Inammissibile
Sentenza 9 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02234/2025REG.PROV.COLL.
N. 07494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7494 del 2024, proposto dalla ditta Acquarama s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Buongiorno e Adriano Tortora, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Tortora in Roma, via Cicerone, n. 49;
contro
la Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso lo studio gli stessi avvocati con domicilio digitale come da registri di giustizia;
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune di Cellatica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo e Elena Travi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3253 del 2024, pubblicata in data 9 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia e del Comune di Cellatica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso è richiesta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3253 del 9 aprile 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Acquarama s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, sez. I, n. 17 del 2019, che aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa per l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Cellatica (BS) è pervenuto alla approvazione del nuovo piano di Governo del Territorio, vale a dire:
a) la deliberazione consiliare 24 maggio 2010 n. 18;
b) la determinazione del responsabile dell’area tecnica, attestante la conformità degli elaborati modificati alle osservazioni accolte;
c) ogni atto inerente alla procedura di valutazione ambientale strategica, preliminare alla formazione dello strumento urbanistico, inclusi la deliberazione giuntale 14 agosto 2009 n. 29.1, di nomina dell’autorità competente per la VAS, il parere finale ambientale espresso con determinazione 7 gennaio 2010 n. 1, la dichiarazione di sintesi e i verbali delle conferenze di valutazione;
d) le deliberazioni della giunta regionale viii/6420/20070 e 30/12/2009 n. 10971, limitatamente all’art. 3.2 dell’allegato 1;
e) le deliberazioni consiliari 13 novembre 2009 n. 33.1 e 34.1, di approvazione degli atti unilaterali di impegno dei proprietari degli ambiti di trasformazione n. 1 e n. 3.
1.1. Il T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza n. 17 del 2019 ha respinto il ricorso.
1.2. Avverso la sentenza del T.a.r., sede di Brescia, la Società ha proposto appello articolando sei motivi (erroneamente indicati come sette), che il Consiglio di Stato, con la sentenza 3253 del 2024, ha respinto condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
1.3. Con il ricorso per revocazione Acquarama s.r.l. ha dedotto la presenza di un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., poiché il Giudice d’appello non avrebbe preso in esame la documentazione degli atti del giudizio da cui si evincerebbe per tabulas il difetto di autonomia tra l’autorità procedente ossia la Giunta comunale e l’autorità competente, ossia il Responsabile dell’area tecnica, profilo che l’appellante ha dedotto con il primo motivo d’appello..
Afferma la ricorrente che “il Consiglio di Stato, con la pronuncia qui oggetto di impugnazione, ha respinto tale censura ritenendo che non fosse stata fornita prova alcuna del difetto di autonomia tra l’autorità procedente e l’autorità competente.
In particolare, si legge nella decisione, “tenuto conto dei richiamati principi e non avendo l’appellante fornito alcun elemento concreto che possa indurre a ritenere che nel caso di specie non sussista autonomia tra l’“autorità procedente”, cioè la Giunta comunale, e l’“autorità competente”, cioè il Responsabile dell’Area Tecnica, la censura deve essere respinta”.
Da tale motivazione si desumerebbe che “il Consiglio di Stato evidentemente non ha in alcun modo esaminato la documentazione versata in atti da cui, invece, risultava con tutta evidenza tale difetto di autonomia” e, in particolare, non sarebbe stata esaminata la deliberazione 14 agosto 2009 n. 29.1 da cui emergerebbe la lesione delle garanzie di imparzialità e terzietà e, quindi, il difetto di autonomia in sede di svolgimento del procedimento di V.A.S. tra l’Autorità procedente e il soggetto nominato quale Autorità competente.
Si tratterebbe di un errore di fatto, dal quale è dipesa la decisione impugnata, quale suo
elemento decisivo, e che pertanto sarebbe idoneo a costituire motivo di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cellatica, la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia che hanno rilevato come il ricorso per revocazione sia inammissibile poiché l’errore dedotto come asseritamente revocatorio costituisce parte della motivazione in diritto della sentenza che ha apprezzato tutti gli elementi dedotti e ha motivatamente respinto il primo motivo.
In ogni caso le amministrazioni costituite hanno rilevato l’infondatezza del ricorso.
La Regione Lombardia ha sollevato un ulteriore profilo di inammissibilità sotto il profilo della mancanza del requisito della autosufficienza poiché il ricorso, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche gli elementi necessari per la decisione sull’originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi (cfr. pag. 4 memoria di costituzione).
3. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
5. Preliminarmente il Collegio rileva che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Lombardia, relativa all’assenza nel ricorso per revocazione degli specifici motivi rescissori è fondata sulla base del constante orientamento sia della giurisprudenza del giudice ordinario sia del giudice amministrativo (cfr. ex multis , Cassazione civile, sez. III, 14 novembre 2006, n. 24203, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3242, n. 9414 del 21 aprile 2007, Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 6 marzo 2008, n. 143 qui richiamate ex art. art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a ) ed è di per sé sufficiente alla declaratoria della inammissibilità del ricorso.
6. Cionondimeno, per motivi di completezza espositiva, viene comunque esaminato il motivo di revocazione proposto.
A tal proposito si rileva che il ricorso va dichiarato comunque inammissibile stante la insussistenza dei lamentati errori di fatto rilevanti ai sensi dell’articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., potendo osservarsi in linea generale:
a) che non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
b) che non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
c) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
d) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
6.1. Operata la ricognizione dei principi suesposti, il motivo - con il quale è dedotto che la sentenza revocanda non avrebbe preso in esame la documentazione degli atti del giudizio da cui si evincerebbe il difetto di autonomia tra l’autorità procedente ossia la Giunta comunale e l’autorità competente, ossia il Responsabile dell’area tecnica - è inammissibile.
In particolare l’errore di fatto revocatorio consisterebbe nel fatto che e “il Consiglio di Stato evidentemente non ha in alcun modo esaminato la documentazione versata in atti da cui, invece, risultava con tutta evidenza tale difetto di autonomia” e, in particolare, non sarebbe stata esaminata la deliberazione 14 agosto 2009 n. 29.1 da cui emergerebbe la lesione delle garanzie di imparzialità e terzietà e, quindi, il difetto di autonomia in sede di svolgimento del procedimento di V.A.S. tra l’Autorità procedente e il soggetto nominato quale Autorità competente.”
6.2. Il motivo è inammissibile poiché dalla lettura della sentenza indicata n. 3253 del 2024 si desume che il Collegio ha esaminato il motivo dedotto e non ha ritenuto che gli elementi di prova dell’appellante fossero un elemento concreto per affermare la mancanza di autonomia fra Autorità procedente e Autorità competente, attraverso una disamina valutativa che, inammissibilmente si chiede di ripercorrere nella sede revocatoria.
6.3. Si legge invero al punto 9.4. della sentenza che il Collegio, richiamando la precedente sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7130 del 20 luglio 2023, appello nel quale si verteva della mancanza di autonomia funzionale fra le Autorità procedente e competente individuate dal Comune), ritiene di non condividere l'approccio ermeneutico di fondo della parte odierna appellata, che desume la necessaria “separatezza” tra le due autorità dal fatto chela V.A.S. costituirebbe un momento di controllo sull’attività di pianificazione svolta dall’autorità competente, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato.
6.4. Conseguentemente, l’errore di fatto revocatorio, ex art. 395 n. 4 c.p.c., non sussiste.
7. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in revocazione a favore delle amministrazioni costituite nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna, oltre accessori come legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO