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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/08/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITO LILLO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Santeramo in Colle (BA), Via Ionio n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IDA Controparte_1 C.F._2 ANTONACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca (LU), Via Galli Tassi n. 52, come da procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nel foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso nei confronti della ex coniuge chiedendo Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di divorzio stabilite da questo Tribunale con la sentenza n.
501/2015 emessa a definizione del procedimento n. 702/2014, che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.02.2015 nei termini di seguito indicati: “i figli minori restano affidati alla madre;
corrisponderà a la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
sopporterà il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da nell'interesse dei figli”, ossia nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
07.08.1991, nata a [...] il [...], , Persona_2 Persona_3 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Persona_4
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: al tempo, il suddetto accordo era stato raggiunto considerando il proprio reddito quale operaio impiegato nel settore del mobile imbottito e la propria stabile permanenza in Cina per motivi di lavoro;
tuttavia, le condizioni ad oggi sono mutate, in quanto il 10.07.2015, in Cina, egli ha contratto matrimonio con e nel Per_5 secondo semestre del 2024 è rimpatriato, in conseguenza della perdita della propria occupazione lavorativa per la notevole contrazione della produzione nel settore e la conseguente delocalizzazione in Vietnam, a seguito della pandemìa da Covid-19; ad oggi egli, non ancora giunto all'età pensionabile, è in cerca di occupazione ed alloggia presso l'abitazione di proprietà della madre, pensionata, con cui convive unitamente alla coniuge
, sulla cui pensione si regge il sostentamento della coppia;
dalle informative Per_5 acquisite presso gli uffici pubblici risulta che tutti e quattro i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti. Ha concluso chiedendo la revoca del contributo per il mantenimento ordinario dei figli, nonché per le spese straordinarie, con efficacia dal giorno della domanda.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando come segue le richieste e deduzioni del ricorrente: il contributo per il mantenimento dei quattro figli di € 500,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie era stato concordato alla luce dello stato pagina 2 di 5 di disoccupazione al tempo dichiarato dal ricorrente, il quale sosteneva di abitare nella
Repubblica Popolare Cinese senza o con poco reddito;
solamente i figli , e Per_1 Per_2 sono autosufficienti, mentre la più piccola, appena ventunenne, frequenta Per_3 Per_4 ancora l'università, vivendo con la madre e gravando ancora economicamente sulla stessa;
peraltro, non è documentalmente provata la circostanza per cui il ricorrente sia privo di redditi;
inoltre, sulla base di tali asserzioni il ricorrente ha sempre omesso o versato assai meno dell'importo dovuto, cessando del tutto i versamenti nel mese di maggio del 2022, quando la figlia ancora frequentava la scuola superiore, contando su un difficile Per_4 recupero del credito da effettuarsi nella Repubblica Popolare Cinese e sulla sua presunta assenza di occupazione, perdurante ormai da almeno 15 anni, essendo egli, ad oggi, totalmente insolvibile;
inoltre, egli non ha mai corrisposto la propria quota di spese straordinarie, nemmeno per gli studi dei figli, verso i quali ha mostrato un costante disinteresse, avendo smesso anche del tutto di contattarli, oltre che di frequentarli, tanto da essersi dovuto rivolgere agli uffici pubblici per conoscere la loro situazione lavorativa. Ha concluso associandosi alla richiesta di revoca del contributo per il mantenimento per i primi tre figli, rimettendosi al Tribunale per la quantificazione del contributo in ordine alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_4
All'udienza del 21.05.2025 il Giudice ha discusso con i procuratori e con la parte convenuta, presente personalmente, circa una possibile soluzione conciliativa della controversia che preveda la revoca del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario per i tre figli maggiorenni ormai pacificamente autosufficienti a far data dalla notifica del ricorso e la previsione del solo contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne studentessa universitaria di anni 21, nella misura di € 200,00 mensili, Per_4 oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo siglato dal Tribunale di
Lucca il 07.10.2020.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 3 di 5 “1) Le parti danno atto che i figli , e sono Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti e pertanto chiedono la revoca del contributo al mantenimento per gli stessi;
2)Le parti, considerando che la figlia , ancorché maggiorenne, non è ancora Persona_4 economicamente autosufficiente e frequenta con profitto l'Università, stabiliscono in favore della stessa un contributo al mantenimento mensile pari ad € 200,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della madre su carta Controparte_1
Poste Pay IBAN [...].
3) Le parti concordano sul sostenere le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Lucca, al 50% ciascuno prestando fin d'ora assenso reciproco a sostenere le spese per la frequenza dell'Università (tasse, acquisto libri, dispense, altro materiale didattico, trasporti, mensa universitaria, ecc);
4) si riserva di agire per il recupero degli arretrati a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento e spese straordinarie non pagate da . Parte_1
5) Le spese legali del presente atto sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono per autentica della firma e rinuncia alla solidarietà professionale;
6) Le parti rinunciano alla comparizione personale, accettano la trattazione scritta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni presentate e rinunciano altresì all'impugnazione della sentenza che accoglie le suddette conclusioni”.
***
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritino accoglimento, in quanto idonee ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze della figlia ventunenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa Per_4 universitaria, a fronte della raggiunta autosufficienza economica degli altri tre figli, per i quali si giustifica la revoca del contributo per il mantenimento.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato della lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 501/2015 emessa da questo Tribunale il 27.02.2015 e depositata il 10.03.2015, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel foglio allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 e sopra trascritte;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITO LILLO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Santeramo in Colle (BA), Via Ionio n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IDA Controparte_1 C.F._2 ANTONACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca (LU), Via Galli Tassi n. 52, come da procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nel foglio di conclusioni congiunte allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso nei confronti della ex coniuge chiedendo Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di divorzio stabilite da questo Tribunale con la sentenza n.
501/2015 emessa a definizione del procedimento n. 702/2014, che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.02.2015 nei termini di seguito indicati: “i figli minori restano affidati alla madre;
corrisponderà a la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
sopporterà il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da nell'interesse dei figli”, ossia nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
07.08.1991, nata a [...] il [...], , Persona_2 Persona_3 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Persona_4
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: al tempo, il suddetto accordo era stato raggiunto considerando il proprio reddito quale operaio impiegato nel settore del mobile imbottito e la propria stabile permanenza in Cina per motivi di lavoro;
tuttavia, le condizioni ad oggi sono mutate, in quanto il 10.07.2015, in Cina, egli ha contratto matrimonio con e nel Per_5 secondo semestre del 2024 è rimpatriato, in conseguenza della perdita della propria occupazione lavorativa per la notevole contrazione della produzione nel settore e la conseguente delocalizzazione in Vietnam, a seguito della pandemìa da Covid-19; ad oggi egli, non ancora giunto all'età pensionabile, è in cerca di occupazione ed alloggia presso l'abitazione di proprietà della madre, pensionata, con cui convive unitamente alla coniuge
, sulla cui pensione si regge il sostentamento della coppia;
dalle informative Per_5 acquisite presso gli uffici pubblici risulta che tutti e quattro i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti. Ha concluso chiedendo la revoca del contributo per il mantenimento ordinario dei figli, nonché per le spese straordinarie, con efficacia dal giorno della domanda.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando come segue le richieste e deduzioni del ricorrente: il contributo per il mantenimento dei quattro figli di € 500,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie era stato concordato alla luce dello stato pagina 2 di 5 di disoccupazione al tempo dichiarato dal ricorrente, il quale sosteneva di abitare nella
Repubblica Popolare Cinese senza o con poco reddito;
solamente i figli , e Per_1 Per_2 sono autosufficienti, mentre la più piccola, appena ventunenne, frequenta Per_3 Per_4 ancora l'università, vivendo con la madre e gravando ancora economicamente sulla stessa;
peraltro, non è documentalmente provata la circostanza per cui il ricorrente sia privo di redditi;
inoltre, sulla base di tali asserzioni il ricorrente ha sempre omesso o versato assai meno dell'importo dovuto, cessando del tutto i versamenti nel mese di maggio del 2022, quando la figlia ancora frequentava la scuola superiore, contando su un difficile Per_4 recupero del credito da effettuarsi nella Repubblica Popolare Cinese e sulla sua presunta assenza di occupazione, perdurante ormai da almeno 15 anni, essendo egli, ad oggi, totalmente insolvibile;
inoltre, egli non ha mai corrisposto la propria quota di spese straordinarie, nemmeno per gli studi dei figli, verso i quali ha mostrato un costante disinteresse, avendo smesso anche del tutto di contattarli, oltre che di frequentarli, tanto da essersi dovuto rivolgere agli uffici pubblici per conoscere la loro situazione lavorativa. Ha concluso associandosi alla richiesta di revoca del contributo per il mantenimento per i primi tre figli, rimettendosi al Tribunale per la quantificazione del contributo in ordine alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_4
All'udienza del 21.05.2025 il Giudice ha discusso con i procuratori e con la parte convenuta, presente personalmente, circa una possibile soluzione conciliativa della controversia che preveda la revoca del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario per i tre figli maggiorenni ormai pacificamente autosufficienti a far data dalla notifica del ricorso e la previsione del solo contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne studentessa universitaria di anni 21, nella misura di € 200,00 mensili, Per_4 oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo siglato dal Tribunale di
Lucca il 07.10.2020.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 3 di 5 “1) Le parti danno atto che i figli , e sono Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti e pertanto chiedono la revoca del contributo al mantenimento per gli stessi;
2)Le parti, considerando che la figlia , ancorché maggiorenne, non è ancora Persona_4 economicamente autosufficiente e frequenta con profitto l'Università, stabiliscono in favore della stessa un contributo al mantenimento mensile pari ad € 200,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della madre su carta Controparte_1
Poste Pay IBAN [...].
3) Le parti concordano sul sostenere le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Lucca, al 50% ciascuno prestando fin d'ora assenso reciproco a sostenere le spese per la frequenza dell'Università (tasse, acquisto libri, dispense, altro materiale didattico, trasporti, mensa universitaria, ecc);
4) si riserva di agire per il recupero degli arretrati a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento e spese straordinarie non pagate da . Parte_1
5) Le spese legali del presente atto sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono per autentica della firma e rinuncia alla solidarietà professionale;
6) Le parti rinunciano alla comparizione personale, accettano la trattazione scritta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni presentate e rinunciano altresì all'impugnazione della sentenza che accoglie le suddette conclusioni”.
***
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritino accoglimento, in quanto idonee ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze della figlia ventunenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa Per_4 universitaria, a fronte della raggiunta autosufficienza economica degli altri tre figli, per i quali si giustifica la revoca del contributo per il mantenimento.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato della lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 501/2015 emessa da questo Tribunale il 27.02.2015 e depositata il 10.03.2015, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel foglio allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 e sopra trascritte;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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