Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Ordinanza collegiale 11 aprile 2023
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 29 settembre 2023
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06636/2025REG.PROV.COLL.
N. 09363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9363 del 2023, proposto da Sergema s.c.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 922916758A, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caselle in Pittari, non costituito in giudizio;
nei confronti
General Enterprise s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria e Valentina Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1830 del 25 luglio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio General Enterprise s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione del Comune di Caselle in Pittari del 12 gennaio 2023 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della procedura di affidamento del “ Servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero dei rifiuti CONAI e gestione centro di raccolta comunale” per un importo complessivo di euro 379.739,65;
- dal verbale di gara n. 6 del 21 dicembre 2022 con cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 codice degli appalti, ha ritenuto sufficienti le giustificazioni prodotte dalla controinteressata, in seguito alla pubblica contestazione di anomalia
- dal verbale di gara n. 7 del 27 dicembre 2022, attraverso cui la Commissione ha effettuato la valutazione dell'anomalia in forma pubblica, è stata stilata la graduatoria finale ed è stata, infine, definita la proposta di aggiudicazione in favore della società controinteressata;
- da ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente del procedimento.
2. La Sergema s.c.s. ha impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, sulla base dei seguenti motivi: violazione di legge, violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 21 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e ss. del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell’articolo 1, comma 161, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021); eccesso di potere, contraddittorietà in atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità perplessità violazione dei principi di coerenza, compatibilità, imparzialità e buona amministrazione, violazione dei principi di proporzionalità adeguatezza e ragionevolezza, violazione del principio di affidamento, della buona fede e della leale collaborazione, violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost.
3. Con il medesimo ricorso la Sergema s.c.s. ha domandato l’accertamento dell’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 121 c.p.a. o, in subordine, dell’art. 122 c.p.a. e conseguentemente del suo diritto al subentro ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e la condanna di parte resistente al risarcimento ex art. 30 c.p.a. di tutti i danni, nonché al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.
4. Con la sentenza n. 1830 del 25 luglio 2023 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controinteressata.
5. La Sergema s.c.s. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati
I – error in iudicando e in procedendo : violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 c.p.a., in relazione agli artt. 39 c.p.a. e 191 e ss. c.p.c.;
II - error in iudicando e in procedendo : violazione e falsa applicazione della legge n. 178/2020, art. 161, comma 1, in relazione alla comunicazione unionale 2022/C-131, 1/01 e alla circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022;
III - error in procedendo e in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 1372 c.c. e artt. 1361 e ss. c.c.
6. Si è costituita in giudizio la General Enterprise s.r.l. eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con ordinanza n. 5075 del 18 dicembre 2023 l’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza è stata respinta e, con successiva ordinanza n. 6226 dell’11 luglio 2024, è stata disposta una verificazione per accertare “ la correttezza del calcolo del costo della manodopera effettuato dalla General Enteprise s.r.l., nonché la possibilità per quest’ultima di garantire, attraverso il concreto contenuto dell’offerta, la continuità del servizio, anche in considerazione della frazione di costo necessaria per sostituire il personale assente (per malattia, ferie e altre evenienze)… (nonché) la disponibilità da parte della General Enterprise s.r.l di unità di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato idonee a poter essere utilizzate per provvedere alle predette sostituzioni e, in caso di esito positivo dell’indagine al riguardo, l’incidenza di tale dato sul costo del lavoro e sul monte ore effettivo”.
8. In data 17 febbraio 2025 la Sergema s.c.s. ha depositato la propria rinuncia all’appello, a spese compensate, sottoscritta per adesione dal difensore della controparte.
9. Con note del 18 febbraio 2025 e del 13 maggio 2025 le parti hanno chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
10. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Per effetto della rinuncia della Sergema s.c.s. all’appello, deve dichiararsi l’estinzione del relativo giudizio.
12. In ragione dell’esito della controversia e dell’accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese del grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia all’appello e dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del presente grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO