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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di NC - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. DONATO ELENA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. VISCIANO ENRICO
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, ha chiesto ex art. 473- Parte_1
bis.29 e .39 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1976/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.03.2023 nel procedimento RG n. 2538/2022, volto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, visite e mantenimento dei figli minori della coppia, NC ed NR, nati rispettivamente in data 7-5-2011 e in data 14-8-2016, di disporre “IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE inaudita altera parte, provvedere ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. a revocare il provvedimento emesso in data 07.03.2023 dall'intestato Tribunale, in punto frequentazione con il padre, disponendo così l'affido esclusivo dei minori nato a [...]_1
(Pd) il 07.05.2011 ed nato a [...] il [...] alla madre Persona_2 Parte_1
, nata ad [...] il [...], per i motivi sopra esposti. Ciò quindi con
[...]
particolare attenzione al punto 2 del predetto provvedimento (il padre potrà tenere con sé i figli, due fine settimana al mese, andando a prenderli alle 17.30 presso l'abitazione della madre, oppure, su accordo tra i genitori, andandoli a prendere direttamente all'uscita di scuola, e riaccompagnandoli presso quest'ultima la domenica sera alle ore
21.00 due settimane anche non consecutive d'estate, da concordarsi entro il 1 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere NC ed NR ad anni alterni l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e di
Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi;
i ponti scolastici in via alternata tra ciascun genitore), e si chiede che la frequentazione tra il padre ed i figli minori si svolga unicamente in ambiente protetto, alla presenza di un educatore e/o assistente sociale. Si chiede inoltre di autorizzare, in forza del predetto affido esclusivo, la signora al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e mediche volte ad un Pt_1
sostegno psicologico per i minori NC ed NR. Si chiede comunque la revoca dell'autorizzazione al rilascio del documento di identità idoneo per l'estero”.
Nel merito, la ricorrente ha proposto le medesime domande formulate ex art. 473-bis.15
c.p.c., chiedendo però anche di “2) ammonire il genitore inadempiente sig. CP_1
pag. 2/11 in punto spese straordinarie e mancato versamento del mantenimento;
3) CP_1
disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. , nei confronti dei Controparte_1
minori nella somma ritenuta di giustizia;
4) disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. , nei confronti dell'altro genitore sig.ra Controparte_1 Parte_1
nella somma ritenuta di giustizia;
5) condannare il genitore inadempiente sig.
[...]
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di CP_1
75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;
6) in ogni caso adottare i provvedimenti più opportuni”.
A fondamento del proprio ricorso, la ha allegato una serie condotte di ripetute Pt_1
telefonate ed appostamenti del nei suoi confronti e anche dei figli, tali da CP_1
comportare una condizione di disagio della stessa e dei minori, narrando in particolare un episodio in cui la è stata costretta a chiedere l'aiuto dei suoi vicini di casa Pt_1
e delle forze dell'ordine.
Con nota del 31.10.2024, la ricorrente ha dedotto che il GIP del Tribunale di Rovigo ha emesso una misura cautelare a carico di prevedendo il “Divieto di Controparte_1
avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese Parte_1
e quali l'abitazione, luoghi di lavoro, istituti Persona_1 Persona_2
scolastici, luoghi di culto e di incontri, luoghi di svolgimento di attività ricreative od altre simili e comunque di mantenersi una distanza dalle stesse – in ogni luogo – non inferiore a 500 metri;
• Divieto di dimora (e/o accesso) al Comune di Ospedaletto
Euganeo (PD); • Divieto assoluto di comunicazione sia diretta che indiretta (per interposta persona) e con qualsivoglia mezzo (epistolare, telefonico, informatico, telematico SMS, social network, applicativi internet e simili) con le persone offese”.
Il Giudice delegato, con decreto dell'11.11.2024, emetteva inaudita altera parte i provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c., stabilendo l'affidamento esclusivo dei figlia alla madre, nonché, nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, che gli incontri tra il padre e i figli avessero luogo una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali di Ospedaletto Euganeo, con organizzazione delle visite da parte dei pag. 3/11 servizi sociali di Ospedaletto Euganeo, mentre, ove perdurasse la vigenza del provvedimento del Gip, la sospensione delle visite del ai figli. Ha infine CP_1
autorizzato la ricorrente a sottoscrivere senza il consenso del la documentazione CP_1
medica necessaria per avviare in favore dei figli eventuale percorso di sostegno psicologico. I provvedimenti sono stati confermati con l'ordinanza emessa in data
12.12.2024, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
non costituitosi nella predetta fase cautelare.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 22.01.2025, ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande proposte dalla e la condanna della stessa ex Pt_1
art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, allegando come l'iniziativa processuale della stessa rappresentasse un evidente abuso del processo, essendo volta a raggiungere lo scopo da sempre perseguito dalla di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, a scapito Pt_1
del padre.
All'udienza camerale del 21.02.2025, la ricorrente ha confermato le proprie allegazioni, rinunciando tuttavia alle domande di cui ai numeri 3 e 4 del ricorso, ossia le domande di natura risarcitoria. Le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa e il
Collegio ha trattenuto la stessa in decisione.
Le domande proposte dalla ricorrente meritano accoglimento.
Difatti, in primo luogo, ben può essere valorizzato e utilizzato quando accertato dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, acquisita dal Giudice delegato nella fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Nella predetta ordinanza, il GIP ha rilevato che “Gli indizi di colpevolezza descritti nella richiesta del P.M. e risultanti dagli atti di indagine sono gravi ed inducono a ritenere che il reato, come prospettato nell'imputazione provvisoria, sia stato commesso e sia attribuibile all'indagato. Il complesso di atti persecutori reiteratamente posti in essere dall'indagato nei confronti della persona offesa Parte_1
sua ex compagna, e dei figli minori NC ed NR, emerge con evidenza dal compendio probatorio risultante dagli atti di indagine ed in particolare: la denuncia querela presentata dalla persona offesa in data 20/9/2024, con i relativi file allegati, le
pag. 4/11 successive Sit del 5/10/2024; i verbali di SIT dei vicini di casa Parte_2 ER
, l'annotazione della P.G. presso la Procura della
[...] Persona_4
Repubblica – Polizia di Stato - del 30/9/2024, contenente l'estrapolazione dei messaggi inviati dall'indagato alla persona offesa nonché la relazione circa l'ascolto della telefonata intercorsa fra il la ex compagna ed i figli in data 15/9/2024; CP_1
l'annotazione della Polizia Postale di Padova del 16/10/2024, relativa alle indagini eseguite al fine di verificare l'autore delle richieste inviate indicando la Mail aziendale della persona offesa”.
E ancora, “quanto alle esigenze cautelari, deve ritenersi la sussistenza di quelle previste dall'art. 274, lett. c), c.p.p. Ed infatti, la frequenza e la sempre maggiore invasività ed aggressività delle condotte persecutorie dell'indagato, avvenute anche in epoca recentissima e nonostante i plurimi interventi delle forze dell'ordine, indicano che
l'uomo è incapace di arginare la propria ossessione di controllo nei confronti della compagna e dei figli e consentono dunque di evidenziare il concreto ed attuale pericolo che questi, se lasciato a contatto con la persona offesa, commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, proseguendo nella commissione di ulteriori atti moralmente prevaricatori ai danni della stessa e - ancor più gravemente - dei figli minori, analogamente a quanto avvenuto fino all'attualità”.
Risultano quindi, allo stato, altamente verosimili gli atti di persecuzione posti in essere dal verso la e i figli minori. CP_1 Pt_1
In particolare, le valutazioni del GIP hanno fatto seguito ad un'approfondita attività di indagine della Procura della Repubblica, la quale ha consentito di ritenere fondate le allegazioni della madre dei minori, anche mediante l'acquisizione di documenti relativamente al numero dei messaggi inviati dal alla e al numero di CP_1 Pt_1
telefonate da lui effettuate alla ricorrente e ai due figli della coppia.
Come noto, gli atti del procedimento penale sono pienamente utilizzabili anche in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
(sul punto, Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio
Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti pag. 5/11 provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
A tale proposito, quindi, considerati i gravi indizi alla base della misura cautelare disposta, e rilevato che il GIP ha previsto a carico del il divieto di avvicinamento CP_1
alla ex compagna e ai figli della coppia, oltre che il divieto di comunicazione diretta e indiretta con la e con i figli, NR e risulta opportuno Pt_1 Persona_1
prevedere la misura dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il non ha affatto contestato le allegazioni CP_1
della e neppure gli accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari Pt_1
circa il rilevante numero di telefonate e appostamenti dallo stesso compiuti ai danni della e dei minori, limitandosi ad addossare alla ricorrente una presunta Pt_1
volontà di estrometterlo dalla vita dei figli.
Come noto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente pag. 6/11 stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Nel caso in esame, l'attuale vigenza del divieto di comunicazione tra i genitori dei minori mal si concilia con le esigenze proprie di un affidamento condiviso, che richiede comunicazioni e compartecipazione nelle scelte inerenti alla gestione quotidiana dei minori.
Inoltre, l'elevato fumus di fondatezza delle condotte ascritte dal in fase di CP_1
indagine, conduce a una prognosi negativa in punto di capacità genitoriale del padre, il quale ha dimostrato di non saper porre al primo posto le esigenze di benessere e serenità dei minori.
pag. 7/11 La depositato in data 10.02.2025 l'avviso all'indagato di conclusione delle Pt_1
indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p., emesso dalla Procura dalla Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, in cui sono stati indicati come ascrivibili al i reati di cui CP_1
agli art. 612 bis. commi 1, 2 e 3 c.p., avendo lo stesso molestato con condotte reiterate la ex compagna e i figli sin dal mese di agosto 2024.
Il Collegio ritiene pertanto meritevole di accoglimento anche la domanda avanzata dalla di autorizzazione della stessa a sottoporre NR e NC ad un percorso Pt_1
di supporto psicologico, in assenza del consenso paterno.
A tale proposito va osservato che anche dalla relazione depositata dai servizi sociali in data 9.01.2025 è risultato che i due minori, pur inseriti in un positivo contesto di accudimento materno, hanno in ogni caso risentito della situazione creatasi a seguito delle condotte paterne dell'estate 2024, dato che hanno chiesto operatori espressamente agli operatori: “ma si sbloccherà questa situazione prima o poi?”.
Ora, non vi è chi non veda come il peso per due minori di 13 e 9 anni di un provvedimento restrittivo della libera comunicazione e frequentazione con il padre e la loro esposizione al disagio causato dal comportamento del conduca alla CP_1 condivisione dell'esigenza prospettata dalla di avviare per i figli un percorso Pt_1
di supporto anche psicologico.
Peraltro, come allegato nel ricorso e confermato dalla all'udienza del Pt_1
21.02.2024, il ha omesso del tutto di versare alla ricorrente l'assegno per il CP_1
mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli sin dal settembre 2024, addossando quindi interamente alla madre il carico del sostentamento di NC ed
NR.
Per quanto riguarda le altre domande avanzate dalla , si rileva che la stessa ha Pt_1
chiesto di disporre in via urgente ex art. 473bis.15 c.p.c. che “la frequentazione tra il padre ed i figli minori si svolga unicamente in ambiente protetto, alla presenza di un educatore e/o assistente sociale”.
pag. 8/11 A tale proposito, considerato che la misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione tra il padre e i figli, emessa nel procedimento penale, risulta assolutamente prevalente rispetto a qualsiasi diversa previsione del Tribunale in sede civile, nulla può essere previsto in questa fase in merito alle visite tra il padre e i figli, le quali, come comprensibile, risultano di fatto sospese, alla luce della misura cautelare avanzata.
In ogni caso, considerato che non è possibile prevedere il termine di efficacia della misura cautelare, risulta opportuno prevedere sin d'ora che, nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, a carico di e di cessazione del divieto di avvicinamento del padre ai figli, le Controparte_1
visite tra il convenuto e i figli avvengano una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali di Ospedaletto Euganeo.
La ricorrente ha infine chiesto l'ammonimento del per il mancato versamento CP_1
delle spese straordinarie e del contributo periodico fisso al mantenimento dei figli.
Reputa il collegio che la predetta domanda meriti accoglimento, in quanto, nello scenario complessivo che caratterizza la vicenda in esame, risulta quanto mai opportuno che il riprenda a contribuire al mantenimento dei minori, sia in via ordinaria che CP_1
straordinaria, in quanto la radicale e perdurante omissione da parte dello stesso dell'adempimento dell'obbligo di contribuzione accresce il disvalore delle condotte paterne, non orientate al perseguimento della tutela e del benessere psico-fisico dei figli.
Da ultimo la ha anche chiesto la condanna del al pagamento di una Pt_1 CP_1
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000,00 euro, a favore della Cassa delle ammende.
L'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede la possibilità per il Tribunale di irrogare l'indicata sanzione nei confronti del genitore che si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Collegio che la gravità delle condotte del giustifichi l'irrogazione della CP_1
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 in favore della cassa delle ammende.
pag. 9/11 In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente, risultato soccombente, con liquidazione come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari previsti dal DM 55/2014 per le cause di bassa complessità, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte (fase cautelare ex art. 473bis.15 c.p.c, fase di studio e introduttiva e fase decisionale semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1976/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
20/03/2023, così provvede:
-DISPONE l'affidamento esclusivo di NC ed alla madre, Persona_2
; Parte_1
-DISPONE che, in caso di cessazione dell'efficacia dell'ordinanza emessa dal Gip del
Tribunale di Rovigo a carico di in data 25.10.2024 ne procedimento Controparte_1
RGNR 3337/2024 e RG GIP 2964/2024, e di cessazione del divieto di avvicinamento del padre ai figli, gli incontri tra il padre e i figli avvengano una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali del
Comune di Ospedaletto Euganeo;
- AUTORIZZA a prestare il consenso, anche in caso di rifiuto od Parte_1
omissione di per avviare un percorso di sostegno psicologico per i Controparte_1
figli;
-DISPONE l'ammonimento di e gli intima di provvedere al Controparte_1 versamento dell'assegno di mantenimento ordinario e al rimborso delle spese straordinarie per i figli minori;
-CONDANNA al versamento di euro 150,00, a favore della Controparte_1 [...]
Parte_3
-CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 4.400,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pag. 10/11 Si comunichi anche ai servizi sociali del Comune di Ospedaletto Euganeo.
Rovigo, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di NC
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di NC - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. DONATO ELENA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. VISCIANO ENRICO
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, ha chiesto ex art. 473- Parte_1
bis.29 e .39 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1976/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.03.2023 nel procedimento RG n. 2538/2022, volto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, visite e mantenimento dei figli minori della coppia, NC ed NR, nati rispettivamente in data 7-5-2011 e in data 14-8-2016, di disporre “IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE inaudita altera parte, provvedere ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. a revocare il provvedimento emesso in data 07.03.2023 dall'intestato Tribunale, in punto frequentazione con il padre, disponendo così l'affido esclusivo dei minori nato a [...]_1
(Pd) il 07.05.2011 ed nato a [...] il [...] alla madre Persona_2 Parte_1
, nata ad [...] il [...], per i motivi sopra esposti. Ciò quindi con
[...]
particolare attenzione al punto 2 del predetto provvedimento (il padre potrà tenere con sé i figli, due fine settimana al mese, andando a prenderli alle 17.30 presso l'abitazione della madre, oppure, su accordo tra i genitori, andandoli a prendere direttamente all'uscita di scuola, e riaccompagnandoli presso quest'ultima la domenica sera alle ore
21.00 due settimane anche non consecutive d'estate, da concordarsi entro il 1 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere NC ed NR ad anni alterni l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e di
Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi;
i ponti scolastici in via alternata tra ciascun genitore), e si chiede che la frequentazione tra il padre ed i figli minori si svolga unicamente in ambiente protetto, alla presenza di un educatore e/o assistente sociale. Si chiede inoltre di autorizzare, in forza del predetto affido esclusivo, la signora al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e mediche volte ad un Pt_1
sostegno psicologico per i minori NC ed NR. Si chiede comunque la revoca dell'autorizzazione al rilascio del documento di identità idoneo per l'estero”.
Nel merito, la ricorrente ha proposto le medesime domande formulate ex art. 473-bis.15
c.p.c., chiedendo però anche di “2) ammonire il genitore inadempiente sig. CP_1
pag. 2/11 in punto spese straordinarie e mancato versamento del mantenimento;
3) CP_1
disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. , nei confronti dei Controparte_1
minori nella somma ritenuta di giustizia;
4) disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. , nei confronti dell'altro genitore sig.ra Controparte_1 Parte_1
nella somma ritenuta di giustizia;
5) condannare il genitore inadempiente sig.
[...]
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di CP_1
75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;
6) in ogni caso adottare i provvedimenti più opportuni”.
A fondamento del proprio ricorso, la ha allegato una serie condotte di ripetute Pt_1
telefonate ed appostamenti del nei suoi confronti e anche dei figli, tali da CP_1
comportare una condizione di disagio della stessa e dei minori, narrando in particolare un episodio in cui la è stata costretta a chiedere l'aiuto dei suoi vicini di casa Pt_1
e delle forze dell'ordine.
Con nota del 31.10.2024, la ricorrente ha dedotto che il GIP del Tribunale di Rovigo ha emesso una misura cautelare a carico di prevedendo il “Divieto di Controparte_1
avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese Parte_1
e quali l'abitazione, luoghi di lavoro, istituti Persona_1 Persona_2
scolastici, luoghi di culto e di incontri, luoghi di svolgimento di attività ricreative od altre simili e comunque di mantenersi una distanza dalle stesse – in ogni luogo – non inferiore a 500 metri;
• Divieto di dimora (e/o accesso) al Comune di Ospedaletto
Euganeo (PD); • Divieto assoluto di comunicazione sia diretta che indiretta (per interposta persona) e con qualsivoglia mezzo (epistolare, telefonico, informatico, telematico SMS, social network, applicativi internet e simili) con le persone offese”.
Il Giudice delegato, con decreto dell'11.11.2024, emetteva inaudita altera parte i provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c., stabilendo l'affidamento esclusivo dei figlia alla madre, nonché, nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, che gli incontri tra il padre e i figli avessero luogo una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali di Ospedaletto Euganeo, con organizzazione delle visite da parte dei pag. 3/11 servizi sociali di Ospedaletto Euganeo, mentre, ove perdurasse la vigenza del provvedimento del Gip, la sospensione delle visite del ai figli. Ha infine CP_1
autorizzato la ricorrente a sottoscrivere senza il consenso del la documentazione CP_1
medica necessaria per avviare in favore dei figli eventuale percorso di sostegno psicologico. I provvedimenti sono stati confermati con l'ordinanza emessa in data
12.12.2024, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
non costituitosi nella predetta fase cautelare.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 22.01.2025, ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande proposte dalla e la condanna della stessa ex Pt_1
art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, allegando come l'iniziativa processuale della stessa rappresentasse un evidente abuso del processo, essendo volta a raggiungere lo scopo da sempre perseguito dalla di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, a scapito Pt_1
del padre.
All'udienza camerale del 21.02.2025, la ricorrente ha confermato le proprie allegazioni, rinunciando tuttavia alle domande di cui ai numeri 3 e 4 del ricorso, ossia le domande di natura risarcitoria. Le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa e il
Collegio ha trattenuto la stessa in decisione.
Le domande proposte dalla ricorrente meritano accoglimento.
Difatti, in primo luogo, ben può essere valorizzato e utilizzato quando accertato dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, acquisita dal Giudice delegato nella fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Nella predetta ordinanza, il GIP ha rilevato che “Gli indizi di colpevolezza descritti nella richiesta del P.M. e risultanti dagli atti di indagine sono gravi ed inducono a ritenere che il reato, come prospettato nell'imputazione provvisoria, sia stato commesso e sia attribuibile all'indagato. Il complesso di atti persecutori reiteratamente posti in essere dall'indagato nei confronti della persona offesa Parte_1
sua ex compagna, e dei figli minori NC ed NR, emerge con evidenza dal compendio probatorio risultante dagli atti di indagine ed in particolare: la denuncia querela presentata dalla persona offesa in data 20/9/2024, con i relativi file allegati, le
pag. 4/11 successive Sit del 5/10/2024; i verbali di SIT dei vicini di casa Parte_2 ER
, l'annotazione della P.G. presso la Procura della
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Repubblica – Polizia di Stato - del 30/9/2024, contenente l'estrapolazione dei messaggi inviati dall'indagato alla persona offesa nonché la relazione circa l'ascolto della telefonata intercorsa fra il la ex compagna ed i figli in data 15/9/2024; CP_1
l'annotazione della Polizia Postale di Padova del 16/10/2024, relativa alle indagini eseguite al fine di verificare l'autore delle richieste inviate indicando la Mail aziendale della persona offesa”.
E ancora, “quanto alle esigenze cautelari, deve ritenersi la sussistenza di quelle previste dall'art. 274, lett. c), c.p.p. Ed infatti, la frequenza e la sempre maggiore invasività ed aggressività delle condotte persecutorie dell'indagato, avvenute anche in epoca recentissima e nonostante i plurimi interventi delle forze dell'ordine, indicano che
l'uomo è incapace di arginare la propria ossessione di controllo nei confronti della compagna e dei figli e consentono dunque di evidenziare il concreto ed attuale pericolo che questi, se lasciato a contatto con la persona offesa, commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, proseguendo nella commissione di ulteriori atti moralmente prevaricatori ai danni della stessa e - ancor più gravemente - dei figli minori, analogamente a quanto avvenuto fino all'attualità”.
Risultano quindi, allo stato, altamente verosimili gli atti di persecuzione posti in essere dal verso la e i figli minori. CP_1 Pt_1
In particolare, le valutazioni del GIP hanno fatto seguito ad un'approfondita attività di indagine della Procura della Repubblica, la quale ha consentito di ritenere fondate le allegazioni della madre dei minori, anche mediante l'acquisizione di documenti relativamente al numero dei messaggi inviati dal alla e al numero di CP_1 Pt_1
telefonate da lui effettuate alla ricorrente e ai due figli della coppia.
Come noto, gli atti del procedimento penale sono pienamente utilizzabili anche in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
(sul punto, Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio
Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti pag. 5/11 provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
A tale proposito, quindi, considerati i gravi indizi alla base della misura cautelare disposta, e rilevato che il GIP ha previsto a carico del il divieto di avvicinamento CP_1
alla ex compagna e ai figli della coppia, oltre che il divieto di comunicazione diretta e indiretta con la e con i figli, NR e risulta opportuno Pt_1 Persona_1
prevedere la misura dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il non ha affatto contestato le allegazioni CP_1
della e neppure gli accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari Pt_1
circa il rilevante numero di telefonate e appostamenti dallo stesso compiuti ai danni della e dei minori, limitandosi ad addossare alla ricorrente una presunta Pt_1
volontà di estrometterlo dalla vita dei figli.
Come noto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente pag. 6/11 stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Nel caso in esame, l'attuale vigenza del divieto di comunicazione tra i genitori dei minori mal si concilia con le esigenze proprie di un affidamento condiviso, che richiede comunicazioni e compartecipazione nelle scelte inerenti alla gestione quotidiana dei minori.
Inoltre, l'elevato fumus di fondatezza delle condotte ascritte dal in fase di CP_1
indagine, conduce a una prognosi negativa in punto di capacità genitoriale del padre, il quale ha dimostrato di non saper porre al primo posto le esigenze di benessere e serenità dei minori.
pag. 7/11 La depositato in data 10.02.2025 l'avviso all'indagato di conclusione delle Pt_1
indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p., emesso dalla Procura dalla Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, in cui sono stati indicati come ascrivibili al i reati di cui CP_1
agli art. 612 bis. commi 1, 2 e 3 c.p., avendo lo stesso molestato con condotte reiterate la ex compagna e i figli sin dal mese di agosto 2024.
Il Collegio ritiene pertanto meritevole di accoglimento anche la domanda avanzata dalla di autorizzazione della stessa a sottoporre NR e NC ad un percorso Pt_1
di supporto psicologico, in assenza del consenso paterno.
A tale proposito va osservato che anche dalla relazione depositata dai servizi sociali in data 9.01.2025 è risultato che i due minori, pur inseriti in un positivo contesto di accudimento materno, hanno in ogni caso risentito della situazione creatasi a seguito delle condotte paterne dell'estate 2024, dato che hanno chiesto operatori espressamente agli operatori: “ma si sbloccherà questa situazione prima o poi?”.
Ora, non vi è chi non veda come il peso per due minori di 13 e 9 anni di un provvedimento restrittivo della libera comunicazione e frequentazione con il padre e la loro esposizione al disagio causato dal comportamento del conduca alla CP_1 condivisione dell'esigenza prospettata dalla di avviare per i figli un percorso Pt_1
di supporto anche psicologico.
Peraltro, come allegato nel ricorso e confermato dalla all'udienza del Pt_1
21.02.2024, il ha omesso del tutto di versare alla ricorrente l'assegno per il CP_1
mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli sin dal settembre 2024, addossando quindi interamente alla madre il carico del sostentamento di NC ed
NR.
Per quanto riguarda le altre domande avanzate dalla , si rileva che la stessa ha Pt_1
chiesto di disporre in via urgente ex art. 473bis.15 c.p.c. che “la frequentazione tra il padre ed i figli minori si svolga unicamente in ambiente protetto, alla presenza di un educatore e/o assistente sociale”.
pag. 8/11 A tale proposito, considerato che la misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione tra il padre e i figli, emessa nel procedimento penale, risulta assolutamente prevalente rispetto a qualsiasi diversa previsione del Tribunale in sede civile, nulla può essere previsto in questa fase in merito alle visite tra il padre e i figli, le quali, come comprensibile, risultano di fatto sospese, alla luce della misura cautelare avanzata.
In ogni caso, considerato che non è possibile prevedere il termine di efficacia della misura cautelare, risulta opportuno prevedere sin d'ora che, nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, a carico di e di cessazione del divieto di avvicinamento del padre ai figli, le Controparte_1
visite tra il convenuto e i figli avvengano una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali di Ospedaletto Euganeo.
La ricorrente ha infine chiesto l'ammonimento del per il mancato versamento CP_1
delle spese straordinarie e del contributo periodico fisso al mantenimento dei figli.
Reputa il collegio che la predetta domanda meriti accoglimento, in quanto, nello scenario complessivo che caratterizza la vicenda in esame, risulta quanto mai opportuno che il riprenda a contribuire al mantenimento dei minori, sia in via ordinaria che CP_1
straordinaria, in quanto la radicale e perdurante omissione da parte dello stesso dell'adempimento dell'obbligo di contribuzione accresce il disvalore delle condotte paterne, non orientate al perseguimento della tutela e del benessere psico-fisico dei figli.
Da ultimo la ha anche chiesto la condanna del al pagamento di una Pt_1 CP_1
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000,00 euro, a favore della Cassa delle ammende.
L'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede la possibilità per il Tribunale di irrogare l'indicata sanzione nei confronti del genitore che si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Collegio che la gravità delle condotte del giustifichi l'irrogazione della CP_1
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 in favore della cassa delle ammende.
pag. 9/11 In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente, risultato soccombente, con liquidazione come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari previsti dal DM 55/2014 per le cause di bassa complessità, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte (fase cautelare ex art. 473bis.15 c.p.c, fase di studio e introduttiva e fase decisionale semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1976/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
20/03/2023, così provvede:
-DISPONE l'affidamento esclusivo di NC ed alla madre, Persona_2
; Parte_1
-DISPONE che, in caso di cessazione dell'efficacia dell'ordinanza emessa dal Gip del
Tribunale di Rovigo a carico di in data 25.10.2024 ne procedimento Controparte_1
RGNR 3337/2024 e RG GIP 2964/2024, e di cessazione del divieto di avvicinamento del padre ai figli, gli incontri tra il padre e i figli avvengano una volta ogni due settimane in ambiente protetto, alla presenza di un operatore dei servizi sociali del
Comune di Ospedaletto Euganeo;
- AUTORIZZA a prestare il consenso, anche in caso di rifiuto od Parte_1
omissione di per avviare un percorso di sostegno psicologico per i Controparte_1
figli;
-DISPONE l'ammonimento di e gli intima di provvedere al Controparte_1 versamento dell'assegno di mantenimento ordinario e al rimborso delle spese straordinarie per i figli minori;
-CONDANNA al versamento di euro 150,00, a favore della Controparte_1 [...]
Parte_3
-CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 4.400,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pag. 10/11 Si comunichi anche ai servizi sociali del Comune di Ospedaletto Euganeo.
Rovigo, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di NC
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
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