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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COLETTI CHIARA e dell'avv. BRIKENA DAJA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CRISTINA DI NATALE, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in MOLDOVA in data 30/08/2012, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/02/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 14/02/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 208/24 depositata in data 30/07/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/03/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in MOLDOVA in data 30/08/2012, non trascritto in Italia, alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il 14/02/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Nulla per spese.
Perugia, 28/04/2025. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COLETTI CHIARA e dell'avv. BRIKENA DAJA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CRISTINA DI NATALE, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in MOLDOVA in data 30/08/2012, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/02/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 14/02/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 208/24 depositata in data 30/07/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/03/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in MOLDOVA in data 30/08/2012, non trascritto in Italia, alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il 14/02/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Nulla per spese.
Perugia, 28/04/2025. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino