito a una perquisizione effettuata nel 2020, non è possibile inferire che, per l'annualità oggetto di causa, il 2017, il Ricorrente_1 abbia percepito mensilmente 3.750,00 euro in nero.
8. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto – con assorbimento degli altri motivi non specificamente esaminati – e, per l'effetto, annullato l'avviso di accertamento impugnato.
(…)
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 9 aprile 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fernando Platania”
Peraltro l'Ufficio, senza condurre autonoma valutazione degli elementi probatori in questione (che non risultano allegati) ha aderito al teorema della G. di F. di Verona. ciò enza dare conto che per
Ricorrente_1 – peraltro – questa tesi dell'Agenzia è stata bocciato dalla Procura della Repubblica.
Le dichiarazioni rese da tale Nominativo_5, indicata in accertamento come “cassiera della consorteria criminale” non possono essere assunto come indiscutibilmente veritiere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo (potrebbero essere il costrutto di una difesa in vista dell'incriminazione). Non è contestato dall'Agenzia - poi - che le testimonianze della Nominativo_5 sarebbero de relato.
La testimonianza della Nominativo_5 secondo cui il Ricorrente_1 avrebbe percepito un compenso mensile di
3.750 euro è – poi – disarmonica con l'assunto dell'Agenzia che i proventi del ricorrente fossero stati canalizzati tramite i 4 bonifici che invece sono di somme che vanno dai 5 ai 10 mila euro e portano la causale prestito e restituzione ovvero giroconti. Peraltro l'Agenzia non ha inteso su queste voci la contestazione prevista.
Comunque sia - l'Agenzia non ha invitato il ricorrente a dare giustificazione dei predetti versamenti e bonifici, ai sensi dell'art. 32, co. 1 n. 2, D.P.R. 600/1973, nell'immediatezza. Questa norma è posta a presidio del diritto di difesa (più tempo passe e più è difficile difendersi, è noto) pertanto, non può trovare applicazione la relativa presunzione legale in favore del Fisco. Né convince la difesa dell'Agenzia la quale
- a detta omissione - vorrebbe supplire con la bozza di accertamento resa ai fini del contraddittorio, proprio perché gli istituti hanno funzioni diverse e sono norme autonome, appunto. Il contraddittorio ha fonte comunitaria ed è presidio di un buon andamento nei rapporti tra cittadino (europeo) e PA, mentre la norma relativa alle indagini bancaria ha lo scopo di consentire il diritto di difesa nel migliore dei modi (cioè nell'immeidatezza e non a distanza di anni ove il ricordo può sfuocarsi e non solo) ed è il contraltare delle molteplici presunzioni favorevoli al fisco previste dall'ordinamento domestico. D'altra parte il ricorrente non invoca una causa “di inutilizzabilità”, ma la facoltà prevista di contestare l'assunto dell'Agenzia.
Inoltre l'accertamento dell'Agenzia è contraddittorio. Da una parte intravede proventi da attività criminali
(ma l'archiviazione del Ricorrente_1 non corrobora il teorema ) con la seguente frase inserita nell'Accertamento “attività criminale risulta perpetrata, per oltre dieci anni, attraverso un meccanismo basato sul prelievo periodico di cospicue somme di denaro dai conti societari delle cooperative gestite, procurando consistenti indebitamenti a danno delle stesse, sia ai fini tributari e previdenziali, oltre al conseguente ed inevitabile fallimento”; dall'altra trasforma i presunti proventi di questa ipotizzata bancarotta in reddito di lavoro - presunto.
Per il caso dell'odierno ricorrente, poi, la decisione è corroborata dalla richiesta di archiviazione della Procura della repubblica scaligera, versata in atti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z05FZ03355-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza sul punto. Segnatamente la sentenza
CGT Verona n.134/2025. La vicenda è la medesima. In detta sentenza si legge:
“(…)
3. Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti di questa causa non emergono indizi chiari, univoci e concordanti per sostenere il coinvolgimento del Contribuente nel sistema fraudolento descritto dall'Agenzia ma, soprattutto, non vi è prova (e neppure un principio di prova), nonostante i sei versamenti in contanti effettuati da luglio a dicembre 2017 sul conto corrente presso Banca_1 per complessivi euro
7.800,00, che il Ricorrente abbia percepito euro 3.750,00 al mese, in nero, da parte dell'associazione che gestiva le cooperative con sede in Luogo_1 e che faceva capo al sopra nominato Nominativo_2
4. Segnatamente: l'Ufficio, aderendo a una segnalazione della Guardia di Finanza, ha ritenuto che il Ricorrente_1 fosse parte della frode fiscale perché: - in un ufficio riconducibile alla società Società_5 s.r.l.
e occupato dalla dipendente Nominativo_1 è stato rinvenuto un calendario da tavolo dell'anno 2020 sul quale era stato manoscritto, in numerose mensilità, il nome “Pseudonimo_1” e il numero “3750”;
6 - il provvedimento gravato sul punto afferma che “il nominativo riscontrato in codice Pseudonimo_1 3750 è riconducibile alla figura di Ricorrente_1 , specificando che la cifra manoscritta 3750 rappresenta l'importo pari a € 3.750,00 che veniva consegnata in contanti, personalmente e con cadenza mensile ad Nominativo_3, per poi essere data a Ricorrente_1”; - e che le dichiarazioni rese dalla Nominativo_1 “sono connotate dai caratteri dl precisione, gravità e concordanza, avendo partecipato la medesima in prima persona alle vicende connesse al meccanismo di frode investigato, essendo diretta destinataria delle disposizioni, soprattutto in ambito finanziario, fornite da Nominativo_3”.
5. Tuttavia, se le dichiarazioni della Nominativo_1 possono rivestire rilevanza per alcune posizioni, la dichiarazione di interesse per la presente causa è alquanto differente: la citata Nominativo_1, indagata penalmente, nella memoria che ha presentato all'atto dell'interrogatorio, e prodotta nella presente causa dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato: “Pseudonimo_1 3750: Altra somma in contanti che consegnavo mensilmente ad Nominativo_3 sono convinta che 3.750,00 euro li portasse a Ricorrente_1, ma non ho alcuna prova, semplicemente c'è stato un periodo in cui un'amica tale Nominativo_4 collaborasse con Società_4 e per qualche anno abbia ricevuto la somma di 250,00 euro in contanti, tale somma alla Nominativo_4 l'ho proposta io per la sua collaborazione esterna e la Nominativo_conosceva precedentemente Ricorrente_1 per essere stata impiegata di Banca_2” (cfr., all. 1 alla nota deposito documenti di Parte del 17.3.2025).
6. Questo, come testualmente riportato, è dunque l'unico elemento utilizzato dall'Ufficio per fondare la ricostruzione del maggior reddito qui contestata.
7. Tale dichiarazione della Nominativo_1 – “sono convinta ma non ho prova” che anche il Ricorrente_1 abbia percepito somme in contanti dall'Nominativo_3 – è connotata non da certezza ma, all'opposto, da incertezza;
essa esprime non una cognizione ma, piuttosto, una supposizione. Per cui, in mancanza di ulteriori indizi, sulla sola base della riportata dichiarazione della Nominativo_1 e delle indicazioni incerte contenute in un calendario rinvenuto in esito a una perquisizione effettuata nel 2020, non è possibile inferire che, per l'annualità oggetto di causa, il 2017, il Ricorrente_1 abbia percepito mensilmente 3.750,00 euro in nero.
8. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto – con assorbimento degli altri motivi non specificamente esaminati – e, per l'effetto, annullato l'avviso di accertamento impugnato.
(…)
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 9 aprile 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fernando Platania”
Peraltro l'Ufficio, senza condurre autonoma valutazione degli elementi probatori in questione (che non risultano allegati) ha aderito al teorema della G. di F. di Verona. ciò enza dare conto che per
Ricorrente_1 – peraltro – questa tesi dell'Agenzia è stata bocciato dalla Procura della Repubblica.
Le dichiarazioni rese da tale Nominativo_5, indicata in accertamento come “cassiera della consorteria criminale” non possono essere assunto come indiscutibilmente veritiere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo (potrebbero essere il costrutto di una difesa in vista dell'incriminazione). Non è contestato dall'Agenzia - poi - che le testimonianze della Nominativo_5 sarebbero de relato.
La testimonianza della Nominativo_5 secondo cui il Ricorrente_1 avrebbe percepito un compenso mensile di
3.750 euro è – poi – disarmonica con l'assunto dell'Agenzia che i proventi del ricorrente fossero stati canalizzati tramite i 4 bonifici che invece sono di somme che vanno dai 5 ai 10 mila euro e portano la causale prestito e restituzione ovvero giroconti. Peraltro l'Agenzia non ha inteso su queste voci la contestazione prevista.
Comunque sia - l'Agenzia non ha invitato il ricorrente a dare giustificazione dei predetti versamenti e bonifici, ai sensi dell'art. 32, co. 1 n. 2, D.P.R. 600/1973, nell'immediatezza. Questa norma è posta a presidio del diritto di difesa (più tempo passe e più è difficile difendersi, è noto) pertanto, non può trovare applicazione la relativa presunzione legale in favore del Fisco. Né convince la difesa dell'Agenzia la quale
- a detta omissione - vorrebbe supplire con la bozza di accertamento resa ai fini del contraddittorio, proprio perché gli istituti hanno funzioni diverse e sono norme autonome, appunto. Il contraddittorio ha fonte comunitaria ed è presidio di un buon andamento nei rapporti tra cittadino (europeo) e PA, mentre la norma relativa alle indagini bancaria ha lo scopo di consentire il diritto di difesa nel migliore dei modi (cioè nell'immeidatezza e non a distanza di anni ove il ricordo può sfuocarsi e non solo) ed è il contraltare delle molteplici presunzioni favorevoli al fisco previste dall'ordinamento domestico. D'altra parte il ricorrente non invoca una causa “di inutilizzabilità”, ma la facoltà prevista di contestare l'assunto dell'Agenzia.
Inoltre l'accertamento dell'Agenzia è contraddittorio. Da una parte intravede proventi da attività criminali
(ma l'archiviazione del Ricorrente_1 non corrobora il teorema ) con la seguente frase inserita nell'Accertamento “attività criminale risulta perpetrata, per oltre dieci anni, attraverso un meccanismo basato sul prelievo periodico di cospicue somme di denaro dai conti societari delle cooperative gestite, procurando consistenti indebitamenti a danno delle stesse, sia ai fini tributari e previdenziali, oltre al conseguente ed inevitabile fallimento”; dall'altra trasforma i presunti proventi di questa ipotizzata bancarotta in reddito di lavoro - presunto.
Per il caso dell'odierno ricorrente, poi, la decisione è corroborata dalla richiesta di archiviazione della Procura della repubblica scaligera, versata in atti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate