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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2280/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022666447 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato limitamente al capo relativo alle spese la sentenza n. 1961/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la quale era stato integralmente accolto il ricorso introduttivo, venendo annullata la cartella impugnata, ma le spese del giudizio erano state compensate senza alcuna motivazione.
La parte appellante ha dedotto la violazione del principio della soccombenza di cui agli artt. 91–92 c.p.c. e art. 15 D.Lgs. 546/92, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la compensazione delle spese
è ammessa solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere specificamente motivate e non possono consistere in formule generiche o assertive.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha depositato controdeduzioni specifiche sul punto.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di primo grado ha integralmente accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata, riconoscendo come fondati i motivi di ricorso proposti dalla contribuente, relativi alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione del credito.
Nonostante l'integrale vittoria della parte ricorrente, il giudice ha disposto la compensazione delle spese limitandosi ad una mera formula conclusiva, priva di qualsiasi motivazione, così violando l'art. 92 c.p.c. e l'art. 15 D.Lgs. 546/92 nella parte in cui stabiliscono che la compensazione può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente.
Come correttamente dedotto dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità richiede che tali ragioni siano effettive, specifiche e riferite al caso concreto, non potendo essere enunciate con formule generiche né desunte dalla mera condotta processuale dell'Amministrazione o da considerazioni di stile. Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di cassazione nelle ordinanze nn. 373/2015, 11786/2020, 4764/2020 e 21178/2020, tutte richiamate dall'appellante, che affermano l'illegittimità della compensazione immotivata delle spese processuali.
Nel caso di specie non ricorre alcuna soccombenza reciproca, né il primo giudice ha individuato circostanze eccezionali tali da legittimare la deroga al principio della soccombenza.
Pertanto, il capo della sentenza relativo alle spese deve essere riformato, disponendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie l'appello - proposto limitatamente alle spese del giudizio - e liquida alla parte appellante
€ 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di secondo grado, con distrazione a favore del difensore antistatario dott. Difensore_1. Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2280/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022666447 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato limitamente al capo relativo alle spese la sentenza n. 1961/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la quale era stato integralmente accolto il ricorso introduttivo, venendo annullata la cartella impugnata, ma le spese del giudizio erano state compensate senza alcuna motivazione.
La parte appellante ha dedotto la violazione del principio della soccombenza di cui agli artt. 91–92 c.p.c. e art. 15 D.Lgs. 546/92, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la compensazione delle spese
è ammessa solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere specificamente motivate e non possono consistere in formule generiche o assertive.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha depositato controdeduzioni specifiche sul punto.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di primo grado ha integralmente accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata, riconoscendo come fondati i motivi di ricorso proposti dalla contribuente, relativi alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione del credito.
Nonostante l'integrale vittoria della parte ricorrente, il giudice ha disposto la compensazione delle spese limitandosi ad una mera formula conclusiva, priva di qualsiasi motivazione, così violando l'art. 92 c.p.c. e l'art. 15 D.Lgs. 546/92 nella parte in cui stabiliscono che la compensazione può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente.
Come correttamente dedotto dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità richiede che tali ragioni siano effettive, specifiche e riferite al caso concreto, non potendo essere enunciate con formule generiche né desunte dalla mera condotta processuale dell'Amministrazione o da considerazioni di stile. Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di cassazione nelle ordinanze nn. 373/2015, 11786/2020, 4764/2020 e 21178/2020, tutte richiamate dall'appellante, che affermano l'illegittimità della compensazione immotivata delle spese processuali.
Nel caso di specie non ricorre alcuna soccombenza reciproca, né il primo giudice ha individuato circostanze eccezionali tali da legittimare la deroga al principio della soccombenza.
Pertanto, il capo della sentenza relativo alle spese deve essere riformato, disponendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie l'appello - proposto limitatamente alle spese del giudizio - e liquida alla parte appellante
€ 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di secondo grado, con distrazione a favore del difensore antistatario dott. Difensore_1. Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE