Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.