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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 169/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno della madre Parte_1
e , in qualità di eredi del de cuius , CP_1 Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati Vibo Valentia, via Protetti n. 33, presso lo studio dell'avv. Limardo Maria (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita superstiti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia a seguito dell'infortunio occorso al loro dante causa . A tal fine rappresentava: a) che il de cuius Persona_1 Per_1
era dipendente dal 6.10.1979 della Ditta Lico Santo S.r.l. con la qualifica di operaio,
[...] mansione elettricista;
b) che in data 31.08.2018, alle ore 15.24, decedeva durante il tragitto casa/lavoro mentre percorreva l'autostrada che da Reggio Calabria conduce a Vibo Valentia;
c) che nella medesima giornata aveva lavorato tutto il giorno nel locale , presso la centrale di Pt_2
Telecom Reggio Campi. eseguendo il lavoro di rimozione e ripristino del pavimento tramite
1 l'utilizzo continuo di apparecchi vibranti (martelletto), con conseguente esposizione a polveri e a temperature torride tipiche del luogo e del periodo, aggravate dall'ambiente caldo-umido della cabina Ngan;
d) Il certificato necroscopico redatto dal Dott. attestava che il Persona_2 decesso è stato provocato da “arresto cardiocircolatorio” ; e) in data 03.09.2018, i ricorrenti nella qualità inoltravano all' richiesta di risarcimento danni iure successionis per la morte del CP_3 compianto Sig. ; f) con provvedimento del 20.07.2019, comunicava agli eredi il Persona_1 rigetto della domanda in quanto: “ non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la morte del Sig. avvenuta per “accidente cardiovascolare” è da qualificarsi come Persona_1 infortunio sul lavoro in quanto diretta conseguenza dell'attività lavorativa prestata dal de cuius nel corso degli anni. 2) Accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro occorso al Sig. Persona_1 implica una valutazione del danno del 100%. 3) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento di una rendita così come prevista dalla legge. 4) Accertare e dichiarare che gli i CP_3 ricorrenti nella qualità di eredi hanno il diritto di ottenere il risarcimento danni biologico subito a causa delle sofferenze patite sia fisiche sia morali per la perdita del compianto Sig. Persona_1 nella misura che verrà accertata in corso di causa. 5) Per l'effetto, condannare l al pagamento CP_3 delle somme che la riterrà eque e di giustizia. 6) Con vittoria di spese, competenze ed CP_4 onorari da causa.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_3 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea attesa l'insussistenza di una correlazione tra la patologia di cui alla rendita e la morte dell'assicurato. CP_3
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_3 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che «In base all'esame della documentazione sanitaria agli atti, emerge che il sig. è deceduto Persona_1 per “arresto cardiorespiratorio”. Il periziando era un lavoratore giovane di 57 anni di professione, addetto alla manutenzione con compiti da elettricista ristrutturazione di cabine ad alta tensione, questo tipo di lavorazioni implicano l'utilizzo di mezzi vibranti potenti, e esposizione a campi magnetici per periodi prolungati, polveri e variazioni climatiche estreme. Il 31.08.18, giorno del decesso del periziando, si trovava a Reggio Campi per la demolizione e rifacimento della pavimentazione della cabina Ngm, quel giorno è stato usato un martelletto in modo continuativo sotto le temperature torride del periodo aggravato dall'ambiente caldo umido della cabina. Il periziando effettuava visite periodiche di idoneità, come previsto dalla normativa vigente sin dal 2014 i cui relativi giudizi di idoneità venivano confortati da spirometria, ECG, esami di laboratorio. Per quanto riguarda l'esposizione a vibrazioni generate da utensili portatili è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche, e osteoarticolari. Senza entrare in merito nelle altre forme di rischio lavorativo, appare chiaro che il sinergismo tra azione termica dei campi elettromagnetici, delle vibrazioni ad alta frequenza e le condizioni di caldo-umido presente nella cabina, abbiano potuto provocare lo scatenarsi di un danno cardiovascolare acuto. Va anche sottolineato che il luogo di lavoro con esposizione climatiche estreme con un caldo torrido tipico del luogo lavorativo, aggravato dal pesante caldo-umido della cabina Ngm, abbiano concorso in una genesi multifattoriale nella morte del lavoratore, morte che riveste i connotati di “infortunio sul lavoro” essendo stati rispettati i tre principi che lo regolano, (occasione di lavoro, causa violenta, concentrato nel tempo). Il Sig, svolgeva Persona_1 attività di addetto alla manutenzione con compiti di elettricista-ristrutturatore di cabine ad alta
3 tensione e la tipologia di lavoro svolta può essere indubbiamente ritenuta causa necessaria e sufficiente a provocare un infortunio sul lavoro, per cui appare soddisfatto il criterio di causalità. Per cui, alla luce di quanto sopra, si può affermare che l'exitus del sig. è dipeso da Persona_1
“Infortunio sul lavoro” con una valutazione del 100% relativamente al danno biologico.».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Non è inopportuno rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, “in tema di rendita in favore dei superstiti, la questione se la morte del lavoratore sia conseguenza dell'infortunio (o della malattia professionale), ai sensi dell'art. 85, 1° comma, d. p. r. 30 giugno 1965, n. 1124 (applicabile anche alle malattie professionali per il rinvio operato dagli art. 3, 2° comma, e 131 stesso d.p.r.) deve essere risolta alla stregua del criterio dell'equivalenza delle cause recepito dall'art. 41 c. p., per cui sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, escluse, dalle ultime, quelle sufficienti da sole a determinare l'evento…” (Cass., 16.10.1987, n. 7679). Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_3 rendita superstiti di cui all'art. 85 TU 1124/1924 oltre interessi fino al saldo, nei confronti della parte ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_3 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore dei CP_3 ricorrenti della rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924 oltre interessi fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_3 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno della madre Parte_1
e , in qualità di eredi del de cuius , CP_1 Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati Vibo Valentia, via Protetti n. 33, presso lo studio dell'avv. Limardo Maria (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita superstiti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia a seguito dell'infortunio occorso al loro dante causa . A tal fine rappresentava: a) che il de cuius Persona_1 Per_1
era dipendente dal 6.10.1979 della Ditta Lico Santo S.r.l. con la qualifica di operaio,
[...] mansione elettricista;
b) che in data 31.08.2018, alle ore 15.24, decedeva durante il tragitto casa/lavoro mentre percorreva l'autostrada che da Reggio Calabria conduce a Vibo Valentia;
c) che nella medesima giornata aveva lavorato tutto il giorno nel locale , presso la centrale di Pt_2
Telecom Reggio Campi. eseguendo il lavoro di rimozione e ripristino del pavimento tramite
1 l'utilizzo continuo di apparecchi vibranti (martelletto), con conseguente esposizione a polveri e a temperature torride tipiche del luogo e del periodo, aggravate dall'ambiente caldo-umido della cabina Ngan;
d) Il certificato necroscopico redatto dal Dott. attestava che il Persona_2 decesso è stato provocato da “arresto cardiocircolatorio” ; e) in data 03.09.2018, i ricorrenti nella qualità inoltravano all' richiesta di risarcimento danni iure successionis per la morte del CP_3 compianto Sig. ; f) con provvedimento del 20.07.2019, comunicava agli eredi il Persona_1 rigetto della domanda in quanto: “ non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la morte del Sig. avvenuta per “accidente cardiovascolare” è da qualificarsi come Persona_1 infortunio sul lavoro in quanto diretta conseguenza dell'attività lavorativa prestata dal de cuius nel corso degli anni. 2) Accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro occorso al Sig. Persona_1 implica una valutazione del danno del 100%. 3) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento di una rendita così come prevista dalla legge. 4) Accertare e dichiarare che gli i CP_3 ricorrenti nella qualità di eredi hanno il diritto di ottenere il risarcimento danni biologico subito a causa delle sofferenze patite sia fisiche sia morali per la perdita del compianto Sig. Persona_1 nella misura che verrà accertata in corso di causa. 5) Per l'effetto, condannare l al pagamento CP_3 delle somme che la riterrà eque e di giustizia. 6) Con vittoria di spese, competenze ed CP_4 onorari da causa.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_3 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea attesa l'insussistenza di una correlazione tra la patologia di cui alla rendita e la morte dell'assicurato. CP_3
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_3 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che «In base all'esame della documentazione sanitaria agli atti, emerge che il sig. è deceduto Persona_1 per “arresto cardiorespiratorio”. Il periziando era un lavoratore giovane di 57 anni di professione, addetto alla manutenzione con compiti da elettricista ristrutturazione di cabine ad alta tensione, questo tipo di lavorazioni implicano l'utilizzo di mezzi vibranti potenti, e esposizione a campi magnetici per periodi prolungati, polveri e variazioni climatiche estreme. Il 31.08.18, giorno del decesso del periziando, si trovava a Reggio Campi per la demolizione e rifacimento della pavimentazione della cabina Ngm, quel giorno è stato usato un martelletto in modo continuativo sotto le temperature torride del periodo aggravato dall'ambiente caldo umido della cabina. Il periziando effettuava visite periodiche di idoneità, come previsto dalla normativa vigente sin dal 2014 i cui relativi giudizi di idoneità venivano confortati da spirometria, ECG, esami di laboratorio. Per quanto riguarda l'esposizione a vibrazioni generate da utensili portatili è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche, e osteoarticolari. Senza entrare in merito nelle altre forme di rischio lavorativo, appare chiaro che il sinergismo tra azione termica dei campi elettromagnetici, delle vibrazioni ad alta frequenza e le condizioni di caldo-umido presente nella cabina, abbiano potuto provocare lo scatenarsi di un danno cardiovascolare acuto. Va anche sottolineato che il luogo di lavoro con esposizione climatiche estreme con un caldo torrido tipico del luogo lavorativo, aggravato dal pesante caldo-umido della cabina Ngm, abbiano concorso in una genesi multifattoriale nella morte del lavoratore, morte che riveste i connotati di “infortunio sul lavoro” essendo stati rispettati i tre principi che lo regolano, (occasione di lavoro, causa violenta, concentrato nel tempo). Il Sig, svolgeva Persona_1 attività di addetto alla manutenzione con compiti di elettricista-ristrutturatore di cabine ad alta
3 tensione e la tipologia di lavoro svolta può essere indubbiamente ritenuta causa necessaria e sufficiente a provocare un infortunio sul lavoro, per cui appare soddisfatto il criterio di causalità. Per cui, alla luce di quanto sopra, si può affermare che l'exitus del sig. è dipeso da Persona_1
“Infortunio sul lavoro” con una valutazione del 100% relativamente al danno biologico.».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Non è inopportuno rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, “in tema di rendita in favore dei superstiti, la questione se la morte del lavoratore sia conseguenza dell'infortunio (o della malattia professionale), ai sensi dell'art. 85, 1° comma, d. p. r. 30 giugno 1965, n. 1124 (applicabile anche alle malattie professionali per il rinvio operato dagli art. 3, 2° comma, e 131 stesso d.p.r.) deve essere risolta alla stregua del criterio dell'equivalenza delle cause recepito dall'art. 41 c. p., per cui sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, escluse, dalle ultime, quelle sufficienti da sole a determinare l'evento…” (Cass., 16.10.1987, n. 7679). Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_3 rendita superstiti di cui all'art. 85 TU 1124/1924 oltre interessi fino al saldo, nei confronti della parte ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_3 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore dei CP_3 ricorrenti della rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924 oltre interessi fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_3 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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