Articolo 2 della Legge 7 maggio 2009, n. 46
Articolo 1Articolo 3
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8 maggio 2009
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo integrale dell' art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352 , sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».
Entrata in vigore il 8 maggio 2009