TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2278/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. BIGLIARDI ELENA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 20/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
TREVISO (TV) il 20/03/1975 e nata a [...] il Parte_2
23/09/1970, matrimonio contratto il 10/06/2006 e trascritto al n. 4, Parte I, Ufficio 1,
Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASIER alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in IE (TV) – Via Mario Tabanelli n. 16 int. 6 (doc. 3), di proprietà di ciascun coniuge al 50%, verrà utilizzata dalla sig.ra ove vivrà con le Pt_2
Per_ figlie. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione paritaria e comune ad entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
Per_
- il padre e la madre terranno e alternativamente una settimana sì e una no;
Per_2
2 inoltre, nel periodo estivo, entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé le figlie per due settimane consecutive, che verranno determinate ogni anno entro il mese di giugno e saranno comunicate all'altro genitore. Inoltre, le figlie trascorreranno con il padre, e ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, nonché il giorno del loro compleanno. Il tutto sempre salvo diversi accordi preventivi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie;
- il sig. corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento delle figlie, un assegno mensile di €. 400,00= (€ 200,00 per figlia), e ciò
entro i primi quindici giorni di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T. Le spese per le figlie extra mutua e straordinarie (spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.), preventivamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 50% e della moglie nella restante misura. Il genitore che deve rimborsare la spesa, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alle spese. Le
spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alle figlie e gli assegni famigliari eventualmente spettanti ai coniugi e a carico dei loro datori di lavoro, così come l'assegno unico universale, andranno a beneficio di ciascun genitore per il 50%. Nel caso in cui un genitore già ne benefici al
100%, lo stesso si impegna a restituire mensilmente all'altro la quota di competenza;
- nell'ottica di definire ogni rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio
3 ed anche in considerazione delle attribuzioni effettuate dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il sig. si impegna a vendere – entro 24 mesi dall'omologa della Parte_1
presente separazione - alla signora che si impegna ad acquistare, la sua quota di Pt_2
proprietà della casa famigliare. A corrispettivo, a seguito della vendita dell'immobile di cui la sig.ra ha la nuda proprietà (vendita che verrà effettuata solo a seguito della Pt_2
morte degli usufruttuari) – così censita al Catasto Fabbricati del COMUNE di CASIER,
SEZIONE A - FOGLIO 1: m.n. 3078 sub. 11 - Via Roma n. 74, Scala 1, Interno 6 - piano
T - categ. A/2 - classe 2 - vani 6 - RC 650,74 e m.n. 3078 sub. 36 - Via Guido Bergamo,
Edificio A, scala 1 - piano S1 - categ. C/6 - classe 3 - mq 25 - RC 49,06 -, la sig.ra corrisponderà al sig. – che accetterà a propria totale soddisfazione senza Pt_2 Parte_1
alcuna ulteriore pretesa – una somma pari alla metà del valore attuale dell'abitazione famigliare di IE (TV) – Via Mario Tabanelli n. 16 int. 6, quantificato - in accordo tra le parti - in € 210.307,00;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente e, pertanto,
ognuno provvederà al proprio mantenimento.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2278/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. BIGLIARDI ELENA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 20/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
TREVISO (TV) il 20/03/1975 e nata a [...] il Parte_2
23/09/1970, matrimonio contratto il 10/06/2006 e trascritto al n. 4, Parte I, Ufficio 1,
Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASIER alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in IE (TV) – Via Mario Tabanelli n. 16 int. 6 (doc. 3), di proprietà di ciascun coniuge al 50%, verrà utilizzata dalla sig.ra ove vivrà con le Pt_2
Per_ figlie. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione paritaria e comune ad entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
Per_
- il padre e la madre terranno e alternativamente una settimana sì e una no;
Per_2
2 inoltre, nel periodo estivo, entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé le figlie per due settimane consecutive, che verranno determinate ogni anno entro il mese di giugno e saranno comunicate all'altro genitore. Inoltre, le figlie trascorreranno con il padre, e ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, nonché il giorno del loro compleanno. Il tutto sempre salvo diversi accordi preventivi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie;
- il sig. corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento delle figlie, un assegno mensile di €. 400,00= (€ 200,00 per figlia), e ciò
entro i primi quindici giorni di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T. Le spese per le figlie extra mutua e straordinarie (spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.), preventivamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 50% e della moglie nella restante misura. Il genitore che deve rimborsare la spesa, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alle spese. Le
spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alle figlie e gli assegni famigliari eventualmente spettanti ai coniugi e a carico dei loro datori di lavoro, così come l'assegno unico universale, andranno a beneficio di ciascun genitore per il 50%. Nel caso in cui un genitore già ne benefici al
100%, lo stesso si impegna a restituire mensilmente all'altro la quota di competenza;
- nell'ottica di definire ogni rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio
3 ed anche in considerazione delle attribuzioni effettuate dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il sig. si impegna a vendere – entro 24 mesi dall'omologa della Parte_1
presente separazione - alla signora che si impegna ad acquistare, la sua quota di Pt_2
proprietà della casa famigliare. A corrispettivo, a seguito della vendita dell'immobile di cui la sig.ra ha la nuda proprietà (vendita che verrà effettuata solo a seguito della Pt_2
morte degli usufruttuari) – così censita al Catasto Fabbricati del COMUNE di CASIER,
SEZIONE A - FOGLIO 1: m.n. 3078 sub. 11 - Via Roma n. 74, Scala 1, Interno 6 - piano
T - categ. A/2 - classe 2 - vani 6 - RC 650,74 e m.n. 3078 sub. 36 - Via Guido Bergamo,
Edificio A, scala 1 - piano S1 - categ. C/6 - classe 3 - mq 25 - RC 49,06 -, la sig.ra corrisponderà al sig. – che accetterà a propria totale soddisfazione senza Pt_2 Parte_1
alcuna ulteriore pretesa – una somma pari alla metà del valore attuale dell'abitazione famigliare di IE (TV) – Via Mario Tabanelli n. 16 int. 6, quantificato - in accordo tra le parti - in € 210.307,00;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente e, pertanto,
ognuno provvederà al proprio mantenimento.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4