Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21602/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/02/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale recante la ditta “Autolavaggio Sprint” (p.iva ), P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giovanni Porzio n. 4, presso lo studio dell'Avv. CA-
SCIO ALESSANDRO (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Vespucci n. 172, rappresen- tato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea, in virtù di delega versata in atti.
- Resistente
È presente l'avvocato Cascio il quale si riporta alle difese e conclusioni in atti e chiede l'accoglimento del ricorso, evidenziando il residuo interesse ad una statuizione giudi- ziale, atteso che la riconosciuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione non si è tradotto in un provvedimento di annullamento in autotutela. Ad ogni modo accon- sente alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'atteggiamento proces- suale di non contestazione tenuto da controparte.
È presente la dottoressa Aprea Giuseppina che si riporta alle difese.
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Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate, e raggiungo- no un accordo sulle spese, concordandone la compensazione.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 21602/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale recante la ditta “Autolavaggio Sprint” (p.iva ), P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giovanni Porzio n. 4, presso lo studio dell'Avv. CA-
SCIO ALESSANDRO (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Vespucci n. 172, rappresen- tato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea, in virtù di delega versata in atti.
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente e tempestivamente depositato innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro (causa, poi, riassegnata all'intestato Giudice con decreto del 23 settembre 2022), la sig.ra Parte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 715/18 del 23/07/2018, con cui l' di Napoli le ha richiesto il pagamento della com- Controparte_1
plessiva somma di € 9.788,25 di cui:
- € 6.600,00 per sanzioni amministrative;
- € 1.980,00 per maggiorazioni ex art. 14 D.L. 145/13;
- € 1.200,00 per sanzioni amministrative;
- € 8,25 per spese di notifica.
Mediante tale ordinanza-ingiunzione venivano irrogate le sanzioni amministrative correlate alle violazioni accertate con rapporto n. NA 72752/2015 - RCU del
01.02.2016, redatto dall'Isp. del Lavoro . Controparte_2
Con detto verbale ed all'esito dell'accesso del 29 settembre 2015, veniva accertato e contestato che la sig.ra , nella sua qualità di Titolare della impre- Parte_1
sa individuale recante la ditta Autolavaggio Sprint di Matrullo Giuseppina, aveva im- piegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e non aveva consegnato all'atto dell'assunzione copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge n. 510/96 convertito con modifica- zioni della l. n. 608/96 e succ. modificazioni, ovvero copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D. lgs. Vo n. 152/97.
In diritto, l'opponente ha eccepito:
➢ l'intervenuta prescrizione della pretesa sottesa all'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovu- te per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
La sig.ra ha infatti rilevato che la sanzione è stata irrogata per una con- Pt_1
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dotta tenuta nel 2015, e che l'ordinanza ingiunzione n. 715/2018 era stata notifica- ta solo il 16/08/2022.
➢ L'irragionevole durata del procedimento sanzionatorio, richiamando la sen- tenza n. 1081 del Consiglio di Stato del 14.02.2022 secondo cui, non avendo la L.
689/1981 previsto un termine finale per la conclusione del procedimento sanzio- natorio, lo stesso non possa ingiustificatamente protrarsi sine die, con l'unico li- mite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione.
Costituitosi in giudizio, l' di Napoli, ha chiesto la Controparte_1
dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In particolare ha riconosciuto la piena fondatezza dell'eccezione di prescrizione, segnalando, tuttavia, come la maturazione della stessa non le fosse imputabile.
Ha, invero, precisato di aver emanato l'impugnata ordinanza ingiunzione in data
23/07/2018, e di aver provveduto quindi ad un primo tentativo di notifica all'indirizzo di residenza della ricorrente, restituito al mittente per irreperibilità.
A seguito di accertamenti anagrafici, l' aveva tra- Controparte_1
smesso in data 24/10/2018 prot. 49189 all' una Controparte_3
richiesta di notificazione dell'ordinanza allegata in atti, cui non sarebbe mai seguito alcun riscontro. Pertanto, l' avrebbe sollecitato l' a dare ri- CP_1 CP_3
scontro alla richiesta di notifica sia in data 21/02/2020 con prot. 9850, sia in data
14/10/2020 con prot. 36144 (allegati in atti ai nn. 6 e 7): tali solleciti avrebbero avuto riscontro solo in data 4/01/2023 con prot. 660/2023, mediante l'invio della copia dell'ordinanza ingiunzione n. 715/2018, notificata alla sig.ra il Pt_1
16/08/2022, e dunque oltre il termine prescrizionale di 5 anni.
Stante l'intervenuta prescrizione, l' ha rilevato di non aver Controparte_1
potuto procedere all'iscrizione a ruolo delle somme di cui all'ordinanza impugnata.
Il resistente ha ritenuto dunque documentalmente provato che CP_1
l'intervenuta prescrizione non gli sia addebitabile, e che l'ordinanza impugnata, mai iscritta a ruolo, non risulti lesiva di interessi della ricorrente. Inoltre ha soste- nuto di non poter essere ritenuto responsabile dei ritardi, imputabili all'
[...]
[...
[...] [...]
Controparte_4
Con ordinanza del 12.02.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.02.2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c.
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La domanda dell'opponente risulta fondata e deve pertanto trovare accogli- mento, per i motivi che seguono.
Non essendo stato emanato alcun provvedimento di annullamento in autotu- tela da parte dell' volto a porre nel nulla l'ordinanza- ingiunzione n. CP_1
715/18 del 23/07/2018, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Invero la resistente amministrazione non può limitarsi a riconoscere la fonda- tezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria azionata con l'atto impugnato, ma, all'esito della verifica di maturazione del termine di prescrizione, avrebbe dovuto provvedere al tempestivo annullamento in autotutela dell'atto, a nulla rilevando (nei rapporti con il soggetto sanzionato) eventuali ritardi nel procedi- mento notificatori dei terzi di cui si sia avvalso, soluzione che avrebbe fatto salve le eventuali iniziative di carattere risarcitorio da avviarsi nei confronti di detti terzi ove la loro condotta (inerte o imperita) abbia condotto alla non contestata fattispecie estintiva del credito (prescrizione).
La mancata adozione di un atto di annullamento in autotutela rende, pertanto, attuale l'interesse dell'opponente ad un intervento caducatorio da parte di questo
Giudice volto ad accertare la maturata prescrizione.
Il consenso prestato dal difensore dell'opponente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 715/18 emessa il 23/07/2018 dall' Controparte_1
e ne dispone l'annullamento, accertandosi la prescrizione
[...]
dei crediti ivi azionati;
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➢ compensa le spese di lite tra le parti.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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