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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1617/2023 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(CF. rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella CodiceFiscale_1
Nalato per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca C.F._2
Tessier e Daniele Bertoncello per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
In via principale di merito: accertata l'erroneità, l'incongruità e/o l'insufficienza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione,
per l'effetto annullarsi e/o riformarsi l'appellata sentenza rigettandosi le domande tutte proposte dalla ricorrente di I grado (in particolare CP_1
la richiesta di addebito e di assegno di mantenimento a carico del SI.
) per le ragioni di impugnativa tutte esposte in premessa al Parte_1
presente atto ed in atti del giudizio di prime cure da intendersi qui per integralmente richiamate. Accertarsi e dichiararsi il vizio della sentenza appellata per violazione di legge/erronea motivazione ed ivi pronunciare in riforma, confermando per il resto la sentenza appellata. Spese del giudizio secondo soccombenza, in subordine compensate tra le parti.
In via istruttoria: Alla luce della Relazione depositata dalla Guardia di
Finanza in data 10/6/2025 su quesito trasmesso in data 6/6/2025 si chiede che l'accertamento fiscale a carico della ricorrente SInora venga CP_1
integrato, come richiesto in comparsa di risposta 4.1.21 del precedente difensore Avv. Almansi, richiamata nella memoria difensiva per costituzione nuovo difensore e nella I memoria ex art.183 cpc, indagando i redditi della società di cui è compartecipe la ricorrente denominata “
[...]
” con sede in Silea(TV), Via Galileo Galilei 20, unità Controparte_2
locale in Scorzè (VE) Via Padova 17/115, c.f e p.iva iscritta al P.IVA_1
registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso Belluno in data
23.01.2015, ed al REA in data 19.01.2015 al n.TV372272, nonché al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in data
22.02.2016, REA VE , con riferimento anche alle prestazioni P.IVA_2
2 lavorative rese dai soci e da soggetti terzi ad essa collegati nell'ambito dell'attività societaria;
nonchè sul patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente (alla luce della successione dei genitori defunti entrambi a settembre 2020--docc.2 e 20) nonché sul suo tenore di vita, anche mediante esame dei movimenti dei conti correnti della stessa o di soggetti terzi ad essa collegati e del tenore di vita;
accertando la congruità tra i supposti mancati incassi del negozio di parrucchiere ed i consumi di elettricità, gas ed acqua del suddetto negozio, indice di una clientela numerosa ed assidua;
risultando documentalmente provato dal doc.23 attoreo (estratto posizione di AG
) che la SI.ra non ha pagato tasse, contributi INPS Controparte_3 CP_1
e INAIL, asporto rifiuti, diritti annui di iscrizione alla Camera di Commercio
dal 2011 al 2017; Si insiste altresì affinchè ai sensi dell'art 210 cpc venga ordinata la produzione in giudizio:
-. A carico di Provinciale di Padova e di Venezia della CP_4
documentazione attestante l'erogazione di reddito di ultima istanza, bonus e di ogni altra previdenza per l'emergenza covid a favore della SI.ra ; CP_1
ordinarsi altresì la produzione della CU relativa ai redditi percepiti dal figlio convivente erogati da parte dell'INPS; Persona_1
- A carico di della documentazione attestante l'erogazione alla SI.ra CP_5
del risarcimento per il sinistro stradale mortale in cui è deceduta la CP_1
madre SI.ra - a carico della SI.ra della Controparte_6 CP_1
documentazione attestante la vendita dell'immobile di proprietà sito in
Chirignago, Via Toscana 10, di proprietà dei genitori defunti
[...]
e , in particolare con riferimento al prezzo CP_6 Persona_2
incassato.
3 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate in atti
(comparsa di costituzione 4.1.21, memoria difensiva per costituzione di nuovo difensore, I°, II° e III° memoria 183 cpc e verbale udienza 19.05.2022)
ed in particolare: - si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali di cui ai capitoli 1-24 (che si intendono come integralmente trascritti) della propria
II memoria ex art 183 cpc, a cui ci si riporta integralmente, con i testi ivi indicati;
- si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte nonchè sull' ulteriore capitolo di prova 25 (che si intende come integralmente trascritto) formulato nella propria III memoria ex art 183 cpc a cui ci si riporta integralmente, con i testi ivi indicati;
- si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui due capitoli indicati in atti: 1) -<
Vero che il SI. aveva una relazione con la SI.ra Controparte_7 [...]
sin dal 2017-doc.29 che mi si rammostra> (teste di CP_1 Testimone_1
NA); 2) - , ex CP_1
moglie di , lavorare presso la sala slot di Zero Branco per Parte_1
alcune serate-spettacolo come da doc. 28 Che mi si rammostra > (teste
[...]
di LM di Martellago). Tes_2
In subordine, si chiede che l'On.le Collegio voglia ammettere il giuramento decisorio della convenuta appellata SI.ra sui seguenti capi: CP_1
<
SI. (doc. 17 che mi si rammostra) dall'indirizzo Parte_1
- all'indirizzo Email_1
- dove ho riconosciuto: “ora stiamo Email_2
vendendo la casa e avrò i soldi della assicurazione di mia mamma ora non sono più un'accattona”>>;
4 <
conclusionale di I° grado che mio figlio nato dal mio primo Persona_1
matrimonio con il SI. e con me convivente percepisce Parte_2
mensilmente euro 340,00 di mantenimento dal padre ed euro 280,00 di pensione di invalidità (determinati al 17/3/2023). Si allega atto di deferimento del giuramento decisorio e contestuale procura speciale all'uopo conferita dal
SI. , con sottoscrizione dello stesso. Il sottoscritto Parte_1
, assistito e difeso dall'AVV. Gabriella Nalato che Parte_1
sottoscrive il presente atto anche per autentica di firma, chiede che l'On.le
Collegio voglia ammettere il giuramento decisorio della convenuta appellata
SI.ra sui seguenti capi: < CP_1
12/09/2020 ho inviato una mail al SI. (doc. 17 che mi si Parte_1
rammostra) dall'indirizzo > all'indirizzo Email_1
- dove ho riconosciuto: “ora stiamo Email_2
vendendo la casa e avrò i soldi della assicurazione di mia mamma ora non sono più un'accattona”>>; <
a pag.16 della comparsa conclusionale di I° grado che mio figlio
[...]
nato dal mio primo matrimonio con il SI. e con Per_1 Parte_2
me convivente percepisce mensilmente euro 340,00 di mantenimento dal padre ed euro 280,00 di pensione di invalidità (determinati al 17/3/2023).
Conclusioni per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria ed avversa eccezione, rigettare il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermando l'impugnata sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello”.
5 Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 19 settembre 2023, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando Parte_1 [...]
ed impugnando la sentenza n. 1433/2023 del Tribunale di Padova CP_1
(pubblicata il 14 luglio 2023 non notificata) che dichiarata la separazione con addebito a suo carico l'aveva onerato del versamento di un assegno di mantenimento di €. 300 mensili per la moglie e l'aveva condannato alle spese di causa. Lamentava con il primo motivo l'errata ascrizione dell'addebito in mancanza di prove ed in presenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali imputabili alla moglie in costanza, oltretutto, di una relazione meramente formale. Con il secondo motivo censurava il riconoscimento del contributo di mantenimento rilevando che non erano state acquisite prove sufficienti a comprovare la situazione della che era ben migliore della CP_1
propria anche per evidenze successive. Con il terzo motivo censurava l'addebito delle spese processuali. Infine, si doleva della mancata ammissione delle prove.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione. CP_1
2.- Dopo la prima udienza in presenza la causa veniva rinviata per trattative,
indi venivano disposte indagini tramite dal Guardia di Finanza e poi la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza non in presenza, con modalità
telematiche, del 14 luglio 2025, previo termine per la precisazione delle conclusioni e con anteriore termine per gli scritti illustrativi.
Osserva il Collegio.
3.1.- L'appello è in parte fondato e va accolto.
6 La sentenza del Tribunale di Padova va riformata con l'elisione dell'assegno a carico del . Parte_1
Le spese dei due gradi di giudizio, posto il parziale accoglimento dell'appello e delle contrapposte domande, vanno compensate a norma dell'art. 92 2^ co.
Cod. proc. Civ..
3.2.- Preliminarmente si rileva che le parti sono comparse per l'udienza del 4
marzo 2024; che con il decreto di fissazione dell'udienza era stato concesso termine per note, dimesse ed alla parte appellante termine per replica (dimessa con memoria del 23 febbraio 2024). Successivamente, su istanza, la causa è
stata rinviata per trattative. Il contratdittorio cartolare risulta rispettato tanto più che l'udienza del 24 febbraio 2025 si è tenuta in presenza.
Pure il contraddittorio cartolare risulta rispettato anche per la fase decisoria in quanto dopo il deposito della relazione della Guardia di Finanza (12 giugno
2025) è stata fissata udienza per la decisione non in presenza per il 14 luglio
2025 con termini intermedi, ad entrambe le parti, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note autorizzate;
il tutto come previsto all'art. 473 bis n. 34 Cod. proc. Civ. non essendo stata noramata una diversa scansione temporale e anche in applicazione dell'art. 127 ter Cod. proc. Civ..
4.- Il Tribunale addebitò la separazione al onerandolo dell'assegno Parte_1
di mantenimento ed addebitandogli le spese processuali ed osservando che:
-) le prove articolate erano inammissibili come stabilito con ordinanza del 20
maggio 2023;
-) la separazione doveva essere addebitata al sia per la violazione Parte_1
degli obblighi di fedeltà, sia per la disaffezione manifestata, sia per i comportamenti violenti tenuti nell'ultimo arco temporale della convivenza;
7 il tutto in forza delle riproduzioni fotografiche dello schermo del telefono in uso al che ritraevano alcuni messaggi e-mail scambiati dallo stesso Parte_1
con donne in siti di incontri (siti quali ad esempio Nirvam.it chiaramente indicati nei documenti prodotti), dal chiaro contenuto, finalizzato a ottenere prestazioni sessuali o comunque allo scambio di materiale a carattere sessuale e temporalmente riferibili al periodo del matrimonio celebrato nel 2015; il tutto in forza di quanto dichiarato dal marito in udienza presidenziale in merito al fatto che la lo aveva allontanato da casa una prima volta nel CP_1
2016 proprio dopo avere scoperto i suoi tradimenti;
il tutto in forza di un documento (n. 27) riguardante l'organizzazione di incontri a carattere sessuale risalenti al periodo di agosto 2019 e di gennaio 2020 tramite altri siti di incontri;
il tutto in forza di due dichiarazioni (sub 12 e 13) a firma di tali e (datate, entrambe, 15 maggio 2017) Persona_3 Persona_4
dalla quali risultava che avevano intrattenuto rapporti sessuali con il in costanza di matrimonio;
il tutto in forza delle dichiarazioni di Parte_1
che aveva riferito di aver visto il amoreggiare Testimone_3 Parte_1
con altra persona in pubblico;
-) si desumeva che , pur avendo perdonato una prima volta il CP_1
per i suoi tradimenti (nel 2016/2017, come dichiarato in sede di Parte_1
udienza presidenziale dallo stesso) aveva poi deciso di non soprassedere agli ulteriori episodi scoperti;
-) l'addebito era da pronunciarsi anche in forza dei comportamenti aggressivi tenuti dal verso la moglie, quindi: gli episodi dell'agosto del 2019 Parte_1
a giustificazione dei quali la aveva depositato le fotografie delle lesioni CP_1
subite i primi giorni del mese e riprese nella querela depositata;
il fatto
8 documentato nel rapporto di intervento redatto dal personale della vigilanza privata in data 8 agosto 2019 e da cui risultava che la aveva richiesto CP_1
l'intervento in quanto vi era “persona all'esterno intenta a vandalizzare il marciapiede esterno al sito, vasi, vetrate ecc..” e dal quale risultava che “dopo
30 minuti il marito se ne andava”; l'aggressione avvenuto il 30 maggio 2020
a comprovare la quale era stata prodotta la denuncia-querela e la citazione del avanti il Giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 Cod. Parte_1
Pen.;
-) la domanda di addebito alla era infondata perché generica e non CP_1
provata;
-) era da riconoscere un assegno di mantenimento a favore della in €. CP_1
300 mensili stante la disparità reddituale posto che la aveva continuato CP_1
a svolgere l'attività di parrucchiera nel negozio di Scorzè mentre il Parte_1
aveva continuato a svolgere attività di autista dipendente per la società
Boschetto trasporti s.r.l. con un reddito (per l'anno di imposta 2019) pari ad
€. 32.919,00 e per l'anno 2022 (in assenza di documenti per gli anni 2020 e
2021) di €.
1.485 mensili circa (oltre alla tredicesima mensilità) e per l'anno
2023 (busta paga di gennaio) di €.
1.304 mensili;
in quanto la aveva CP_1
dichiarato un reddito pari a €. 3.363,00 per il 2017, un reddito di €. 294,00
per il 2018 e per il 2019 ed il 2020 aveva confermato per la società “Il
IA incantato snc ” perdite di esercizio per €. 4.521,00 e CP_2
per €. 4.211; in quanto la era proprietaria del diritto di superficie della CP_1
casa di abitazione al 50% (spettando l'altro 50% al primo marito) e, nel 2020
per successione ereditaria, era divenuta proprietaria, unitamente al fratello, di un appartamento in Chirignago a differenza del che non era Parte_1
9 proprietario di beni immobili e che viveva con i genitori. Era rimasta priva di riscontri l'affermazione del sullo svolgimento da parte della Parte_1 CP_1
di ulteriori e redditizie attività come “ospite” in programmi tv e influencer stante la mancata prova della redditività e della continuità di tali impegni provati solo per il tramite foto tratte dai profili social della;
CP_1
-) le spese erano da addebitare al per la soccombenza. Parte_1
5.1- Con il primo motivo si censura l'addebito della separazione perché
fondato su prove contraddittorie e non rilevanti. Si assume che le riproduzioni fotografiche di siti sexy, riporterebbero in alcuni casi la data dell'ottobre 2014
(doc. 9 del ricorso); che la prova sarebbe stata per altro verso inconsistente in quanto (doc. 11) fondata su immagini sfocate, “ricavate apparentemente mediante “screenshot” da un telefono cellulare, rimaneggiate e rimontate, di cui si è contestata la valenza probatoria e la riconducibilità al SI. , Parte_1
tanto che la SI.ra aveva chiesto accertamenti mediante la Polizia CP_1
Postale”; si sostiene che “le dichiarazioni di presunte amanti (doc.12 e 13)
redatte nella stessa data del 15 maggio 2017, sullo stesso tipo di fogli a quadretti, vergate con calligrafia pressochè identica avrebbe dovuto indurre la riconducibilità alla stessa mano né sarebbe stata spiegata la ragione per la quale la ne sarebbe venuta in possesso;
risulterebbero prive di rilievo CP_1
in mancanza di prove testimoniali”; si eccepisce la mancava valutazione delle riproduzioni fotografiche sub doc. 1-13, 1-14, 1-15, diffuse sui social dalla ritratta mentre era al cinema, in vacanza a Maratea, in un letto, in CP_1
atteggiamenti affettuosi con il socio , con cui aveva trascorso Persona_5
sia il viaggio di nozze, che ogni giornata e serata e con era andata in vacanza,
senza il marito.
10 L'appellante sostiene pure che nell'agosto del 2023 avrebbe causalmente scoperto che , attuale compagno e convivente della , Controparte_7 CP_1
aveva già all'epoca una relazione con la stessa, con cui condivideva i locali del negozio “Il IA Incantato” e che a riprova sarebbe da considerare il documento 29 screen-shot della chat con di NA, ex Testimone_1
moglie del che dovrebbe esser chiamata a testimoniare sul seguente CP_7
capitolo di prova: “Vero che il SI. aveva una relazione Controparte_7
con la SI.ra sin dal 2017 come da doc. 29”. Si assume che la CP_1
pronuncia di addebito sarebbe inammissibile stante l'accordo tra le parti giusto il quale non si sarebbe mai voluto il legame come monogamico. Si
rileva, infine, che le supposte violenze avrebbero trovato prova solo “su denuncia querela, per cui è in corso un procedimento penale, senza ulteriori prove testimoniali o altro”.
5.2.- La censura è nel complesso infondata.
5.2.1.- La ragione pregnante del rigetto risiede nella mancata impugnazione dell'addebito fondato su comportamenti violenti ed aggressivi del Parte_1
ai danni della . Il tutto in forza del principio per il quale (Cass. sentenza CP_1
n. 13880 del 6 luglio 2020) quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.
5.2.2.- Tale profilo dell'addebito (comprovante le violenze del marito) non è
stato censurato.
11 Il Tribunale ha tratto il proprio convincimento sul punto ritenendo dimostrati i comportamenti tenuti dal verso la moglie ed in tal modo Parte_1
richiamando gli episodi dell'agosto del 2019 a giustificazione dei quali la aveva depositato le fotografie delle lesioni subite i primi giorni del CP_1
mese e riportate nella querela depositata;
richiamando il rapporto redatto dal personale della vigilanza privata in data 8 agosto 2019 da cui risultava che la aveva richiesto l'intervento in quanto vi era “persona all'esterno CP_1
intenta a vandalizzare il marciapiede esterno al sito, vasi, vetrate ecc..” e dal quale risultava che “dopo 30 minuti il marito se ne andava”; richiamando l'aggressione avvenuto il 30 maggio 2020 a comprovare la quale era stata prodotta la denuncia querela e la citazione del avanti il Giudice di Parte_1
pace per il reato di cui all'art. 582 Cod. Pen..
L'appellante ha censurato tale statuizione in termini del tutto generici e non tali da giustificarne la motivata riforma, argomentando “Per finire, le valutazioni del collegio di I grado su supposte violenze trova fondata su denuncia querela, per cui è in corso un procedimento penale, senza ulteriori prove testimoniali o altro”. La censura si pone in contrasto con la regola per la quale (Cass. n. 15517 del 21 luglio 2020) l'esercizio del diritto di impugnazione, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti.
12 Il motivo non pone critica alcuna alle fotografie dimesse e comprovanti le lesioni subite nel 2019 dalla - ricondotte al comportamento del CP_1
- sul collo e in altre parti del corpo e certamente incompatibili con Parte_1
cadute o altro e non riferibili certamente a terzi;
il motivo non pone critica alla violenza del , su beni e cose avanti il negozio della come Parte_1 CP_1
accertate dagli agenti della vigilanza;
il motivo non giustifica affatto, con la contrapposizione di una diversa dinamica dei fatti, le violenze ascritte ed oggetto di denuncia querela da parte della moglie risolvendosi in una generica ed immotivata contestazione.
5.2.3.- Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro
(Cass. n. 31351 del 24 ottobre 2022) costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Inoltre (Cass. ordinanza n.
7388 del 22 marzo 2017) le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé
sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di
13 comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
5.2.4.- Il motivo va disatteso e la separazione va addebitata al a Parte_1
prescindere da mere ed indimostrate allegazioni sulla pretesa esistenza di una pregressa convivenza formale o su pretesi accordi per la stessa e dei quali non risulta traccia nemmeno allegativa. Il tutto consente pure di prescindere da indimostrate affermazioni su tradimenti della . CP_1
5.2.5.- Solo per completezza si osserva che nemmeno risulta validamente censurato, nel complesso, l'addebito in ragione delle infedeltà del . Parte_1
Ed infatti la censura per la quale alcune fotografie di siti sexy in quanto riferite al 2014 e quindi a prima del matrimonio non potrebbero fondare l'addebito di infedeltà, non tiene conto della ratio dedicendi fondata da un lato – in termini incontestati – su quanto il , in udienza presidenziale, aveva Parte_1
riferito e cioè che la lo aveva allontanato una prima volta da casa CP_1
nell'anno 2016 proprio dopo aver scoperto i suoi tradimenti e dall'altro sul fatto acclarato in sentenza, non, censurato per il quale la data dell'iscrizione ad un sito iscrizione anteriore al matrimonio e la sua disattivazione non erano incompatibili con l'esistenza di ulteriori messaggi e iscrizioni successive
(come appunto quella a . Email_3
La censura relativa alle immagini sfocate, “ricavate apparentemente mediante
“screenshot” da un telefono cellulare, rimaneggiate e rimontate, di cui si è
contestata la valenza probatoria e la riconducibilità al SI. , tanto Parte_1
che la SI.ra aveva chiesto accertamenti mediante la Polizia Postale” CP_1
14 appare generica essendo state prodotte documentalmente delle immagini tratte dal telefono cellulare del , con numero di telefono relativo, Parte_1
fotografie della parte e riportanti siti di incontri ed altro a comprovare in modo affatto sfocato ma ben intelleggibile, rapporti potenziali del marito con terze figure estranee al nucleo familiare. Alcuna motivata contestazione, a prescindere da profili generici, risulta svolta sul punto. Alcuna censura viene svolte avverso il documento 27 comprovante incontri con terze persone in modo evidente.
L'addebito di infedeltà fondato su “dichiarazioni di presunte amanti (doc.12
e 13) redatte nella stessa data del 15 maggio 2017, sullo stesso tipo di fogli a quadretti, vergate con calligrafia pressochè identica avrebbe dovuto indurre la riconducibilità alla stessa mano né sarebbe stata spiegata la ragione per la quale la ne sarebbe venuta in possesso;
risulterebbero prive di rilievo CP_1
in mancanza di prove testimoniali” effettivamente non regge, ed in questo la motivazione va emendata, proprio in quanto la sentenza non dà conto di come ed in che modo la abbia ottenuto le dichiarazioni redatte su carta e non CP_1
dà effettivamente conto della esistenza delle dichiaranti per l'esame testimoniale proprio a fronte della contestazione sulla calligrafia pressoché
identica ed al dubbio, invero effettivo, in ordine alla loro validità. In tal senso
(Cass. ordinanza n. 24976 del 23 ottobre 2017) non si giustifica affatto la provenienza spuria e non si dà conto, per converso, delle ragioni per le quali tali dichiaranti non siano state citate a testimoniare.
Anche emendata la motivazione, le restanti ragioni di addebito per infedeltà
permangono. Né può richiamarsi quanto allegato dal in merito alla Parte_1
mancata “valutazione delle riproduzioni fotografiche sub doc. 1-13, 1-14, 1-
15 15, diffuse sui social dalla stessa ritratta mentre era al cinema, in CP_1
vacanza a Maratea, in un letto, in atteggiamenti affettuosi con il socio
[...]
, con cui aveva trascorso sia il viaggio di nozze, che ogni giornata e Per_5
serata e con era andata in vacanza, senza il marito”, in quanto argomentazione del tutto generica senza alcuna precisa allegazione e prova in termini di tempo
(la Corte rileva che molte di esse datano ben dopo gli episodi di violenza di cui sopra) luogo e incidenza sulla crisi matrimoniale e sulla loro incidenza causale.
Nemmeno rileva la pretesa scoperta, nell'agosto del 2023, che
[...]
, attuale compagno e convivente della , avrebbe intrattenuto CP_7 CP_1
già da tempo una relazione con la stessa, con cui condivideva i locali del negozio “Il IA Incantato” e nemmeno rileva a riprova il documento 29
screen-shot della chat con di NA, ex moglie del Testimone_1
, nemmeno rileva la prova sul seguente capitolo: “Vero che il SI. CP_7
aveva una relazione con la SI.ra sin dal 2017 Controparte_7 CP_1
come da doc. 29”. Da un lato in quanto la violenza sopra acclarata esclude ogni rilievo alla tesi del;
dall'altro in quanto non vengono indicate Parte_1
le circostanze di tempo, fatto e luogo del rinvenimento della nuova prova per consentire la rimessione in termini o la sua valutazione corretta posto il divieto di cui all'art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ. applicabile al giudizio;
dall'altro in quanto il preteso documento 29 non pare agli atti nell'indice telematico (e non può onerarsi la Corte della indeterminata indagine posta la mole dei documenti); dall'altro in quanto il capitolo di prova, senza ulteriori indicazioni di circostanze di fatto e luogo, appare del tutto generico essendo,
16 con lo stesso, chiesto alla testimone di esprimere una valutazione sul comportamento del coniuge e della . CP_1
6.- La censura di mancata ammissione delle istanze istruttorie, prodromiche all'esame del secondo motivo, va disattesa.
Infatti, per quanto attiene le prove costituende varrà osservare che con l'istanza non sono stati indicati i capitoli non ammessi e la loro astratta rilevanza a giustificare, ove introdotti, la tesi. La parte appellante, che si duole della mancata ammissione (o della omessa pronuncia) in tema di prove costituende e di altre prove, è tenuta ad indicare la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa in difformità dalla decisione (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018). Residua il capitolo 2 articolato solo in appello e del seguente tenore “Vero che ho visto da giugno 2023 la SI.ra , ex moglie di , lavorare CP_1 Parte_1
presso la sala slot di Zero Branco per alcune serate-spettacolo come da doc.
28 Che mi si rammostra”. Ma lo stesso non risulta dirimente ai fini della dimostrazione delle capacità lavorative e del reddito della in quanto CP_1
riferito solo ad alcune serate senza pretesa continuità di lavoro, quindi episodico e non rilevante anche economicamente. Soprattutto l'articolazione risulta inammissibile (art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ.) laddove si consideri che il documento 28 si compone di due schermate una senza data – quindi irrilevante e contraddittoria col capitolo - e l'altra recante quella del 4 marzo quindi anteriore evidentemente alla pronuncia gravata e deducibile solo in quel giudizio (le cui comparse conclusionali erano temporalmente successive)
e non nell'attuale non trattandosi di prova sopravvenuta;
stante il vincolo del giudicato.
17 7.1.- Con il secondo motivo la sentenza viene censurata lamentandosi la mancata valutazione delle prove documentali e dei mezzi di prova ad acclarare l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento di €. 300 mensili a favore della . CP_1
Il motivo è fondato.
La ratio decidendi censurata è la seguente: “Nella fattispecie è pacifico che le parti abbiano svolto in costanza di matrimonio e anche nel periodo successivo sempre le medesime attività lavorative: sul punto va inoltre osservato che la situazione reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente la medesima nel corso del tempo. La ricorrente svolgeva e svolge tuttora attività di parrucchiera nel negozio di Scorzè così come il resistente svolgeva e svolge tuttora attività di dipendente in qualità di autista per la società Boschetto
trasporti s.r.l. Il ha depositato sub 3) l'UN 2020 (per Parte_1
l'anno di imposta 2019) da cui risulta un reddito da lavoro dipendente pari a
€. 32.919,00; per l'anno 2020 e 2021 non risultano versati documenti agli atti;
per l'anno 2022 è stato depositato sub 23_1 la copia di tutte le buste paga dell'anno da cui risulta uno stipendio netto mensile medio pari a €. 1.485
(oltre tredicesima mensilità); per l'anno 2023 è stata depositata sub 23_2 la copia della busta paga di gennaio 2023 da cui risulta uno stipendio netto di €.
1.304,00. La ha depositato l'UN 2018 (per l'anno di imposta 2017) CP_1
da cui risulta un reddito pari a €. 3.363,00 (rigo RN1); l'UN 2019 (per l'anno di imposta 2018) da cui risulta un reddito complessivo pari a €. 294,00
(rigo RN1); ha poi depositato sub. 33 le dichiarazioni dei redditi 2020 per l'anno di imposta 2019 della società “Il IA incantato snc di FE RI”
da cui risulta una perdita di esercizio pari a €. 4.521,00 e sub. 34 la
18 dichiarazione 2021 per l'anno 2020 della medesima società da cui risulta una perdita di €. 4.211,00 Quanto all'aspetto patrimoniale, la è titolare del CP_1
diritto di superficie della casa di abitazione al 50% (spettando l'altro 50% al primo marito) e, nel 2020 per successione ereditaria, è divenuta proprietaria,
unitamente al fratello, di un appartamento in Chirignago (circostanza non contestata), mentre il non è titolare di beni immobili e vive con i Parte_1
genitori. È rimasta poi priva di riscontro la affermazione di parte resistente circa lo svolgimento da parte della di ulteriori e redditizie attività come CP_1
“ospite” in programmi tv e influencer: non vi è alcuna prova né della redditività né della continuità di tali impegni provati solo per il tramite di foto tratte dai profili social della che nulla documentano a riguardo Rimane CP_1
dunque confermata - sulla scorta dei dati acquisiti - la disparità reddituale tra le parti (con la percezione da parte del di un reddito nettamente Parte_1
superiore a quello della ), così come già rappresentata e valutata, sicché CP_1
va confermato, in tale prospettiva, l'onere a carico del di Parte_1
corrispondere alla un assegno di mantenimento pari a €. 300”. CP_1
7.2.- L'appellante, tra l'altro, si è doluto della mancata effettuazione di indagini patrimoniali e reddituali anche a mezzo della Guardia di Finanza pur avendo allegato lo svolgimento di attività di impresa delle moglie con la
” poi precisando l'apertura di tre Controparte_2
negozi il 'IA Incantato' a Scorzè, Via Padova dal 2015 al 2023 (doc.
Fotografica sub 1.1-5 e 18.1-7 visure CCIAA sub doc.25-27), il ' CP_2
a Scorzè, Via Vecchia Moglianese (doc.26) e a fine 2024 'Il IA
[...]
FE' a Mirano (doc. 37); anche per circostanze sopravvenute la sentenza impugnata. La difesa del ha dunque contestato l'assunta disparità Parte_1
19 delle condizioni della rispetto le proprie. A seguito di tali puntuali CP_1
allegazioni è stata delegata la Guardia di Finanza per gli accertamenti reddituali e patrimoniali in capo a cui ha fatto seguito la puntuale CP_1
relazione (depositata il 12 giugno 2025), atta a superare le istanze istruttorie dell'appellante (tanto per gli ordini di esibizione, genericamente formulati,
quanto per istanze di esibizione in merito ad incidenti o altro).
7.3.- Dalla relazione emerge quanto segue.
Nel 2022 ha percepito per pignoramento presso terzi €. 1.421,22 CP_1
ed un reddito da lavoro dipendente per €. 544,50 oltre che redditi esenti per
€. 6.999,93 dall'INPS. Per il 2023 ha percepito un reddito da lavoro dipendente per €. 450; €. 3.204,22 da pignoramento ed ulteriori €. 534,72 per altro pignoramento presso terzi oltre che dall'Inps €. 700 per redditi esenti.
Nel 2024 ha percepito €. 1.361,06 da pignoramento presso terzi da Boschetto
Trasporti.
Boschetto Trasporti S.r.l. è la società datrice di lavoro del tanto che Parte_1
le somme oggetto del pignoramento presso terzi si presumono derivate dall'azione esecutiva instaurata contro l'appellante.
Dalla relazione della Guardia di Finanza si apprende poi che Il
[...]
con sede in Silea, svolgente attività di Parte_3
servizi dei saloni di barbiere e parrucchiera dal 2021 risulta evasore totale tanto che il reddito è stato ricostruito dagli accertatori con un imponibile di €.
17.219,72 ed iva per €. 3.788,28 con i costi per un imponibile di €. 25.883,41
ed iva per €. 1.740; per il 2023 sono stati ricostruiti corrispettivi per un imponibile di €. 2.749,17 ed iva per €. 604,83 con costi per un imponibile di
20 €. 5.757,64 ed iva di €. 252,57; nel 2024 dalla fonte portale fatture e corrispettivi non risulta nulla.
Quanto a la società ha dichiarato ricavi per il 2023 un Controparte_8
imponibile di €. 26.170 ed iva di €.
5.757 con costi per €. 21.889 e iva per €.
4.671 e nel 2024 ha conseguito ricavi per €. 26.544,94 ed iva per €. 5.839,86
con costi per €. 24.681,60 ed iva per €. 5.150,45.
Entrambe le società non hanno lavoratori dipendenti ma hanno stipulato due contratti di locazione per gli immobili utilizzati con i relativi canoni
Non risulta indennità per il figlio della appellata.
risulta comproprietaria per ½ dell'immobile di Trebaseleghe (PD) CP_1
valutato secondo dati Omi in €. 111.100 e di altro immobile valutato in €.
9.120 sempre secondo dati Omi.
7.4.- La qualifica offerta dagli accertatori sulla società Il IA Incantato
s.n.c. di FE RI, quale evasore totale, cui ha fatto seguito la determinazione con il conseguente metodo accertativo si riverbera sulla posizione della socia quale persona fisica che ha percepito i redditi (non dichiarati) in forza del principio di trasparenza ritenuto del tutto legittimo
(Corte costituzionale, sentenza n. 201/2020). Dunque, l'evasione fiscale deve far capo direttamente alla parte appellata la cui posizione CP_1
reddituale risulta non attendibile nel complesso.
In correlazione con quanto sopra si osserva ancora che Il
[...]
risulta società attiva e che la ricostruzione dei redditi, Controparte_2
verosimilmente effettuata con metodo induttivo puro, ai fini iva e per le altre imposte, dal 2021 in poi è avvenuta utilizzando dati di fatto (portale fatture e corrispettivi) con la relativa ricostruzione in forza di presunzioni a livello
21 fiscale “super semplici”. La società ha poi corrisposto il canone di locazione come Il IA FE ed ha dichiarato ricavi imponibili sostenendo i costi.
In ogni caso, applicando il principio della trasparenza, posta la natura della società di persone evasore totale, risulta che il reddito accertato in capo alla
è stato maggiore di quello dichiarato perché omesso per più anni (dal CP_1
2021 in poi), è del tutto evidente che tale situazione di assoluta opacità,
stigmatizzata dall'Ufficio accertatore, non consente in questa sede di ritenere veritiera la complessiva condizione reddituale della tanto che, non CP_1
potendo essere dimostrato il possesso di redditi inferiori a quelli dell'obbligato, deriva il mancato riconoscimento, dalla domanda, del contributo al mantenimento in capo al . Parte_1
7.5.- In particolare per si evidenzia il mancato pagamento Parte_1
del bollo auto (tra cui auto Mazda MX5 tg.AW 711CN sub doc.15 di proprietà
del ed in uso alla , ad oggi non restituita-diffide sub doc. 22 Parte_1 CP_1
E 43 riferito al 2022); un rifinanziamento prestito Compass del 2024; un
“rifinanziamento” prestito Croma del 2024; rateizzazione con AG
Entrate Riscossione del 2023; finanziamento Intesa-S.Paolo 1 sett. 2015
€.22.311. Tuttavia, mentre i documenti formati nel 2022 e nel 2015, non sono valutabili in quanto tardivi per gli altri si evidenzia che le richieste di finanziamento o di nuovo finanziamento non rilevano in presenza di un reddito del che per il 2023 era pari ad €. 37.551 quindi maggiore di Parte_1
quello dell'anno precedente di €. 28.748 e dell'anno precedente ancora, anche ammessa la liquidazione del TFR. Si apprezza dunque un miglioramento a fronte del quale i finanziamenti, come fatti sopravvenuti ma riferibili alla
22 parte, non paiono di assoluto rilievo per provare un peggioramento delle condizioni.
7.6.1.- Ora (Cass. ordinanza n. 5251 del 1 marzo 2017) nel giudizio di separazione, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi.
7.6.2.- Quanto meno dal 2021 il Controparte_2
isulta evasore fiscale totale e di conseguenza tale risulta la posizione della
[...]
socia ; appare così evidente che la complessiva situazione CP_1
reddituale dell'appellata non merita considerazione e non può essere considerata deteriore di quella del ancorché parzialmente Parte_1
migliorata. Né, d'altra parte, si spiega come e perché, nel 2019 la società in nome collettivo avesse dichiarato ricavi per circa €. 19.000 e nel 2020 ricavi per €. 18.000 per poi nulla dichiarare, pur in considerazione del periodo
Covid; poste le fatture. La complessiva condizione reddituale di , CP_1
per altra parte, anche laddove riferita all'altra società (il Controparte_8
, non risulta condivisibile per la opacità complessiva che non
[...]
comprova una inferiorità delle condizioni reddituali della parte rispetto il coniuge e che nemmeno porta ad assumere la mancanza di adeguati redditi
23 proprio posta anche l'indice di proprietà costituito da due immobili di valore non secondario.
Ulteriori approfondimenti istruttori, siccome chiesti dall'appellante, risultano del tutto irrilevanti.
7.6.3.- Avvalorano maggiormente le sopra indicate conclusioni fiscali le stesse allegazioni dell'appellante che ha riferito in merito al tenore elevato di vita della con feste (al Festival del Cinema di Venezia, che frequenta CP_1
ogni anno (doc.1-9-1-11 e 18-20), vacanze, serate e frequentazioni VIP con comparsate televisive (doc.1-06-1-11 e 18-20).
7.7.- Il giuramento decisorio richiesto dall'appellante sui due capitoli indicati,
non va ammesso per mancanza del requisito della decisorietà (Cass. sentenza n. 9045 del 15 aprile 2010) atteso che per come formulati i capitoli (vendita casa con introiti e assegno per il figlio) la controparte tanto a giurare quanto a non giurare non potrebbe vincere o perdere la lite essendo non essenziali per la decisione sulle condizioni della emergenti da altri elementi. CP_1
8.- In parziale accoglimento dell'appello va revocato dalla domanda,
l'obbligo di di corrispondere l'assegno di mantenimento di Parte_1
€. 300 mensili per . CP_1
La sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Procuratore Generale, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Padova;
24 - revoca dalla domanda l'assegno di mantenimento a favore di;
CP_1
- compensa le spese per i due gradi di giudizio;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 15 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
25
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1617/2023 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(CF. rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella CodiceFiscale_1
Nalato per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca C.F._2
Tessier e Daniele Bertoncello per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
In via principale di merito: accertata l'erroneità, l'incongruità e/o l'insufficienza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione,
per l'effetto annullarsi e/o riformarsi l'appellata sentenza rigettandosi le domande tutte proposte dalla ricorrente di I grado (in particolare CP_1
la richiesta di addebito e di assegno di mantenimento a carico del SI.
) per le ragioni di impugnativa tutte esposte in premessa al Parte_1
presente atto ed in atti del giudizio di prime cure da intendersi qui per integralmente richiamate. Accertarsi e dichiararsi il vizio della sentenza appellata per violazione di legge/erronea motivazione ed ivi pronunciare in riforma, confermando per il resto la sentenza appellata. Spese del giudizio secondo soccombenza, in subordine compensate tra le parti.
In via istruttoria: Alla luce della Relazione depositata dalla Guardia di
Finanza in data 10/6/2025 su quesito trasmesso in data 6/6/2025 si chiede che l'accertamento fiscale a carico della ricorrente SInora venga CP_1
integrato, come richiesto in comparsa di risposta 4.1.21 del precedente difensore Avv. Almansi, richiamata nella memoria difensiva per costituzione nuovo difensore e nella I memoria ex art.183 cpc, indagando i redditi della società di cui è compartecipe la ricorrente denominata “
[...]
” con sede in Silea(TV), Via Galileo Galilei 20, unità Controparte_2
locale in Scorzè (VE) Via Padova 17/115, c.f e p.iva iscritta al P.IVA_1
registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso Belluno in data
23.01.2015, ed al REA in data 19.01.2015 al n.TV372272, nonché al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in data
22.02.2016, REA VE , con riferimento anche alle prestazioni P.IVA_2
2 lavorative rese dai soci e da soggetti terzi ad essa collegati nell'ambito dell'attività societaria;
nonchè sul patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente (alla luce della successione dei genitori defunti entrambi a settembre 2020--docc.2 e 20) nonché sul suo tenore di vita, anche mediante esame dei movimenti dei conti correnti della stessa o di soggetti terzi ad essa collegati e del tenore di vita;
accertando la congruità tra i supposti mancati incassi del negozio di parrucchiere ed i consumi di elettricità, gas ed acqua del suddetto negozio, indice di una clientela numerosa ed assidua;
risultando documentalmente provato dal doc.23 attoreo (estratto posizione di AG
) che la SI.ra non ha pagato tasse, contributi INPS Controparte_3 CP_1
e INAIL, asporto rifiuti, diritti annui di iscrizione alla Camera di Commercio
dal 2011 al 2017; Si insiste altresì affinchè ai sensi dell'art 210 cpc venga ordinata la produzione in giudizio:
-. A carico di Provinciale di Padova e di Venezia della CP_4
documentazione attestante l'erogazione di reddito di ultima istanza, bonus e di ogni altra previdenza per l'emergenza covid a favore della SI.ra ; CP_1
ordinarsi altresì la produzione della CU relativa ai redditi percepiti dal figlio convivente erogati da parte dell'INPS; Persona_1
- A carico di della documentazione attestante l'erogazione alla SI.ra CP_5
del risarcimento per il sinistro stradale mortale in cui è deceduta la CP_1
madre SI.ra - a carico della SI.ra della Controparte_6 CP_1
documentazione attestante la vendita dell'immobile di proprietà sito in
Chirignago, Via Toscana 10, di proprietà dei genitori defunti
[...]
e , in particolare con riferimento al prezzo CP_6 Persona_2
incassato.
3 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate in atti
(comparsa di costituzione 4.1.21, memoria difensiva per costituzione di nuovo difensore, I°, II° e III° memoria 183 cpc e verbale udienza 19.05.2022)
ed in particolare: - si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali di cui ai capitoli 1-24 (che si intendono come integralmente trascritti) della propria
II memoria ex art 183 cpc, a cui ci si riporta integralmente, con i testi ivi indicati;
- si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte nonchè sull' ulteriore capitolo di prova 25 (che si intende come integralmente trascritto) formulato nella propria III memoria ex art 183 cpc a cui ci si riporta integralmente, con i testi ivi indicati;
- si chiede che venga ammessa prova testimoniale sui due capitoli indicati in atti: 1) -<
Vero che il SI. aveva una relazione con la SI.ra Controparte_7 [...]
sin dal 2017-doc.29 che mi si rammostra> (teste di CP_1 Testimone_1
NA); 2) - , ex CP_1
moglie di , lavorare presso la sala slot di Zero Branco per Parte_1
alcune serate-spettacolo come da doc. 28 Che mi si rammostra > (teste
[...]
di LM di Martellago). Tes_2
In subordine, si chiede che l'On.le Collegio voglia ammettere il giuramento decisorio della convenuta appellata SI.ra sui seguenti capi: CP_1
<
SI. (doc. 17 che mi si rammostra) dall'indirizzo Parte_1
- all'indirizzo Email_1
- dove ho riconosciuto: “ora stiamo Email_2
vendendo la casa e avrò i soldi della assicurazione di mia mamma ora non sono più un'accattona”>>;
4 <
conclusionale di I° grado che mio figlio nato dal mio primo Persona_1
matrimonio con il SI. e con me convivente percepisce Parte_2
mensilmente euro 340,00 di mantenimento dal padre ed euro 280,00 di pensione di invalidità (determinati al 17/3/2023). Si allega atto di deferimento del giuramento decisorio e contestuale procura speciale all'uopo conferita dal
SI. , con sottoscrizione dello stesso. Il sottoscritto Parte_1
, assistito e difeso dall'AVV. Gabriella Nalato che Parte_1
sottoscrive il presente atto anche per autentica di firma, chiede che l'On.le
Collegio voglia ammettere il giuramento decisorio della convenuta appellata
SI.ra sui seguenti capi: < CP_1
12/09/2020 ho inviato una mail al SI. (doc. 17 che mi si Parte_1
rammostra) dall'indirizzo > all'indirizzo Email_1
- dove ho riconosciuto: “ora stiamo Email_2
vendendo la casa e avrò i soldi della assicurazione di mia mamma ora non sono più un'accattona”>>; <
a pag.16 della comparsa conclusionale di I° grado che mio figlio
[...]
nato dal mio primo matrimonio con il SI. e con Per_1 Parte_2
me convivente percepisce mensilmente euro 340,00 di mantenimento dal padre ed euro 280,00 di pensione di invalidità (determinati al 17/3/2023).
Conclusioni per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria ed avversa eccezione, rigettare il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermando l'impugnata sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello”.
5 Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 19 settembre 2023, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando Parte_1 [...]
ed impugnando la sentenza n. 1433/2023 del Tribunale di Padova CP_1
(pubblicata il 14 luglio 2023 non notificata) che dichiarata la separazione con addebito a suo carico l'aveva onerato del versamento di un assegno di mantenimento di €. 300 mensili per la moglie e l'aveva condannato alle spese di causa. Lamentava con il primo motivo l'errata ascrizione dell'addebito in mancanza di prove ed in presenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali imputabili alla moglie in costanza, oltretutto, di una relazione meramente formale. Con il secondo motivo censurava il riconoscimento del contributo di mantenimento rilevando che non erano state acquisite prove sufficienti a comprovare la situazione della che era ben migliore della CP_1
propria anche per evidenze successive. Con il terzo motivo censurava l'addebito delle spese processuali. Infine, si doleva della mancata ammissione delle prove.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione. CP_1
2.- Dopo la prima udienza in presenza la causa veniva rinviata per trattative,
indi venivano disposte indagini tramite dal Guardia di Finanza e poi la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza non in presenza, con modalità
telematiche, del 14 luglio 2025, previo termine per la precisazione delle conclusioni e con anteriore termine per gli scritti illustrativi.
Osserva il Collegio.
3.1.- L'appello è in parte fondato e va accolto.
6 La sentenza del Tribunale di Padova va riformata con l'elisione dell'assegno a carico del . Parte_1
Le spese dei due gradi di giudizio, posto il parziale accoglimento dell'appello e delle contrapposte domande, vanno compensate a norma dell'art. 92 2^ co.
Cod. proc. Civ..
3.2.- Preliminarmente si rileva che le parti sono comparse per l'udienza del 4
marzo 2024; che con il decreto di fissazione dell'udienza era stato concesso termine per note, dimesse ed alla parte appellante termine per replica (dimessa con memoria del 23 febbraio 2024). Successivamente, su istanza, la causa è
stata rinviata per trattative. Il contratdittorio cartolare risulta rispettato tanto più che l'udienza del 24 febbraio 2025 si è tenuta in presenza.
Pure il contraddittorio cartolare risulta rispettato anche per la fase decisoria in quanto dopo il deposito della relazione della Guardia di Finanza (12 giugno
2025) è stata fissata udienza per la decisione non in presenza per il 14 luglio
2025 con termini intermedi, ad entrambe le parti, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note autorizzate;
il tutto come previsto all'art. 473 bis n. 34 Cod. proc. Civ. non essendo stata noramata una diversa scansione temporale e anche in applicazione dell'art. 127 ter Cod. proc. Civ..
4.- Il Tribunale addebitò la separazione al onerandolo dell'assegno Parte_1
di mantenimento ed addebitandogli le spese processuali ed osservando che:
-) le prove articolate erano inammissibili come stabilito con ordinanza del 20
maggio 2023;
-) la separazione doveva essere addebitata al sia per la violazione Parte_1
degli obblighi di fedeltà, sia per la disaffezione manifestata, sia per i comportamenti violenti tenuti nell'ultimo arco temporale della convivenza;
7 il tutto in forza delle riproduzioni fotografiche dello schermo del telefono in uso al che ritraevano alcuni messaggi e-mail scambiati dallo stesso Parte_1
con donne in siti di incontri (siti quali ad esempio Nirvam.it chiaramente indicati nei documenti prodotti), dal chiaro contenuto, finalizzato a ottenere prestazioni sessuali o comunque allo scambio di materiale a carattere sessuale e temporalmente riferibili al periodo del matrimonio celebrato nel 2015; il tutto in forza di quanto dichiarato dal marito in udienza presidenziale in merito al fatto che la lo aveva allontanato da casa una prima volta nel CP_1
2016 proprio dopo avere scoperto i suoi tradimenti;
il tutto in forza di un documento (n. 27) riguardante l'organizzazione di incontri a carattere sessuale risalenti al periodo di agosto 2019 e di gennaio 2020 tramite altri siti di incontri;
il tutto in forza di due dichiarazioni (sub 12 e 13) a firma di tali e (datate, entrambe, 15 maggio 2017) Persona_3 Persona_4
dalla quali risultava che avevano intrattenuto rapporti sessuali con il in costanza di matrimonio;
il tutto in forza delle dichiarazioni di Parte_1
che aveva riferito di aver visto il amoreggiare Testimone_3 Parte_1
con altra persona in pubblico;
-) si desumeva che , pur avendo perdonato una prima volta il CP_1
per i suoi tradimenti (nel 2016/2017, come dichiarato in sede di Parte_1
udienza presidenziale dallo stesso) aveva poi deciso di non soprassedere agli ulteriori episodi scoperti;
-) l'addebito era da pronunciarsi anche in forza dei comportamenti aggressivi tenuti dal verso la moglie, quindi: gli episodi dell'agosto del 2019 Parte_1
a giustificazione dei quali la aveva depositato le fotografie delle lesioni CP_1
subite i primi giorni del mese e riprese nella querela depositata;
il fatto
8 documentato nel rapporto di intervento redatto dal personale della vigilanza privata in data 8 agosto 2019 e da cui risultava che la aveva richiesto CP_1
l'intervento in quanto vi era “persona all'esterno intenta a vandalizzare il marciapiede esterno al sito, vasi, vetrate ecc..” e dal quale risultava che “dopo
30 minuti il marito se ne andava”; l'aggressione avvenuto il 30 maggio 2020
a comprovare la quale era stata prodotta la denuncia-querela e la citazione del avanti il Giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 Cod. Parte_1
Pen.;
-) la domanda di addebito alla era infondata perché generica e non CP_1
provata;
-) era da riconoscere un assegno di mantenimento a favore della in €. CP_1
300 mensili stante la disparità reddituale posto che la aveva continuato CP_1
a svolgere l'attività di parrucchiera nel negozio di Scorzè mentre il Parte_1
aveva continuato a svolgere attività di autista dipendente per la società
Boschetto trasporti s.r.l. con un reddito (per l'anno di imposta 2019) pari ad
€. 32.919,00 e per l'anno 2022 (in assenza di documenti per gli anni 2020 e
2021) di €.
1.485 mensili circa (oltre alla tredicesima mensilità) e per l'anno
2023 (busta paga di gennaio) di €.
1.304 mensili;
in quanto la aveva CP_1
dichiarato un reddito pari a €. 3.363,00 per il 2017, un reddito di €. 294,00
per il 2018 e per il 2019 ed il 2020 aveva confermato per la società “Il
IA incantato snc ” perdite di esercizio per €. 4.521,00 e CP_2
per €. 4.211; in quanto la era proprietaria del diritto di superficie della CP_1
casa di abitazione al 50% (spettando l'altro 50% al primo marito) e, nel 2020
per successione ereditaria, era divenuta proprietaria, unitamente al fratello, di un appartamento in Chirignago a differenza del che non era Parte_1
9 proprietario di beni immobili e che viveva con i genitori. Era rimasta priva di riscontri l'affermazione del sullo svolgimento da parte della Parte_1 CP_1
di ulteriori e redditizie attività come “ospite” in programmi tv e influencer stante la mancata prova della redditività e della continuità di tali impegni provati solo per il tramite foto tratte dai profili social della;
CP_1
-) le spese erano da addebitare al per la soccombenza. Parte_1
5.1- Con il primo motivo si censura l'addebito della separazione perché
fondato su prove contraddittorie e non rilevanti. Si assume che le riproduzioni fotografiche di siti sexy, riporterebbero in alcuni casi la data dell'ottobre 2014
(doc. 9 del ricorso); che la prova sarebbe stata per altro verso inconsistente in quanto (doc. 11) fondata su immagini sfocate, “ricavate apparentemente mediante “screenshot” da un telefono cellulare, rimaneggiate e rimontate, di cui si è contestata la valenza probatoria e la riconducibilità al SI. , Parte_1
tanto che la SI.ra aveva chiesto accertamenti mediante la Polizia CP_1
Postale”; si sostiene che “le dichiarazioni di presunte amanti (doc.12 e 13)
redatte nella stessa data del 15 maggio 2017, sullo stesso tipo di fogli a quadretti, vergate con calligrafia pressochè identica avrebbe dovuto indurre la riconducibilità alla stessa mano né sarebbe stata spiegata la ragione per la quale la ne sarebbe venuta in possesso;
risulterebbero prive di rilievo CP_1
in mancanza di prove testimoniali”; si eccepisce la mancava valutazione delle riproduzioni fotografiche sub doc. 1-13, 1-14, 1-15, diffuse sui social dalla ritratta mentre era al cinema, in vacanza a Maratea, in un letto, in CP_1
atteggiamenti affettuosi con il socio , con cui aveva trascorso Persona_5
sia il viaggio di nozze, che ogni giornata e serata e con era andata in vacanza,
senza il marito.
10 L'appellante sostiene pure che nell'agosto del 2023 avrebbe causalmente scoperto che , attuale compagno e convivente della , Controparte_7 CP_1
aveva già all'epoca una relazione con la stessa, con cui condivideva i locali del negozio “Il IA Incantato” e che a riprova sarebbe da considerare il documento 29 screen-shot della chat con di NA, ex Testimone_1
moglie del che dovrebbe esser chiamata a testimoniare sul seguente CP_7
capitolo di prova: “Vero che il SI. aveva una relazione Controparte_7
con la SI.ra sin dal 2017 come da doc. 29”. Si assume che la CP_1
pronuncia di addebito sarebbe inammissibile stante l'accordo tra le parti giusto il quale non si sarebbe mai voluto il legame come monogamico. Si
rileva, infine, che le supposte violenze avrebbero trovato prova solo “su denuncia querela, per cui è in corso un procedimento penale, senza ulteriori prove testimoniali o altro”.
5.2.- La censura è nel complesso infondata.
5.2.1.- La ragione pregnante del rigetto risiede nella mancata impugnazione dell'addebito fondato su comportamenti violenti ed aggressivi del Parte_1
ai danni della . Il tutto in forza del principio per il quale (Cass. sentenza CP_1
n. 13880 del 6 luglio 2020) quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.
5.2.2.- Tale profilo dell'addebito (comprovante le violenze del marito) non è
stato censurato.
11 Il Tribunale ha tratto il proprio convincimento sul punto ritenendo dimostrati i comportamenti tenuti dal verso la moglie ed in tal modo Parte_1
richiamando gli episodi dell'agosto del 2019 a giustificazione dei quali la aveva depositato le fotografie delle lesioni subite i primi giorni del CP_1
mese e riportate nella querela depositata;
richiamando il rapporto redatto dal personale della vigilanza privata in data 8 agosto 2019 da cui risultava che la aveva richiesto l'intervento in quanto vi era “persona all'esterno CP_1
intenta a vandalizzare il marciapiede esterno al sito, vasi, vetrate ecc..” e dal quale risultava che “dopo 30 minuti il marito se ne andava”; richiamando l'aggressione avvenuto il 30 maggio 2020 a comprovare la quale era stata prodotta la denuncia querela e la citazione del avanti il Giudice di Parte_1
pace per il reato di cui all'art. 582 Cod. Pen..
L'appellante ha censurato tale statuizione in termini del tutto generici e non tali da giustificarne la motivata riforma, argomentando “Per finire, le valutazioni del collegio di I grado su supposte violenze trova fondata su denuncia querela, per cui è in corso un procedimento penale, senza ulteriori prove testimoniali o altro”. La censura si pone in contrasto con la regola per la quale (Cass. n. 15517 del 21 luglio 2020) l'esercizio del diritto di impugnazione, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti.
12 Il motivo non pone critica alcuna alle fotografie dimesse e comprovanti le lesioni subite nel 2019 dalla - ricondotte al comportamento del CP_1
- sul collo e in altre parti del corpo e certamente incompatibili con Parte_1
cadute o altro e non riferibili certamente a terzi;
il motivo non pone critica alla violenza del , su beni e cose avanti il negozio della come Parte_1 CP_1
accertate dagli agenti della vigilanza;
il motivo non giustifica affatto, con la contrapposizione di una diversa dinamica dei fatti, le violenze ascritte ed oggetto di denuncia querela da parte della moglie risolvendosi in una generica ed immotivata contestazione.
5.2.3.- Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro
(Cass. n. 31351 del 24 ottobre 2022) costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Inoltre (Cass. ordinanza n.
7388 del 22 marzo 2017) le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé
sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di
13 comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
5.2.4.- Il motivo va disatteso e la separazione va addebitata al a Parte_1
prescindere da mere ed indimostrate allegazioni sulla pretesa esistenza di una pregressa convivenza formale o su pretesi accordi per la stessa e dei quali non risulta traccia nemmeno allegativa. Il tutto consente pure di prescindere da indimostrate affermazioni su tradimenti della . CP_1
5.2.5.- Solo per completezza si osserva che nemmeno risulta validamente censurato, nel complesso, l'addebito in ragione delle infedeltà del . Parte_1
Ed infatti la censura per la quale alcune fotografie di siti sexy in quanto riferite al 2014 e quindi a prima del matrimonio non potrebbero fondare l'addebito di infedeltà, non tiene conto della ratio dedicendi fondata da un lato – in termini incontestati – su quanto il , in udienza presidenziale, aveva Parte_1
riferito e cioè che la lo aveva allontanato una prima volta da casa CP_1
nell'anno 2016 proprio dopo aver scoperto i suoi tradimenti e dall'altro sul fatto acclarato in sentenza, non, censurato per il quale la data dell'iscrizione ad un sito iscrizione anteriore al matrimonio e la sua disattivazione non erano incompatibili con l'esistenza di ulteriori messaggi e iscrizioni successive
(come appunto quella a . Email_3
La censura relativa alle immagini sfocate, “ricavate apparentemente mediante
“screenshot” da un telefono cellulare, rimaneggiate e rimontate, di cui si è
contestata la valenza probatoria e la riconducibilità al SI. , tanto Parte_1
che la SI.ra aveva chiesto accertamenti mediante la Polizia Postale” CP_1
14 appare generica essendo state prodotte documentalmente delle immagini tratte dal telefono cellulare del , con numero di telefono relativo, Parte_1
fotografie della parte e riportanti siti di incontri ed altro a comprovare in modo affatto sfocato ma ben intelleggibile, rapporti potenziali del marito con terze figure estranee al nucleo familiare. Alcuna motivata contestazione, a prescindere da profili generici, risulta svolta sul punto. Alcuna censura viene svolte avverso il documento 27 comprovante incontri con terze persone in modo evidente.
L'addebito di infedeltà fondato su “dichiarazioni di presunte amanti (doc.12
e 13) redatte nella stessa data del 15 maggio 2017, sullo stesso tipo di fogli a quadretti, vergate con calligrafia pressochè identica avrebbe dovuto indurre la riconducibilità alla stessa mano né sarebbe stata spiegata la ragione per la quale la ne sarebbe venuta in possesso;
risulterebbero prive di rilievo CP_1
in mancanza di prove testimoniali” effettivamente non regge, ed in questo la motivazione va emendata, proprio in quanto la sentenza non dà conto di come ed in che modo la abbia ottenuto le dichiarazioni redatte su carta e non CP_1
dà effettivamente conto della esistenza delle dichiaranti per l'esame testimoniale proprio a fronte della contestazione sulla calligrafia pressoché
identica ed al dubbio, invero effettivo, in ordine alla loro validità. In tal senso
(Cass. ordinanza n. 24976 del 23 ottobre 2017) non si giustifica affatto la provenienza spuria e non si dà conto, per converso, delle ragioni per le quali tali dichiaranti non siano state citate a testimoniare.
Anche emendata la motivazione, le restanti ragioni di addebito per infedeltà
permangono. Né può richiamarsi quanto allegato dal in merito alla Parte_1
mancata “valutazione delle riproduzioni fotografiche sub doc. 1-13, 1-14, 1-
15 15, diffuse sui social dalla stessa ritratta mentre era al cinema, in CP_1
vacanza a Maratea, in un letto, in atteggiamenti affettuosi con il socio
[...]
, con cui aveva trascorso sia il viaggio di nozze, che ogni giornata e Per_5
serata e con era andata in vacanza, senza il marito”, in quanto argomentazione del tutto generica senza alcuna precisa allegazione e prova in termini di tempo
(la Corte rileva che molte di esse datano ben dopo gli episodi di violenza di cui sopra) luogo e incidenza sulla crisi matrimoniale e sulla loro incidenza causale.
Nemmeno rileva la pretesa scoperta, nell'agosto del 2023, che
[...]
, attuale compagno e convivente della , avrebbe intrattenuto CP_7 CP_1
già da tempo una relazione con la stessa, con cui condivideva i locali del negozio “Il IA Incantato” e nemmeno rileva a riprova il documento 29
screen-shot della chat con di NA, ex moglie del Testimone_1
, nemmeno rileva la prova sul seguente capitolo: “Vero che il SI. CP_7
aveva una relazione con la SI.ra sin dal 2017 Controparte_7 CP_1
come da doc. 29”. Da un lato in quanto la violenza sopra acclarata esclude ogni rilievo alla tesi del;
dall'altro in quanto non vengono indicate Parte_1
le circostanze di tempo, fatto e luogo del rinvenimento della nuova prova per consentire la rimessione in termini o la sua valutazione corretta posto il divieto di cui all'art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ. applicabile al giudizio;
dall'altro in quanto il preteso documento 29 non pare agli atti nell'indice telematico (e non può onerarsi la Corte della indeterminata indagine posta la mole dei documenti); dall'altro in quanto il capitolo di prova, senza ulteriori indicazioni di circostanze di fatto e luogo, appare del tutto generico essendo,
16 con lo stesso, chiesto alla testimone di esprimere una valutazione sul comportamento del coniuge e della . CP_1
6.- La censura di mancata ammissione delle istanze istruttorie, prodromiche all'esame del secondo motivo, va disattesa.
Infatti, per quanto attiene le prove costituende varrà osservare che con l'istanza non sono stati indicati i capitoli non ammessi e la loro astratta rilevanza a giustificare, ove introdotti, la tesi. La parte appellante, che si duole della mancata ammissione (o della omessa pronuncia) in tema di prove costituende e di altre prove, è tenuta ad indicare la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa in difformità dalla decisione (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018). Residua il capitolo 2 articolato solo in appello e del seguente tenore “Vero che ho visto da giugno 2023 la SI.ra , ex moglie di , lavorare CP_1 Parte_1
presso la sala slot di Zero Branco per alcune serate-spettacolo come da doc.
28 Che mi si rammostra”. Ma lo stesso non risulta dirimente ai fini della dimostrazione delle capacità lavorative e del reddito della in quanto CP_1
riferito solo ad alcune serate senza pretesa continuità di lavoro, quindi episodico e non rilevante anche economicamente. Soprattutto l'articolazione risulta inammissibile (art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ.) laddove si consideri che il documento 28 si compone di due schermate una senza data – quindi irrilevante e contraddittoria col capitolo - e l'altra recante quella del 4 marzo quindi anteriore evidentemente alla pronuncia gravata e deducibile solo in quel giudizio (le cui comparse conclusionali erano temporalmente successive)
e non nell'attuale non trattandosi di prova sopravvenuta;
stante il vincolo del giudicato.
17 7.1.- Con il secondo motivo la sentenza viene censurata lamentandosi la mancata valutazione delle prove documentali e dei mezzi di prova ad acclarare l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento di €. 300 mensili a favore della . CP_1
Il motivo è fondato.
La ratio decidendi censurata è la seguente: “Nella fattispecie è pacifico che le parti abbiano svolto in costanza di matrimonio e anche nel periodo successivo sempre le medesime attività lavorative: sul punto va inoltre osservato che la situazione reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente la medesima nel corso del tempo. La ricorrente svolgeva e svolge tuttora attività di parrucchiera nel negozio di Scorzè così come il resistente svolgeva e svolge tuttora attività di dipendente in qualità di autista per la società Boschetto
trasporti s.r.l. Il ha depositato sub 3) l'UN 2020 (per Parte_1
l'anno di imposta 2019) da cui risulta un reddito da lavoro dipendente pari a
€. 32.919,00; per l'anno 2020 e 2021 non risultano versati documenti agli atti;
per l'anno 2022 è stato depositato sub 23_1 la copia di tutte le buste paga dell'anno da cui risulta uno stipendio netto mensile medio pari a €. 1.485
(oltre tredicesima mensilità); per l'anno 2023 è stata depositata sub 23_2 la copia della busta paga di gennaio 2023 da cui risulta uno stipendio netto di €.
1.304,00. La ha depositato l'UN 2018 (per l'anno di imposta 2017) CP_1
da cui risulta un reddito pari a €. 3.363,00 (rigo RN1); l'UN 2019 (per l'anno di imposta 2018) da cui risulta un reddito complessivo pari a €. 294,00
(rigo RN1); ha poi depositato sub. 33 le dichiarazioni dei redditi 2020 per l'anno di imposta 2019 della società “Il IA incantato snc di FE RI”
da cui risulta una perdita di esercizio pari a €. 4.521,00 e sub. 34 la
18 dichiarazione 2021 per l'anno 2020 della medesima società da cui risulta una perdita di €. 4.211,00 Quanto all'aspetto patrimoniale, la è titolare del CP_1
diritto di superficie della casa di abitazione al 50% (spettando l'altro 50% al primo marito) e, nel 2020 per successione ereditaria, è divenuta proprietaria,
unitamente al fratello, di un appartamento in Chirignago (circostanza non contestata), mentre il non è titolare di beni immobili e vive con i Parte_1
genitori. È rimasta poi priva di riscontro la affermazione di parte resistente circa lo svolgimento da parte della di ulteriori e redditizie attività come CP_1
“ospite” in programmi tv e influencer: non vi è alcuna prova né della redditività né della continuità di tali impegni provati solo per il tramite di foto tratte dai profili social della che nulla documentano a riguardo Rimane CP_1
dunque confermata - sulla scorta dei dati acquisiti - la disparità reddituale tra le parti (con la percezione da parte del di un reddito nettamente Parte_1
superiore a quello della ), così come già rappresentata e valutata, sicché CP_1
va confermato, in tale prospettiva, l'onere a carico del di Parte_1
corrispondere alla un assegno di mantenimento pari a €. 300”. CP_1
7.2.- L'appellante, tra l'altro, si è doluto della mancata effettuazione di indagini patrimoniali e reddituali anche a mezzo della Guardia di Finanza pur avendo allegato lo svolgimento di attività di impresa delle moglie con la
” poi precisando l'apertura di tre Controparte_2
negozi il 'IA Incantato' a Scorzè, Via Padova dal 2015 al 2023 (doc.
Fotografica sub 1.1-5 e 18.1-7 visure CCIAA sub doc.25-27), il ' CP_2
a Scorzè, Via Vecchia Moglianese (doc.26) e a fine 2024 'Il IA
[...]
FE' a Mirano (doc. 37); anche per circostanze sopravvenute la sentenza impugnata. La difesa del ha dunque contestato l'assunta disparità Parte_1
19 delle condizioni della rispetto le proprie. A seguito di tali puntuali CP_1
allegazioni è stata delegata la Guardia di Finanza per gli accertamenti reddituali e patrimoniali in capo a cui ha fatto seguito la puntuale CP_1
relazione (depositata il 12 giugno 2025), atta a superare le istanze istruttorie dell'appellante (tanto per gli ordini di esibizione, genericamente formulati,
quanto per istanze di esibizione in merito ad incidenti o altro).
7.3.- Dalla relazione emerge quanto segue.
Nel 2022 ha percepito per pignoramento presso terzi €. 1.421,22 CP_1
ed un reddito da lavoro dipendente per €. 544,50 oltre che redditi esenti per
€. 6.999,93 dall'INPS. Per il 2023 ha percepito un reddito da lavoro dipendente per €. 450; €. 3.204,22 da pignoramento ed ulteriori €. 534,72 per altro pignoramento presso terzi oltre che dall'Inps €. 700 per redditi esenti.
Nel 2024 ha percepito €. 1.361,06 da pignoramento presso terzi da Boschetto
Trasporti.
Boschetto Trasporti S.r.l. è la società datrice di lavoro del tanto che Parte_1
le somme oggetto del pignoramento presso terzi si presumono derivate dall'azione esecutiva instaurata contro l'appellante.
Dalla relazione della Guardia di Finanza si apprende poi che Il
[...]
con sede in Silea, svolgente attività di Parte_3
servizi dei saloni di barbiere e parrucchiera dal 2021 risulta evasore totale tanto che il reddito è stato ricostruito dagli accertatori con un imponibile di €.
17.219,72 ed iva per €. 3.788,28 con i costi per un imponibile di €. 25.883,41
ed iva per €. 1.740; per il 2023 sono stati ricostruiti corrispettivi per un imponibile di €. 2.749,17 ed iva per €. 604,83 con costi per un imponibile di
20 €. 5.757,64 ed iva di €. 252,57; nel 2024 dalla fonte portale fatture e corrispettivi non risulta nulla.
Quanto a la società ha dichiarato ricavi per il 2023 un Controparte_8
imponibile di €. 26.170 ed iva di €.
5.757 con costi per €. 21.889 e iva per €.
4.671 e nel 2024 ha conseguito ricavi per €. 26.544,94 ed iva per €. 5.839,86
con costi per €. 24.681,60 ed iva per €. 5.150,45.
Entrambe le società non hanno lavoratori dipendenti ma hanno stipulato due contratti di locazione per gli immobili utilizzati con i relativi canoni
Non risulta indennità per il figlio della appellata.
risulta comproprietaria per ½ dell'immobile di Trebaseleghe (PD) CP_1
valutato secondo dati Omi in €. 111.100 e di altro immobile valutato in €.
9.120 sempre secondo dati Omi.
7.4.- La qualifica offerta dagli accertatori sulla società Il IA Incantato
s.n.c. di FE RI, quale evasore totale, cui ha fatto seguito la determinazione con il conseguente metodo accertativo si riverbera sulla posizione della socia quale persona fisica che ha percepito i redditi (non dichiarati) in forza del principio di trasparenza ritenuto del tutto legittimo
(Corte costituzionale, sentenza n. 201/2020). Dunque, l'evasione fiscale deve far capo direttamente alla parte appellata la cui posizione CP_1
reddituale risulta non attendibile nel complesso.
In correlazione con quanto sopra si osserva ancora che Il
[...]
risulta società attiva e che la ricostruzione dei redditi, Controparte_2
verosimilmente effettuata con metodo induttivo puro, ai fini iva e per le altre imposte, dal 2021 in poi è avvenuta utilizzando dati di fatto (portale fatture e corrispettivi) con la relativa ricostruzione in forza di presunzioni a livello
21 fiscale “super semplici”. La società ha poi corrisposto il canone di locazione come Il IA FE ed ha dichiarato ricavi imponibili sostenendo i costi.
In ogni caso, applicando il principio della trasparenza, posta la natura della società di persone evasore totale, risulta che il reddito accertato in capo alla
è stato maggiore di quello dichiarato perché omesso per più anni (dal CP_1
2021 in poi), è del tutto evidente che tale situazione di assoluta opacità,
stigmatizzata dall'Ufficio accertatore, non consente in questa sede di ritenere veritiera la complessiva condizione reddituale della tanto che, non CP_1
potendo essere dimostrato il possesso di redditi inferiori a quelli dell'obbligato, deriva il mancato riconoscimento, dalla domanda, del contributo al mantenimento in capo al . Parte_1
7.5.- In particolare per si evidenzia il mancato pagamento Parte_1
del bollo auto (tra cui auto Mazda MX5 tg.AW 711CN sub doc.15 di proprietà
del ed in uso alla , ad oggi non restituita-diffide sub doc. 22 Parte_1 CP_1
E 43 riferito al 2022); un rifinanziamento prestito Compass del 2024; un
“rifinanziamento” prestito Croma del 2024; rateizzazione con AG
Entrate Riscossione del 2023; finanziamento Intesa-S.Paolo 1 sett. 2015
€.22.311. Tuttavia, mentre i documenti formati nel 2022 e nel 2015, non sono valutabili in quanto tardivi per gli altri si evidenzia che le richieste di finanziamento o di nuovo finanziamento non rilevano in presenza di un reddito del che per il 2023 era pari ad €. 37.551 quindi maggiore di Parte_1
quello dell'anno precedente di €. 28.748 e dell'anno precedente ancora, anche ammessa la liquidazione del TFR. Si apprezza dunque un miglioramento a fronte del quale i finanziamenti, come fatti sopravvenuti ma riferibili alla
22 parte, non paiono di assoluto rilievo per provare un peggioramento delle condizioni.
7.6.1.- Ora (Cass. ordinanza n. 5251 del 1 marzo 2017) nel giudizio di separazione, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi.
7.6.2.- Quanto meno dal 2021 il Controparte_2
isulta evasore fiscale totale e di conseguenza tale risulta la posizione della
[...]
socia ; appare così evidente che la complessiva situazione CP_1
reddituale dell'appellata non merita considerazione e non può essere considerata deteriore di quella del ancorché parzialmente Parte_1
migliorata. Né, d'altra parte, si spiega come e perché, nel 2019 la società in nome collettivo avesse dichiarato ricavi per circa €. 19.000 e nel 2020 ricavi per €. 18.000 per poi nulla dichiarare, pur in considerazione del periodo
Covid; poste le fatture. La complessiva condizione reddituale di , CP_1
per altra parte, anche laddove riferita all'altra società (il Controparte_8
, non risulta condivisibile per la opacità complessiva che non
[...]
comprova una inferiorità delle condizioni reddituali della parte rispetto il coniuge e che nemmeno porta ad assumere la mancanza di adeguati redditi
23 proprio posta anche l'indice di proprietà costituito da due immobili di valore non secondario.
Ulteriori approfondimenti istruttori, siccome chiesti dall'appellante, risultano del tutto irrilevanti.
7.6.3.- Avvalorano maggiormente le sopra indicate conclusioni fiscali le stesse allegazioni dell'appellante che ha riferito in merito al tenore elevato di vita della con feste (al Festival del Cinema di Venezia, che frequenta CP_1
ogni anno (doc.1-9-1-11 e 18-20), vacanze, serate e frequentazioni VIP con comparsate televisive (doc.1-06-1-11 e 18-20).
7.7.- Il giuramento decisorio richiesto dall'appellante sui due capitoli indicati,
non va ammesso per mancanza del requisito della decisorietà (Cass. sentenza n. 9045 del 15 aprile 2010) atteso che per come formulati i capitoli (vendita casa con introiti e assegno per il figlio) la controparte tanto a giurare quanto a non giurare non potrebbe vincere o perdere la lite essendo non essenziali per la decisione sulle condizioni della emergenti da altri elementi. CP_1
8.- In parziale accoglimento dell'appello va revocato dalla domanda,
l'obbligo di di corrispondere l'assegno di mantenimento di Parte_1
€. 300 mensili per . CP_1
La sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Procuratore Generale, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Padova;
24 - revoca dalla domanda l'assegno di mantenimento a favore di;
CP_1
- compensa le spese per i due gradi di giudizio;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 15 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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