Articolo 2 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 1Articolo 3
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18 gennaio 2001
Art. 2. 1. All' articolo 116 del codice di procedura penale , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 116 del codice di procedura penale , come modificato, dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001