Articolo 1036 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1036. Commissione di vertice 1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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