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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4329/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
, in persona dei procuratori legali Hubert Nieswandt e Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura notarile, dall'avv. Controparte_1
Karl Reitererolzano, elett.te dom.ta, con domicilio digitale, al seguente indirizzo
PEC: e domicilio ordinario presso l'avv. Aldo Email_1
NO in (80133) Napoli (NA), via Roberto Bracco 45,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._1
IO NT IO e dall'avv. CA VO e con questi elett.te dom.ta in Vallesaccarda alla Via F. Tedesco nr. 33, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione AG contro Parte_1 CP_2 OGGETTO: appello contro la sentenza parziale del 04.12.2014, senza numero,
e sentenza definitiva n. 104/2018, del 15.5.2018, pubblicata il 25.5.2018, emesse entrambe dal Tribunale di Benevento nel procedimento iscritto al n. 744/2009
RG., ad oggetto: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.11.2009 conveniva in giudizio la CP_2
innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni: “a) riconoscere e dichiarare che il sinistro descritto in premessa è imputabile al difetto di funzionamento del freno a mano del veicolo attoreo;
b) riconoscere e dichiarare che Controparte_3
ha messo in circolazione il veicolo attoreo geneticamente difettoso nella
[...]
componente freno a mano;
c) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e a o titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 13.021,22 o di quella diversa o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino al soddisfo;
” con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda dichiarava: - che era proprietaria dell'autoveicolo
Volkswagen Transporter T5 tg.CH560GB; - che in data 7.9.2007, alle ore 17,30 circa, , azionato regolarmente il freno a mano, lasciava in sosta Controparte_4
il detto veicolo in agro di Sturno alla C.da Aia del Gallo ed improvvisamente il mezzo ripartiva in retromarcia senza l'ausilio di un conducente, causando notevoli danni a cose;
- che, per effetto di tale evento, il veicolo riportava ingenti danni, sia alla carrozzeria che alle parti meccaniche, quantificati in Euro
13.021,22, come da preventivo redatto dall'Autofficina Carifano di Castel
Baronia; - che dagli accertamenti effettuati emergeva un genetico difetto del freno a mano, il quale, nonostante il corretto azionamento, non garantiva un arresto completo del veicolo;
- che in una campagna di richiamo la Parte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 [...]
[...]
[...] aveva comunicato all'attrice con raccomandata a.r. del Controparte_5
06.11.2007 che su alcuni veicoli T5 esisteva la possibilità che durante l'azionamento del freno a mano si potesse verificare un arresto non completo;
- che pertanto la convenuta era tenuta al risarcimento del danno.
1.1 Si costituiva in giudizio la con comparsa di Controparte_3
risposta del 25.02.2010, sollevando numerose eccezioni processuali e di merito e contestando inoltre comunque quanto dedotto e richiesto dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che nel quantum, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o principale: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art.
163 e 164 c.p.c.; - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo
Giudice adito in favore del Tribunale di Verona, ove ha sede VG;
- Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, in assenza di prova della titolarità del veicolo di causa;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di VG per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio;
Nel merito, qualora non vengono immediatamente accolte le precedenti eccezioni preliminari e/o pregiudiziali:
In via principale: - Accertare e dichiarare l'odierna parte attrice decaduta da qualsiasi azione di garanzia nei confronti dell'odierna esponente e per l'effetto rigettare tutto quanto da questa dedotto e richiesto;
- Rigettare in ogni caso ed integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi il cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga il veicolo di causa effettivamente viziato da un malfunzionamento al freno a mano, ritenere e dichiarare parte attrice esclusiva responsabile per quanto occorso, per non avere effettuato gli accertamenti inerenti alla compagna di richiamo, circostanza che avrebbe eventualmente impedito l'evento de quo;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridurre la
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 quantificazione del danno in ragione del quantum effettivamente provato quale conseguenza diretta e necessaria dell'evento e comunque per concorso di colpa di parte attrice, per i motivi esposti in narrativa.”.
1.2 Alla prima udienza l'attrice, nel prendere atto della costituzione in giudizio della convenuta società, aderiva alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione della Controparte_6
Chiedeva poi di essere autorizzata ad integrare la domanda attrice
[...]
nei confronti della società costruttrice , con sede legale in Parte_1
Germania, precisando che la richiesta di estensione del contraddittorio poteva trovare accoglimento perchè l'attrice aveva citato in giudizio la
[...]
in quanto da questa era stata indotta in incolpevole errore per Controparte_6
aver interloquito con le missive prodotte.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , con sede Parte_1
legale in Germania a Wolfsburg, e fissava nuova udienza per il successivo
24.02.2011, concedendo i termini di legge per la notifica all'estero. Alla successiva udienza del 24.02.2011 parte attrice faceva rilevare che l'atto di chiamata in causa, originariamente redatto e notificato solo in lingua italiana, non era stato per tale motivo accettato dalla destinataria e pertanto chiedeva nuovo termine per poter rinotificare l'atto di chiamata in causa, questa volta tradotto anche in lingua tedesca. Il Giudice concedeva quindi il termine richiesto per rinnovare la notifica, fissando nuova udienza in data 29.03.2012.
Con atto del 10 maggio 2011 (notificato il 21.11.2011) chiamava CP_2
in causa la per l'udienza del 29.03.2012 formulando nell'atto Parte_1
di chiamata in causa le stesse domande che precedentemente erano state formulate nell'atto di citazione nei confronti della Controparte_3
rassegnando le medesime conclusioni.
[...]
1.3 Si costituiva in giudizio la società che sollevava, in via Parte_1
preliminare, l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità della domanda
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 attorea, come formulata nell'atto di chiamata in causa e la nullità dell'atto di citazione;
in subordine eccepiva la decadenza e la intervenuta prescrizione di tutti i diritti fatti valere nel giudizio, contestando comunque quanto prodotto (in particolare il preventivo – doc. 8 dell'attrice), dedotto e richiesto dall'attrice, perché infondato in fatto e in diritto.
La impugnava la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, Parte_1
che del quantum, precisando di non aver venduto all'attrice l'autoveicolo oggetto di causa, così contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra
[...]
e la chiamata in causa Concludeva come di CP_2 Parte_1
seguito: Voglia il Tribunale di Ariano Irpino, contrariis reiectis:
I – In via preliminare /pregiudiziale: a) Accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o comunque l'inammissibilità della domanda attorea come formulata nei confronti della chiamata in causa per i motivi dedotti. Parte_1
II – Nel merito: Nella denegata ipotesi che il Tribunale adito non accolga
l'eccezione di cui a punto I a),
a) accertare e dichiarare nei confronti della l'intervenuta Parte_1
decadenza e/o prescrizione, per mancata denuncia in tempi utili del vizio al prodotto ipotizzato;
b) in ogni caso, rigettare la domanda proposta nei confronti della società
, perché infondata. Parte_1
c) In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in parte o totalmente la domanda formulata dall'attrice nei confronti della chiamata in causa , quest'ultima chiede che il Tribunale voglia Parte_1
accertare – considerate tutte le eccezioni e le altre circostanze dedotte - il concorso di nella causazione dell'evento dannoso e determinare CP_2
il danno da risarcire nei limiti della legge applicabile nel caso di specie, ridotto della parte conseguente al concorso.
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Volkswagen AG contro CP_2 III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre
IVA e CAP.
IV - La chiamata in causa dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove. …OMISSIS…”.
1.4 In data 4 dicembre 2014 il Giudice pronunciava sentenza parziale con la quale disponeva l'estromissione dal giudizio di Controparte_6
per carenza di legittimazione passiva. Compensava le spese di lite tra le parti perché la non aveva evidenziato sin dall'inizio la Controparte_6
dedotta carenza.
Con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
La formulava riserva d'appello. Veniva prodotta Parte_1
documentazione, sentiti i testimoni ed espletata CTU.
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 10 novembre
2017, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 104/2018 il Tribunale di Benevento ha così disposto:
“1. Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.560,51, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (07.09.2007) e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno sino al soddisfo;
2. Dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo sulla somma liquidata competono i soli interessi legali ex art. 1282 c.c.; 3. Condanna la convenuta al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 5.035,00 (di cui 200,00 per spese vive € 875,00 per fase di studio,
€ 740 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria e € 1.620,00 per fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché con distrazione in favore degli avv.ti IO NT
IO e CA VO, dichiaratisi antistatari.
4. Pone le spese di CTU,
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della convenuta
Parte_1
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto in via preliminare la qualità di imprenditrice alla parte attrice, ha ritenuto fondata la domanda, ritenendo la chiamata in causa dell'odierna convenuta rituale e sussistente nei presupposti normativi.
Ha rimarcato, in particolare, che la convenuta aveva inviato, alla parte attrice e dopo due mesi dall'incidente oggetto di causa, una lettera di richiamo del veicolo per vizi al freno a mano, a ciò provvedendo tramite la Controparte_6
Ha poi ritenuto ricostruita la dinamica dell'incidente attraverso la
[...]
relazione di servizio redatta dalla Polizia municipale e le prove testimoniali.
In conseguenza di quanto argomentato ha quindi affermato che l'incidente del
7.9.2007 si verificò a causa del malfunzionamento, derivante da vizio genetico, del freno a mano, e tale evento era pertanto addebitabile, a titolo di responsabilità aquiliana, al produttore del veicolo.
Ha liquidato il danno come da fatture prodotte attribuendone soltanto la parte imponibile stante la qualità di soggetto IVA della parte attrice.
3. La ha proposto appello contro la sentenza parziale del Parte_1
4.12.2014 e contro la sentenza n. 104/2018 con i seguenti motivi:
- Nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi (art. 163
n. 3 e 4, in combinazione con l'art. 164 c.p.c.). Violazione dell'art. 183, co. V,
c.p.c. in combinazione con gli artt. 106 c.p.c. e 269 c.p.c.. Violazione dell'art.
116 codice del consumo. violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione del principio della mutatio libelli e della domanda nuova vietata dall'art. 183, co. VI, n. 1
c.p.c., cambiando anche il soggetto convenuto in causa. Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.
– Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 2947 c.c. in combinazione con l'art. 2935 c.c. e l'art. 115 c.p.c..
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ss. c.c. anche in riferimento agli artt. 2056 e 1223 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. anche in riferimento all'art. 246 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 ss. c.c, in particolare degli art. 2727 ss. c.c. Violazione dell'art. 1227 I e
II co. c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante del giudizio.
Ha così concluso: “I – In via preliminare /pregiudiziale: a) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o comunque l'inammissibilità della domanda attorea come formulata nei confronti della chiamata in causa, ora appellante
per i motivi dedotti. II – Nel merito: Nella denegata ipotesi che Parte_1
la Corte adita non accolga l'eccezione di cui a punto I a), a) accertare e dichiarare nei confronti della l'intervenuta decadenza e/o Parte_1
prescrizione; b) in ogni caso, rigettare la domanda proposta nei confronti della società , perché infondata. In subordine: nella denegata ipotesi Parte_1
in cui la Corte di Appello dovesse ritenere fondata in parte o totalmente la domanda formulata dall'attrice, odierna appellata, nei confronti della chiamata in causa, odierna appellante , quest'ultima chiede che la Corte Parte_1
voglia accertare – considerate tutte le eccezioni e le altre circostanze dedotte - il concorso di nella causazione dell'evento dannoso e CP_2
determinare il danno da risarcire nei limiti della legge applicabile nel caso di specie, ridotto della parte conseguente al concorso. III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP, per tutti e due i gradi di giudizio;
IV – L'appellante dichiara sin d'ora di Parte_1
non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
4. Si è costituita che ha confutato punto per punto le CP_2
argomentazioni dell'appellante.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza parziale impugnata
è stata pubblicata in data 4 dicembre 2014 e l'appellante ha provveduto a formulare riserva di appello – la sentenza n. 104/2018, è stata pubblicata in data
25/5/2018; b) le sentenze non risultano notificate;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 4 settembre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo articolato motivo (Nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi (art. 163 n. 3 e 4, in combinazione con
l'art. 164 c.p.c.). Violazione dell'art. 183, co. V, c.p.c. in combinazione con gli artt. 106 c.p.c. e 269 c.p.c.. Violazione dell'art. 116 codice del consumo. violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione del principio della mutatio libelli e della domanda nuova vietata dall'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., cambiando anche il soggetto convenuto in causa. Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.) la parte appellante ha sostenuto che “l'attrice non ha specificato nell'atto di citazione: a) In che qualità agisce (privato /consumatore/ imprenditore), né b) secondo quale normativa agisce, in altre parole, quale fosse la causa petendi della sua domanda.” (pag. 17 appello). Poi ha precisato che non aveva mai chiesto l'estromissione della anzi aveva sollevato Controparte_6
ripetutamente l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 nonché l'assoluta inammissibilità di sostituire la chiamata in causa alla convenuta poiché la chiamata in causa di un Controparte_3
terzo non può mai essere finalizzata alla sostituzione della parte convenuta originaria (pag.18 appello).
La parte appellante ha ritenuto quindi che la sostituzione avvenuta tra le due parti convenute ha comportato la modifica della domanda originaria e sulla sentenza parziale ha osservato: “Del tutto fuorviante è in proposito anche la motivazione della sentenza parziale, ove il Tribunale scusa l'attrice ed addebita alla la responsabilità perché ha intrattenuto con Controparte_3
l'attrice una corrispondenza preprocessuale, senza mai obiettare di essere carente di qualsiasi legittimazione passiva (cfr. pag. 2).”.
Ha ribadito che la domanda attorea era da considerarsi nulla poiché non era condivisibile “la motivazione del Tribunale in quanto gli elementi identificativi
– le parti, il petitum e la causa petendi – devono essere determinati o determinabili sin dal primo atto introduttivo di un giudizio e non possono essere cambiati in corso di causa. Essi possono essere integrati, precisati e modificati nei limiti dell'emandatio libelli. Nel caso de quo invece le parti sono state sostituite e la domanda completamente modificata.”.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato che la parte appellante nel precisare di non aver mai chiesto l'estromissione della non ha Controparte_6
provveduto ad evocare nel giudizio d'appello l'originaria convenuta, sebbene estromessa, non essendo sufficiente richiamare l'insussistenza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo. Qualora la chiamata di un terzo avvenga a titolo di responsabilità (e non di garanzia), poichè il convenuto, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, ha fatto riferimento alla propria qualità di distributore e non di concessionario o produttore, sussiste l'effetto estensivo automatico nei confronti dei terzi della domanda risarcitoria.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 Al contrario non sussiste alcuna sostituzione del terzo all'originario convenuto.
La ha sostenuto, nella memoria di costituzione Controparte_6
depositata in cancelleria in data 26 febbraio 2010, di non essere né produttore né venditore finale, bensì solo distributore degli autoveicoli a marchio nel territorio italiano, e, come tale, non può essere ritenuto Parte_1
responsabile per qualsivoglia asserito difetto del prodotto dalla stessa distribuito ai concessionari.
Ha poi evidenziato: A ciò si aggiunga che la lettera del 12 dicembre 2006, relativa all'azione di richiamo ed inviata all'attore da VG (doc. l), intestata
" — Distributore , Skoda, Audi, Seat e Volkswagen CP_7 Parte_1
Veicoli Commerciali" esordiva proprio indicando che non l'odierna parte processuale, bensì "il Costruttore ha accertato che, in alcuni Parte_1
veicoli T5 (omissis)... esiste la possibilità che durante l'azionamento del freno...". precisando che le azioni di richiamo sono interamente organizzate ed avviate dal Costruttore, che si avvale del distributore, in presenza di un potenziale problema su un esteso numero di telai, da accertarsi sul campo e che non implica, assolutamente, il fatto che su tutte le autovetture ricomprese nell'ampia gamma di telai, sussista effettivamente l'eventuale difetto. Nel caso di specie, l'originaria convenuta ha prodotto due lettere di richiamo, datate 28 aprile 2006 e 12 dicembre 2006, antecedenti al sinistro occorso all'automezzo di proprietà dell'attrice.
Le citate note sono state prodotte anche dal terzo chiamato in causa con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 2 c.p.c. (in data 11 marzo 2013), ancorchè oggetto di impugnativa della quale si argomenterà in seguito.
Per quanto esposto si palesa evidente l'infondatezza del motivo di appello.
8. Con il secondo motivo (Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art.
2947 c.c. in combinazione con l'art. 2935 c.c. e l'art. 115 c.p.c.) la parte
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 appellante ha sostenuto che sia intervenuta la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
In particolare ha affermato che l'eventuale costruzione difettosa del freno a mano andava fatta risalire ad una data antecedente all'immatricolazione del veicolo (30.12.2003), ed il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. non decorre dal fatto dell'incidente, ma dal momento in cui la proprietaria avrebbe comunque potuto conoscere il potenziale difetto, ovvero, il pericolo che il freno a mano potesse essere difettoso, vale a dire dalla data della lettera inviata prima dell'incidente, 28 aprile 2006, a cui seguiva una seconda comunicazione in data
12.12.2006.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
La parte appellante fa decorrere dalle date delle lettere di richiamo la maturazione del periodo utile alla prescrizione.
In particolare nella comparsa conclusionale, nel ribadire il motivo di appello, ha affermato: Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza (o avrebbe potuto avere conoscenza con
l'ordinaria diligenza) del danno e della sua riferibilità causale. Nel caso di specie, la conoscenza del potenziale difetto tecnico era già acquisita almeno dal maggio 2006, sulla base delle due comunicazioni (la prima il 28 aprile 2006 e la seconda il 12.12.2006, doc. 3 e 4 dell'appellante) inviate dalla
[...]
con invito di recarsi a un controllo presso un Servizio Controparte_3
Volkswagen (invito al quale l'appellata non ha adempiuto, come già più CP_2
volte ricordato), e comunque molto prima del sinistro del 07.09.2007. La chiamata in causa della , avvenuta solo il 21.11.2011, risulta Parte_1
pertanto in ogni caso tardiva.
Tale affermazione non è condivisibile.
Si rileva che le due note del 28 aprile 2006 e del 12 dicembre 2006 (antecedenti al sinistro occorso in data 7 settembre 2007) recano la medesima dicitura
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 Tali note però hanno indicato soltanto la possibilità dell'esistenza di un difetto al freno a mano e sono state inviate dopo tre anni dall'immatricolazione, in tale periodo di tempo non sono emerse denunzie per difetti, pertanto ben poteva essere ignorato dall'attrice il difetto tecnico rappresentato, dal produttore tramite il distributore, soltanto come possibile ed eventuale nelle richiamate note.
D'altra parte è la stessa parte appellante ad evidenziare che “Le lettere non affermano che il freno a mano sia difettoso, ma invitano la a rivolgersi CP_2
prima possibile a un Servizio Volkswagen per farsi fare gratuitamente questo controllo. Ciò che l'attrice, odierna appellata, non ha fatto. Se avesse dato seguito all'invito il sospetto sarebbe stato eliminato.” (pag. 28 appello).
Ciò posto, tenuto conto dell'evidenziato contenuto delle lettere di richiamo, si può ritenere che, in tema di responsabilità aquiliana, il termine prescrizionale nel caso di specie decorre dalla data dell'incidente occorso all'automezzo (7 settembre 2007). Ne consegue che, alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo (21.11.2011), non era maturata alcuna prescrizione.
9. Con il terzo motivo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ss. c.c. anche in riferimento agli artt. 2056 e 1223 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. anche in riferimento all'art. 246 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c, in particolare degli art. 2727 ss. c.c.
Violazione dell'art. 1227 I e II co. c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante del giudizio.) la parte appellante ha sostenuto che l'originaria attrice non ha fornito la prova del fatto illecito denunciato in suo danno a seguito dell'incidente accaduto in data 7 settembre
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_8
[...]
[...] . In particolare ha contestato la motivazione della sentenza nella parte in
[...]
cui, dopo aver esaminato le dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto: - In ragione di quanto innanzi detto, applicando il criterio aureo del “più probabile che non”, può affermarsi che l'incidente del 7.9.2007 ebbe a verificarsi a causa del malfunzionamento – derivante da vizio genetico – del freno a mano e, quindi, esso è ascrivibile a titolo di responsabilità aquiliana alla casa costruttrice del veicolo.”.
Ha quindi evidenziato che sia il Tribunale che la parte attrice hanno ignorato l'esistenza delle due lettere che la aveva inviato Controparte_3
alla oltre un anno prima dell'incidente - in data 28.4.2006 e 12.12.2006. CP_2
Con le indicate lettere la aveva sollecitato un Controparte_3
controllo del freno a mano, in quanto in alcune macchine di serie del tipo T5 poteva essersi verificato un difetto al medesimo. Il Giudice e la parte attrice nel corso del giudizio hanno tenuto conto soltanto della terza lettera in data
05.11.2007, recapitata dopo l'incidente. La parte appellante ha anche sostenuto l'assoluta genericità delle conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico nominato perché non ha fatto alcun riferimento all'incidente del 07.09.2007
“parlando in maniera del tutto astratta, generica e sommaria come il freno a mano “…avrebbe pregiudicato, in talune circostanze, il corretto funzionamento in posizione di stazionamento del veicolo…” (pag. 29 appello).
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.
Effettivamente il Giudice di primo grado non ha mai fatto alcun riferimento alle due lettere di richiamo (28.4.2006 e 12.12.2006) prodotte sia dalla Parte_1
che dall'odierna appellante. Le indicate lettere non sono state Controparte_3
contestate dalla parte attrice (con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3, depositata in data 29 marzo 2013, all'esito della produzione anche da parte di Parte_1
con la memoria di secondo termine, la parte attrice si è limitata a dichiarare:
[...]
“S'impugna e disconosce ad ogni effetto di legge la documentazione prodotta
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 da contropartel'11.3.2013, inidonea a raggiungere qualsiasi prova…”. Tale formula di disconoscimento non è produttiva di alcun effetto poiché generica e di stile.
Ne deriva che la parte attrice avendo avuto conoscenza, prima dell'incidente, della possibilità che il freno a mano dell'automezzo potesse essere difettoso, avrebbe dovuto attivarsi per le opportune verifiche al fine di prevenire l'eventualità di un incidente. Quindi, pur condividendo la motivazione del
Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che l'incidente del 7.9.2007 ebbe a verificarsi a causa del malfunzionamento – derivante da vizio genetico, questa
Corte d'Appello ritiene che vada considerato il concorso di colpa da porre a carico della che non ha provveduto a dare riscontro alle lettere di CP_9
richiamo a lei inoltrate oltre un anno prima dell'incidente oggetto di causa.
Il concorso di colpa si ritiene di graduarlo nella misura del 70% da porre a carico della e tale percentuale viene individuata tenuto conto della Parte_2
tempestività delle due lettere di richiamo che, se opportunatamente riscontrate, avrebbero potuto comportare il non verificarsi dell'incidente del 7 settembre
2007.
10. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento della somma indicata nella sentenza di primo grado nella misura del 30% a suo carico ed il restante 70% a carico di , Parte_2
pertanto l'appellante va condannata al pagamento della somma di € 3.168,15, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (7.9.2007) e gli interessi legali anno per anno sino al soddisfo.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono liquidate in ragione dello scaglione di riferimento per l'effettiva somma a corrispondere (€ 3.168,15)
e le spese di CTU vanno poste a carico della parte appellante nella misura del
30%.
P.Q.M.
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Volkswagen AG contro CP_2 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza parziale Parte_1
del 04.12.2014, senza numero, e sentenza definitiva n. 104/2018 del Tribunale di Benevento, così definitivamente provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento della somma stabilita € 3.168,15, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (7.9.2007) e gli interessi legali anno per anno sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in favore di;
CP_2
- Condanna la parte appellante al pagamento in favore di al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, per il secondo grado, in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA ed IVA se dovuta, con attribuzione all'avv. IO NT IO ed all'avv. CA VO, dichiaratisi anticipatari.
- Le spese di CTU vanno poste a carico della parte appellante nella misura del
30%, come liquidate in sentenza definitiva, restando a carico dell'originaria attrice, , il residuo 70%; CP_2
- Conferma nel resto le sentenze oggetto di impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
16 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4329/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
, in persona dei procuratori legali Hubert Nieswandt e Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura notarile, dall'avv. Controparte_1
Karl Reitererolzano, elett.te dom.ta, con domicilio digitale, al seguente indirizzo
PEC: e domicilio ordinario presso l'avv. Aldo Email_1
NO in (80133) Napoli (NA), via Roberto Bracco 45,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._1
IO NT IO e dall'avv. CA VO e con questi elett.te dom.ta in Vallesaccarda alla Via F. Tedesco nr. 33, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione AG contro Parte_1 CP_2 OGGETTO: appello contro la sentenza parziale del 04.12.2014, senza numero,
e sentenza definitiva n. 104/2018, del 15.5.2018, pubblicata il 25.5.2018, emesse entrambe dal Tribunale di Benevento nel procedimento iscritto al n. 744/2009
RG., ad oggetto: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.11.2009 conveniva in giudizio la CP_2
innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni: “a) riconoscere e dichiarare che il sinistro descritto in premessa è imputabile al difetto di funzionamento del freno a mano del veicolo attoreo;
b) riconoscere e dichiarare che Controparte_3
ha messo in circolazione il veicolo attoreo geneticamente difettoso nella
[...]
componente freno a mano;
c) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e a o titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 13.021,22 o di quella diversa o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino al soddisfo;
” con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda dichiarava: - che era proprietaria dell'autoveicolo
Volkswagen Transporter T5 tg.CH560GB; - che in data 7.9.2007, alle ore 17,30 circa, , azionato regolarmente il freno a mano, lasciava in sosta Controparte_4
il detto veicolo in agro di Sturno alla C.da Aia del Gallo ed improvvisamente il mezzo ripartiva in retromarcia senza l'ausilio di un conducente, causando notevoli danni a cose;
- che, per effetto di tale evento, il veicolo riportava ingenti danni, sia alla carrozzeria che alle parti meccaniche, quantificati in Euro
13.021,22, come da preventivo redatto dall'Autofficina Carifano di Castel
Baronia; - che dagli accertamenti effettuati emergeva un genetico difetto del freno a mano, il quale, nonostante il corretto azionamento, non garantiva un arresto completo del veicolo;
- che in una campagna di richiamo la Parte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 [...]
[...]
[...] aveva comunicato all'attrice con raccomandata a.r. del Controparte_5
06.11.2007 che su alcuni veicoli T5 esisteva la possibilità che durante l'azionamento del freno a mano si potesse verificare un arresto non completo;
- che pertanto la convenuta era tenuta al risarcimento del danno.
1.1 Si costituiva in giudizio la con comparsa di Controparte_3
risposta del 25.02.2010, sollevando numerose eccezioni processuali e di merito e contestando inoltre comunque quanto dedotto e richiesto dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che nel quantum, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o principale: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art.
163 e 164 c.p.c.; - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo
Giudice adito in favore del Tribunale di Verona, ove ha sede VG;
- Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, in assenza di prova della titolarità del veicolo di causa;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di VG per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio;
Nel merito, qualora non vengono immediatamente accolte le precedenti eccezioni preliminari e/o pregiudiziali:
In via principale: - Accertare e dichiarare l'odierna parte attrice decaduta da qualsiasi azione di garanzia nei confronti dell'odierna esponente e per l'effetto rigettare tutto quanto da questa dedotto e richiesto;
- Rigettare in ogni caso ed integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi il cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga il veicolo di causa effettivamente viziato da un malfunzionamento al freno a mano, ritenere e dichiarare parte attrice esclusiva responsabile per quanto occorso, per non avere effettuato gli accertamenti inerenti alla compagna di richiamo, circostanza che avrebbe eventualmente impedito l'evento de quo;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridurre la
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 quantificazione del danno in ragione del quantum effettivamente provato quale conseguenza diretta e necessaria dell'evento e comunque per concorso di colpa di parte attrice, per i motivi esposti in narrativa.”.
1.2 Alla prima udienza l'attrice, nel prendere atto della costituzione in giudizio della convenuta società, aderiva alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione della Controparte_6
Chiedeva poi di essere autorizzata ad integrare la domanda attrice
[...]
nei confronti della società costruttrice , con sede legale in Parte_1
Germania, precisando che la richiesta di estensione del contraddittorio poteva trovare accoglimento perchè l'attrice aveva citato in giudizio la
[...]
in quanto da questa era stata indotta in incolpevole errore per Controparte_6
aver interloquito con le missive prodotte.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , con sede Parte_1
legale in Germania a Wolfsburg, e fissava nuova udienza per il successivo
24.02.2011, concedendo i termini di legge per la notifica all'estero. Alla successiva udienza del 24.02.2011 parte attrice faceva rilevare che l'atto di chiamata in causa, originariamente redatto e notificato solo in lingua italiana, non era stato per tale motivo accettato dalla destinataria e pertanto chiedeva nuovo termine per poter rinotificare l'atto di chiamata in causa, questa volta tradotto anche in lingua tedesca. Il Giudice concedeva quindi il termine richiesto per rinnovare la notifica, fissando nuova udienza in data 29.03.2012.
Con atto del 10 maggio 2011 (notificato il 21.11.2011) chiamava CP_2
in causa la per l'udienza del 29.03.2012 formulando nell'atto Parte_1
di chiamata in causa le stesse domande che precedentemente erano state formulate nell'atto di citazione nei confronti della Controparte_3
rassegnando le medesime conclusioni.
[...]
1.3 Si costituiva in giudizio la società che sollevava, in via Parte_1
preliminare, l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità della domanda
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 attorea, come formulata nell'atto di chiamata in causa e la nullità dell'atto di citazione;
in subordine eccepiva la decadenza e la intervenuta prescrizione di tutti i diritti fatti valere nel giudizio, contestando comunque quanto prodotto (in particolare il preventivo – doc. 8 dell'attrice), dedotto e richiesto dall'attrice, perché infondato in fatto e in diritto.
La impugnava la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, Parte_1
che del quantum, precisando di non aver venduto all'attrice l'autoveicolo oggetto di causa, così contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra
[...]
e la chiamata in causa Concludeva come di CP_2 Parte_1
seguito: Voglia il Tribunale di Ariano Irpino, contrariis reiectis:
I – In via preliminare /pregiudiziale: a) Accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o comunque l'inammissibilità della domanda attorea come formulata nei confronti della chiamata in causa per i motivi dedotti. Parte_1
II – Nel merito: Nella denegata ipotesi che il Tribunale adito non accolga
l'eccezione di cui a punto I a),
a) accertare e dichiarare nei confronti della l'intervenuta Parte_1
decadenza e/o prescrizione, per mancata denuncia in tempi utili del vizio al prodotto ipotizzato;
b) in ogni caso, rigettare la domanda proposta nei confronti della società
, perché infondata. Parte_1
c) In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accogliesse in parte o totalmente la domanda formulata dall'attrice nei confronti della chiamata in causa , quest'ultima chiede che il Tribunale voglia Parte_1
accertare – considerate tutte le eccezioni e le altre circostanze dedotte - il concorso di nella causazione dell'evento dannoso e determinare CP_2
il danno da risarcire nei limiti della legge applicabile nel caso di specie, ridotto della parte conseguente al concorso.
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Volkswagen AG contro CP_2 III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre
IVA e CAP.
IV - La chiamata in causa dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove. …OMISSIS…”.
1.4 In data 4 dicembre 2014 il Giudice pronunciava sentenza parziale con la quale disponeva l'estromissione dal giudizio di Controparte_6
per carenza di legittimazione passiva. Compensava le spese di lite tra le parti perché la non aveva evidenziato sin dall'inizio la Controparte_6
dedotta carenza.
Con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
La formulava riserva d'appello. Veniva prodotta Parte_1
documentazione, sentiti i testimoni ed espletata CTU.
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 10 novembre
2017, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 104/2018 il Tribunale di Benevento ha così disposto:
“1. Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.560,51, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (07.09.2007) e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno sino al soddisfo;
2. Dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo sulla somma liquidata competono i soli interessi legali ex art. 1282 c.c.; 3. Condanna la convenuta al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 5.035,00 (di cui 200,00 per spese vive € 875,00 per fase di studio,
€ 740 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria e € 1.620,00 per fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché con distrazione in favore degli avv.ti IO NT
IO e CA VO, dichiaratisi antistatari.
4. Pone le spese di CTU,
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della convenuta
Parte_1
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto in via preliminare la qualità di imprenditrice alla parte attrice, ha ritenuto fondata la domanda, ritenendo la chiamata in causa dell'odierna convenuta rituale e sussistente nei presupposti normativi.
Ha rimarcato, in particolare, che la convenuta aveva inviato, alla parte attrice e dopo due mesi dall'incidente oggetto di causa, una lettera di richiamo del veicolo per vizi al freno a mano, a ciò provvedendo tramite la Controparte_6
Ha poi ritenuto ricostruita la dinamica dell'incidente attraverso la
[...]
relazione di servizio redatta dalla Polizia municipale e le prove testimoniali.
In conseguenza di quanto argomentato ha quindi affermato che l'incidente del
7.9.2007 si verificò a causa del malfunzionamento, derivante da vizio genetico, del freno a mano, e tale evento era pertanto addebitabile, a titolo di responsabilità aquiliana, al produttore del veicolo.
Ha liquidato il danno come da fatture prodotte attribuendone soltanto la parte imponibile stante la qualità di soggetto IVA della parte attrice.
3. La ha proposto appello contro la sentenza parziale del Parte_1
4.12.2014 e contro la sentenza n. 104/2018 con i seguenti motivi:
- Nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi (art. 163
n. 3 e 4, in combinazione con l'art. 164 c.p.c.). Violazione dell'art. 183, co. V,
c.p.c. in combinazione con gli artt. 106 c.p.c. e 269 c.p.c.. Violazione dell'art.
116 codice del consumo. violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione del principio della mutatio libelli e della domanda nuova vietata dall'art. 183, co. VI, n. 1
c.p.c., cambiando anche il soggetto convenuto in causa. Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.
– Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 2947 c.c. in combinazione con l'art. 2935 c.c. e l'art. 115 c.p.c..
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ss. c.c. anche in riferimento agli artt. 2056 e 1223 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. anche in riferimento all'art. 246 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 ss. c.c, in particolare degli art. 2727 ss. c.c. Violazione dell'art. 1227 I e
II co. c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante del giudizio.
Ha così concluso: “I – In via preliminare /pregiudiziale: a) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o comunque l'inammissibilità della domanda attorea come formulata nei confronti della chiamata in causa, ora appellante
per i motivi dedotti. II – Nel merito: Nella denegata ipotesi che Parte_1
la Corte adita non accolga l'eccezione di cui a punto I a), a) accertare e dichiarare nei confronti della l'intervenuta decadenza e/o Parte_1
prescrizione; b) in ogni caso, rigettare la domanda proposta nei confronti della società , perché infondata. In subordine: nella denegata ipotesi Parte_1
in cui la Corte di Appello dovesse ritenere fondata in parte o totalmente la domanda formulata dall'attrice, odierna appellata, nei confronti della chiamata in causa, odierna appellante , quest'ultima chiede che la Corte Parte_1
voglia accertare – considerate tutte le eccezioni e le altre circostanze dedotte - il concorso di nella causazione dell'evento dannoso e CP_2
determinare il danno da risarcire nei limiti della legge applicabile nel caso di specie, ridotto della parte conseguente al concorso. III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP, per tutti e due i gradi di giudizio;
IV – L'appellante dichiara sin d'ora di Parte_1
non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
4. Si è costituita che ha confutato punto per punto le CP_2
argomentazioni dell'appellante.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza parziale impugnata
è stata pubblicata in data 4 dicembre 2014 e l'appellante ha provveduto a formulare riserva di appello – la sentenza n. 104/2018, è stata pubblicata in data
25/5/2018; b) le sentenze non risultano notificate;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 4 settembre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo articolato motivo (Nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi (art. 163 n. 3 e 4, in combinazione con
l'art. 164 c.p.c.). Violazione dell'art. 183, co. V, c.p.c. in combinazione con gli artt. 106 c.p.c. e 269 c.p.c.. Violazione dell'art. 116 codice del consumo. violazione dell'art. 101 c.p.c.. Violazione del principio della mutatio libelli e della domanda nuova vietata dall'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., cambiando anche il soggetto convenuto in causa. Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.) la parte appellante ha sostenuto che “l'attrice non ha specificato nell'atto di citazione: a) In che qualità agisce (privato /consumatore/ imprenditore), né b) secondo quale normativa agisce, in altre parole, quale fosse la causa petendi della sua domanda.” (pag. 17 appello). Poi ha precisato che non aveva mai chiesto l'estromissione della anzi aveva sollevato Controparte_6
ripetutamente l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 nonché l'assoluta inammissibilità di sostituire la chiamata in causa alla convenuta poiché la chiamata in causa di un Controparte_3
terzo non può mai essere finalizzata alla sostituzione della parte convenuta originaria (pag.18 appello).
La parte appellante ha ritenuto quindi che la sostituzione avvenuta tra le due parti convenute ha comportato la modifica della domanda originaria e sulla sentenza parziale ha osservato: “Del tutto fuorviante è in proposito anche la motivazione della sentenza parziale, ove il Tribunale scusa l'attrice ed addebita alla la responsabilità perché ha intrattenuto con Controparte_3
l'attrice una corrispondenza preprocessuale, senza mai obiettare di essere carente di qualsiasi legittimazione passiva (cfr. pag. 2).”.
Ha ribadito che la domanda attorea era da considerarsi nulla poiché non era condivisibile “la motivazione del Tribunale in quanto gli elementi identificativi
– le parti, il petitum e la causa petendi – devono essere determinati o determinabili sin dal primo atto introduttivo di un giudizio e non possono essere cambiati in corso di causa. Essi possono essere integrati, precisati e modificati nei limiti dell'emandatio libelli. Nel caso de quo invece le parti sono state sostituite e la domanda completamente modificata.”.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato che la parte appellante nel precisare di non aver mai chiesto l'estromissione della non ha Controparte_6
provveduto ad evocare nel giudizio d'appello l'originaria convenuta, sebbene estromessa, non essendo sufficiente richiamare l'insussistenza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo. Qualora la chiamata di un terzo avvenga a titolo di responsabilità (e non di garanzia), poichè il convenuto, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, ha fatto riferimento alla propria qualità di distributore e non di concessionario o produttore, sussiste l'effetto estensivo automatico nei confronti dei terzi della domanda risarcitoria.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 Al contrario non sussiste alcuna sostituzione del terzo all'originario convenuto.
La ha sostenuto, nella memoria di costituzione Controparte_6
depositata in cancelleria in data 26 febbraio 2010, di non essere né produttore né venditore finale, bensì solo distributore degli autoveicoli a marchio nel territorio italiano, e, come tale, non può essere ritenuto Parte_1
responsabile per qualsivoglia asserito difetto del prodotto dalla stessa distribuito ai concessionari.
Ha poi evidenziato: A ciò si aggiunga che la lettera del 12 dicembre 2006, relativa all'azione di richiamo ed inviata all'attore da VG (doc. l), intestata
" — Distributore , Skoda, Audi, Seat e Volkswagen CP_7 Parte_1
Veicoli Commerciali" esordiva proprio indicando che non l'odierna parte processuale, bensì "il Costruttore ha accertato che, in alcuni Parte_1
veicoli T5 (omissis)... esiste la possibilità che durante l'azionamento del freno...". precisando che le azioni di richiamo sono interamente organizzate ed avviate dal Costruttore, che si avvale del distributore, in presenza di un potenziale problema su un esteso numero di telai, da accertarsi sul campo e che non implica, assolutamente, il fatto che su tutte le autovetture ricomprese nell'ampia gamma di telai, sussista effettivamente l'eventuale difetto. Nel caso di specie, l'originaria convenuta ha prodotto due lettere di richiamo, datate 28 aprile 2006 e 12 dicembre 2006, antecedenti al sinistro occorso all'automezzo di proprietà dell'attrice.
Le citate note sono state prodotte anche dal terzo chiamato in causa con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 2 c.p.c. (in data 11 marzo 2013), ancorchè oggetto di impugnativa della quale si argomenterà in seguito.
Per quanto esposto si palesa evidente l'infondatezza del motivo di appello.
8. Con il secondo motivo (Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art.
2947 c.c. in combinazione con l'art. 2935 c.c. e l'art. 115 c.p.c.) la parte
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 appellante ha sostenuto che sia intervenuta la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
In particolare ha affermato che l'eventuale costruzione difettosa del freno a mano andava fatta risalire ad una data antecedente all'immatricolazione del veicolo (30.12.2003), ed il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. non decorre dal fatto dell'incidente, ma dal momento in cui la proprietaria avrebbe comunque potuto conoscere il potenziale difetto, ovvero, il pericolo che il freno a mano potesse essere difettoso, vale a dire dalla data della lettera inviata prima dell'incidente, 28 aprile 2006, a cui seguiva una seconda comunicazione in data
12.12.2006.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
La parte appellante fa decorrere dalle date delle lettere di richiamo la maturazione del periodo utile alla prescrizione.
In particolare nella comparsa conclusionale, nel ribadire il motivo di appello, ha affermato: Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza (o avrebbe potuto avere conoscenza con
l'ordinaria diligenza) del danno e della sua riferibilità causale. Nel caso di specie, la conoscenza del potenziale difetto tecnico era già acquisita almeno dal maggio 2006, sulla base delle due comunicazioni (la prima il 28 aprile 2006 e la seconda il 12.12.2006, doc. 3 e 4 dell'appellante) inviate dalla
[...]
con invito di recarsi a un controllo presso un Servizio Controparte_3
Volkswagen (invito al quale l'appellata non ha adempiuto, come già più CP_2
volte ricordato), e comunque molto prima del sinistro del 07.09.2007. La chiamata in causa della , avvenuta solo il 21.11.2011, risulta Parte_1
pertanto in ogni caso tardiva.
Tale affermazione non è condivisibile.
Si rileva che le due note del 28 aprile 2006 e del 12 dicembre 2006 (antecedenti al sinistro occorso in data 7 settembre 2007) recano la medesima dicitura
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 Tali note però hanno indicato soltanto la possibilità dell'esistenza di un difetto al freno a mano e sono state inviate dopo tre anni dall'immatricolazione, in tale periodo di tempo non sono emerse denunzie per difetti, pertanto ben poteva essere ignorato dall'attrice il difetto tecnico rappresentato, dal produttore tramite il distributore, soltanto come possibile ed eventuale nelle richiamate note.
D'altra parte è la stessa parte appellante ad evidenziare che “Le lettere non affermano che il freno a mano sia difettoso, ma invitano la a rivolgersi CP_2
prima possibile a un Servizio Volkswagen per farsi fare gratuitamente questo controllo. Ciò che l'attrice, odierna appellata, non ha fatto. Se avesse dato seguito all'invito il sospetto sarebbe stato eliminato.” (pag. 28 appello).
Ciò posto, tenuto conto dell'evidenziato contenuto delle lettere di richiamo, si può ritenere che, in tema di responsabilità aquiliana, il termine prescrizionale nel caso di specie decorre dalla data dell'incidente occorso all'automezzo (7 settembre 2007). Ne consegue che, alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo (21.11.2011), non era maturata alcuna prescrizione.
9. Con il terzo motivo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ss. c.c. anche in riferimento agli artt. 2056 e 1223 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. anche in riferimento all'art. 246 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c, in particolare degli art. 2727 ss. c.c.
Violazione dell'art. 1227 I e II co. c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante del giudizio.) la parte appellante ha sostenuto che l'originaria attrice non ha fornito la prova del fatto illecito denunciato in suo danno a seguito dell'incidente accaduto in data 7 settembre
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_8
[...]
[...] . In particolare ha contestato la motivazione della sentenza nella parte in
[...]
cui, dopo aver esaminato le dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto: - In ragione di quanto innanzi detto, applicando il criterio aureo del “più probabile che non”, può affermarsi che l'incidente del 7.9.2007 ebbe a verificarsi a causa del malfunzionamento – derivante da vizio genetico – del freno a mano e, quindi, esso è ascrivibile a titolo di responsabilità aquiliana alla casa costruttrice del veicolo.”.
Ha quindi evidenziato che sia il Tribunale che la parte attrice hanno ignorato l'esistenza delle due lettere che la aveva inviato Controparte_3
alla oltre un anno prima dell'incidente - in data 28.4.2006 e 12.12.2006. CP_2
Con le indicate lettere la aveva sollecitato un Controparte_3
controllo del freno a mano, in quanto in alcune macchine di serie del tipo T5 poteva essersi verificato un difetto al medesimo. Il Giudice e la parte attrice nel corso del giudizio hanno tenuto conto soltanto della terza lettera in data
05.11.2007, recapitata dopo l'incidente. La parte appellante ha anche sostenuto l'assoluta genericità delle conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico nominato perché non ha fatto alcun riferimento all'incidente del 07.09.2007
“parlando in maniera del tutto astratta, generica e sommaria come il freno a mano “…avrebbe pregiudicato, in talune circostanze, il corretto funzionamento in posizione di stazionamento del veicolo…” (pag. 29 appello).
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.
Effettivamente il Giudice di primo grado non ha mai fatto alcun riferimento alle due lettere di richiamo (28.4.2006 e 12.12.2006) prodotte sia dalla Parte_1
che dall'odierna appellante. Le indicate lettere non sono state Controparte_3
contestate dalla parte attrice (con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3, depositata in data 29 marzo 2013, all'esito della produzione anche da parte di Parte_1
con la memoria di secondo termine, la parte attrice si è limitata a dichiarare:
[...]
“S'impugna e disconosce ad ogni effetto di legge la documentazione prodotta
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2 da contropartel'11.3.2013, inidonea a raggiungere qualsiasi prova…”. Tale formula di disconoscimento non è produttiva di alcun effetto poiché generica e di stile.
Ne deriva che la parte attrice avendo avuto conoscenza, prima dell'incidente, della possibilità che il freno a mano dell'automezzo potesse essere difettoso, avrebbe dovuto attivarsi per le opportune verifiche al fine di prevenire l'eventualità di un incidente. Quindi, pur condividendo la motivazione del
Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che l'incidente del 7.9.2007 ebbe a verificarsi a causa del malfunzionamento – derivante da vizio genetico, questa
Corte d'Appello ritiene che vada considerato il concorso di colpa da porre a carico della che non ha provveduto a dare riscontro alle lettere di CP_9
richiamo a lei inoltrate oltre un anno prima dell'incidente oggetto di causa.
Il concorso di colpa si ritiene di graduarlo nella misura del 70% da porre a carico della e tale percentuale viene individuata tenuto conto della Parte_2
tempestività delle due lettere di richiamo che, se opportunatamente riscontrate, avrebbero potuto comportare il non verificarsi dell'incidente del 7 settembre
2007.
10. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento della somma indicata nella sentenza di primo grado nella misura del 30% a suo carico ed il restante 70% a carico di , Parte_2
pertanto l'appellante va condannata al pagamento della somma di € 3.168,15, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (7.9.2007) e gli interessi legali anno per anno sino al soddisfo.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono liquidate in ragione dello scaglione di riferimento per l'effettiva somma a corrispondere (€ 3.168,15)
e le spese di CTU vanno poste a carico della parte appellante nella misura del
30%.
P.Q.M.
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Volkswagen AG contro CP_2 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza parziale Parte_1
del 04.12.2014, senza numero, e sentenza definitiva n. 104/2018 del Tribunale di Benevento, così definitivamente provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento della somma stabilita € 3.168,15, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto (7.9.2007) e gli interessi legali anno per anno sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in favore di;
CP_2
- Condanna la parte appellante al pagamento in favore di al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, per il secondo grado, in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA ed IVA se dovuta, con attribuzione all'avv. IO NT IO ed all'avv. CA VO, dichiaratisi anticipatari.
- Le spese di CTU vanno poste a carico della parte appellante nella misura del
30%, come liquidate in sentenza definitiva, restando a carico dell'originaria attrice, , il residuo 70%; CP_2
- Conferma nel resto le sentenze oggetto di impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
16 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_2