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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9116/2020 R.G. vertente tra:
(Avv. CAPUTI FLORA) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. PAPPALARDO NICOLA) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Curatela fallimentare della Parte_1
[.
liquidazione, ha chiesto: “1) – accertare e dichiarare l'inesistenza di giusta causa, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 2474 c.c., e comunque l'inefficacia ex art. 167, co. 2, L.F., dei pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore del Dott. nel periodo 22 Parte_2 aprile 2010 / 15 febbraio 2013, per l'importo complessivo di € 67.845,00=, nonché nel periodo 8 marzo 2013 / 3 settembre 2014, per l'importo complessivo di € 26.874,79=; 2) – per l'effetto, condannare il Dott. alla restituzio ne a favore del Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 94.719,79=, o quanto meno Parte_3 ed in via subordinata della somma di € 46.719,19=, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., a decorrere dalla data di ciascun pagamento, nonché degli in teressi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c., a decorrere dalla proposizio ne della presente domanda;
3) – condannare altresì il convenuto alla rifusione delle spese e dei com pensi del presente giudizio”.
Costituendosi, il Dott. ha così concluso: “In via principale: 1) rigettare Controparte_1 la domanda proposta da parte attrice nei confronti del Dott. , in quanto del tutto infondata CP_1 in fatto e in diritto e comunque in quanto sfornita di prova in ordine alla presunta mancanza di giusta causa e/o inefficacia dei pagamenti percepiti, per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto;
In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare il diritto di credito del Dott. CP_1 verso la società (c.f. ) per l'importo di €.56.344,03, ai sensi dell'art. 1950 c.c., Parte_1 Pt_1 quali somme versate in qualità di fideiussore del debitore principale per l'effetto Parte_1 condannare la Curatela del al pagamento dell'importo di €.56.344,03 oltre Parte_3 interssi per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto;
In via subordinata: 3) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Dott. al CP_1 pagamento di somme in favore della , nella misura che sarà Parte_4 accertata in corso di causa, accertare e dichiarare il diritto alla compensazione ex art. 1242 c.c., nonché ex art. 56 L.F., con il credito vantato dal Dott. di €.56.344,03 oltre interessi (quale CP_1 credito maturato come fideiussore escusso per cui viene esercitato il regresso) e di €.7.267,84
(quale credito per prestazioni professionali rese ed ammesse al passivo del fallimento) o di quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto;
4) in ogni caso, accertare il diritto di credito del Dott.
per l'importo di €.7.267,84 di cui all'ammissione allo stato passivo del;
CP_1 Parte_3 per l'effetto compensare il predetto importo con l'importo per cui il Dott. sarà accertato CP_1 come tenuto al pagamento, per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto;
5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'escussione di testimoni. E' stato, quindi, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le domande attoree vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
La difesa della Curatela assume nell'atto di citazione che “con contratto preliminare sottoscritto in data 22 aprile 2010 (all. 5), il Dott. aveva promesso di cedere la Controparte_1 propria quota di partecipazione in al Sig. , dietro il pagamento della Parte_1 Persona_1 complessiva somma di € 74.000,00=, che doveva essere eseguito quanto ad € 20.000,00= a titolo di acconto e quanto ad € 54.000,00= in via dilazionata, a mezzo n. 54 rate di € 1.000,00= ciascuna, con scadenze mensili consecutive dal 7 luglio 2010 fino al 7 dicembre 2014; nella stessa scrittura privata, lo stesso Dott. aveva via via quietanzato i pagamenti ricevuti non dal Controparte_1 socio promittente acquirente, ma dalla società per l'importo complessivo di € Parte_1
48.000,00=, di cui € 20.000,00= in data 22 aprile 2010 ed € 28.000,00= a mezzo di n. 28 rate di €
1.000,00= ciascuna, incassate alle scadenze mensili consecutive intercorse dal 7 luglio 2010 fino al 7 ottobre 2012.”.
Dunque, la Curatela ritiene che il pagamento eseguito dalla società in bonis sia privo di giustificazione causale, essendo previsto il trasferimento di quote in favore di un altro socio
. Persona_1
Tuttavia, la Curatela, sulla quale gravava, quale parte attrice, l'onere probatorio, non ha dimostrato che la somma complessiva di € 48.000,00 sia stata pagata in favore del Dott. CP_1 dalla a titolo di pagamento del corrispettivo per il trasferimento delle quote sociali della Parte_1 stessa società.
Invero, va rilevato che dal documento attoreo n. 5, invocato dalla difesa della Curatela, si desume, al più, solo che il ha ricevuto degli acconti e dei pagamenti dilazionati sul previsto CP_1 trasferimento delle quote, ma nulla si evince su chi abbia effettuato quei pagamenti. Del resto, non risulta dagli atti del giudizio che dette somme ricevute dal fossero riconducibili o tracciate CP_1 dalla cassa o dai conti correnti della Parte_1
Va anche messo in evidenza che i testimoni escussi su tale tema hanno riferito che il pagamento di quelle somme venne effettuato dal promissario acquirente delle quote, cioè Per_1
.
[...]
Infatti, sebbene lo stesso , ascoltato come testimone di parte attrice in Persona_1 occasione dell'udienza del 4 ottobre 2022, abbia dichiarato: “confermo il capitolo che mi viene letto”
(capitolo che conteneva la domanda se il avesse ricevuto gli € 48.000,00 dalla società) ha
CP_1 poi però aggiunto “precisando che i pagamenti sono avvenuti finché ho potuto effettuare personalmente i pagamenti concordati con il Dott. per la cessione in mio favore delle quote
CP_1 sociali del stesso. I pagamenti che eseguivo in suo favore avvenivano una volta che ricevevo
CP_1 mensilmente lo stipendio e sono quelli indicati nel prospetto alle pagine 1 e 2 del documento n. 5) che mi viene mostrato …”. Quindi, dalla precisazione del teste si evince chiaramente che lo stesso ha inteso riferire che è stato lui personalmente a sborsare le somme corrisposte al per il
CP_1 pagamento delle quote sociali e non la società.
A ciò si aggiunga che il teste , in occasione dell'udienza del 13 giugno Testimone_1
2023, ascoltato come teste di parte attrice, ha confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, dichiarando di esserne a conoscenza “perché comunicatami da mio zio,
all'epoca dei fatti”. Dunque, il teste dichiara di aver avuto contezza del Persona_1 pagamento in favore del perché riferitogli dal diretto interessato all'acquisto delle quote CP_1 sociali, , che, come visto, sentito come testimone ha affermato di aver pagato il Persona_1
Dott. con proprie risorse e non con moneta della Quindi, anche tale teste ha CP_1 Parte_1 confermato il capitolo di prova e ha rimandato per la conoscenza dei fatti a quanto riferitogli dall'altro tese che, essendo diretto interessato, ha potuto riferire dei pagamenti eseguiti da parte sua al per cognizione diretta. CP_1
Quanto fin qui esposto, trova conferma nel fatto che la Curatela assume nell'atto di citazione che “Sempre la società aveva successivamente versato al Dott. l'ulteriore somma Controparte_1 complessiva di € 19.845,00=, di cui € 6.615,00= in data 19 dicembre 2012, € 6.615,00= in data 2 gennaio 2013, € 3.307,50= in data 11 gennaio 2013 ed € 3.307,50= in data 15 febbraio 2013 (all.
6 / 7)”.
In realtà, dall'esame dei documenti 6 e 7, invocati dalla Curatela, emerge sì che la società eseguì i pagamenti al ma tali pagamenti riguardarono l'attività di consulenza contabile e CP_1 fiscale svolta dal per la società (sul punto v. anche infra). Infatti, il documento 6 è un CP_1 estratto conto bancario della società che contempla l'importo di € 6.615,00 quale saldo delle fatture n. 35/2012 e 43/2012. Tali fatture sono state prodotte dal convenuto e recano ciascuna l'importo di
€ 3.307,50 la cui sommatoria è pari a quanto indicato nel predetto estratto conto bancario. Il documento 7 è invece un mastrino riferito a denominato “FORNITORI Controparte_1
NAZIONALI”, esercizio 2013, riferito evidentemente al servizio di consulenza fornito alla società dal con indicazioni di importi (€ 3.307,50) analoghi a quelli indicati nelle predette fatture. CP_1
D'altronde, che la percezione di tale complessiva somma di € 19.845,00 da parte del Dott. CP_1 afferisce tutta al pagamento di attività professionale è supportata dalle fatture emesse nel 2012 e
2013 con causali riconducibili a prestazioni professionali svolte per la in qualità di Parte_1 consulente contabile e fiscale (v. le sei fatture emesse per il periodo anzidetto e prodotte in giudizio dal Dott. sub doc. 2 fasc. convenuto). CP_1
Quindi, i pagamenti in questione non riguardavano il corrispettivo della predetta promessa di cessione di quote della Ne deriva che anche questo secondo gruppo di pagamenti, Parte_1 diversamente da quanto asserito dalla difesa della Curatela, non è imputabile al corrispettivo predetto.
Venendo ai pagamenti contestati al da parte della per complessivi € CP_1 Parte_1
26.874,79 nel periodo 8 marzo - 3 settembre 2014, la difesa della Curatela afferma nell'atto di citazione che “Oltre che privi di giusta causa e quindi ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c., i pagamenti percepiti dal Dott. per l'ulteriore importo complessivo di € Controparte_1
26.874,79= società la domanda di ammissione al concordato Parte_5 Parte_6 preventivo ed in particolare nel periodo dall'8 marzo 2013 fino al 3 settembre 2014 (cfr. all. 15 /
32), devono ritenersi inefficaci, ai sensi dell'art. 167, co. 2, L.F”.
A ben vedere, da numerosi elementi acquisiti agli atti (tra i quali, si rinvia a quanto in precedenza dedotto sui documenti 6 e 7 della produzione attorea) emerge che il Dott. ha CP_1 svolto per molti anni il ruolo di consulente contabile e fiscale della sicché quei Parte_1 pagamenti, come assume la sua difesa sono imputabili a quell'attività.
In primo luogo, le testimonianze rese da e Testimone_2 Testimone_3 particolarmente attendibili per avere questi lavorato per la hanno confermato, con Parte_1 dichiarazioni minuziose, che il era consulente contabile e fiscale della e che lo CP_1 Parte_1 stesso emetteva nei confronti della società le fatture relative ai propri compensi che gli venivano regolarmente pagate.
In secondo luogo, oltre ad avere prodotto copie delle fatture relative all'attività di consulenza, solo genericamente disconosciute dalla difesa Curatela, la difesa del ha CP_1 depositato, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., i documenti afferenti agli adempimenti del per la dell'anno 2012, dell'anno 2013 e dell'anno 2014, oltre al bilancio 2014, CP_1 Parte_1 depositato il 16.9.1025 (v. doc. 1, 2, 3, 4).
In terzo luogo, assume particolare rilievo la circostanza che in sede di verifica del passivo fallimentare della il credito del di € 7.267,84 (per “Attività professionale nel Parte_1 CP_1 periodo da novembre 2014 alla data di fallimento, oltre nel periodo successivo, in relazione agli adempimenti di passaggio alla curatela fallimentare (bilancio al 31.12.14, tenuta contabilit 2015 e frazione 2016 fino al fallimento, dichiarazioni redditi ed iva 2014, comunicazioni annuali dati iva per il 2014, chiusure bilancio 2015 e 2016, bozze dichiarazione dei redditi 2015 e frazione 2016”)
è stato ammesso dal GD “come da proposta del Curatore”, cioè con riserva e leggendo la riserva del Curatore (“Si propone di ammetter il credito come da domanda, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme pagate dalla società in concordato al creditore sulla base di un non meglio individuato rapporto giuridico …”), si desume che anche il Curatore, con i documenti a sua disposizione, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto professionale tra la società ed il CP_1 al momento della valutazione sommaria tipica della verifica dello stato passivo, anche se ritenuto non ancora ben definito, tanto che anziché rigettare la domanda di ammissione al passivo la ha
(seguendo una terza via tra il rigetto e l'accoglimento pieno) ammessa con la predetta riserva.
Si aggiunga, ancora, che il fatto, allegato dalla difesa della Curatela, che il nome del CP_1 non fosse indicato nella proposta di concordato preventivo della tra i professionisti Parte_1 creditori della società non vuol significare necessariamente che il non ha avuto alcun CP_1 rapporto professionale con la società, ben potendo lo stesso non essere compreso tra i creditori della società perché regolarmente pagato. Del resto, si è visto che nel domandare l'ammissione al passivo della dopo il suo fallimento il ha vantato un credito per prestazioni professionali Parte_1 CP_1 relativo ad un periodo in cui la società era già in concordato preventivo (“Attività professionale nel periodo da novembre 2014 alla data di fallimento, oltre nel periodo successivo … “), mentre non ha fatto riferimento ad alcun credito anteriore al concordato che, solo in questo, caso avrebbe dovuto essere contemplato nella proposta concordataria. Il mancato inserimento del Recchia tra i crediti professionali nella proposta di concordato della è, quindi, un fatto neutro dal quale non Parte_1 potere desumere alcun elemento di prova contrario alla sussistenza di detto rapporto professionale che invece trova conferma nelle varie acquisizioni probatorie di cui si è detto.
La Curatela ha anche invocato l'inefficacia ex art. 167 co. 2 l.f.: la società aveva presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché i pagamenti in questione per complessivi € 26.874,79 sarebbero inefficaci verso la massa dei creditori.
La doglianza non ha pregio.
La norma richiamata prevede che solo gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dall'autorità giudiziaria. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto deve dunque tener conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione, se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possono, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale. La valutazione va compiuta caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l'atto risulta perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (tra le altre, Cass. n. 36370/2023).
Nel caso che ci occupa, come visto, il Dott. anche durante la procedura di CP_1 concordato ha svolto per la consulenza fiscale e contabile. Trattasi di un servizio Parte_1 senz'altro imprescindibile per l'attività d'impresa anche in concordato preventivo che viene svolto
(indirettamente) anche nell'interesse dei creditori e rientra quindi tra quei costi di funzionamento necessari che possono essere sostenuti dall'imprenditore/debitore che pur se in concordato conserva la gestione dell'impresa (cfr. art. 167 co. 1 l.f.).
Inoltre, i pagamenti dei compensi in questione non riguardavano crediti anteriori, ma appunto crediti sorti durante la procedura di concordato preventivo e quindi prededucibili ex art. 111 co. 2 l.f. (oltre che privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c.), quindi non in violazione della par condicio creditorum, come dedotto genericamente dalla Curatela attrice senza specifica indicazione dei crediti che sarebbero stati pretermessi.
3. Con la domanda riconvenzionale il convenuto, in via principale, ha azionato il suo credito verso la per l'importo di € 56.344,03, ai sensi dell'art. 1950 c.c., quali somme versate Parte_1 in qualità di fideiussore del debitore principale, la stessa Parte_1
Il fallimento della intervenuto ancor prima dell'introduzione del presente Parte_1 giudizio, rende improcedibile la domanda proposta.
In effetti, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 del R.D. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare), qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda di pagamento somme deve essere dichiarata improcedibile (ex plurimis: Cass. 5.8.2011, n. 17035; Cass. 22.12.2005 n. 28481; Cass. 09.7.2005, n. 14468). In pratica, secondo il citato art. 52 L.F., la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento soggiace al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, come disciplinato dagli artt. 93 e ss. L.F.
Il rigetto delle domande attoree esonera dall'esame delle domande riconvenzionali subordinate, tese alla compensazione dei crediti vantati dal Dott. CP_1
3. Stante la parziale soccombenza del convenuto, le spese e le competenze di lite vanno compensate per 1/5 e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da €
52.00,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale, proposta in via principale;
3) dichiara non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali, proposte in via subordinata;
4) condanna la fallimentare , al pagamento di 4/5 Pt_4 Controparte_2 delle spese processuali in favore di che, in detta ridotta misura, si Controparte_1 liquidano in euro 11.280,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 13/10/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana