TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2023
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLE CAUSE RIUNITE n. r.g. 1186/2023 e n. r.g. 1210/2023 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Successivamente all'udienza del 27 marzo 2025 ad ore 10,00 innanzi al G.O.P. dott.ssa Giorgia Demaldè, sono comparsi:
Per 'avv. GUIDO MANNINA, il quale si riporta alle note conclusive depositate Parte_1 telematicamente in data 27.09.2024, rappresentando che il sig. ha effettuato un taglio di tipo Pt_1 regolare, avvenuto in prossimità del terreno a ridosso della linea del colletto per permettere la nascita dei cosiddetti “polloni”, che sarebbero germogliati ai lati di ogni singola ceppaia.
Per l'avv. LUIGI SALICE, il quale si richiama alla Controparte_1 comparsa di costituzione depositata il 14 settembre 2023 ed insiste per il rigetto del ricorso/dei ricorsi, illustrandone il contenuto anche alla luce delle risultanze istruttorie.
I Procuratori delle Parti precisano le conclusioni come in atti.
I Procuratori discutono oralmente la causa e rinunciano alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice O. P. si ritira in camera di consiglio al cui esito, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza. Verbale chiuso alle ore 16,20.
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia Demaldè REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. e art. 23 Legge 22.11.1981, n. 689 e successive modificazioni (art. 6 D.Lgs. n. 150/2011) all'udienza del 27 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 1186/2023 e al r.g. n. 1210/2023 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
MANNINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore Avv. GUIDO
MANNINA,
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI SALICE, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Felice Frasi n. 4, presso il difensore
Avv. LUIGI SALICE,
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione”
(cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, nel procedimento R.G. n. 1186/2023 il sig. ha chiesto, preliminarmente, di sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 03/2023 per la somma pari ad €
38.890,00, emessa dall' in data 18 aprile 2023 a seguito del processo Controparte_1
verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico dello stesso dai Carabinieri Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 5 del Regolamento Forestale
Regionale n. 03/2018 della Regione Emilia Romagna e, nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza di legittimazione passiva in capo al Ricorrente, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace quale titolo per l'esazione sia l'intimazione il verbale di accertamento n. 40/20 sia la successiva ordinanza di ingiunzione n. 3/23 e, altresì, in subordine, di rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 3.880,00.
Nel giudizio si è costituita l la quale ha chiesto di rigettare le Controparte_1
domande avversarie di cui al ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione e a intimazione di pagamento ai sensi della Legge n. 689/1981 promosso dal sig. in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto.
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, nel procedimento R.G. n. 1210/2023 il sig. ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 02/2023 Reg. Ord. per la somma complessiva di € 1.955,00, emessa dall'
[...]
in data 18 aprile 2023 a seguito del processo verbale di contestazione di Controparte_1
illecito amministrativo n. 39/2020 del 20 luglio 2020, elevato a carico dello stesso dai Carabinieri
Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 32, comma 2, del Regolamento Forestale Regionale
n. 03/2018, sanzionato dall'art. 15 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30/1981 e successive modificazioni, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito l'annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza impugnata.
In data 31 maggio 2023 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e fissato udienza di discussione nel presente procedimento, mentre nel procedimento
R.G. n. 1210/2023 il Giudice in data 30 giugno 2023, ricorrendo gravi e fondati motivi, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e fissato udienza di discussione.
All'udienza del 19 dicembre 2023 il Giudice del presente procedimento, sussistendo profili di connessione oggettiva e connessione soggettiva tra il presente procedimento e quello n. R.G.
1210/2023 avente il medesimo oggetto, ha disposto la riunione delle cause.
Le cause riunite sono state istruite con la documentazione agli atti e i testi indotti dalle Parti, al cui esito è stata fissata udienza per la decisione.
La causa è decisa all'odierna udienza a seguito della discussione delle Parti ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Si rileva, preliminarmente, che come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass. n. 1921/2019).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7841/2022 e Cass. civ. Sez. II, 27/10/2008, n. 25844).
Si ritiene che parte convenuta abbia fornito la prova, tramite l'espletata istruttoria, della sussistenza delle violazioni contestate nelle cause riunite.
Si osserva che relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 03/2023, emessa dall' Controparte_1
in data 18 aprile 2023 a seguito del processo verbale di contestazione di illecito
[...]
amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico del sig. dai Carabinieri Parte_1
Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 03/2018 della Regione Emilia Romagna, i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno accertato, a seguito di controlli effettuati dagli stessi dal 12 maggio 2020 sino al 20 luglio 2020 che “sui terreni censiti ai mappali n. 238, 235, 23, 222, 198, 236, 237, 214, 202, 213 del fg. n. 2 del C.T. di Ferriere, in area soggetta a vincolo idrogeologico, si rilevava il taglio di utilizzazione di un bosco ceduo matricinato di anni 30 circa, di essenze di , , , ed su di una superficie Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 Pt_3
di 2,29 ha circa, eseguito nelle annate silvane 2017/18-2018/19-2019/20. In seguito ad accertamenti risulta che l'esecutore del taglio è il sopra rubricato Sig. il quale Parte_1 effettuava l'utilizzazione su terreni di proprietà di terzi senza averne titolo e senza avere effettuato comunicazione di intervento o richiesta di autorizzazione al taglio delle superfici boscate sopraelencate. Mediante rilievi speditivi effettuati con strumentazioni gps palmare si è rilevata una superficie utilizzata di circa Ha 2,29. Viene stimata una dote di 2330 Qli di legna da ardere sulla superficie della tagliata.” (cfr. doc. n. 3 attore opponente).
Con lo stesso verbale n. 40/20 del 20 luglio 2020 veniva irrogata al sig. la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria di € 38.883,00, determinata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 30 del 4 settembre 1981 e s.m.i., per la violazione dell'art. 5 del Regolamento della Regione Emilia
Romagna n. 3 del 01 agosto 2018 in relazione all'utilizzo di terreni di proprietà di terzi senza alcun titolo ed alla mancata presentazione della comunicazione/autorizzazione delle operazioni di taglio eseguite nelle annate silvane 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Si ritiene priva di fondamento l'eccezione preliminare formulata dall'attore opponente di difetto di legittimazione passiva dello stesso, in relazione alle contestazioni mosse dai Carabinieri Forestali di
Ferriere con il verbale n. 40/20 del 20 luglio 2020.
Si rileva che l'attore opponente deduce che non essendo proprietario e non avendo alcun diritto di godimento sui terreni indicati nel verbale, non ha mai avuto l'onere di effettuare alcuna comunicazione o richiedere alcuna autorizzazione per il taglio dei boschi e, altresì, si è limitato ad eseguire il taglio per conto dei proprietari, effettivi soggetti titolari ed aventi il pieno godimento dei boschi.
Si osserva sul punto che con delibera della Giunta Regionale n. 1437 del 10 settembre 2018, provvedimento recante “Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal regolamento forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018, in attuazione dell'art. 3 bis, comma 4, della L. R. n.
30/81” nell'Allegato A al punto 2- C2 la Regione Emilia Romagna ha chiarito che i soggetti tenuti ad effettuare le richieste di autorizzazione al taglio e/o le relative comunicazioni sono tutti coloro che intendono effettuare gli interventi previsti dal regolamento forestale n. 03/2018, compresi i
“Gestori (proprietari, possessori) di boschi, di castagneti da frutto, di infrastrutture forestali e di altre aree” gli “Aventi diritto per l'esercizio del proprio diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive” nonché “Altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione forestale”, pertanto, il sig. avrebbe Parte_1 dovuto presentare specifica richiesta di autorizzazione per l'attività di taglio su terreni che non sono di sua proprietà all'Ente Forestale competente, ossia l' ai sensi della Controparte_1
normativa regionale, attuativa del regolamento forestale n. 03/2018.
Si ritiene pacifico e non contestato che dai controlli effettuati dai Carabinieri Forestali di Ferriere, è stato verificato che “nel sistema informatizzato delle comunicazioni/autorizzazioni di taglio predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, che per le particelle catastali in oggetto, non è stata avanzata alcuna comunicazione/autorizzazione di taglio” come indicato al punto 4 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, redatte dagli accertatori (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte convenuta).
Inoltre i proprietari dei terreni indicati processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020, sentiti dai Carabinieri Forestali di Ferriere e nel presente procedimento, hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle operazioni di taglio effettuate sui loro terreni e, altresì, di non aver mai incaricato il signor di effettuare le predette operazioni di Parte_1
taglio (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta e deposizioni testi , Testimone_1 Testimone_2
e ). Testimone_3 Testimone_4
Si rileva, pertanto, che l'attore opponente ha effettuato le operazioni di taglio illegittimamente, senza alcun consenso e/o autorizzazione da parte dei legittimi proprietari dei terreni.
Inoltre si ritiene provato che il sig. ha effettuato il taglio sui terreni di proprietà di terzi per Pt_1
le annate silvane 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, considerato che lo stesso è stato controllato dal Gruppo Carabinieri Forestali di Piacenza in data 25 maggio 2020, mentre “si trovava intento ad effettuare lavori di depezzamento ed esbosco di legna dalla tagliata” su terreni di proprietà di terzi, siti nel Comune di Ferriere e in area soggetta a vincolo idrogeologico e, altresì, che in sede di contradditorio svoltosi nella stessa data presso la Stazione Carabinieri Forestali di Ferriere, l'attore opponente “ha dichiarato di essere l'unico esecutore delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sopracitate”(cfr. punto n. 3 doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Inoltre la circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato che il fratello Tes_5
ha effettuato il taglio dei boschi nelle annate silvane 2017/18, 2018/19 e 2019/20 (cfr. Parte_1
deposizione teste ). Tes_5
Si ritengono, inoltre, infondate le contestazioni di parte attrice opponente, la quale ritenendo violato il principio di legalità di cui all'art. 1 della Legge n. 689/81 per contrasto con i principi di determinatezza e tipicità/tassatività degli illeciti amministrativi, asserisce che gli illeciti posti a carico del sig. e indicati nel verbale di contestazione oggetto di impugnazione n. Parte_1
40/20 siano basati su “accertamenti viziati, non precisi, non corretti e quanto più approssimativi”.
Si rileva, infatti, che nel caso de quo, il verbale n. 40/20 contiene chiaramente il riferimento ai fatti commessi, la precisa indicazione degli identificativi catastali attinti dall'accertamento, le modalità di effettuazione dei rilievi e la strumentazione utilizzata, le coordinate spazio-temporali nonché le norme di legge e regolamentari ritenute violate.
Inoltre gli accertatori, al punto n. 7 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, hanno spiegato precisamente che il quantitativo di legna tagliato dall'attore opponente è stato “ricavato mediante il rilievo di alcune aree di saggio, effettuate sui boschi limitrofi alla tagliata, aventi caratteristiche simili per età, forma di governo, provvigione e fertilità del suolo, ed effettuando rilievi sul quantitativo di legna ancora giacente sul letto di caduta di alcuni mappali dell'area boscata oggetto di taglio” (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quanto attiene alla violazione del principio di legalità e di irretroattività in peius delle sanzioni amministrative, in quanto con il verbale n. 40/20 sarebbe stato “arbitrariamente applicato al ricorrente il regime sanzionatorio più sfavorevole con palese violazione del principio di irretroattività della legge, per quanto concerne l'annata silvana 2017/2018”, occorre osservare che si tratta di contestazione infondata.
Si ritiene, infatti, che nel caso di specie sia stata applicata correttamente la normativa vigente in materia sanzionatoria e, in particolare, la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30 del 1981, così come modificata dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 16 del 18 luglio 2017 e nel Regolamento Forestale Regionale n. 03/2018, attuativo della predetta legislazione regionale e sostitutivo delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione del
Consiglio regionale n. 2354 del 1° marzo 1995.
Inoltre si rileva che l'art. 4 della L.R. n. 16/2017, al comma 2, prevede espressamente che “le sanzioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'art. 3, comma
1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale”, mentre lo stesso art. 15 al comma 2, della L. R. n. 30/1981 individua “la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione …”.
Anche per quanto attiene alla contestazione di parte attrice opponente in relazione all'erroneità del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, occorre osservare che si tratta di contestazione infondata, in quanto il conteggio della sanzione effettuato dai Carabinieri Forestali si ritiene corretto, essendo conforme alle previsioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), della L. R. n.
30/1981 e non avendo incluso nel conteggio di quanto tagliato dal sig. il terreno di Parte_1
cui al Foglio 2, mappale 23, del Catasto Terreni del Comune di Ferriere di proprietà della signora indicato erroneamente nel verbale di contestazione, essendo il riferimento Parte_4
corretto, infatti, al mappale 234, di proprietà della signora per una superficie di CP_2
1689 mq (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta).
Si osserva, altresì, che relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 per la somma pari ad €
1.955,00, emessa in data 18 aprile 2023 dall' a seguito del processo Controparte_1
verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 39/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico del sig. dai Carabinieri Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 32, comma 2, del Parte_1
Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01 agosto 2018, i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno accertato, a seguito di controlli effettuati dagli stessi dal 12 maggio 2020 sino al 20 luglio 2020, che
“sui terreni censiti ai mappali n: 238, 235, 23, 222, 198, 236, 237, 214, 202, 213, del Fg. n. 2 del
C.T. di Ferriere, in area soggetta a vincolo idrogeologico, si rilevava il taglio di utilizzazione di un bosco ceduo matricinato di anni 30 circa, di essenze di Roverella, Cerro, , ed Per_2 Per_3
su di una superficie di 2,29 Ha circa, eseguito nelle annate silvana 2017/18 - 2018/19 - Pt_3
2019/20. Dalle verifiche effettuate mediante cavallettamento delle matricine rilasciate al taglio, si accertava che non erano state rilasciate in dote al bosco n. 117 matricine idonee rappresentative delle specie sopra citate. In seguito ad accertamenti risulta che l'esecutore del taglio è il sopra rubricato Sig. il quale effettuava l'utilizzazione su terreni di proprietà di terzi senza Parte_1 averne titolo. Inoltre non risulta alcuna comunicazione/autorizzazione di intervento per l'area in esame”.
Si ritiene che anche relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 le contestazioni mosse dall'attore opponente siano infondate.
Si ritiene, infatti, che relativamente all'asserita violazione dei principi di legalità, tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della Legge n. 689/1981 dedotta da Pt_1
la stessa sia priva di fondamento, considerato che il verbale n. 39/20 emesso dai militari
[...]
intervenuti contiene chiaramente il riferimento ai fatti commessi, la precisa indicazione degli identificativi catastali attinti dall'accertamento, nonché le norme di legge e regolamentari ritenute violate.
Inoltre gli accertatori, al punto n. 5 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, hanno spiegato precisamente che la mancanza di matricine idonee “è stata accertata dal conteggio delle matricine rilasciate al taglio, mediante cavallettamento ad un'altezza di 1,30 m dal suolo, solo 40 risultavano raggiungere il diametro minimo di 15 cm prescritto dall'art. 32, comma 8, del Regolamento Forestale” (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta opposta).
Secondo la normativa sopraindicata, essendo il numero di matricine idonee inferiore in relazione alla superficie della tagliata i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno elevato a carico dell'attore opponente il verbale di contestazione n. 39/20 irrogando allo stesso la sanzione pecuniaria di €
1.948,00, determinata ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 del
1981 nonché ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Si rileva che, anche in questo caso, i proprietari dei terreni indicati processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 39/20, sentiti dai Carabinieri Forestali di Ferriere e nel presente procedimento, hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle operazioni di taglio effettuate sui loro terreni e, altresì, di non aver mai incaricato il signor di effettuare le Parte_1
predette operazioni di taglio (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta e deposizioni testi Testimone_1
, e ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Si ritiene, pertanto, per quanto sopra esposto, che le opposizioni proposte da debbano Parte_1
essere rigettate.
Si ritiene, inoltre, assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Si ritiene, altresì, che la complessità e la peculiarità della materia trattata integra i motivi di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 03/2023 emesse dall' in data 18 aprile 2023; Controparte_1
- revoca la sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione impugnate emesse con il decreto di fissazione udienza in data 31 maggio 2023 e in data 30 giugno 2023;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese di lite.
Piacenza, 27 marzo 2025
Il Giudice O. P. dott.ssa Giorgia DEMALDE'
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLE CAUSE RIUNITE n. r.g. 1186/2023 e n. r.g. 1210/2023 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Successivamente all'udienza del 27 marzo 2025 ad ore 10,00 innanzi al G.O.P. dott.ssa Giorgia Demaldè, sono comparsi:
Per 'avv. GUIDO MANNINA, il quale si riporta alle note conclusive depositate Parte_1 telematicamente in data 27.09.2024, rappresentando che il sig. ha effettuato un taglio di tipo Pt_1 regolare, avvenuto in prossimità del terreno a ridosso della linea del colletto per permettere la nascita dei cosiddetti “polloni”, che sarebbero germogliati ai lati di ogni singola ceppaia.
Per l'avv. LUIGI SALICE, il quale si richiama alla Controparte_1 comparsa di costituzione depositata il 14 settembre 2023 ed insiste per il rigetto del ricorso/dei ricorsi, illustrandone il contenuto anche alla luce delle risultanze istruttorie.
I Procuratori delle Parti precisano le conclusioni come in atti.
I Procuratori discutono oralmente la causa e rinunciano alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice O. P. si ritira in camera di consiglio al cui esito, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza. Verbale chiuso alle ore 16,20.
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia Demaldè REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. e art. 23 Legge 22.11.1981, n. 689 e successive modificazioni (art. 6 D.Lgs. n. 150/2011) all'udienza del 27 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 1186/2023 e al r.g. n. 1210/2023 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
MANNINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore Avv. GUIDO
MANNINA,
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI SALICE, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Felice Frasi n. 4, presso il difensore
Avv. LUIGI SALICE,
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione”
(cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, nel procedimento R.G. n. 1186/2023 il sig. ha chiesto, preliminarmente, di sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 03/2023 per la somma pari ad €
38.890,00, emessa dall' in data 18 aprile 2023 a seguito del processo Controparte_1
verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico dello stesso dai Carabinieri Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 5 del Regolamento Forestale
Regionale n. 03/2018 della Regione Emilia Romagna e, nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza di legittimazione passiva in capo al Ricorrente, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace quale titolo per l'esazione sia l'intimazione il verbale di accertamento n. 40/20 sia la successiva ordinanza di ingiunzione n. 3/23 e, altresì, in subordine, di rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 3.880,00.
Nel giudizio si è costituita l la quale ha chiesto di rigettare le Controparte_1
domande avversarie di cui al ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione e a intimazione di pagamento ai sensi della Legge n. 689/1981 promosso dal sig. in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto.
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, nel procedimento R.G. n. 1210/2023 il sig. ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 02/2023 Reg. Ord. per la somma complessiva di € 1.955,00, emessa dall'
[...]
in data 18 aprile 2023 a seguito del processo verbale di contestazione di Controparte_1
illecito amministrativo n. 39/2020 del 20 luglio 2020, elevato a carico dello stesso dai Carabinieri
Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 32, comma 2, del Regolamento Forestale Regionale
n. 03/2018, sanzionato dall'art. 15 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30/1981 e successive modificazioni, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito l'annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza impugnata.
In data 31 maggio 2023 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e fissato udienza di discussione nel presente procedimento, mentre nel procedimento
R.G. n. 1210/2023 il Giudice in data 30 giugno 2023, ricorrendo gravi e fondati motivi, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e fissato udienza di discussione.
All'udienza del 19 dicembre 2023 il Giudice del presente procedimento, sussistendo profili di connessione oggettiva e connessione soggettiva tra il presente procedimento e quello n. R.G.
1210/2023 avente il medesimo oggetto, ha disposto la riunione delle cause.
Le cause riunite sono state istruite con la documentazione agli atti e i testi indotti dalle Parti, al cui esito è stata fissata udienza per la decisione.
La causa è decisa all'odierna udienza a seguito della discussione delle Parti ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Si rileva, preliminarmente, che come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass. n. 1921/2019).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7841/2022 e Cass. civ. Sez. II, 27/10/2008, n. 25844).
Si ritiene che parte convenuta abbia fornito la prova, tramite l'espletata istruttoria, della sussistenza delle violazioni contestate nelle cause riunite.
Si osserva che relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 03/2023, emessa dall' Controparte_1
in data 18 aprile 2023 a seguito del processo verbale di contestazione di illecito
[...]
amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico del sig. dai Carabinieri Parte_1
Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 03/2018 della Regione Emilia Romagna, i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno accertato, a seguito di controlli effettuati dagli stessi dal 12 maggio 2020 sino al 20 luglio 2020 che “sui terreni censiti ai mappali n. 238, 235, 23, 222, 198, 236, 237, 214, 202, 213 del fg. n. 2 del C.T. di Ferriere, in area soggetta a vincolo idrogeologico, si rilevava il taglio di utilizzazione di un bosco ceduo matricinato di anni 30 circa, di essenze di , , , ed su di una superficie Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 Pt_3
di 2,29 ha circa, eseguito nelle annate silvane 2017/18-2018/19-2019/20. In seguito ad accertamenti risulta che l'esecutore del taglio è il sopra rubricato Sig. il quale Parte_1 effettuava l'utilizzazione su terreni di proprietà di terzi senza averne titolo e senza avere effettuato comunicazione di intervento o richiesta di autorizzazione al taglio delle superfici boscate sopraelencate. Mediante rilievi speditivi effettuati con strumentazioni gps palmare si è rilevata una superficie utilizzata di circa Ha 2,29. Viene stimata una dote di 2330 Qli di legna da ardere sulla superficie della tagliata.” (cfr. doc. n. 3 attore opponente).
Con lo stesso verbale n. 40/20 del 20 luglio 2020 veniva irrogata al sig. la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria di € 38.883,00, determinata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 30 del 4 settembre 1981 e s.m.i., per la violazione dell'art. 5 del Regolamento della Regione Emilia
Romagna n. 3 del 01 agosto 2018 in relazione all'utilizzo di terreni di proprietà di terzi senza alcun titolo ed alla mancata presentazione della comunicazione/autorizzazione delle operazioni di taglio eseguite nelle annate silvane 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Si ritiene priva di fondamento l'eccezione preliminare formulata dall'attore opponente di difetto di legittimazione passiva dello stesso, in relazione alle contestazioni mosse dai Carabinieri Forestali di
Ferriere con il verbale n. 40/20 del 20 luglio 2020.
Si rileva che l'attore opponente deduce che non essendo proprietario e non avendo alcun diritto di godimento sui terreni indicati nel verbale, non ha mai avuto l'onere di effettuare alcuna comunicazione o richiedere alcuna autorizzazione per il taglio dei boschi e, altresì, si è limitato ad eseguire il taglio per conto dei proprietari, effettivi soggetti titolari ed aventi il pieno godimento dei boschi.
Si osserva sul punto che con delibera della Giunta Regionale n. 1437 del 10 settembre 2018, provvedimento recante “Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal regolamento forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018, in attuazione dell'art. 3 bis, comma 4, della L. R. n.
30/81” nell'Allegato A al punto 2- C2 la Regione Emilia Romagna ha chiarito che i soggetti tenuti ad effettuare le richieste di autorizzazione al taglio e/o le relative comunicazioni sono tutti coloro che intendono effettuare gli interventi previsti dal regolamento forestale n. 03/2018, compresi i
“Gestori (proprietari, possessori) di boschi, di castagneti da frutto, di infrastrutture forestali e di altre aree” gli “Aventi diritto per l'esercizio del proprio diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive” nonché “Altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione forestale”, pertanto, il sig. avrebbe Parte_1 dovuto presentare specifica richiesta di autorizzazione per l'attività di taglio su terreni che non sono di sua proprietà all'Ente Forestale competente, ossia l' ai sensi della Controparte_1
normativa regionale, attuativa del regolamento forestale n. 03/2018.
Si ritiene pacifico e non contestato che dai controlli effettuati dai Carabinieri Forestali di Ferriere, è stato verificato che “nel sistema informatizzato delle comunicazioni/autorizzazioni di taglio predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, che per le particelle catastali in oggetto, non è stata avanzata alcuna comunicazione/autorizzazione di taglio” come indicato al punto 4 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, redatte dagli accertatori (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte convenuta).
Inoltre i proprietari dei terreni indicati processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 40/20 del 20 luglio 2020, sentiti dai Carabinieri Forestali di Ferriere e nel presente procedimento, hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle operazioni di taglio effettuate sui loro terreni e, altresì, di non aver mai incaricato il signor di effettuare le predette operazioni di Parte_1
taglio (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta e deposizioni testi , Testimone_1 Testimone_2
e ). Testimone_3 Testimone_4
Si rileva, pertanto, che l'attore opponente ha effettuato le operazioni di taglio illegittimamente, senza alcun consenso e/o autorizzazione da parte dei legittimi proprietari dei terreni.
Inoltre si ritiene provato che il sig. ha effettuato il taglio sui terreni di proprietà di terzi per Pt_1
le annate silvane 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, considerato che lo stesso è stato controllato dal Gruppo Carabinieri Forestali di Piacenza in data 25 maggio 2020, mentre “si trovava intento ad effettuare lavori di depezzamento ed esbosco di legna dalla tagliata” su terreni di proprietà di terzi, siti nel Comune di Ferriere e in area soggetta a vincolo idrogeologico e, altresì, che in sede di contradditorio svoltosi nella stessa data presso la Stazione Carabinieri Forestali di Ferriere, l'attore opponente “ha dichiarato di essere l'unico esecutore delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sopracitate”(cfr. punto n. 3 doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Inoltre la circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato che il fratello Tes_5
ha effettuato il taglio dei boschi nelle annate silvane 2017/18, 2018/19 e 2019/20 (cfr. Parte_1
deposizione teste ). Tes_5
Si ritengono, inoltre, infondate le contestazioni di parte attrice opponente, la quale ritenendo violato il principio di legalità di cui all'art. 1 della Legge n. 689/81 per contrasto con i principi di determinatezza e tipicità/tassatività degli illeciti amministrativi, asserisce che gli illeciti posti a carico del sig. e indicati nel verbale di contestazione oggetto di impugnazione n. Parte_1
40/20 siano basati su “accertamenti viziati, non precisi, non corretti e quanto più approssimativi”.
Si rileva, infatti, che nel caso de quo, il verbale n. 40/20 contiene chiaramente il riferimento ai fatti commessi, la precisa indicazione degli identificativi catastali attinti dall'accertamento, le modalità di effettuazione dei rilievi e la strumentazione utilizzata, le coordinate spazio-temporali nonché le norme di legge e regolamentari ritenute violate.
Inoltre gli accertatori, al punto n. 7 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, hanno spiegato precisamente che il quantitativo di legna tagliato dall'attore opponente è stato “ricavato mediante il rilievo di alcune aree di saggio, effettuate sui boschi limitrofi alla tagliata, aventi caratteristiche simili per età, forma di governo, provvigione e fertilità del suolo, ed effettuando rilievi sul quantitativo di legna ancora giacente sul letto di caduta di alcuni mappali dell'area boscata oggetto di taglio” (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quanto attiene alla violazione del principio di legalità e di irretroattività in peius delle sanzioni amministrative, in quanto con il verbale n. 40/20 sarebbe stato “arbitrariamente applicato al ricorrente il regime sanzionatorio più sfavorevole con palese violazione del principio di irretroattività della legge, per quanto concerne l'annata silvana 2017/2018”, occorre osservare che si tratta di contestazione infondata.
Si ritiene, infatti, che nel caso di specie sia stata applicata correttamente la normativa vigente in materia sanzionatoria e, in particolare, la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30 del 1981, così come modificata dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 16 del 18 luglio 2017 e nel Regolamento Forestale Regionale n. 03/2018, attuativo della predetta legislazione regionale e sostitutivo delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione del
Consiglio regionale n. 2354 del 1° marzo 1995.
Inoltre si rileva che l'art. 4 della L.R. n. 16/2017, al comma 2, prevede espressamente che “le sanzioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'art. 3, comma
1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale”, mentre lo stesso art. 15 al comma 2, della L. R. n. 30/1981 individua “la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione …”.
Anche per quanto attiene alla contestazione di parte attrice opponente in relazione all'erroneità del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, occorre osservare che si tratta di contestazione infondata, in quanto il conteggio della sanzione effettuato dai Carabinieri Forestali si ritiene corretto, essendo conforme alle previsioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), della L. R. n.
30/1981 e non avendo incluso nel conteggio di quanto tagliato dal sig. il terreno di Parte_1
cui al Foglio 2, mappale 23, del Catasto Terreni del Comune di Ferriere di proprietà della signora indicato erroneamente nel verbale di contestazione, essendo il riferimento Parte_4
corretto, infatti, al mappale 234, di proprietà della signora per una superficie di CP_2
1689 mq (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta).
Si osserva, altresì, che relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 per la somma pari ad €
1.955,00, emessa in data 18 aprile 2023 dall' a seguito del processo Controparte_1
verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 39/20 del 20 luglio 2020 elevato a carico del sig. dai Carabinieri Forestali di Ferriere, per la violazione dell'art. 32, comma 2, del Parte_1
Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01 agosto 2018, i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno accertato, a seguito di controlli effettuati dagli stessi dal 12 maggio 2020 sino al 20 luglio 2020, che
“sui terreni censiti ai mappali n: 238, 235, 23, 222, 198, 236, 237, 214, 202, 213, del Fg. n. 2 del
C.T. di Ferriere, in area soggetta a vincolo idrogeologico, si rilevava il taglio di utilizzazione di un bosco ceduo matricinato di anni 30 circa, di essenze di Roverella, Cerro, , ed Per_2 Per_3
su di una superficie di 2,29 Ha circa, eseguito nelle annate silvana 2017/18 - 2018/19 - Pt_3
2019/20. Dalle verifiche effettuate mediante cavallettamento delle matricine rilasciate al taglio, si accertava che non erano state rilasciate in dote al bosco n. 117 matricine idonee rappresentative delle specie sopra citate. In seguito ad accertamenti risulta che l'esecutore del taglio è il sopra rubricato Sig. il quale effettuava l'utilizzazione su terreni di proprietà di terzi senza Parte_1 averne titolo. Inoltre non risulta alcuna comunicazione/autorizzazione di intervento per l'area in esame”.
Si ritiene che anche relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 le contestazioni mosse dall'attore opponente siano infondate.
Si ritiene, infatti, che relativamente all'asserita violazione dei principi di legalità, tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della Legge n. 689/1981 dedotta da Pt_1
la stessa sia priva di fondamento, considerato che il verbale n. 39/20 emesso dai militari
[...]
intervenuti contiene chiaramente il riferimento ai fatti commessi, la precisa indicazione degli identificativi catastali attinti dall'accertamento, nonché le norme di legge e regolamentari ritenute violate.
Inoltre gli accertatori, al punto n. 5 delle controdeduzioni all'istanza di annullamento in autotutela dei verbali n. 39/20 e 40/20 in data 19 agosto 2020, hanno spiegato precisamente che la mancanza di matricine idonee “è stata accertata dal conteggio delle matricine rilasciate al taglio, mediante cavallettamento ad un'altezza di 1,30 m dal suolo, solo 40 risultavano raggiungere il diametro minimo di 15 cm prescritto dall'art. 32, comma 8, del Regolamento Forestale” (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta opposta).
Secondo la normativa sopraindicata, essendo il numero di matricine idonee inferiore in relazione alla superficie della tagliata i Carabinieri Forestali di Ferriere hanno elevato a carico dell'attore opponente il verbale di contestazione n. 39/20 irrogando allo stesso la sanzione pecuniaria di €
1.948,00, determinata ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 del
1981 nonché ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Si rileva che, anche in questo caso, i proprietari dei terreni indicati processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 39/20, sentiti dai Carabinieri Forestali di Ferriere e nel presente procedimento, hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle operazioni di taglio effettuate sui loro terreni e, altresì, di non aver mai incaricato il signor di effettuare le Parte_1
predette operazioni di taglio (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta e deposizioni testi Testimone_1
, e ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Si ritiene, pertanto, per quanto sopra esposto, che le opposizioni proposte da debbano Parte_1
essere rigettate.
Si ritiene, inoltre, assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Si ritiene, altresì, che la complessità e la peculiarità della materia trattata integra i motivi di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 03/2023 emesse dall' in data 18 aprile 2023; Controparte_1
- revoca la sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione impugnate emesse con il decreto di fissazione udienza in data 31 maggio 2023 e in data 30 giugno 2023;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese di lite.
Piacenza, 27 marzo 2025
Il Giudice O. P. dott.ssa Giorgia DEMALDE'