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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 58346 /2020
PROMOSSA DA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Parte_1 C.F._1
Felice 103, presso lo studio dell'avv. Luca Berchicci che la rappresenta e difende per procura in atti insieme all'avv. Gianluca Corleone
ATTRICE
E
(C.F./P.IVA ) in persona del Sindaco pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica che la rappresenta e difende per procura in atti insieme all'avv. Angela Raimondo
CONVENUTA
E
(P.IVA ) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell'avv. Giulio
Ragazzoni, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E
(P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio dell'avv. Marco Moretti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma deducendo che: CP_1 CP_2
1) il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 7,00 circa, mentre stava percorrendo la Circonvallazione
Nomentana, in Roma, alla guida del suo motociclo Honda SH 150, tg. CM11064, all'uscita del sottopassaggio posto all'altezza di Via Livorno, aveva urtato contro alcuni tondini in ferro piantati nell'asfalto;
2) i predetti tondini in ferro erano tutti piegati in varie direzioni e la rete in plastica, che avrebbe dovuto segnalarli, era divelta e posizionata in terra oltre l'ultimo degli stessi, il sottopassaggio era al buio poiché l'illuminazione sul posto era spenta, nessun segnale di cantiere o di pericolo era stato posto prima dei predetti tondini in ferro che, pertanto, non erano visibili né prevedibili: tutte circostanze confermate sia nel verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale sia nella dichiarazione rilasciata, nell'immediatezza dei fatti, dal testimone
[...] che l'aveva soccorsa subito dopo la caduta;
Tes_1
3) il cantiere era stato appaltato da alla società CP_1 CP_2
4) il motociclo aveva riportato, a causa dell'impatto con i suddetti tondini in ferro, notevoli danni alla parte anteriore e laterale sinistra quantificabili in € 3.150,34;
5) dal sinistro erano derivate lesioni personali ed un rilevante danno estetico.
La citazione così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per fatto e per colpa esclusivi di e/o della società e per l'effetto, condannarle in solido e/o CP_1 CP_2
alternativamente, la prima in persona del sindaco pro tempore la seconda in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di complessivi € 35.000,00 ovvero di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'intestato procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
1) la nullità dell'atto di citazione, in quanto incompleto e generico nella esposizione: sia delle circostanze di fatto, sia delle ragioni di diritto poste a fondamento della responsabilità della convenuta nonché in ordine alle modalità di verificazione del sinistro;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, sui luoghi di causa, era presente un cantiere temporaneo realizzato dalla che avrebbe dovuto curare la sua messa in CP_2
sicurezza;
3) la responsabilità esclusiva della rispetto all'accaduto; CP_2
4) l'accertamento, da parte degli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro, della realizzazione del cantiere ad opera della CP_2
5) la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi della propria responsabilità e l'incongruità dell'ammontare richiesto da parte attrice a titolo di risarcimento del danno;
6) il concorso di colpa di parte attrice che avrebbe potuto evitare l'evento conducendo il motociclo ad una velocità adeguata e con prudenza.
La comparsa così conclude: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per le ragioni innanzi esposte, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Si chiede CP_1 sin da ora che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente eccezione, l'On.le
Giudicante accerti e dichiari il diritto di ad esser garantito e manlevato da ogni CP_1
conseguenza economicamente pregiudizievole che dovesse derivare dalla presente controversia. 2) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non provata né in punto di an né di quantum;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento e, dunque, limitare la condanna del convenuto nella misura che l'On.le
Giudice riterrà più adeguata”.
Si è costituita in giudizio la educendo che: CP_2
1) l'assenza di legittimazione passiva nel processo, in quanto era stato stipulato con
[...]
un contratto di appalto per l'espletamento dell'attività di pronto intervento nel CP_1 contesto della manutenzione ordinaria dell'intera rete stradale della grande viabilità e che proprio compito era la colmatura di buche, la realizzazione di pavimentazioni, l'apposizione di cartelli e segnaletica stradale e che gli interventi avvenivano su ordine della Direzione
Lavori o su chiamata della Polizia Locale di per l'eliminazione delle situazioni CP_1
di pericolo;
2) il transennamento in Circonvallazione Nomentana non era stato da realizzato da essa convenuta, ma era già presente il 14.12.2016, data di consegna dei lavori;
3) il cantiere in questione era totalmente visibile e ben segnalato e, quindi, parte attrice, conducendo il motociclo ad una velocità adeguata, avrebbe potuto evitare l'impatto; 4) non era stato assolto da parte attrice l'onere probatorio in ordine all'accertamento della responsabilità della società ed in particolare in relazione alla sussistenza del nesso di causalità materiale;
5) l'eccessiva entità dei danni lamentati;
6) era stata stipulata in data 31.3.2016, con la una polizza per Parte_2
danni alle cose con decorrenza dalla data di consegna dei lavori (14.12.2016) sino al
31.03.2017; sicché, aveva diritto ad essere garantita e manlevata da parte della propria compagnia di assicurazione che – per tali motivi – veniva chiamata in giudizio.
La comparsa così conclude: “Voglia l'adito G.U. del Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria deduzione eccezione e domanda disattese: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , disponendo la sua estromissione dal Controparte_4
giudizio; - in via principale, rigettare la domanda attorea di risarcimento danni in quanto infondata, inammissibile e comunque non provata in fatto e diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, comunque accertata e dichiarata la responsabilità della Sig.ra ex art.1227 C.C., per aver concorso a cagionare il danno, e quindi, Parte_1
corrispondentemente limitata la condanna della convenuta , in ogni caso Controparte_4
tenere indenne e manlevata la stessa da parte della , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, nei cui soli confronti dovrà essere pronunciata la relativa condanna risarcitoria;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre Spese
Generali, Cassa Avvocati ed IVA”.
Si è costituita in giudizio la educendo: Controparte_3
1) l'infondatezza ed inammissibilità delle argomentazioni di in merito alla CP_1
richiesta di declaratoria di carenza della propria legittimazione passiva in quanto la custodia delle strade, nonostante la stipulazione di un contratto di appalto, rimane sempre in capo ai legittimi proprietari che devono rispondere degli eventuali danni che terzi possano subire per fatti o cose inerenti all'utilizzo delle stesse;
2) che la società garantita dalla non aveva alcun dovere di manutenzione e Controparte_3
messa in sicurezza della segnaletica del cantiere;
3) che la e in data 14.12.2016 avevano stipulato un contratto di CP_2 CP_1 appalto avente per oggetto il solo “pronto intervento nel contesto della manutenzione ordinaria dell'intera rete stradale della grande viabilità”, a seguito di segnalazione da parte del Comune di situazioni di pericolo;
4) che, in ogni caso, parte attrice non aveva posto in essere quelle misure minime di cautela che le avrebbero permesso di evitare la caduta. La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale rigettare la domanda attrice in quanto in fondata in fatto ed in diritto e assolutamente non provata, in via subordinata, qualora la domanda attrice dovesse essere accolta, anche in via parziale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata alla
e, quindi, rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice Controparte_4
nei confronti della stessa;
in via ancora più subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, liquidare il danno nel giusto e nel provato, con condanna degli odierni convenuti, nella percentuale di propria responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Nel corso del giudizio:
- è stata disposta consulenza medico legale (di seguito: C.T.U.) con mandato al ctu di rispondere ai seguenti quesiti: “esaminati gli atti di causa, sottoposto a visita il periziando, compiuti i necessari accertamenti specialistici: accerti e descriva quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa, quali gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e l'eventuale concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi”; se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea;
in caso affermativo individui ed indichi di che percentuale e di quale durata;
se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica il CTU se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
ove sussista danno estetico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato;
accerti il ctu se le eventuali spese mediche sostenute dal danneggiato e documentate siano state superflue oppure necessarie e congrue e, in tale ultimo caso le quantifichi;
determini
l'entità delle eventuali spese future da sostenere, se necessarie” (v. verbale del
03/02/2023);
- è stata assunta prova per interpello di parte convenuta, legale Controparte_5
rappresentate pro tempore della che interrogata sui seguenti capitoli CP_2 articolati nella memoria di parte attrice: “Vero che: 1) Il giorno 12 gennaio 2017, alle ore
7,00 circa, la sig.ra percorreva la Circonvallazione Nomentana, in Roma, Parte_1 alla guida del suo motociclo Honda SH 150, tg. CM11064, quando, all'uscita del sottopassaggio altezza via Livorno, urtava alcuni tondini in ferro piantati nell'asfalto. 2) Lo stato di fatto del luogo del sinistro è quello rappresentato nelle n. 10 fotografie allegate al n. 1 dell'atto di citazione che mi si mostrano. 3) Il tunnel del sottopasso altezza via
Livorno era al buio poiché l'illuminazione del tunnel era spenta ed il lampione appena fuori la galleria era spento. 4) In loco erano presenti una serie di tondini in ferro che erano tutti piegati in varie direzioni, la maggior parte fino a terra;
5) I tondini in ferro erano di colore grigio molto simile all'asfalto; 6) All'esterno della galleria, oltre l'uscita della stessa, vi era una rete in plastica arancione posizionata in terra oltre l'ultimo dei tondini stessi”, ha rispettivamente risposto: “Non ero presente, non ho ricevuto comunicazioni da ”, “Nulla posso dire a riguardo”, “Non conosco la Parte_1 circostanza in quanto non ero presente”, “Nulla so”, “Nulla so”, “Nulla so”, ADR:
“Posso dire che la società non aveva svolto lavori in ordine alla recinzione. Non CP_2
riconosco dalle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi” (cfr. verbale di udienza del 03/02/2023);
- è stata assunta prova orale col testimone che, interrogato sui capitoli Testimone_1
di prova nn. da 1 a 6 articolati nella memoria di parte attrice, ha rispettivamente risposto:
“Premetto che sono un tassista. Il giorno del sinistro mi trovavo dietro il motociclo della signora che procedeva circa 30 km/h. Poco dopo il sottopasso che non è particolarmente lungo e preciso che non era illuminato la signora è ruzzolata a terra e io mi sono fermato per soccorrerla. Ho notato che vi erano dei tondini in ferro che erano stati piegati.
Saranno stati 7 /8 circa, erano di ferro c'era poi una recinzione di plastica arancione che avrebbe dovuto delimitare quella porzione di strada sul lato destro della carreggiata.
Confermo che le foto che mi si mostrano rappresentano il luogo dove si è verificato
l'incidente. Successivamente sono intervenute pattuglie della polizia municipale e se ho potuto personalmente constatare che discutevano su quale delle stesse fosse competente per la gestione di quel tratto di strada. Confermo quindi tutte le circostanze di cui mi si legge” (cfr. verbale di udienza del 05/10/2023);
- è stata assunta prova orale col testimone che interrogato sui seguenti capitoli Testimone_2 articolati nella memoria di parte convenuta “
2. E' vero che il CP_2
transennamento in Circonvallazione Nomentana era già presente quando è intervenuta la
, “ 4. E' vero che già alla data del 15.12.2016 era presente in CP_2
Circonvallazione Nomentana, all'altezza di via Livorno, un transennamento su sede stradale, precedentemente eseguito da soggetto diverso dalla , posto in opera a CP_2
seguito di un incidente avvenuto sulla complanare superiore”, ha rispettivamente risposto: “Non posso dire nulla in ordine al capitolo non avendo elementi se quando è intervenuta la vi fosse il transennamento in Circonvallazione Nomentana”, CP_2
“Posso dire che alla data del 15.12.2016 la non ha effettuato alcun CP_2 transennamento;
in quanto essendo io Direttore dei Lavori dell'appalto, la cui impresa esecutrice era ne sarei venuto a conoscenza;
l'appalto tra CP_2 CP_1
e la è stato consegnato in data 14.12.2016, come da apposito verbale di Parte_3 consegna”,“ADR: Prima della data del 14.12.2016 nulla posso dire in merito al tratto di Testi strada in questione”, “ Non so se il transennamento di cui ai capitoli precedenti Testi fosse relativo al sottopasso o al cavalcavia”,“ L'appalto tra la ed il CP_2
era di natura transitoria e limitato al pronto intervento sulle Controparte_6
sedi stradali” (cfr. verbale di udienza del 14/12/2023);
- in data 15/11/22 è stata depositata da parte attrice documentazione proveniente dall'INAIL, ed inerente alla pratica di infortunio in itinere, che così attesta “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica. Per il periodo di astensione al lavoro non viene corrisposta alcuna indennità in quanto lei è dipendente di una pubblica amministrazione”.
2. In ordine alla sussistenza della responsabilità ex art.2051 cc
Tanto premesso in punto di fatto, in tema di responsabilità da cosa in custodia vige la regola generale di cui all'art. 2051 che così statuisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità -che stima di integralmente condividere in questa sede- ha chiarito che: “in tema di responsabilità del custode (…) è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia di un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2024, n. 20731, che rinvia a Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30 giugno
2022, n. 20943). In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità: “per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato deve avere caratteristiche di imprevedibilità tali che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Il comportamento negligente (nel caso di specie: l'eccessiva velocità tenuta dal conducente), se può non integrare l'ipotesi del caso fortuito, ben può invece avere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 17 febbraio
2023, n. 5116). Ove poi, come nella specie, si lamenti il danno da cd. insidia e trabocchetto occorre verificare: da un lato, l'eventuale alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto;
dall'altro, l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, n. 11592). Di tal che - ove la dedotta insidia sia costituita da un'irregolarità del manto stradale e sia invocata la responsabilità del in CP_6
ragione della posizione di custodia - è stato chiarito che: “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. già Cass. n. 15383/06); - va quindi compiuto, alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della derivazione eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato e va compiuta la valutazione del relativo eventuale apporto causale;
l'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n.
6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06); - nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., anche in ipotesi quale quella in esame, viene in rilievo, altresì, la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass.
n. 5445/06, 18713/10); in conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile, sez.
III, 13/07/2011, n. 15375).
Nella specie, assumono rilevanza per la ricostruzione della dinamica del sinistro i seguenti elementi:
1) il verbale redatto dagli agenti di Polizia di in cui si legge: “ … il punto d'urto CP_1
è stato così localizzato: sono evidenti sulla corsia di marcia destra della Circonvallazione
Nomentana quasi in corrispondenza della parte finale sottovia (rispondente svincolo di via
Livorno) direzione Via Salaria, tracce discontinue di scarrocciamento riconducibili al veicolo
“A” , dal 16° picchetto metallico per posa in linea interrata di rete in ivi presenti (…) plastica arancione ”, “ Si precisa che nel tratto interessato dall'incidente, (…) in corrispondenza del sottovia, non illuminato, (…) vi era un restringimento della carreggiata”, “Detto cantiere temporaneo era presegnalato da numero quattro cartelli mobili, posti a terra, sui quali erano apposti segnalatori luminosi (anch'essi spenti al nostro arrivo) …” (cfr. doc. 2, fasc. parte attrice);
2) le foto allegate da parte attrice rappresentanti lo stato dei luoghi, una delle quali si riproduce a seguire per una migliore comprensione della motivazione (ottava foto, doc.1 fasc. parte attrice)
3) la prova orale resa dal testimone laddove ha riferito che: “Il giorno del Testimone_1
sinistro mi trovavo dietro il motociclo della signora che procedeva circa 30 km/h. Poco dopo il sottopasso che non è particolarmente lungo e preciso che non era illuminato la signora è ruzzolata a terra e io mi sono fermato per soccorrerla. Ho notato che vi erano dei tondini in ferro che erano stati piegati. Saranno stati 7 /8 circa, erano di ferro c'era poi una recinzione di plastica arancione che avrebbe dovuto delimitare quella porzione di strada sul lato destro della carreggiata” (cfr. verbale di udienza del 05/10/2023);
Gli elementi innanzi riportati consentono di affermare: per un verso, che i tondini di ferro infissi sull'asfalto e su cui è andata a impattare l'attrice non erano agevolmente visibili in quanto la recinzione in plastica arancione era divelta e ciò pur a fronte della presenza di quattro cartelli atti a segnalare -nel tratto di strada immediatamente antecedente- della presenza di cantiere essendo i detti cartelli di segnalazione privi di illuminazione;
per altro che l'attrice teneva un'andatura consona al tratto urbano percorso, con conseguente esclusione di un concorso di responsabilità ex art.1227 cc.
3. In ordine all'individuazione del custode responsabile
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1 occorre rilevare che l'affidamento della manutenzione, della sorveglianza o del pronto intervento sulle strade mediante contratto di appalto non vale a sollevare quest'ultima da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (cfr.
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 7553 del 17/03/2021, così massimata ufficialmente: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art.
2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)”).
Nella specie, -che, come si è vista, è responsabile in quanto proprietaria della sede CP_1
stradale- deduce la responsabilità di ma -oltre a non qualificare l'eventuale rapporto CP_2
giuridico in ragione del quale sussisterebbe un obbligo di garanzia in capo a detta società- non ha offerto alcuna prova né costituenda, né costituita a riguardo.
Su altro versante, risulta invece -dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la CP_2 aveva stipulato con un contratto di appalto relativo ad: “Attività di pronto CP_2 CP_1 intervento nel contesto della manutenzione dell'intera rete stradale della Grande Viabilità” (cfr. capitolato di appalto, doc. 2, fascicolo parte convenuta . Secondo quanto emergerebbe CP_2
poi dai chiarimenti resi dal Direttore dei lavori per la CP_1 Testimone_2 CP_2
“interveniva o su ordine della Direzione Lavori o su chiamata delle autorità di Polizia
[...]
, competenti per il territorio” (cfr. doc. 5, fascicolo parte convenuta . CP_1 CP_2 Stante lo stato delle allegazioni e delle prove acquisite in atti, in difetto di elementi per stimare esistente una diversa modalità di funzionamento del contratto ovvero esistente una chiamata della da parte di non può quindi dirsi sussistente un profilo di responsabilità in capo CP_2 CP_1
alla detta società.
Del resto, come si evince dal medesimo documento, la pur non essendo esecutrice del CP_2
transennamento, era già intervenuta sul medesimo luogo in due occasioni, in data 17.12.2016 e
28.12.2016, al fine di eliminare le situazioni di pericolo ivi verificatesi e preventivamente segnalate;
infine, l'apposizione di: “segnaletica orizzontale di cantiere gialla (…) era da realizzarsi a carico dell'impresa esecutrice del transennamento”, e non da parte della che ha ricevuto la CP_2
consegna dei lavori in data 14.12.16, quando il transennamento era stato già realizzato (cfr. doc. 5, fascicolo parte convenuta , come confermato in udienza dal testimone le CP_2 Testimone_2
cui dichiarazioni appaiono coerenti e logiche e devono, pertanto, ritenersi attendibili.
In conclusione, vi è responsabilità esclusiva di proprietaria della strada, per aver il CP_1 sinistro occorso all'attrice.
4. In ordine alla liquidazione del danno
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023. Al riguardo, non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le Tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle Tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le Tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Nella specie, venendo alla quantificazione del danno, il CTU, le cui risultanze si condividono in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, ha concluso la propria indagine affermando:
“Conseguenze lesive del sinistro del 12.01.2017: trauma facciale con “mobilità dentaria”, escoriazioni del naso, dell'avambraccio destro, mano sin. e contusivo della spalla destra e della coscia destra con ematoma, evacuato. Tra i precedenti stati morbosi coesistenti rileva: intervento chirurgico del setto nasale”, “Periodo di invalidità temporanea: assoluta sette giorni (7 gg); parziale al 50% venti giorni (20gg): parziale al 25% giorni dieci (10 gg)”, “Postumi permanenti, comprensivi del danno estetico, cinque per cento (5%)”, “Negativo. Per la descrizione del danno estetico si rimanda all'esame obiettivo e fotogrammi integrativi”, “Delle spese di cura sostenute dal danneggiato nel periodo coevo al sinistro si ritengono congrue ed inerenti: USI – ORL - 16.03.2017 €. 72 Osp. – 19.04.2017 €. 70,40 USI – ecografia – 19.06.2017 €. 70,40 ASL RM2 Controparte_7
– chirurgia plastica – 12.06.2017 €. 30,66 – FKT – fattura n. 60 del CP_8 Persona_1
15.06.2017 €. 400,00 e fattura n. 122 dell'08.11.2017 €. 400,00. Non sono state considerate spese di cura e preventivi odontoiatrici, accertamenti sanitari cronologicamente incongruenti, spese amministrative e non di cura, ticket non del tutto riconducibili a spese sanitarie inerenti. Non sono prevedibili spese di cura future.”
Sulla base delle risultanze peritale sopra indicate, in applicazione delle citate tabelle la liquidazione del danno è quella che segue:
INVALIDITA' PERMANENTE 5 % € 5.251,20
INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA 7 gg € 383,60
IVALIDITA' 20 gg. al 50% € 548,00 Parte_4
IVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE 10 gg. al 25% € 137,00
Per un importo complessivo di € 6.319,62.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
In merito al danno patrimoniale, vengono in rilievo, invece, le sole spese mediche ritenute congrue dal CTU, pari ad € 1043,46 (cfr. “Delle spese di cura sostenute dal danneggiato nel periodo coevo al sinistro si ritengono congrue ed inerenti: USI – ORL - 16.03.2017 €. 72 Osp. CP_7
– 19.04.2017 €. 70,40 USI – ecografia – 19.06.2017 €. 70,40 ASL RM2 – chirurgia
[...] CP_8 plastica – 12.06.2017 €. 30,66 – FKT – fattura n. 60 del 15.06.2017 €. 400,00 e Persona_1 fattura n. 122 dell'08.11.2017 €. 400,00.” Relazione peritale a firma dott. depositata il Per_2
19.06.2023).
Non possono essere riconosciute le spese per cure mediche odontodiatriche come richiesto sino in sede di memorie conclusionali da parte attrice dovendosi in questa sede fare proprie le considerazioni svolte dal ctu che ha recepito le indicazioni dell'expertise odontodiatrica secondo cui: “non appare accertabile il nesso causale tra le lamentate lesioni dentarie - ovvero la necessità delle successive scelte terapeutiche per estrazione del 11 e devitalizzazione del 21 - per insoddisfazione, quantomeno, del criterio cronologico e di continuità fenomenica posto, ovvero il criterio di esclusione tenuto conto dell'intercorso trattamento ortodontico”. a seguito delle osservazioni del ctp di parte attrice e secondo cui: “anche nelle note critiche continua a riferire fatti e circostanze, privi di oggettivo riscontro nella documentazione versata in atti, senza superare l'ostacolo dell'oggettiva indeterminazione del rapporto causale materiale tra il trauma patito dall'attrice e le asserite lesioni odontoiatriche per le quali sono stati effettuati trattamenti inconferenti a 15 mesi dal sinistro”.
Quanto, invece, agli altri pregiudizi di natura patrimoniale lamentati, spetta a parte attrice il risarcimento dei costi da sostenere per la riparazione del veicolo incidentato, per complessivi €
3.150,34 come da preventivo prodotto da parte attrice (doc. 04, fascicolo parte attrice), risultando congruo l'importo indicato e le singole voci di costi compatibili con i danni riportati dal motociclo
Honda SH 150 -in occasione del sinistro oggetto di causa- e desumibili anche dalle foto prodotte in giudizio (v. all. 01, fascicolo parte attrice).
Nel petitum l'attrice ha chiesto anche la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante che è consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che – trattandosi di autonoma domanda – devono essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c. Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale – come nella specie – l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il conteggio va operato tanto sull'importo liquidato a titolo di danno biologico, quanto sull'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale, trattandosi -in entrambi i casi- di liquidazione di un debito di valore.
Inoltre, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria – una volta liquidata – assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi ed avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del “decisum” nei rapporti fra parte attrice e . CP_1
Nei rapporti fra l'attrice e la oltre che dell'assicurazione sussistono giusti motivi per la CP_2
compensazione integrale delle spese di lite avendo la prima confidato incolpevolmente sul coinvolgimento della seconda in ragione di quanto emergente dal verbale della polizia municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro.
Le spese di ctu vanno poste in capo a CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, così provvede:
- DICHIARA la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a CP_1 Pt_1
e condanna al risarcimento del danno dalla stessa patito con pagamento in suo
[...] CP_1 favore dell'importo di € 9.502,42 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'avv. Luca Berchicci, dichiaratosi CP_1 antistatario, delle spese di lite da liquidarsi nell'importo complessivo di € 5.077,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15%;
- COMPENSA integralmente fra l'attrice, da un lato, e e di CP_2 Controparte_3 dall'altro, le spese di lite;
- PONE le spese della ctu in capo a CP_1
Così deciso in Roma il 10/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 58346 /2020
PROMOSSA DA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Parte_1 C.F._1
Felice 103, presso lo studio dell'avv. Luca Berchicci che la rappresenta e difende per procura in atti insieme all'avv. Gianluca Corleone
ATTRICE
E
(C.F./P.IVA ) in persona del Sindaco pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica che la rappresenta e difende per procura in atti insieme all'avv. Angela Raimondo
CONVENUTA
E
(P.IVA ) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell'avv. Giulio
Ragazzoni, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E
(P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio dell'avv. Marco Moretti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma deducendo che: CP_1 CP_2
1) il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 7,00 circa, mentre stava percorrendo la Circonvallazione
Nomentana, in Roma, alla guida del suo motociclo Honda SH 150, tg. CM11064, all'uscita del sottopassaggio posto all'altezza di Via Livorno, aveva urtato contro alcuni tondini in ferro piantati nell'asfalto;
2) i predetti tondini in ferro erano tutti piegati in varie direzioni e la rete in plastica, che avrebbe dovuto segnalarli, era divelta e posizionata in terra oltre l'ultimo degli stessi, il sottopassaggio era al buio poiché l'illuminazione sul posto era spenta, nessun segnale di cantiere o di pericolo era stato posto prima dei predetti tondini in ferro che, pertanto, non erano visibili né prevedibili: tutte circostanze confermate sia nel verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale sia nella dichiarazione rilasciata, nell'immediatezza dei fatti, dal testimone
[...] che l'aveva soccorsa subito dopo la caduta;
Tes_1
3) il cantiere era stato appaltato da alla società CP_1 CP_2
4) il motociclo aveva riportato, a causa dell'impatto con i suddetti tondini in ferro, notevoli danni alla parte anteriore e laterale sinistra quantificabili in € 3.150,34;
5) dal sinistro erano derivate lesioni personali ed un rilevante danno estetico.
La citazione così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per fatto e per colpa esclusivi di e/o della società e per l'effetto, condannarle in solido e/o CP_1 CP_2
alternativamente, la prima in persona del sindaco pro tempore la seconda in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di complessivi € 35.000,00 ovvero di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'intestato procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
1) la nullità dell'atto di citazione, in quanto incompleto e generico nella esposizione: sia delle circostanze di fatto, sia delle ragioni di diritto poste a fondamento della responsabilità della convenuta nonché in ordine alle modalità di verificazione del sinistro;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, sui luoghi di causa, era presente un cantiere temporaneo realizzato dalla che avrebbe dovuto curare la sua messa in CP_2
sicurezza;
3) la responsabilità esclusiva della rispetto all'accaduto; CP_2
4) l'accertamento, da parte degli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro, della realizzazione del cantiere ad opera della CP_2
5) la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi della propria responsabilità e l'incongruità dell'ammontare richiesto da parte attrice a titolo di risarcimento del danno;
6) il concorso di colpa di parte attrice che avrebbe potuto evitare l'evento conducendo il motociclo ad una velocità adeguata e con prudenza.
La comparsa così conclude: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per le ragioni innanzi esposte, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Si chiede CP_1 sin da ora che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente eccezione, l'On.le
Giudicante accerti e dichiari il diritto di ad esser garantito e manlevato da ogni CP_1
conseguenza economicamente pregiudizievole che dovesse derivare dalla presente controversia. 2) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non provata né in punto di an né di quantum;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento e, dunque, limitare la condanna del convenuto nella misura che l'On.le
Giudice riterrà più adeguata”.
Si è costituita in giudizio la educendo che: CP_2
1) l'assenza di legittimazione passiva nel processo, in quanto era stato stipulato con
[...]
un contratto di appalto per l'espletamento dell'attività di pronto intervento nel CP_1 contesto della manutenzione ordinaria dell'intera rete stradale della grande viabilità e che proprio compito era la colmatura di buche, la realizzazione di pavimentazioni, l'apposizione di cartelli e segnaletica stradale e che gli interventi avvenivano su ordine della Direzione
Lavori o su chiamata della Polizia Locale di per l'eliminazione delle situazioni CP_1
di pericolo;
2) il transennamento in Circonvallazione Nomentana non era stato da realizzato da essa convenuta, ma era già presente il 14.12.2016, data di consegna dei lavori;
3) il cantiere in questione era totalmente visibile e ben segnalato e, quindi, parte attrice, conducendo il motociclo ad una velocità adeguata, avrebbe potuto evitare l'impatto; 4) non era stato assolto da parte attrice l'onere probatorio in ordine all'accertamento della responsabilità della società ed in particolare in relazione alla sussistenza del nesso di causalità materiale;
5) l'eccessiva entità dei danni lamentati;
6) era stata stipulata in data 31.3.2016, con la una polizza per Parte_2
danni alle cose con decorrenza dalla data di consegna dei lavori (14.12.2016) sino al
31.03.2017; sicché, aveva diritto ad essere garantita e manlevata da parte della propria compagnia di assicurazione che – per tali motivi – veniva chiamata in giudizio.
La comparsa così conclude: “Voglia l'adito G.U. del Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria deduzione eccezione e domanda disattese: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , disponendo la sua estromissione dal Controparte_4
giudizio; - in via principale, rigettare la domanda attorea di risarcimento danni in quanto infondata, inammissibile e comunque non provata in fatto e diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, comunque accertata e dichiarata la responsabilità della Sig.ra ex art.1227 C.C., per aver concorso a cagionare il danno, e quindi, Parte_1
corrispondentemente limitata la condanna della convenuta , in ogni caso Controparte_4
tenere indenne e manlevata la stessa da parte della , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, nei cui soli confronti dovrà essere pronunciata la relativa condanna risarcitoria;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre Spese
Generali, Cassa Avvocati ed IVA”.
Si è costituita in giudizio la educendo: Controparte_3
1) l'infondatezza ed inammissibilità delle argomentazioni di in merito alla CP_1
richiesta di declaratoria di carenza della propria legittimazione passiva in quanto la custodia delle strade, nonostante la stipulazione di un contratto di appalto, rimane sempre in capo ai legittimi proprietari che devono rispondere degli eventuali danni che terzi possano subire per fatti o cose inerenti all'utilizzo delle stesse;
2) che la società garantita dalla non aveva alcun dovere di manutenzione e Controparte_3
messa in sicurezza della segnaletica del cantiere;
3) che la e in data 14.12.2016 avevano stipulato un contratto di CP_2 CP_1 appalto avente per oggetto il solo “pronto intervento nel contesto della manutenzione ordinaria dell'intera rete stradale della grande viabilità”, a seguito di segnalazione da parte del Comune di situazioni di pericolo;
4) che, in ogni caso, parte attrice non aveva posto in essere quelle misure minime di cautela che le avrebbero permesso di evitare la caduta. La comparsa così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale rigettare la domanda attrice in quanto in fondata in fatto ed in diritto e assolutamente non provata, in via subordinata, qualora la domanda attrice dovesse essere accolta, anche in via parziale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata alla
e, quindi, rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice Controparte_4
nei confronti della stessa;
in via ancora più subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, liquidare il danno nel giusto e nel provato, con condanna degli odierni convenuti, nella percentuale di propria responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Nel corso del giudizio:
- è stata disposta consulenza medico legale (di seguito: C.T.U.) con mandato al ctu di rispondere ai seguenti quesiti: “esaminati gli atti di causa, sottoposto a visita il periziando, compiuti i necessari accertamenti specialistici: accerti e descriva quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa, quali gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e l'eventuale concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi”; se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea;
in caso affermativo individui ed indichi di che percentuale e di quale durata;
se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
in caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica il CTU se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
ove sussista danno estetico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato;
accerti il ctu se le eventuali spese mediche sostenute dal danneggiato e documentate siano state superflue oppure necessarie e congrue e, in tale ultimo caso le quantifichi;
determini
l'entità delle eventuali spese future da sostenere, se necessarie” (v. verbale del
03/02/2023);
- è stata assunta prova per interpello di parte convenuta, legale Controparte_5
rappresentate pro tempore della che interrogata sui seguenti capitoli CP_2 articolati nella memoria di parte attrice: “Vero che: 1) Il giorno 12 gennaio 2017, alle ore
7,00 circa, la sig.ra percorreva la Circonvallazione Nomentana, in Roma, Parte_1 alla guida del suo motociclo Honda SH 150, tg. CM11064, quando, all'uscita del sottopassaggio altezza via Livorno, urtava alcuni tondini in ferro piantati nell'asfalto. 2) Lo stato di fatto del luogo del sinistro è quello rappresentato nelle n. 10 fotografie allegate al n. 1 dell'atto di citazione che mi si mostrano. 3) Il tunnel del sottopasso altezza via
Livorno era al buio poiché l'illuminazione del tunnel era spenta ed il lampione appena fuori la galleria era spento. 4) In loco erano presenti una serie di tondini in ferro che erano tutti piegati in varie direzioni, la maggior parte fino a terra;
5) I tondini in ferro erano di colore grigio molto simile all'asfalto; 6) All'esterno della galleria, oltre l'uscita della stessa, vi era una rete in plastica arancione posizionata in terra oltre l'ultimo dei tondini stessi”, ha rispettivamente risposto: “Non ero presente, non ho ricevuto comunicazioni da ”, “Nulla posso dire a riguardo”, “Non conosco la Parte_1 circostanza in quanto non ero presente”, “Nulla so”, “Nulla so”, “Nulla so”, ADR:
“Posso dire che la società non aveva svolto lavori in ordine alla recinzione. Non CP_2
riconosco dalle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi” (cfr. verbale di udienza del 03/02/2023);
- è stata assunta prova orale col testimone che, interrogato sui capitoli Testimone_1
di prova nn. da 1 a 6 articolati nella memoria di parte attrice, ha rispettivamente risposto:
“Premetto che sono un tassista. Il giorno del sinistro mi trovavo dietro il motociclo della signora che procedeva circa 30 km/h. Poco dopo il sottopasso che non è particolarmente lungo e preciso che non era illuminato la signora è ruzzolata a terra e io mi sono fermato per soccorrerla. Ho notato che vi erano dei tondini in ferro che erano stati piegati.
Saranno stati 7 /8 circa, erano di ferro c'era poi una recinzione di plastica arancione che avrebbe dovuto delimitare quella porzione di strada sul lato destro della carreggiata.
Confermo che le foto che mi si mostrano rappresentano il luogo dove si è verificato
l'incidente. Successivamente sono intervenute pattuglie della polizia municipale e se ho potuto personalmente constatare che discutevano su quale delle stesse fosse competente per la gestione di quel tratto di strada. Confermo quindi tutte le circostanze di cui mi si legge” (cfr. verbale di udienza del 05/10/2023);
- è stata assunta prova orale col testimone che interrogato sui seguenti capitoli Testimone_2 articolati nella memoria di parte convenuta “
2. E' vero che il CP_2
transennamento in Circonvallazione Nomentana era già presente quando è intervenuta la
, “ 4. E' vero che già alla data del 15.12.2016 era presente in CP_2
Circonvallazione Nomentana, all'altezza di via Livorno, un transennamento su sede stradale, precedentemente eseguito da soggetto diverso dalla , posto in opera a CP_2
seguito di un incidente avvenuto sulla complanare superiore”, ha rispettivamente risposto: “Non posso dire nulla in ordine al capitolo non avendo elementi se quando è intervenuta la vi fosse il transennamento in Circonvallazione Nomentana”, CP_2
“Posso dire che alla data del 15.12.2016 la non ha effettuato alcun CP_2 transennamento;
in quanto essendo io Direttore dei Lavori dell'appalto, la cui impresa esecutrice era ne sarei venuto a conoscenza;
l'appalto tra CP_2 CP_1
e la è stato consegnato in data 14.12.2016, come da apposito verbale di Parte_3 consegna”,“ADR: Prima della data del 14.12.2016 nulla posso dire in merito al tratto di Testi strada in questione”, “ Non so se il transennamento di cui ai capitoli precedenti Testi fosse relativo al sottopasso o al cavalcavia”,“ L'appalto tra la ed il CP_2
era di natura transitoria e limitato al pronto intervento sulle Controparte_6
sedi stradali” (cfr. verbale di udienza del 14/12/2023);
- in data 15/11/22 è stata depositata da parte attrice documentazione proveniente dall'INAIL, ed inerente alla pratica di infortunio in itinere, che così attesta “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica. Per il periodo di astensione al lavoro non viene corrisposta alcuna indennità in quanto lei è dipendente di una pubblica amministrazione”.
2. In ordine alla sussistenza della responsabilità ex art.2051 cc
Tanto premesso in punto di fatto, in tema di responsabilità da cosa in custodia vige la regola generale di cui all'art. 2051 che così statuisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità -che stima di integralmente condividere in questa sede- ha chiarito che: “in tema di responsabilità del custode (…) è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia di un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2024, n. 20731, che rinvia a Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30 giugno
2022, n. 20943). In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità: “per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato deve avere caratteristiche di imprevedibilità tali che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Il comportamento negligente (nel caso di specie: l'eccessiva velocità tenuta dal conducente), se può non integrare l'ipotesi del caso fortuito, ben può invece avere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 17 febbraio
2023, n. 5116). Ove poi, come nella specie, si lamenti il danno da cd. insidia e trabocchetto occorre verificare: da un lato, l'eventuale alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto;
dall'altro, l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, n. 11592). Di tal che - ove la dedotta insidia sia costituita da un'irregolarità del manto stradale e sia invocata la responsabilità del in CP_6
ragione della posizione di custodia - è stato chiarito che: “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. già Cass. n. 15383/06); - va quindi compiuto, alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della derivazione eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato e va compiuta la valutazione del relativo eventuale apporto causale;
l'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n.
6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06); - nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., anche in ipotesi quale quella in esame, viene in rilievo, altresì, la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass.
n. 5445/06, 18713/10); in conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile, sez.
III, 13/07/2011, n. 15375).
Nella specie, assumono rilevanza per la ricostruzione della dinamica del sinistro i seguenti elementi:
1) il verbale redatto dagli agenti di Polizia di in cui si legge: “ … il punto d'urto CP_1
è stato così localizzato: sono evidenti sulla corsia di marcia destra della Circonvallazione
Nomentana quasi in corrispondenza della parte finale sottovia (rispondente svincolo di via
Livorno) direzione Via Salaria, tracce discontinue di scarrocciamento riconducibili al veicolo
“A” , dal 16° picchetto metallico per posa in linea interrata di rete in ivi presenti (…) plastica arancione ”, “ Si precisa che nel tratto interessato dall'incidente, (…) in corrispondenza del sottovia, non illuminato, (…) vi era un restringimento della carreggiata”, “Detto cantiere temporaneo era presegnalato da numero quattro cartelli mobili, posti a terra, sui quali erano apposti segnalatori luminosi (anch'essi spenti al nostro arrivo) …” (cfr. doc. 2, fasc. parte attrice);
2) le foto allegate da parte attrice rappresentanti lo stato dei luoghi, una delle quali si riproduce a seguire per una migliore comprensione della motivazione (ottava foto, doc.1 fasc. parte attrice)
3) la prova orale resa dal testimone laddove ha riferito che: “Il giorno del Testimone_1
sinistro mi trovavo dietro il motociclo della signora che procedeva circa 30 km/h. Poco dopo il sottopasso che non è particolarmente lungo e preciso che non era illuminato la signora è ruzzolata a terra e io mi sono fermato per soccorrerla. Ho notato che vi erano dei tondini in ferro che erano stati piegati. Saranno stati 7 /8 circa, erano di ferro c'era poi una recinzione di plastica arancione che avrebbe dovuto delimitare quella porzione di strada sul lato destro della carreggiata” (cfr. verbale di udienza del 05/10/2023);
Gli elementi innanzi riportati consentono di affermare: per un verso, che i tondini di ferro infissi sull'asfalto e su cui è andata a impattare l'attrice non erano agevolmente visibili in quanto la recinzione in plastica arancione era divelta e ciò pur a fronte della presenza di quattro cartelli atti a segnalare -nel tratto di strada immediatamente antecedente- della presenza di cantiere essendo i detti cartelli di segnalazione privi di illuminazione;
per altro che l'attrice teneva un'andatura consona al tratto urbano percorso, con conseguente esclusione di un concorso di responsabilità ex art.1227 cc.
3. In ordine all'individuazione del custode responsabile
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1 occorre rilevare che l'affidamento della manutenzione, della sorveglianza o del pronto intervento sulle strade mediante contratto di appalto non vale a sollevare quest'ultima da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (cfr.
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 7553 del 17/03/2021, così massimata ufficialmente: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art.
2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)”).
Nella specie, -che, come si è vista, è responsabile in quanto proprietaria della sede CP_1
stradale- deduce la responsabilità di ma -oltre a non qualificare l'eventuale rapporto CP_2
giuridico in ragione del quale sussisterebbe un obbligo di garanzia in capo a detta società- non ha offerto alcuna prova né costituenda, né costituita a riguardo.
Su altro versante, risulta invece -dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la CP_2 aveva stipulato con un contratto di appalto relativo ad: “Attività di pronto CP_2 CP_1 intervento nel contesto della manutenzione dell'intera rete stradale della Grande Viabilità” (cfr. capitolato di appalto, doc. 2, fascicolo parte convenuta . Secondo quanto emergerebbe CP_2
poi dai chiarimenti resi dal Direttore dei lavori per la CP_1 Testimone_2 CP_2
“interveniva o su ordine della Direzione Lavori o su chiamata delle autorità di Polizia
[...]
, competenti per il territorio” (cfr. doc. 5, fascicolo parte convenuta . CP_1 CP_2 Stante lo stato delle allegazioni e delle prove acquisite in atti, in difetto di elementi per stimare esistente una diversa modalità di funzionamento del contratto ovvero esistente una chiamata della da parte di non può quindi dirsi sussistente un profilo di responsabilità in capo CP_2 CP_1
alla detta società.
Del resto, come si evince dal medesimo documento, la pur non essendo esecutrice del CP_2
transennamento, era già intervenuta sul medesimo luogo in due occasioni, in data 17.12.2016 e
28.12.2016, al fine di eliminare le situazioni di pericolo ivi verificatesi e preventivamente segnalate;
infine, l'apposizione di: “segnaletica orizzontale di cantiere gialla (…) era da realizzarsi a carico dell'impresa esecutrice del transennamento”, e non da parte della che ha ricevuto la CP_2
consegna dei lavori in data 14.12.16, quando il transennamento era stato già realizzato (cfr. doc. 5, fascicolo parte convenuta , come confermato in udienza dal testimone le CP_2 Testimone_2
cui dichiarazioni appaiono coerenti e logiche e devono, pertanto, ritenersi attendibili.
In conclusione, vi è responsabilità esclusiva di proprietaria della strada, per aver il CP_1 sinistro occorso all'attrice.
4. In ordine alla liquidazione del danno
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023. Al riguardo, non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le Tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle Tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le Tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Nella specie, venendo alla quantificazione del danno, il CTU, le cui risultanze si condividono in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, ha concluso la propria indagine affermando:
“Conseguenze lesive del sinistro del 12.01.2017: trauma facciale con “mobilità dentaria”, escoriazioni del naso, dell'avambraccio destro, mano sin. e contusivo della spalla destra e della coscia destra con ematoma, evacuato. Tra i precedenti stati morbosi coesistenti rileva: intervento chirurgico del setto nasale”, “Periodo di invalidità temporanea: assoluta sette giorni (7 gg); parziale al 50% venti giorni (20gg): parziale al 25% giorni dieci (10 gg)”, “Postumi permanenti, comprensivi del danno estetico, cinque per cento (5%)”, “Negativo. Per la descrizione del danno estetico si rimanda all'esame obiettivo e fotogrammi integrativi”, “Delle spese di cura sostenute dal danneggiato nel periodo coevo al sinistro si ritengono congrue ed inerenti: USI – ORL - 16.03.2017 €. 72 Osp. – 19.04.2017 €. 70,40 USI – ecografia – 19.06.2017 €. 70,40 ASL RM2 Controparte_7
– chirurgia plastica – 12.06.2017 €. 30,66 – FKT – fattura n. 60 del CP_8 Persona_1
15.06.2017 €. 400,00 e fattura n. 122 dell'08.11.2017 €. 400,00. Non sono state considerate spese di cura e preventivi odontoiatrici, accertamenti sanitari cronologicamente incongruenti, spese amministrative e non di cura, ticket non del tutto riconducibili a spese sanitarie inerenti. Non sono prevedibili spese di cura future.”
Sulla base delle risultanze peritale sopra indicate, in applicazione delle citate tabelle la liquidazione del danno è quella che segue:
INVALIDITA' PERMANENTE 5 % € 5.251,20
INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA 7 gg € 383,60
IVALIDITA' 20 gg. al 50% € 548,00 Parte_4
IVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE 10 gg. al 25% € 137,00
Per un importo complessivo di € 6.319,62.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
In merito al danno patrimoniale, vengono in rilievo, invece, le sole spese mediche ritenute congrue dal CTU, pari ad € 1043,46 (cfr. “Delle spese di cura sostenute dal danneggiato nel periodo coevo al sinistro si ritengono congrue ed inerenti: USI – ORL - 16.03.2017 €. 72 Osp. CP_7
– 19.04.2017 €. 70,40 USI – ecografia – 19.06.2017 €. 70,40 ASL RM2 – chirurgia
[...] CP_8 plastica – 12.06.2017 €. 30,66 – FKT – fattura n. 60 del 15.06.2017 €. 400,00 e Persona_1 fattura n. 122 dell'08.11.2017 €. 400,00.” Relazione peritale a firma dott. depositata il Per_2
19.06.2023).
Non possono essere riconosciute le spese per cure mediche odontodiatriche come richiesto sino in sede di memorie conclusionali da parte attrice dovendosi in questa sede fare proprie le considerazioni svolte dal ctu che ha recepito le indicazioni dell'expertise odontodiatrica secondo cui: “non appare accertabile il nesso causale tra le lamentate lesioni dentarie - ovvero la necessità delle successive scelte terapeutiche per estrazione del 11 e devitalizzazione del 21 - per insoddisfazione, quantomeno, del criterio cronologico e di continuità fenomenica posto, ovvero il criterio di esclusione tenuto conto dell'intercorso trattamento ortodontico”. a seguito delle osservazioni del ctp di parte attrice e secondo cui: “anche nelle note critiche continua a riferire fatti e circostanze, privi di oggettivo riscontro nella documentazione versata in atti, senza superare l'ostacolo dell'oggettiva indeterminazione del rapporto causale materiale tra il trauma patito dall'attrice e le asserite lesioni odontoiatriche per le quali sono stati effettuati trattamenti inconferenti a 15 mesi dal sinistro”.
Quanto, invece, agli altri pregiudizi di natura patrimoniale lamentati, spetta a parte attrice il risarcimento dei costi da sostenere per la riparazione del veicolo incidentato, per complessivi €
3.150,34 come da preventivo prodotto da parte attrice (doc. 04, fascicolo parte attrice), risultando congruo l'importo indicato e le singole voci di costi compatibili con i danni riportati dal motociclo
Honda SH 150 -in occasione del sinistro oggetto di causa- e desumibili anche dalle foto prodotte in giudizio (v. all. 01, fascicolo parte attrice).
Nel petitum l'attrice ha chiesto anche la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante che è consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che – trattandosi di autonoma domanda – devono essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c. Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale – come nella specie – l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il conteggio va operato tanto sull'importo liquidato a titolo di danno biologico, quanto sull'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale, trattandosi -in entrambi i casi- di liquidazione di un debito di valore.
Inoltre, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria – una volta liquidata – assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi ed avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del “decisum” nei rapporti fra parte attrice e . CP_1
Nei rapporti fra l'attrice e la oltre che dell'assicurazione sussistono giusti motivi per la CP_2
compensazione integrale delle spese di lite avendo la prima confidato incolpevolmente sul coinvolgimento della seconda in ragione di quanto emergente dal verbale della polizia municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro.
Le spese di ctu vanno poste in capo a CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, così provvede:
- DICHIARA la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a CP_1 Pt_1
e condanna al risarcimento del danno dalla stessa patito con pagamento in suo
[...] CP_1 favore dell'importo di € 9.502,42 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'avv. Luca Berchicci, dichiaratosi CP_1 antistatario, delle spese di lite da liquidarsi nell'importo complessivo di € 5.077,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15%;
- COMPENSA integralmente fra l'attrice, da un lato, e e di CP_2 Controparte_3 dall'altro, le spese di lite;
- PONE le spese della ctu in capo a CP_1
Così deciso in Roma il 10/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)