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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5086 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roccalumera, via Umberto I n. 145 Roccalumera, presso lo studio dell'avv. Concetta La Torre, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Fabrizi, 109 presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29.07.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in Roccalumera il 16.12.1995 Controparte_1
e dal quale sono nati in Messina i figli il 17.7.1996 e il 9.3.1999. Persona_1 Per_2 Ha dedotto, a tale fine, che con sentenza n. 1751/2023 pubblicata il 06.10.2023, il
Tribunale di Messina dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, i quali non si sono più riconciliati e, anzi, hanno vissuto separatamente formando ciascuno una nuova sfera di affetti e relazioni.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
11.02.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.04.2025, si è costituito CP_1
il quale ha aderito alla domanda di divorzio e, dopo avere premesso che la
[...] ricorrente ha instaurato, da anni, una stabile convivenza e svolge attività lavorativa e che anche i figli, entrambi maggiorenni, hanno raggiunto l'autonomia economica, ha chiesto che nessun obbligo di contribuzione fosse posto a suo carico nei loro confronti.
All'udienza del 26.05.2025, il Giudice delegato, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ritiene il collegio che ricorrono tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1751/23 del Tribunale di Messina, pubblicata il 6.10.2023 ed ormai irrevocabile;
inoltre, dall'esame della suddetta sentenza emerge chiaramente che dalla data di comparizione dei coniugi in quel procedimento
(16.12.2020) alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, come emerso all'evidenza nel corso della loro audizione, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Nulla deve essere disposto nei rapporti economici tra le parti, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda di assegno divorzile.
Quanto invece alle statuizioni economiche nei confronti dei figli, giova rilevare che sebbene la ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del padre, deve in tal sede essere scrutinata la richiesta del resistente di revoca della statuizione contenuta nella sentenza di separazione intercorsa tra le parti che ha posto a carico del l'obbligo di contribuzione per il mantenimento CP_1 della sola figlia che, alla data del presente ricorso, ha compiuto già 25 anni. Persona_3
A fronte dell'allegazione di parte resistente in ordine alla raggiunta autonomia economica della figlia, sentita personalmente, ha riferito che invero la figlia Parte_1 ancora è con lei convivente - salvo trascorrere solo alcuni week end fuori casa presso il di lei fidanzato - ed economicamente a suo carico, senza tuttavia dare prova di dette circostanze né della oggettiva impossibilità della figlia, non per sua colpa, di svolgere attività lavorativa.
Sul punto deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952).
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, la figlia delle parti ha compiuto venticinque anni;
non ha proseguito gli studi e non è altrimenti emerso né provato che la stessa non sia in condizioni di conseguire l'indipendenza economica.
Per tale ragione, deve essere revocato il contributo di mantenimento disposto a carico di parte ricorrente, all'esito del giudizio di separazione tra i coniugi, in favore della figlia maggiorenne.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, e della non opposizione della ricorrente alla istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia formalizzata dal resistente, sicché sul punto non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5086/24
R.G., così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.12.1995 in Roccalumera con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roccalumera, anno 1995, atto 21, parte II, serie A, da da Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Sicilia (Messina) il 23/02/1974;
2. revoca l'assegno a carico di e a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne;
[...] Persona_3
3. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccalumera di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile del 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5086 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roccalumera, via Umberto I n. 145 Roccalumera, presso lo studio dell'avv. Concetta La Torre, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Fabrizi, 109 presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29.07.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in Roccalumera il 16.12.1995 Controparte_1
e dal quale sono nati in Messina i figli il 17.7.1996 e il 9.3.1999. Persona_1 Per_2 Ha dedotto, a tale fine, che con sentenza n. 1751/2023 pubblicata il 06.10.2023, il
Tribunale di Messina dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, i quali non si sono più riconciliati e, anzi, hanno vissuto separatamente formando ciascuno una nuova sfera di affetti e relazioni.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
11.02.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.04.2025, si è costituito CP_1
il quale ha aderito alla domanda di divorzio e, dopo avere premesso che la
[...] ricorrente ha instaurato, da anni, una stabile convivenza e svolge attività lavorativa e che anche i figli, entrambi maggiorenni, hanno raggiunto l'autonomia economica, ha chiesto che nessun obbligo di contribuzione fosse posto a suo carico nei loro confronti.
All'udienza del 26.05.2025, il Giudice delegato, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ritiene il collegio che ricorrono tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1751/23 del Tribunale di Messina, pubblicata il 6.10.2023 ed ormai irrevocabile;
inoltre, dall'esame della suddetta sentenza emerge chiaramente che dalla data di comparizione dei coniugi in quel procedimento
(16.12.2020) alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, come emerso all'evidenza nel corso della loro audizione, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Nulla deve essere disposto nei rapporti economici tra le parti, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda di assegno divorzile.
Quanto invece alle statuizioni economiche nei confronti dei figli, giova rilevare che sebbene la ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del padre, deve in tal sede essere scrutinata la richiesta del resistente di revoca della statuizione contenuta nella sentenza di separazione intercorsa tra le parti che ha posto a carico del l'obbligo di contribuzione per il mantenimento CP_1 della sola figlia che, alla data del presente ricorso, ha compiuto già 25 anni. Persona_3
A fronte dell'allegazione di parte resistente in ordine alla raggiunta autonomia economica della figlia, sentita personalmente, ha riferito che invero la figlia Parte_1 ancora è con lei convivente - salvo trascorrere solo alcuni week end fuori casa presso il di lei fidanzato - ed economicamente a suo carico, senza tuttavia dare prova di dette circostanze né della oggettiva impossibilità della figlia, non per sua colpa, di svolgere attività lavorativa.
Sul punto deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952).
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie, la figlia delle parti ha compiuto venticinque anni;
non ha proseguito gli studi e non è altrimenti emerso né provato che la stessa non sia in condizioni di conseguire l'indipendenza economica.
Per tale ragione, deve essere revocato il contributo di mantenimento disposto a carico di parte ricorrente, all'esito del giudizio di separazione tra i coniugi, in favore della figlia maggiorenne.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, e della non opposizione della ricorrente alla istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia formalizzata dal resistente, sicché sul punto non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5086/24
R.G., così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.12.1995 in Roccalumera con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roccalumera, anno 1995, atto 21, parte II, serie A, da da Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
Sicilia (Messina) il 23/02/1974;
2. revoca l'assegno a carico di e a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne;
[...] Persona_3
3. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccalumera di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile del 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)