TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 28492/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Corsiero, elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE), alla Via S. Francesco d'Assisi n. 118;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Vicidomini, elettivamente domiciliato in Monte di Procida (NA), alla Via Roma n. 12;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24189/2024 del Giudice di Pace di CP_2 notificata in data 11 dicembre 2024.
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 24189/2024 resa dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma. CP_2
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. 07120190086165105000 Controparte_1 dell'importo di € 657,29 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla di nel 2015, per l'irregolarità della notifica della CP_2 CP_2 medesima e per la sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Il giudice di prime cure, dopo avere riscontrato l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa e/o irregolare notifica dello stesso e l'assenza di qualsivoglia prova fornita dal per dimostrare il contrario, ha ritenuto fondata l'eccezione di CP_3 avvenuta decadenza del diritto a riscuotere il credito e di prescrizione. Ha dunque annullato la cartella esattoriale e ha condannato le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
, notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 30 Parte_1 dicembre 2024.
L'appellante, dopo avere eccepito la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta, ha qualificato la domanda spiegata dal contribuente come un'opposizione recuperatoria, censurandone la tardività per essere stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Per ultimo, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del contribuente, essendo l'impugnazione stata proposta a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973. Il ha dunque concluso per la tardività, inammissibilità CP_3
e/o infondatezza della domanda spiegata in primo grado e, per l'effetto, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante Controparte_1
e censurando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame, ritenendo che la domanda spiegata in primo grado andasse qualificata ai
- 2 -
sensi dell'art. 615, co. 1°, c.p.c., come tale non soggetta a termini, e non come opposizione recuperatoria, non avendo lo stesso mai eccepito l'omessa notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata. Inoltre, quanto al riparto dell'onere probatorio, ha affermato che era onere dell' Controparte_4 provare l'esistenza, la validità ed il possesso del titolo esecutivo vantato, allegando la cartella esattoriale, la relata di notifica e la sottesa contravvenzione in originale;
ha altresì reiterato l'eccezione di prescrizione. In conclusione, ribadendo la sussistenza di un proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ha chiesto all'odierno Giudice di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dal contribuente in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione, infatti, sono conformi a quanto disposto dalla citata norma poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Venendo al merito, il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da
[...] avverso la cartella esattoriale n. 07120190086165105000, emessa a suo CP_1 carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel Controparte_2
2015. Il Giudice di Pace di con la sentenza qui impugnata, ha annullato la CP_2 suddetta cartella di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, non avendo il fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza della cartella CP_3 stessa o della sua notifica.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per triplice ordine di profilo: la tardività della domanda ex art. 7 del D.lgs. n.
- 3 -
150/2011; la mancata prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella ex art. 28 della L. n. 689/1981; la carenza di interesse ad agire del contribuente.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha fondato la doglianza muovendo dalla qualificazione della domanda come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs.
150/2011, e non già come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. come ritenuta dal primo giudice.
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, va precisato che, riguardo alla cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent.
n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Inoltre, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che
- 4 -
va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. Ciò è quanto avvenuto nella specie.
Nondimeno, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio, emerge che la cartella esattoriale è stata impugnata per eccepire non già l'omessa notifica del verbale di accertamento, bensì la prescrizione della pretesa impositiva e l'irritualità della notifica della cartella esattoriale in oggetto. Nella fattispecie, l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ed è dunque stata correttamente formulata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c.
Difatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019; vd. anche Cass. ordinanza n. 18152/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende, quindi, l'infondatezza del primo motivo dell'appello poiché l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine di proposizione.
Al contempo, la Suprema Corte, con la sent. n. 13373/2008, ha affermato che la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'azione spiegata.
Ebbene, dalla disamina del petitum e della causa petendi emerge chiaramente come la domanda fosse diretta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'estinzione dei Controparte_4 crediti di cui alla cartella impugnata, dovuta a maturata prescrizione quinquennale. Pertanto, non può dubitarsi che l'opponente avesse tutto l'interesse ad azionare una simile pretesa al fine di ottenere un accertamento negativo circa la debenza delle pretese creditorie vantate con l'atto, nonché evitare la minaccia di successive azioni esecutive.
- 5 -
Infine, è altresì privo di pregio il motivo di gravame a mezzo del quale l'agente della riscossione ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito, così come accertata nella sentenza impugnata.
In primo luogo, giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il Concessionario ha provveduto a depositare nel giudizio di primo grado materiale probatorio idoneo a dimostrare la ritualità della notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 10 settembre 2021. Tuttavia, nonostante la non condivisibile motivazione in parte qua resa dal primo giudice, le conclusioni alle quali è giunta la sentenza gravata meritano continuità per le ragioni che seguono.
Avendo riguardo all'anno di comminazione della sanzione amministrativa in questione, il 2015, nonché alla data di asserita notifica del verbale di accertamento, il
27 marzo 2015, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 risulta essere già spirato al momento della notifica dell'atto opposto, non trovando applicazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui il ruolo n. 2019/006610, oggetto del presente giudizio, è stato affidato all'Agente della Riscossione, dunque il 20 marzo 2019, come si evince dalla documentazione versata in atti.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Tale circostanza non viene in rilievo nel caso di specie e, di conseguenza, la relativa disciplina non risulta applicabile.
- 6 -
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure.
L'appello, dunque, va rigettato.
Avendo riguardo alla parziale soccombenza reciproca (cfr. rigetto eccezione ex art. 342 c.p.c.), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 28492/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 28492/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Corsiero, elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE), alla Via S. Francesco d'Assisi n. 118;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Vicidomini, elettivamente domiciliato in Monte di Procida (NA), alla Via Roma n. 12;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24189/2024 del Giudice di Pace di CP_2 notificata in data 11 dicembre 2024.
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 24189/2024 resa dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma. CP_2
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. 07120190086165105000 Controparte_1 dell'importo di € 657,29 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla di nel 2015, per l'irregolarità della notifica della CP_2 CP_2 medesima e per la sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Il giudice di prime cure, dopo avere riscontrato l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa e/o irregolare notifica dello stesso e l'assenza di qualsivoglia prova fornita dal per dimostrare il contrario, ha ritenuto fondata l'eccezione di CP_3 avvenuta decadenza del diritto a riscuotere il credito e di prescrizione. Ha dunque annullato la cartella esattoriale e ha condannato le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
, notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 30 Parte_1 dicembre 2024.
L'appellante, dopo avere eccepito la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta, ha qualificato la domanda spiegata dal contribuente come un'opposizione recuperatoria, censurandone la tardività per essere stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Per ultimo, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del contribuente, essendo l'impugnazione stata proposta a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973. Il ha dunque concluso per la tardività, inammissibilità CP_3
e/o infondatezza della domanda spiegata in primo grado e, per l'effetto, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante Controparte_1
e censurando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame, ritenendo che la domanda spiegata in primo grado andasse qualificata ai
- 2 -
sensi dell'art. 615, co. 1°, c.p.c., come tale non soggetta a termini, e non come opposizione recuperatoria, non avendo lo stesso mai eccepito l'omessa notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata. Inoltre, quanto al riparto dell'onere probatorio, ha affermato che era onere dell' Controparte_4 provare l'esistenza, la validità ed il possesso del titolo esecutivo vantato, allegando la cartella esattoriale, la relata di notifica e la sottesa contravvenzione in originale;
ha altresì reiterato l'eccezione di prescrizione. In conclusione, ribadendo la sussistenza di un proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ha chiesto all'odierno Giudice di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dal contribuente in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione, infatti, sono conformi a quanto disposto dalla citata norma poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Venendo al merito, il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da
[...] avverso la cartella esattoriale n. 07120190086165105000, emessa a suo CP_1 carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel Controparte_2
2015. Il Giudice di Pace di con la sentenza qui impugnata, ha annullato la CP_2 suddetta cartella di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, non avendo il fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza della cartella CP_3 stessa o della sua notifica.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per triplice ordine di profilo: la tardività della domanda ex art. 7 del D.lgs. n.
- 3 -
150/2011; la mancata prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella ex art. 28 della L. n. 689/1981; la carenza di interesse ad agire del contribuente.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha fondato la doglianza muovendo dalla qualificazione della domanda come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs.
150/2011, e non già come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. come ritenuta dal primo giudice.
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, va precisato che, riguardo alla cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent.
n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Inoltre, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che
- 4 -
va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”. Ciò è quanto avvenuto nella specie.
Nondimeno, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio, emerge che la cartella esattoriale è stata impugnata per eccepire non già l'omessa notifica del verbale di accertamento, bensì la prescrizione della pretesa impositiva e l'irritualità della notifica della cartella esattoriale in oggetto. Nella fattispecie, l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ed è dunque stata correttamente formulata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c.
Difatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione, “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (Cass. ordinanza n. 30094 del 2019; vd. anche Cass. ordinanza n. 18152/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende, quindi, l'infondatezza del primo motivo dell'appello poiché l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine di proposizione.
Al contempo, la Suprema Corte, con la sent. n. 13373/2008, ha affermato che la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'azione spiegata.
Ebbene, dalla disamina del petitum e della causa petendi emerge chiaramente come la domanda fosse diretta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'estinzione dei Controparte_4 crediti di cui alla cartella impugnata, dovuta a maturata prescrizione quinquennale. Pertanto, non può dubitarsi che l'opponente avesse tutto l'interesse ad azionare una simile pretesa al fine di ottenere un accertamento negativo circa la debenza delle pretese creditorie vantate con l'atto, nonché evitare la minaccia di successive azioni esecutive.
- 5 -
Infine, è altresì privo di pregio il motivo di gravame a mezzo del quale l'agente della riscossione ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito, così come accertata nella sentenza impugnata.
In primo luogo, giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il Concessionario ha provveduto a depositare nel giudizio di primo grado materiale probatorio idoneo a dimostrare la ritualità della notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 10 settembre 2021. Tuttavia, nonostante la non condivisibile motivazione in parte qua resa dal primo giudice, le conclusioni alle quali è giunta la sentenza gravata meritano continuità per le ragioni che seguono.
Avendo riguardo all'anno di comminazione della sanzione amministrativa in questione, il 2015, nonché alla data di asserita notifica del verbale di accertamento, il
27 marzo 2015, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 risulta essere già spirato al momento della notifica dell'atto opposto, non trovando applicazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui il ruolo n. 2019/006610, oggetto del presente giudizio, è stato affidato all'Agente della Riscossione, dunque il 20 marzo 2019, come si evince dalla documentazione versata in atti.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Tale circostanza non viene in rilievo nel caso di specie e, di conseguenza, la relativa disciplina non risulta applicabile.
- 6 -
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure.
L'appello, dunque, va rigettato.
Avendo riguardo alla parziale soccombenza reciproca (cfr. rigetto eccezione ex art. 342 c.p.c.), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 28492/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -