Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1565/2022
tra
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. GIOVANNI SICUSO, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
AC MA cod. fisc. e RE IO C.F._1
cod. fisc. rappresentati e difesi dall'Avv. EMANUELE C.F._2
AC, giusta procura in atti
Resistenti
E nei confronti di
CORSO FAUSTO cod. fisc. C.F._3
Convenuto Contumace
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, l'INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO esponeva che in data 18.01.2017 verso le 10:00, CA NT, dipendente della ditta individuale OR
FA, mentre si trovava presso il cantiere edile aperto in c.da Monasteri, in abitazione di proprietà dei coniugi FA IZ e RE AN, intento a svolgere le proprie mansioni di manovale edile, nell'eseguire i lavori di demolizione di una scala in cemento della villetta dei coniugi FA e RE, su espressa indicazione del datore di lavoro, a causa del cedimento della predetta scala, cadeva dal pianerottolo su cui si trovava sino al piano terra da un'altezza di oltre 3,00 metri riportando delle lesioni;
che le modalità dell'esecuzione della demolizione, gli strumenti di lavoro ed i tempi di esecuzione erano disposti personalmente dal datore di lavoro, che non aveva eseguito le verifiche sullo stato di conservazione e stabilità delle strutture da demolire, prima di far accedere il lavoratore o disporre la sua permanenza in area non sicura né protetta e non erano presenti in cantiere mezzi provvisionali per impedire la caduta dall'alto dei lavoratori;
che il rapporto di lavoro di CA NT non era stato regolarizzato ed il lavoratore non aveva ricevuto alcuna informativa sui rischi di cantiere né alcuna formazione specifica;
che la ditta OR FA era priva di iscrizione alla Camera di
Commercio per la tipologia di appalto affidato dai committenti e per il cantiere di c.da
Monasteri non era stato predisposto il documento di valutazione rischi di cui all'art. 17
del D.Lgs 81/08 e la ditta risultava priva di DURC e della dichiarazione di cui all'art. 14
del D.Lgs 81/08.
Rilevava che l'infortunio era conseguito alla violazione delle norme di generale prudenza, diligenza e perizia e del generale principio di cui all'art. 2087 c.c. nonché di
II una pluralità di norme di prevenzione antinfortunistiche ed, in particolare, degli artt. 90
comma 9, 150 e ss., 159 e Allegato XVII del D.Lgs 81/08; che il fatto costituiva reato di lesioni colpose, commesso con violazione di norme antinfortunistiche in danno di
CA NT, da parte di OR FA (in qualità di datore di lavoro) e dei resistenti e
FA IZ e RE AN (nella qualità di committenti della ditta affidataria)
per il ruolo che rivestivano all'epoca dei fatti, di tutela e sicurezza contro gli infortuni sul lavoro da cui ne derivava, per gli stessi, la responsabilità ex artt. 10 e 11 del T.U.
30.6.1965 n. 1124 nei confronti dell'INAIL per le indennità erogate. Deduceva che i convenuti, avendo una posizione di garanzia e tutela in ambito antinfortunistico nella lavorazione eseguita dall'infortunato, in cooperazione tra loro ed ognuno per il ruolo di garanzia rivestito nella complessa organizzazione del cantiere di lavoro cui operava
CA NT, non avevano messo a disposizione di quest'ultimo dei mezzi adeguati per lo svolgimento del lavoro in operazioni altamente rischiose che si svolgevano in presenza di situazioni oggettivamente pericolose;
di non avere impartito l'ordine di utilizzare, per il lavoro cui era intento il dipendente, dei presidi antinfortunistici e di non aver vigilato a sufficienza, affinché il lavoratore utilizzasse le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche, apprestando un modus operandi che era divenuto causa efficiente dell'evento lesivo. Evidenziava che la scelta imprenditoriale, priva dei requisiti di sicurezza, era stata causa diretta ed efficiente ai fini dell'occorso evento infortunistico e che i committenti avevano accettato di procedere con lavori in
“economia”, omettendo ogni controllo amministrativo e tecnico sulla ditta che, nei fatti,
si era rivelata non idonea alla specifica attività di ristrutturazione affidata e che le omissioni sulle specifiche norme di tutela, sia nella fase della scelta dell'esecutore materiale che in quella di effettiva esecuzione, aveva concretizzato il rischio che aveva causato l'evento lesivo.
III Rappresentava, inoltre, che, in conseguenza dell'infortunio, veniva instaurato un procedimento penale nei confronti dei convenuti FA IZ e RE AN,
concluso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in assenza dei presupposti per il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. ed, altresì, un procedimento penale nei confronti di OR FA, conclusosi con sentenza di condanna n. 1376/2021 del 29.4.2021.
Deduceva, inoltre, di aver corrisposto l'indennità assicurativa di euro 33.296,01
all'operaio CA NT, per l'infortunio sul lavoro verificatosi in data 18.1.2017.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, OR FA, FA IZ e RE AN, al fine di sentir condannare solidalmente i convenuti alla corresponsione della somma di euro
33.296,01, versata dall'Istituto a titolo di indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 10 e 11
del T.U. del DPR n. 1124/65, oltre interessi compensativi di legge dal calcolo al soddisfo.
Si costituivano RE AN e FA IZ, i quali chiedevano il rigetto delle domande formulate dall'istituto ricorrente, deducendo la nullità del ricorso per manifesta violazione degli artt. 414/416 c.p.c. e l'irrilevanza probatoria degli atti e documenti prodotti in giudizio dall'INAIL; in particolare, affermavano l'irrilevanza della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444
c.p.p. nel giudizio civile, in quanto non conteneva alcun accertamento del reato e,
pertanto, non aveva efficacia sostanziale né probatoria ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso esercitata dall'istituto assicurativo.
Evidenziavano, altresì, la propria estraneità all'infortunio subito dal lavoratore, in quanto non erano a conoscenza che CA NT lavorasse con OR FA, essendo
IV stato assunto da quest'ultimo, senza alcuna autorizzazione da parte dei committenti;
che tutte le attività di manutenzione erano state affidate, esclusivamente, a OR FA, in qualità di lavoratore autonomo, compresa l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire in economia e in regime d “edilizia libera”, senza la necessità di autorizzazioni o permessi, e che l'appaltatore non aveva manifestato la necessità né l'intenzione di avvalersi di altri operai. Deducevano che nessuna responsabilità solidale con il datore di lavoro poteva essere ascritta ai resistenti per l'infortunio subito da CA NT, in quanto la responsabilità doveva essere attribuita esclusivamente in capo a OR FA, il quale era stato chiamato ad eseguire le opere come lavoratore autonomo senza assumere altri lavoratori dipendenti.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di OR FA che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
L'azione di regresso esercitata dall'INAIL nei confronti di OR FA, quale titolare dell'omonima ditta edile alle cui dipendenze lavorava CA NT, si colloca nell'ambito della speciale disciplina dettata dagli artt.10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno
1965 n.1124. Ai sensi della citata normativa, permane la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dell'INAIL – nonostante l'assicurazione contratta con l'Istituto –
qualora il datore di lavoro abbia riportato una condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Inoltre, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. 1124/65, l'azione di regresso esercitata dall'INAIL si prescrive nel termine di tre anni dalla data in cui è
stata pronunciata la sentenza penale di condanna.
La normativa sulla sicurezza è disciplinata dal T.U. del D.Lgs 81/08 dove all'art. 2
definisce la nozione di datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro
V con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa”.
Nella vicenda in esame, OR FA, nella qualità di titolare dell'omonima ditta edile,
durante i lavori di ristrutturazione della villetta di proprietà dei resistenti RE
AN e FA IZ ha dato disposizione al dipendente CA NT di salire su di una scala in cemento situata all'esterno del predetto immobile, quando questa cedeva provocando la caduta dell'operaio. Riguardo l'accertamento della responsabilità
del datore di lavoro valgono le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Penale di
Siracusa, condotte sulla base di una puntuale ricostruzione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Orbene, dagli atti del procedimento penale, è
emersa la sussistenza di un rapporto di fatto (non contrattualizzato) tra OR FA e
CA NT per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in proprietà di RE AN, sito in Contrada Monasteri, mentre il coniuge FA
IZ, anch'egli committente, era presente quasi tutti i giorni e si ingeriva nelle operazioni di cantiere, dando disposizioni sul lavoro da svolgere sia al lavoratore
CA NT che a OR FA (s.v. SIT di CA Santo, all'esito della delega di indagini). Sul punto, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che “OR FA non
aveva nemmeno provveduto all'iscrizione della propria ditta individuale alla camera di
commercio, iscrizione che è avvenuta solo mesi in seguito, dopo la denuncia della
persona offesa alle Autorità e precisamente in data 27.9.2017, sebbene l'attività di
impresa fosse iniziata in data 1.10.2016”. Ed, ancora, la parte offesa CA NT, ha riferito di aver lavorato alle dipendenze di OR FA, in qualità di manovale edile,
senza regolare assunzione a far data dal mese di ottobre 2016 nella villetta di proprietà
dei committenti per lavori di ristrutturazione e che, nell'eseguire le disposizioni
VI lavorative di OR FA circa la demolizione della scala esterna in cemento, questa cedeva e cadeva a terra. Precisamente, la sentenza penale di condanna ha accertato che
OR FA e CA NT “il 18.1.2017 si trovavano insieme a Siracusa, contrada
Monasteri per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di RE AN e
FA IZ. Nello specifico, quel giorno CA NT, su disposizione di OR
FA, avrebbe dovuto demolire la scala in muratura sita all'esterno
dell'appartamento e dell'altezza di circa tre metri. La persona offesa saliva sulla scala,
arrivava fino alla fine e, una volta appoggiato una mazza sul pianerottolo del piano
superiore, ancor prima di iniziare qualsivoglia operazione di demolizione, la scala
cedeva, crollava interamente e lo stesso precipitava al suolo ferendosi gravemente”.
Specifica, altresì, che “la scala non era stata puntellata, che non vi era stata creata
alcuna impalcatura, che non avevano discusso dell'opportunità/necessità di effettuare
puntellamenti o di montare un ponteggio o una impalcatura, che la scala era un po'
fragile e che le indicazioni specifiche di OR FA erano state “Sali, poggia la
mazza e poi scendi”, “Sali e posa la mazza lì sopra per metterla da parte”.
Dalle dichiarazioni rese da CA NT è emersa chiaramente la responsabilità di
OR FA per l'infortunio verificatosi in data 18.1.2017, consistente nella violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni e nell'assenza di predisposizione di misure di sicurezza man mano che i lavori procedevano, nel rispetto di quanto richiesto per i lavori di demolizione dall'art. 150 del D.lgs. 81/08. D'altra parte, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro non contrattualizzato, a CA NT non veniva data alcuna formazione adeguata riguardo la tipologia dei lavori che avrebbe dovuto eseguire né fornito alcun dispositivo di protezione individuale, quali guanti o casco previsti dalla legge, ed inoltre non gli veniva data alcuna informazione sulle condizioni di stabilità della scala in cemento e dell'ambiente circostante prima dell'inizio dei lavori di demolizione.
VII Pertanto, dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stata provata la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e, segnatamente, delle norme di cui all'art. 150 del D.lgs 81/2008, nella parte in cui prescrive di verificare da parte del datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire.
Al riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per il reato ascritto consegue la responsabilità civile nei confronti dell'INAIL relativamente alle somme erogate a titolo di indennità assicurativa. La sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del datore di lavoro costituisce elemento di prova valutabile nell'accertamento effettuato in sede civile ai fini dell'azione di regresso;
pertanto, sulla base della documentazione acquisita al presente giudizio può ritenersi dimostrata la responsabilità
del datore di lavoro per i fatti costituenti reato sopra descritti e, conseguentemente,
condannato quest'ultimo alla corresponsione a favore dell'Istituto ricorrente delle somme erogate a titolo di indennità assicurativa.
Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a carico della ditta datoriale trovano applicazione anche nei confronti dei committenti. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'azione di regresso dell'INAIL può essere proposta non soltanto nei confronti del datore di lavoro, tenuto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ma anche “verso i soggetti responsabili o
corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei
loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi pur
essendo estranei al rapporto assicurativo rappresentano organi o strumenti mediante i
quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di
lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro
responsabilità solidale, atteso che l'art.2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi
titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli
VIII altri” (così Cass., 18 agosto 2004 n.1641; in senso conforme Cass. 29 luglio 1986
n.4862).
Di conseguenza, legittimati passivamente dell'azione proposta dall'INAIL sono, altresì,
i coniugi FA IZ e RE AN nella qualità di committenti, per l'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta esecutrice, prima dell'affidamento dei lavori.
Nel caso di specie, il processo penale nei confronti di quest'ultimi si è concluso con l'applicazione di pena patteggiata e, per ormai costante esegesi interpretativa, il c.d.
patteggiamento consente di utilizzare la pronuncia resa in sede penale per l'addebito di responsabilità ai fini civilistici, qualora non vengano forniti sufficienti elementi di riscontro che consentono di escludere la responsabilità degli imputati, nei cui confronti
è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Va, in particolare, osservato che, pur non contenendo la sentenza di patteggiamento un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, la sentenza penale di applicazione
della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. comporta un'ipotesi di responsabilità di
cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007, nella cui parte motiva si legge “La
Corte, d'altro canto, trascura elementi di prova più obiettivi e precisamente: A) la
sentenza penale di condanna di quei soggetti, poiché secondo la Corte il
patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato
ma persegue soltanto “finalità deflattive del carico della giustizia penale”. Con ciò
però i giudici di merito confondono la finalità perseguita dal legislatore attraverso la
previsione del patteggiamento, certamente intesa ad agevolare la definizione dei
processi con la finalità voluta dall'imputato che patteggia, il quale, se innocente, ha
interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta. E' perciò vero che la sentenza
concordata non contiene un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, ma
IX essa contiene pur sempre una condanna, di cui il giudice di merito non può escludere il
rilievo senza adeguatamente motivare”).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato la responsabilità del committente, non soltanto quando il medesimo abbia travalicato il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione, ma anche quando abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto o fonti parimenti pericolose o, ancora, quando lo svolgimento di opere
è avvenuto in un cantiere gestito dal committente o su strutture che il medesimo aveva l'obbligo di mantenere in efficienza e prive di rischio alla salute dei lavoratori delle imprese appaltatrici che vi lavoravano.
Sul piano normativo, l'art. 7 del D.lgs 626 del 1994 successivamente trasfuso nell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 ha previsto che il committente “in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo […]
fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività […] coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la regola contenuta nel citato art. 7 del D.lgs.
n. 626/1994, poi trasfuso nel D.lgs n. 81/2008, non ha portata innovativa, in quanto non fa altro che esplicitare un principio immanente nel sistema, già adeguatamente consacrato anche nella disciplina del contratto di appalto, sulla responsabilità del committente in relazione ad ogni aspetto dell'organizzazione tecnica allo stesso
X riconducibile (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 11311/2017), sicché il committente/preponente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti di altra impresa (o lavoratori autonomi), misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio e nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, cooperando con il datore di lavoro nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività espletata (Cass.
29437/2017, 11311/2017, 10319/2017, 798/2017, 21894/2016).
La giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto, inoltre, che il principio generale,
secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che, pur non potendo esigersi dallo stesso un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore e del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte sua di situazioni di pericolo.
L'art. 89 D. lgs. n. 81/2008, ha sottolineato ancora la Corte di Cassazione, che si è
posto, peraltro, in continuità con la precedente normativa, ha definito il committente come colui “per conto del quale l'opera viene realizzata”. L'espressione “per conto”
secondo la Cassazione, è equivalente sia a “per incarico di “ oppure a “in nome di”
oppure ancora “a favore di”. Si tratta, in ogni caso di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia
XI della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene. La responsabilità del committente, dunque, è posta in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume sia nell'opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell'ingerirsi nell'esecuzione del contratto.
Ciò che la legge ha posto a carico del committente privato, infatti, ha evidenziato la
Cassazione, è innanzitutto l'obbligo di “scegliere” adeguatamente l'impresa,
quest'onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla
C.C.I.A., che dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell'art. 14
del D. lgs. n. 81/2008. Allorquando l'azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la “mala electio” da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero finanche condurlo ad assumere una “responsabilità per ingerenza”. Se,
tuttavia, la scelta dell'impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto “adeguato” non può
riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Quindi la “mala electio” dell'esecutore si trasforma, in sostanza,
nell'ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di
“insicurezza” con la conseguenza dell'assunzione diretta della posizione di garanzia
da parte del committente”.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria svolta nel giudizio penale nonché dalle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori del lavoro intervenuti sul
XII luogo dell'infortunio, deve concludersi che i committenti sono solidalmente responsabili con il datore di lavoro per l'infortunio di CA NT, verificatosi in data 18.1.2017,
secondo le modalità accertate in sede penale, avendo omesso di verificare, prima dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione della villetta, l'idoneità tecnico professionale della ditta OR FA, sia nella fase di scelta dell'impresa che nella fase di realizzazione dei lavori.
Nel caso in esame, difatti, i committenti non hanno scelto adeguatamente l'impresa secondo i criteri di natura oggettiva richiesti dalla legge, ma semplicemente si sono rivolti ad un operaio non qualificato e non dotato di una struttura organizzativa imprenditoriale che gli consentisse di lavorare in sicurezza e che, a sua volta, si avvaleva di personale non formato. Hanno, infatti, affidato i lavori ad una impresa priva di iscrizione alla camera di commercio per la tipologia dell'appalto richiesto dai committenti, priva del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.lgs
81/08, priva, altresì, del DURC e della dichiarazione di cui all'art. 14 del D.lgs 81/08.
Conseguentemente, la scelta di un'impresa, senza verificare la sua idoneità, equivale a un'ingerenza nei lavori che fa assumere al committente una posizione di garanzia, dato che può determinare il loro svolgimento in condizioni di insicurezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i committenti vanno dichiarati solidalmente responsabili dell'infortunio, per colpa generica consistita nell'aver violato gli artt. 113 e 590 c.p., nonché per colpa specifica consistente nella violazione degli artt.
90, comma 9, 150 e dell'all. XVII del D.lgs 81/08, i quali stabiliscono l'obbligo per il committente dei lavori di verificare l'idoneità tecnico–professionale dell'impresa affidataria e delle condizioni di stabilità delle strutture, prima di procedere ai lavori di demolizione.
XIII Al riconoscimento della responsabilità dei committenti per il reato ascritto consegue la responsabilità civile nei confronti dell'INAIL relativamente alle somme erogate a titolo di indennità assicurativa.
In relazione all'importo indicato dall'INAIL e documentato con il prospetto analitico di liquidazione presente in atti, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, trattandosi di atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità, lo stesso, in mancanza di specifiche contestazioni, può essere ritenuto prova idonea della misura del credito (cfr Cass. Sez. L, n. 11617 del 13/05/2010, secondo cui
“In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore
nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto
svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti
amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti
dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir
meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui
l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il
fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la
liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge,
e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di
regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”).
Pertanto, in assenza dell'indicazione di specifici vizi, la generica contestazione circa l'esatto ammontare delle somme erogate dall'INAIL, non preclude l'idoneità probatoria del documento, attestata dal direttore della sede erogatrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la responsabilità solidale di
OR FA, titolare dell'omonima ditta edile, e dei committenti FA IZ e
RE AN, per l'infortunio di CA NT, verificatosi in data 18.01.2017, nel
XIV cantiere edile in c.da Monasteri e, conseguentemente, i convenuti, vanno solidalmente condannati al pagamento, in favore dell'INAIL della somma erogata dall'istituto in favore del lavoratore, pari ad € 33.296.01, oltre interessi legali, dalla data in cui è stata erogata la prestazione assicurativa sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1565/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- Dichiara la sussistenza della responsabilità solidale di OR FA, titolare dell'omonima ditta edile e dei committenti FA IZ e RE AN,
per l'infortunio di CA NT, verificatosi in data 18.01.2017, nel cantiere edile in c.da Monasteri;
- Per l'effetto, condanna ai sensi degli artt.10 e 11 del T.U. 1124/1965 OR
FA, FA IZ e RE AN a corrispondere all'INAIL la somma di € 33.296.01, oltre interessi legali, dalla data in cui è stata erogata la prestazione assicurativa sino al soddisfo
- Condanna, infine, OR FA, FA IZ e RE AN a rimborsare all'INAIL le spese di lite che liquida in complessivi € 6.580,00 oltre IVA e
CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
XV