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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6453/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6453 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'avv. C.F._1
Massimo Macciotta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari, Via San
Lucifero, n. 90, attrice contro in persona del Sindaco pro tempore, P. iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio dito in Cagliari, Via Satta n. 7, convenuto
in persona del suo amministratore pro tempore Dott. Controparte_2
con sede in Cagliari, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dagli CP_3
Avv. Aldo Siotto Pintor e Francesco Siotto Pintor, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, Via G. Deledda n. 74,
, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in P.IVA_2 atti dall'Avv. Laura Satta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via P.
Cugia, n. 29,
1 , c.f. , con sede legale in Treviso, Via Marocchesa n. 14, in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giampiero Schirru ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari,
Via Dante n. 80, terzi chiamati
Con ordinanza del 29.01.2025 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria eccezione e pretesa:
Disporre, ove ritenuto ed in subordine, in sede di reimmssione in istruttoria la CTU sulla scivolosità della lastra oggetto della causa.
Accertare il danno patito dall'attrice , quale diretta conseguenza: a) - della Parte_1 presenza in sedime della lastra d'acciaio scivolosa oltre norma, quale piano di calpestio sul marciapiede b) - e/o della scivolosità insidiosa della totale superficie del marciapiedi preposto al transito dei pedoni nel tratto di via descritto in parte descrittiva in fatto;
e/o c) - della assenza di manutenzione della descritta superficie;
e/o d) - dell'omessa segnalazione dell'insidia se rilevata.
Per l'effetto, condannare il in persona del sindaco pro tempore, anche in dipendenza CP_1 causale di omesso controllo, omessa manutenzione e/o carenza progettuale in sicurezza del sedime oggetto di sinistro al risarcimento ex art.li 2043 e 2051 c.c. di tutti i danni unitariamente liquidati, ma analiticamente accertati come suddivisi tra tutte le componenti che lo determinano sia patrimoniali sia non patrimoniali, patiti e patiendi dalla danneggiata, nel loro ammontare determinando, quanto al mancato guadagno subito, oltre il danno di qualsiasi specie ulteriore e di quello, comunque, emergente per ulteriori spese mediche, il danno morale e di ogni altra natura subito ascritto al fatto per l'intero ammontare che il giudice riterrà, occorrendo anche, secondo giustizia,
Con vittoria di spese e compensi secondo parametri e scaglione di valore indeterminato”.
Nell'interesse del convenuto Controparte_1
“1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il CP_1 da ogni pretesa;
[...]
4) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
2 5) in via subordinata dichiarare il tenuto a Controparte_6 manlevare il da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, Controparte_1 condannandolo a pagare alla signora tutti i danni subiti;
Pt_1
6) con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da porre a carico del Controparte_7
.
[...]
7) In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al previa declaratoria di responsabilità concorrente del Controparte_1 [...]
, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del Controparte_7 Pt_1 danno effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al
dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse del CP_2
“Respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione.
2.- Nel merito rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il condominio di via G. Deledda 74.
3.- Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto avv.to che dichiara di averle anticipate e non riscosse.
4.- In subordine dichiarare tenuta a manlevare il condominio di via G. Controparte_4
Deledda 74 da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio condannandola a pagare alla sig.ra tutti i danni subiti che eventualmente risulteranno in corso di causa. Pt_1
5.- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al condominio di , condannare la a Controparte_7 Controparte_5 tenere indenne e manlevare il , per quanto lo stesso fosse tenuto a Controparte_8 risarcire in favore dell'attrice”.
Nell'interesse della Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiarare la totale estraneità dell' per i fatti di causa e rigettare Controparte_4 qualsivoglia domanda risarcitoria proposta nei di lei confronti, sia in via diretta che in via di manleva/regresso;
b) in ogni caso, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandare assolta l' da ogni avversa domanda;
Controparte_4
3 c) rigettare ogni avversa domanda, diretta o mediata, e assolvere l' da ogni Controparte_4 avversa pretesa.
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il concorso di colpa della dott.ssa nella produzione dell'evento dannoso, nonché del Parte_1 nella sua qualità di ente gestore del tratto di marciapiede in cui si è verificato Controparte_1 il sinistro e del in Cagliari, quale proprietaria della lastra Controparte_7 metallica e responsabile del marciapiede antistante l'accesso all'edificio condominiale.
e) Con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse della Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) In via principale: rigettare ogni domanda contro il e, Controparte_7 per l'effetto, assolvere da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed Controparte_5 onorari;
b) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle
Controparti, salvo rispettoso gravame: previo accertamento e declaratoria della concreta quota di responsabilità ascrivibile ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile alla Signora Parte_1 nella determinazione dell'evento e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare sulla base delle risultanze processuali la concreta entità dell'eventuale risarcimento spettante alla attrice, limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di Controparte_5 entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
c) In ogni caso: compensare le spese processuali tra ed il Controparte_5 [...]
”. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/8/2019 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del sinistro CP_1 occorso in data 13/9/2018.
A fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue.
In data 13/9/2018 mentre percorreva a piedi la via Alghero in Cagliari in discesa, era scivolata sulla superficie in acciaio posta sopra il marciapiede procurandosi una frattura dell' epifisi distale del radio destro. In conseguenza del sinistro, alla era stato ingessato il braccio con prima Pt_1 prognosi di 30 giorni di cure, durante i quali le era stato impossibile svolgere la sua attività di
4 dottore commercialista e revisore dei conti presso il proprio studio. Il pregiudizio nello svolgere la sua professione era perdurato durante la riabilitazione per mobilitare l'arto a seguito del periodo di immobilità, dovuta al gesso e ancora oggi persisterebbe “la dolorabilità sul comparto ulnare come per sindrome da conflitto”.
L'attrice ha dedotto che il deve ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., dei danni sofferti, in quanto custode del marciapiede e, dunque, anche della lastra ivi installata.
Infatti, la causa del sinistro, secondo l'attrice, doveva essere individuata nella inadeguatezza, al calpestio in sicurezza, della superficie metallica installata sul marciapiede.
In particolare, l'art.
4.2.2. del D.M. n. 236/1989 sulle “prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, adattabilità e visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” - applicabile a tutti gli spazi di competenza del Comune – prescrive che la pavimentazione sia “antisdruciolevole” e l'art.
8.2.2. dispone che essa debba essere realizzata con determinati materiali in modo da garantire un determinato coefficiente d'attrito.
Dai test specifici svolti dall'Ing. era emerso, invece, che la superficie sulla quale Persona_1 la era scivolata avesse un coefficiente d'attrito particolarmente basso e non corrispondente a Pt_1 quanto previsto dal suddetto D.M. n. 236/1989.
Tale elemento, unitamente al fatto che il piano di calpestio presentava una inclinazione pari a 3,5 gradi e al fatto che la superficie fosse bagnata, avevano determinato l'inidoneità al calpestio della superficie sulla quale la era scivolata. Pt_1
La ha, pertanto, richiesto il risarcimento dei seguenti danni conseguenti al sinistro: Pt_1
- euro 1.078,89 per spese mediche;
- euro 37.128,00 per il danno da lucro cessante derivante dalla perdita del reddito da attività lavorativa nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Dalla dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno precedente risultava la aveva percepito, Pt_1 infatti, un reddito netto imponibile pari a euro 148.519,00, ovvero circa euro 12.376,00 al mese.
L'attrice ha, infine, chiesto che venisse disposta ctu al fine di stabilire a) l'idoneità al calpestio in sicurezza del tratto di marciapiedi teatro del sinistro;
b) le conseguenze medico legali del sinistro e la determinazione dei postumi invalidanti da risarcire;
c) consulenza sulla minore redditività a seguito della menomazione fisica subita sia nell'imminenza del sinistro durante il periodo acuto di malattia sia ad oggi con relazione ai redditi prodotti negli anni precedenti in relazione al minore reddito attualmente producibile con il diminuito uso della mano e del braccio.
***
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/11/2019 si è costituito in giudizio il contestando la sussistenza della propria responsabilità in quanto la lastra in Controparte_1 ferro zincato, che avrebbe causato la caduta dell' attrice, era stata realizzata, ed era di pertinenza, del condominio di;
detta lastra, infatti, si configurava come copertura di Controparte_7 un pozzo nel sottofondo, di accesso tramite scala, utilizzato e di pertinenza del palazzo.
In ogni caso, secondo il l'evento doveva attribuirsi soltanto alla condotta imprudente CP_1 dell'attrice: la lastra, infatti, era perfettamente visibile, il sinistro era avvenuto di giorno, e doveva ritenersi scivolosa in quanto bagnata dalla pioggia, per cui avrebbe meritato una particolare attenzione da parte dell'attrice, che avrebbe potuto percorrere il marciapiede nella parte libera, tenuto conto che la lastra lo occupava solo in minima parte.
Il ha, inoltre, contestato i danni asseritamente subiti dall'attrice; ha contestato in CP_1 particolare che la diminuzione dei guadagni fosse riconducibile all'infortunio subito, considerato che ella era una professionista esercente una professione intellettuale, quindi, non necessitante, in via primaria, dell'impiego di forza fisica. Il danno da lucro cessante, inoltre, non sarebbe stato provato, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
Il ha, infine, chiamato in causa il . CP_1 Controparte_7
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/4/2020 si è costituito in giudizio il
, eccependo l'assenza di qualsiasi sua responsabilità per il Controparte_7 sinistro, in quanto la lastra su cui era scivolata la era la copertura di una cabina elettrica di Pt_1 trasformazione, in uso esclusivo a e . Vista la natura dell'uso, inoltre, qualunque tipo CP_4 di controllo da parte del nudo proprietario sarebbe stato precluso.
Ciò che rileverebbe sarebbe, infatti, il concreto ed effettivo potere di controllo del soggetto – anche al di là della titolarità di un diritto reale – e, quindi, anche nei confronti del possessore del bene.
In ogni caso, la caduta sarebbe stata dovuta unicamente alla condotta imprudente di parte attrice.
Anche il Condominio ha contestato, poi, la quantificazione del danno patrimoniale subito da parte attrice, essendo privo di prova e, infine, ha chiamato in causa e la Controparte_4 CP_5 in forza della polizza n. 761291174 stipulata con il Condominio.
[...]
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2/3/2021 si è costituita in giudizio la richiamando quanto all'assenza di responsabilità del il contenuto della Controparte_5 CP_2 comparsa di costituzione di quest'ultimo.
La inoltre, ha contestato i fatti allegati da parte attrice, in particolare in relazione alle CP_5 condizioni di irregolarità del calpestio e alla sua non visibilità. Inoltre, le circostanze di tempo e di
6 luogo in cui si era verificata la caduta della attrice (l'incidente era avvenuto alle ore 10 del mattino del 13 settembre, in condizioni di piena luce e di piena visibilità di qualsivoglia anomalia della pavimentazione, che l'attrice stessa descriveva come una lastra in acciaio (e dunque di colore ben distinto da quello del marciapiede) di generose dimensioni (cm. 120 x 75): tale dunque da richiamare certamente l'attenzione di ogni pedone minimamente accorto. Pertanto, la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere attribuita alla stessa la quale, a motivo della sua Pt_1 distrazione e/o di calzature non adatte alle condizioni di pioggia e comunque per cause alle quali il
è assolutamente estraneo, aveva perso l'equilibrio cadendo Controparte_7
a terra.
In ogni caso, anche ove tali irregolarità fossero provate, secondo la lo stato dei luoghi non CP_5 costituiva per gli utenti della strada “insidia e/o trabocchetto”, caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della “non visibilità oggettiva del pericolo” e della “non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso” che devono in ogni caso coesistere quali condizioni imprescindibili affinché possa configurarsi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Pertanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 del codice civile, la ha eccepito che la CP_5 condotta colposa della avesse costituito causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso. In Pt_1 subordine, ha eccepito che l'entità del risarcimento avrebbe dovuto essere diminuito in rapporto al contributo causale che la condotta della aveva offerto alla determinazione del sinistro e delle Pt_1 sue conseguenze dannose.
In relazione al quantum, inoltre, la ha eccepito che le pretese di parte attrice fossero CP_5 eccessive e comunque che dal sinistro potessero derivare delle conseguenze di ordine patrimoniale, soprattutto in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Quanto alla domanda proposta dal Condominio, la ha eccepito che la polizza assicurativa CP_5 avrebbe dovuto operare nei limiti del massimale e delle altre condizioni di polizza. Inoltre, in ossequio al c.d. “patto di gestione della lite” contrattualmente previsto, le spese processuali tra il e avrebbero dovuto essere Controparte_7 Controparte_5 integralmente compensate.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/3/2021 si è costituita in giudizio anche l' contestando la sussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per i Controparte_4 fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio nonché in relazione a quanto allegato dal
CP_2
7 Infatti, la lastra metallica ove l'attrice aveva dedotto di essere scivolata, insistente sul marciapiede della Via Alghero in Cagliari, all'altezza del numero civico 61, era di proprietà e pertinenza del
. Controparte_7
Nello specifico, si sarebbe trattato di una via di accesso ed aereazione di un locale interrato, di proprietà del predetto che oltre 50 anni fa era stato concesso in uso alla società CP_2 elettrica terza chiamata. Per_ In particolare, con atto pubblico stipulato, a rogito del Notaio Dott. in data 11.06.1955, rep.
44089, tra la Società Elettrica Sarda e l'Ing. - costruttore e proprietario CP_9 dell'immobile sito tra la via Alghero e la – era intervenuto un contratto di Controparte_7 cessione in uso del locale interrato ubicato nello scantinato del suddetto edificio, destinato ad ospitare una cabina di trasformazione che avrebbe garantito l'alimentazione di tutte le utenze elettriche del palazzo, per la durata di 15 anni, con impegno dell'ing. di rinnovo, alla CP_9 scadenza, per ulteriori 15 anni, alle medesime condizioni. Alla scadenza del contratto veniva, quindi, disposto un rinnovo tacito per ulteriori 15 anni.
Con lettera prot. n. 22011 del 08.08.1985 la società elettrica aveva formulato richiesta di ulteriore rinnovo della cessione in uso, che era stato, però, negato dalla proprietà.
Infatti, con successiva lettera del 25.09.1985 l'Ing. aveva comunicato di avere la necessità CP_9 di riottenere la disponibilità del locale scantinato e che, pertanto, non vi era intenzione di rinnovare il contratto di cessione d'uso in favore della società elettrica.
Nonostante le successive richieste, il suindicato contratto non era mai stato oggetto di rinnovo ed a ciò avevano fatto seguito anche trattative per l'acquisto del locale, rimaste anch'esse inevase e prive di riscontro.
Inoltre, il contratto di concessione in uso del 1955 aveva a oggetto soltanto un locale interrato di proprietà del ove era stata ubicata una cabina di trasformazione, alla quale si poteva CP_2 accedere anche dal piano stradale attraverso l'utilizzo di un ingresso esterno all'edificio, coperto proprio dalla lastra metallica di proprietà condominiale. Il diritto di , dunque, era Controparte_4 limitato al locale interrato non avendo la società alcun potere dispositivo in ordine alle vie d'accesso allo stesso.
Peraltro, l'evento lamentato dall'attrice si era verificato su una lastra metallica insistente su un marciapiede pubblico ubicato dinanzi all'ingresso dell'edificio del e da ciò avrebbe CP_2 dovuto derivare una responsabilità solidale del e del derivanti dalla violazione CP_2 CP_1 degli obblighi di custodia.
In ogni caso, la causa esclusiva della caduta dell'attrice doveva ritenersi imputabile unicamente alla sua disattenzione e dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti dell'insidia in ragione delle
8 dimensioni importanti della lastra metallica e delle sue caratteristiche costruttive e tecniche. In aggiunta, dall'esame dello stato dei luoghi emergeva come non sussistesse alcuna situazione di pericolosità in quanto, per le circostanze di tempo e di luogo, la lastra metallica sarebbe stata ben visibile e tale da rendere evitabile l'evento.
La lastra coinvolta, infatti, risultava essere posizionata a regola d'arte, costituita da materiale antiscivolo, e il sinistro avvenuto in pieno giorno, ovvero in situazione di buona visibilità, seppur con il marciapiede bagnato per la pioggia. Inoltre, l'attrice presumibilmente era a conoscenza del luogo del sinistro in ragione del fatto che esercitava la propria attività professionale nelle vicinanze, ossia presso il suo studio che si trovava a circa 200 metri, nella Piazza Repubblica. Peraltro, la stessa attrice aveva riconosciuto di aver indossato una calzatura con suola di cuoio, notoriamente sconsigliata per camminare in contesti metereologici avversi.
La ha poi contestato la pretesa dell'attrice anche in merito al nesso di causalità e al Controparte_4 quantum degli asseriti danni.
***
Con ordinanza del 6/5/2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Con ordinanza del 22/3/2023 è stata disposta la ctu medico legale sulla persona dell'attrice e con successiva ordinanza del 15/11/2023 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/01/2025.
Con successiva ordinanza del 29/01/2025 ha tenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta, sia pure nei limiti di seguito esposti.
In ordine alla responsabilità del sinistro, occorre innanzitutto rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, fatta salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Il custode, dunque, è liberato dalla responsabilità esclusivamente qualora dimostri che un fattore esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il sinistro, assurgendo a causa esclusiva del sinistro. Il caso fortuito può essere rappresentato “da un fatto naturale o del
9 danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 20943/2022).
In applicazione dell'art. 2051 c.c., dunque, la prova della riconducibilità del danno patito alle condizioni in cui versava il marciapiede spetta alla danneggiata, mentre è possibile per il custode dimostrare che il nesso di causalità sia stato interrotto.
Le risultanze probatorie conducono a ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni della lastra apposta sopra il marciapiede e la caduta dell'attrice.
La testimone (collaboratrice della ), infatti, sentita all'udienza del 12/10/2022 sui Tes_1 Pt_1 capi dedotti da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha, infatti, dichiarato di aver assistito alla caduta della e che essa era scivolata proprio in corrispondenza della lastra di Pt_1 metallo posta sopra il marciapiede, non segnalata e bagnata dalla pioggia (e la cui presenza non è peraltro contestata e risulta dalle fotografie prodotte dalle parti in causa).
La danneggiata ha, inoltre, fornito la prova delle condizioni insidiose del tratto di marciapiede in cui la caduta è avvenuta, che l'hanno reso fonte di danno. Ciò risulta, in primo luogo, dalla relazione tecnica prodotta da parte attrice1, e redatta dall'Ing. (doc. 8), da cui è emerso che la lastra Per_1
di metallo che ha causato la lastra risultava scivolosa proprio in quanto caratterizzata da un coefficiente di attrito basso sia su superficie asciutta che, soprattutto, su superficie bagnata;
in secondo luogo, dal fatto che essa non fosse segnalata.
Si osserva, altresì, che il fatto che la lastra presentasse alcune “zigrinature” induceva a ritenerla adatta al passaggio anche su superficie bagnata e in leggera discesa (si vedano le fotografie prodotte).
***
Ciò premesso, occorre stabilire quale sia il soggetto responsabile del sinistro, e tale individuazione passa da quella preliminare relativa alla identificazione del soggetto che rivesta, nel caso di specie, la qualità di custode.
Al riguardo, deve essere tenuto in considerazione il fatto che la lastra metallica sulla quale la Pt_1
è scivolata costituisce parte integrante del marciapiede della via pubblica.
Trattandosi di strada pubblica l'onere del controllo e della manutenzione della medesima è da rinvenirsi sicuramente in capo al convenuto, e non invece al e a E- CP_1 CP_2
Distribuzione. Ciò tanto più nel caso di specie ove, come allegato dall'attrice e non contestato dal 1 Che si ritiene di utilizzare quale elemento che, unitamente al fatto che la caduta della era avvenuta in ragione Pt_1 dello scivolamento sulla lastra (confermata dalla teste che era presente al fatto), consente di raggiungere la prova della scivolosità della lastra metallica stessa, considerata la natura tecnica degli accertamenti effettuati (esposti in modo coerente e non contraddittorio) e considerato altresì che la lastra era posta in un tratto della strada pubblica posto in leggera discesa (circostanza che ne ha accentuato, senz'altro, la scivolosità). 10 Comune, “la “lastra” non costituisse transitorio sedime di cantiere bensì, come confermato in tutti gli atti della parte convenuta e di tutti i chiamati, un elemento dislocato “in pianta stabile” e dunque, quantomeno, accettato progettualmente dall'Ente proprietario del sedime e preposto alla sua idonea conformazione e al suo governo anche manutentivo”.
Ai fini del riconoscimento del rapporto di custodia in capo all' risulta di particolare CP_10 rilievo quanto affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nel caso di specie) si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
Nella specie, infatti, la lastra metallica, a prescindere dal profilo concernente l'identificazione del soggetto che materialmente l'ha apposta, risulta parte calpestabile di un marciapiede di proprietà comunale, come tale oggetto di custodia da parte del CP_1
Ne deriva il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al in considerazione del fatto CP_1 che la caduta si è verificata in strada ubicata nel centro del di continua frequentazione da CP_1 parte degli utenti.
Individuata la qualità di custode del sarebbe stato onere di quest'ultimo provare la qualità CP_1
(concorrente o esclusiva) di custode in capo al G. Deledda n. 74 (proprietario CP_2 CP_7 del locale sottostante la lastra metallica oggetto di causa), ovvero fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito, nei termini anzidetti.
Al riguardo si veda quanto recentemente affermato anche da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
22/09/2023, n. 27137 secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Ne consegue che è obbligo per l'ente proprietario di una strada quello di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni”.
11 Non essendo dunque emerso in causa che il dovere di custodia del sia escluso dalla CP_1 condotta di un terzo, sul quale sarebbe gravato al contrario tale onere, occorre valutare se possa dirsi sussistente, come allegato da parte convenuta, una condotta colposa del danneggiato idonea a porsi quale concausa dell'evento ovvero ad assurgere a causa esclusiva dello stesso.
Si osserva, altresì, che non è neppure stato provato in causa chi abbia materialmente proceduto all'apposizione della lastra metallica in discorso, la quale, in assenza di tale prova, deve ritenersi, come detto, sotto la custodia esclusiva del insistendo sul suolo pubblico2. CP_1
Nel caso di specie, non risulta provato alcun profilo di colpa nella condotta tenuta dalla , Pt_1 come invece sostenuto da parte convenuta e dalle parti chiamate, dal momento che la scivolosità del marciapiede derivava da caratteristiche della lastra non percepibili se non al passaggio, per cui nessun supplemento di cautela da parte dell'attrice avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento dannoso.
Rileva, in tal senso, anche la circostanza che la lastra, su cui la è scivolata, occupava quasi Pt_1 tutto il marciapiede (occupato anche da un palo di illuminazione) per cui non poteva ritenersi di per sé esigibile, pur essendo possibile, il passaggio al di fuori dell'area coperta dalla lastra.
***
Ciò premesso in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre, dunque, procedere alla identificazione e quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
In primo luogo, ella ha domandato il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo derivante dalle lesioni subite a causa della caduta.
Precisando il contenuto dell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, parte attrice ha allegato di aver subito altresì dei “danni fisici e morali” di natura temporanea e in corso di accertamento quanto ai postumi permanenti.
La domanda è fondata. La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e la documentazione medica in atti hanno consentito di accertare che in seguito alla caduta sulla lastra metallica posta sul marciapiede la ha riportato le seguenti lesioni, ritenute compatibili con il sinistro: “frattura Pt_1 dell'epifisi distale del radio destro”.
Dalla ctu, dalla quale non vi è ragione di discostarsi attesa la logicità, coerenza ed esaustività delle relative conclusioni, è emerso che dalle lesioni sopra richiamate sono derivati esiti invalidanti di natura permanente e temporanea. In particolare, quanto agli esiti permanenti, la ctu ha stimato il danno c.d. biologico all'integrità psicofisica e alla vita di relazione sono valutabili, secondo il consulente, nel suo complesso, nella misura del 6%. 2 Profilo, invero, rimasto non provato nel corso del giudizio, contrariamente a quanto asserito dal Controparte_1 atteso che, peraltro, non sono stati sentiti i testi che avrebbero dovuto confermare o meno il capo 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del ammesso. CP_1 12 La ctu Dott.ssa ha, inoltre, determinato il periodo di ITP al 75% in giorni 35; ITP al 50 % Per_3 in giorni 15; ITP al 25% in giorni 20.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di NO nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi come a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di NO nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito dalla , che deve essere riconosciuto nella Pt_1 misura dell'6% alla luce delle osservazioni del ctu, è pari a euro 11.064,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto altresì dell'incremento per sofferenza patita, alla luce di quanto affermato dalla ctu, considerato il periodo di immobilizzazione, e per la sua quantificazione si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di NO (aumento del 25%), che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona.
13 A titolo di danno biologico temporaneo deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro
4.456,25.
In definitiva, la somma complessiva dovuta alla a titolo di danno non patrimoniale per i titoli Pt_1 di cui sopra è, dunque, pari a euro 15.520,25, congrua all'attualità.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (euro
13.097,26) e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla presente pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 1.561,00. Tale ultimo importo deve essere sommato a quella dovuta a titolo di capitale di euro 15.520,00, così ottenendo la somma complessiva di euro 17.081,25.
È altresì risarcibile il danno patrimoniale emergente patito dall'attrice per euro 1.078,89 pari agli esborsi per spese mediche (doc. 6), oltre a euro 497,00 per la consulenza di parte medico-legale
(allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) che costituisce spesa risarcibile trattandosi di attività funzionale all'introduzione del giudizio (importi riconosciuti congrui dalla c.t.u.), e di euro
960,75 (cfr. bonifico eseguito in favore dell' per la redazione della ctp dell'Ing. Controparte_11 seguito in data 20/03/2019), oltre rivalutazione e interessi per un totale di euro 3.287,80. Per_1
***
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante a causa dell'asserita impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a partire dalla data del sinistro (13/9/2018) e per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, essa risulta infondata, non avendo parte attrice prodotto documenti attestanti l'effettiva esistenza della dedotta contrazione dei redditi. A supporto della propria pretesa, la ha prodotto unicamente la dichiarazione dei redditi del 2018 e, Pt_1
14 dunque, relativa al periodo di imposta 2017, ovvero un periodo antecedente alla data di verificazione del sinistro per il quale è causa (13/9/2018).
Si rileva che la parte avrebbe dovuto fornire la prova della diminuzione reddituale producendo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo al sinistro, evidenziando, se effettivamente sussistente, la diminuzione in discorso.
Né tale prova può essere ricavata in via presuntiva, come preteso dall'attrice, dal solo fatto che la ctu abbia accertato una “inabilità assoluta al 100% di giorni 35 e di inabilità parziale al 50% di giorni 20” all'esercizio dell'attività lavorativa.
Come è stato efficacemente osservato, infatti, “il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è risarcibile quale danno patrimoniale, in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che, a causa dei postumi, egli effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. Invero, tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II,
Sentenza, 24/04/2023, n. 507; si veda anche: Tribunale Padova, Sentenza, 21/10/2022, n. 1766, secondo cui “In tema di pregiudizio da lucro cessante relativo alla perdita di reddito derivante dalla temporanea incisione della propria capacità di produrre reddito, configurando esso un pregiudizio di carattere economico, va ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale, il quale deve essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito. Al riguardo, il mero accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”).
Sul punto anche Cass. civ., n. 4930/2020: “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.
15 Stante la mancata prova del danno, non può essere condivisa la giurisprudenza richiamata da parte attrice secondo cui “allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo per la relativa quantificazione può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento”, essendo quest'ultimo un criterio utilizzabile per la quantificazione di un danno comunque provato nella sua esistenza, diversamente che nel caso di specie.
Risulta, invece, inammissibile (oltre che infondata per difetto di prova, per le ragioni appena esposte) la domanda di risarcimento del danno da menomazione della capacità lavorativa futura, dedotto soltanto con la memoria conclusiva di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Le spese processuali nei rapporti fra parte attrice e il convenuto seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico del e liquidate come in dispositivo, applicando i valori Controparte_1 medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000, avuto riguardo alla somma stabilita a titolo di risarcimento in favore degli attori). Nei rapporti tra il e gli altri soggetti CP_1 chiamati in causa ( Via G. Deledda n. 74, si CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ritiene sussistano gravi motivi per operare l'integrale compensazione delle spese avuto riguardo alle particolari ragioni della decisione e all'assoluta peculiarità della situazione di fatto (caduta determinata da una lastra, posta sulla strada pubblica a copertura di un bene privato, ma in uso di un terzo) considerato altresì che in causa non è stata raggiunta la prova in relazione al soggetto che abbia materialmente apposto la lastra medesima.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro per il Controparte_1 quale è causa;
2) Condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 17.081,25, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale della somma di euro 3.287,80, oltre interessi dalla decisione al saldo;
16 4) Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore di liquidate complessivamente in euro 5.077,00, oltre spese generali e Parte_1 accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
5) Compensa integralmente le spese del presente giudizio nei rapporti tra il CP_1 il , e
[...] Controparte_12 Controparte_4 Controparte_5
6) Pone definitivamente a carico del le spese della ctu. Controparte_1
Così deciso in Cagliari, in data 12 giugno 2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6453 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'avv. C.F._1
Massimo Macciotta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari, Via San
Lucifero, n. 90, attrice contro in persona del Sindaco pro tempore, P. iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio dito in Cagliari, Via Satta n. 7, convenuto
in persona del suo amministratore pro tempore Dott. Controparte_2
con sede in Cagliari, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dagli CP_3
Avv. Aldo Siotto Pintor e Francesco Siotto Pintor, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, Via G. Deledda n. 74,
, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in P.IVA_2 atti dall'Avv. Laura Satta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via P.
Cugia, n. 29,
1 , c.f. , con sede legale in Treviso, Via Marocchesa n. 14, in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giampiero Schirru ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari,
Via Dante n. 80, terzi chiamati
Con ordinanza del 29.01.2025 la causa è stata tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria eccezione e pretesa:
Disporre, ove ritenuto ed in subordine, in sede di reimmssione in istruttoria la CTU sulla scivolosità della lastra oggetto della causa.
Accertare il danno patito dall'attrice , quale diretta conseguenza: a) - della Parte_1 presenza in sedime della lastra d'acciaio scivolosa oltre norma, quale piano di calpestio sul marciapiede b) - e/o della scivolosità insidiosa della totale superficie del marciapiedi preposto al transito dei pedoni nel tratto di via descritto in parte descrittiva in fatto;
e/o c) - della assenza di manutenzione della descritta superficie;
e/o d) - dell'omessa segnalazione dell'insidia se rilevata.
Per l'effetto, condannare il in persona del sindaco pro tempore, anche in dipendenza CP_1 causale di omesso controllo, omessa manutenzione e/o carenza progettuale in sicurezza del sedime oggetto di sinistro al risarcimento ex art.li 2043 e 2051 c.c. di tutti i danni unitariamente liquidati, ma analiticamente accertati come suddivisi tra tutte le componenti che lo determinano sia patrimoniali sia non patrimoniali, patiti e patiendi dalla danneggiata, nel loro ammontare determinando, quanto al mancato guadagno subito, oltre il danno di qualsiasi specie ulteriore e di quello, comunque, emergente per ulteriori spese mediche, il danno morale e di ogni altra natura subito ascritto al fatto per l'intero ammontare che il giudice riterrà, occorrendo anche, secondo giustizia,
Con vittoria di spese e compensi secondo parametri e scaglione di valore indeterminato”.
Nell'interesse del convenuto Controparte_1
“1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il CP_1 da ogni pretesa;
[...]
4) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
2 5) in via subordinata dichiarare il tenuto a Controparte_6 manlevare il da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, Controparte_1 condannandolo a pagare alla signora tutti i danni subiti;
Pt_1
6) con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da porre a carico del Controparte_7
.
[...]
7) In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al previa declaratoria di responsabilità concorrente del Controparte_1 [...]
, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del Controparte_7 Pt_1 danno effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al
dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse del CP_2
“Respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione.
2.- Nel merito rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il condominio di via G. Deledda 74.
3.- Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto avv.to che dichiara di averle anticipate e non riscosse.
4.- In subordine dichiarare tenuta a manlevare il condominio di via G. Controparte_4
Deledda 74 da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio condannandola a pagare alla sig.ra tutti i danni subiti che eventualmente risulteranno in corso di causa. Pt_1
5.- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al condominio di , condannare la a Controparte_7 Controparte_5 tenere indenne e manlevare il , per quanto lo stesso fosse tenuto a Controparte_8 risarcire in favore dell'attrice”.
Nell'interesse della Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiarare la totale estraneità dell' per i fatti di causa e rigettare Controparte_4 qualsivoglia domanda risarcitoria proposta nei di lei confronti, sia in via diretta che in via di manleva/regresso;
b) in ogni caso, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandare assolta l' da ogni avversa domanda;
Controparte_4
3 c) rigettare ogni avversa domanda, diretta o mediata, e assolvere l' da ogni Controparte_4 avversa pretesa.
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il concorso di colpa della dott.ssa nella produzione dell'evento dannoso, nonché del Parte_1 nella sua qualità di ente gestore del tratto di marciapiede in cui si è verificato Controparte_1 il sinistro e del in Cagliari, quale proprietaria della lastra Controparte_7 metallica e responsabile del marciapiede antistante l'accesso all'edificio condominiale.
e) Con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse della Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) In via principale: rigettare ogni domanda contro il e, Controparte_7 per l'effetto, assolvere da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed Controparte_5 onorari;
b) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle
Controparti, salvo rispettoso gravame: previo accertamento e declaratoria della concreta quota di responsabilità ascrivibile ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile alla Signora Parte_1 nella determinazione dell'evento e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare sulla base delle risultanze processuali la concreta entità dell'eventuale risarcimento spettante alla attrice, limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di Controparte_5 entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
c) In ogni caso: compensare le spese processuali tra ed il Controparte_5 [...]
”. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/8/2019 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del sinistro CP_1 occorso in data 13/9/2018.
A fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue.
In data 13/9/2018 mentre percorreva a piedi la via Alghero in Cagliari in discesa, era scivolata sulla superficie in acciaio posta sopra il marciapiede procurandosi una frattura dell' epifisi distale del radio destro. In conseguenza del sinistro, alla era stato ingessato il braccio con prima Pt_1 prognosi di 30 giorni di cure, durante i quali le era stato impossibile svolgere la sua attività di
4 dottore commercialista e revisore dei conti presso il proprio studio. Il pregiudizio nello svolgere la sua professione era perdurato durante la riabilitazione per mobilitare l'arto a seguito del periodo di immobilità, dovuta al gesso e ancora oggi persisterebbe “la dolorabilità sul comparto ulnare come per sindrome da conflitto”.
L'attrice ha dedotto che il deve ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., dei danni sofferti, in quanto custode del marciapiede e, dunque, anche della lastra ivi installata.
Infatti, la causa del sinistro, secondo l'attrice, doveva essere individuata nella inadeguatezza, al calpestio in sicurezza, della superficie metallica installata sul marciapiede.
In particolare, l'art.
4.2.2. del D.M. n. 236/1989 sulle “prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, adattabilità e visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” - applicabile a tutti gli spazi di competenza del Comune – prescrive che la pavimentazione sia “antisdruciolevole” e l'art.
8.2.2. dispone che essa debba essere realizzata con determinati materiali in modo da garantire un determinato coefficiente d'attrito.
Dai test specifici svolti dall'Ing. era emerso, invece, che la superficie sulla quale Persona_1 la era scivolata avesse un coefficiente d'attrito particolarmente basso e non corrispondente a Pt_1 quanto previsto dal suddetto D.M. n. 236/1989.
Tale elemento, unitamente al fatto che il piano di calpestio presentava una inclinazione pari a 3,5 gradi e al fatto che la superficie fosse bagnata, avevano determinato l'inidoneità al calpestio della superficie sulla quale la era scivolata. Pt_1
La ha, pertanto, richiesto il risarcimento dei seguenti danni conseguenti al sinistro: Pt_1
- euro 1.078,89 per spese mediche;
- euro 37.128,00 per il danno da lucro cessante derivante dalla perdita del reddito da attività lavorativa nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Dalla dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno precedente risultava la aveva percepito, Pt_1 infatti, un reddito netto imponibile pari a euro 148.519,00, ovvero circa euro 12.376,00 al mese.
L'attrice ha, infine, chiesto che venisse disposta ctu al fine di stabilire a) l'idoneità al calpestio in sicurezza del tratto di marciapiedi teatro del sinistro;
b) le conseguenze medico legali del sinistro e la determinazione dei postumi invalidanti da risarcire;
c) consulenza sulla minore redditività a seguito della menomazione fisica subita sia nell'imminenza del sinistro durante il periodo acuto di malattia sia ad oggi con relazione ai redditi prodotti negli anni precedenti in relazione al minore reddito attualmente producibile con il diminuito uso della mano e del braccio.
***
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/11/2019 si è costituito in giudizio il contestando la sussistenza della propria responsabilità in quanto la lastra in Controparte_1 ferro zincato, che avrebbe causato la caduta dell' attrice, era stata realizzata, ed era di pertinenza, del condominio di;
detta lastra, infatti, si configurava come copertura di Controparte_7 un pozzo nel sottofondo, di accesso tramite scala, utilizzato e di pertinenza del palazzo.
In ogni caso, secondo il l'evento doveva attribuirsi soltanto alla condotta imprudente CP_1 dell'attrice: la lastra, infatti, era perfettamente visibile, il sinistro era avvenuto di giorno, e doveva ritenersi scivolosa in quanto bagnata dalla pioggia, per cui avrebbe meritato una particolare attenzione da parte dell'attrice, che avrebbe potuto percorrere il marciapiede nella parte libera, tenuto conto che la lastra lo occupava solo in minima parte.
Il ha, inoltre, contestato i danni asseritamente subiti dall'attrice; ha contestato in CP_1 particolare che la diminuzione dei guadagni fosse riconducibile all'infortunio subito, considerato che ella era una professionista esercente una professione intellettuale, quindi, non necessitante, in via primaria, dell'impiego di forza fisica. Il danno da lucro cessante, inoltre, non sarebbe stato provato, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
Il ha, infine, chiamato in causa il . CP_1 Controparte_7
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/4/2020 si è costituito in giudizio il
, eccependo l'assenza di qualsiasi sua responsabilità per il Controparte_7 sinistro, in quanto la lastra su cui era scivolata la era la copertura di una cabina elettrica di Pt_1 trasformazione, in uso esclusivo a e . Vista la natura dell'uso, inoltre, qualunque tipo CP_4 di controllo da parte del nudo proprietario sarebbe stato precluso.
Ciò che rileverebbe sarebbe, infatti, il concreto ed effettivo potere di controllo del soggetto – anche al di là della titolarità di un diritto reale – e, quindi, anche nei confronti del possessore del bene.
In ogni caso, la caduta sarebbe stata dovuta unicamente alla condotta imprudente di parte attrice.
Anche il Condominio ha contestato, poi, la quantificazione del danno patrimoniale subito da parte attrice, essendo privo di prova e, infine, ha chiamato in causa e la Controparte_4 CP_5 in forza della polizza n. 761291174 stipulata con il Condominio.
[...]
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2/3/2021 si è costituita in giudizio la richiamando quanto all'assenza di responsabilità del il contenuto della Controparte_5 CP_2 comparsa di costituzione di quest'ultimo.
La inoltre, ha contestato i fatti allegati da parte attrice, in particolare in relazione alle CP_5 condizioni di irregolarità del calpestio e alla sua non visibilità. Inoltre, le circostanze di tempo e di
6 luogo in cui si era verificata la caduta della attrice (l'incidente era avvenuto alle ore 10 del mattino del 13 settembre, in condizioni di piena luce e di piena visibilità di qualsivoglia anomalia della pavimentazione, che l'attrice stessa descriveva come una lastra in acciaio (e dunque di colore ben distinto da quello del marciapiede) di generose dimensioni (cm. 120 x 75): tale dunque da richiamare certamente l'attenzione di ogni pedone minimamente accorto. Pertanto, la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere attribuita alla stessa la quale, a motivo della sua Pt_1 distrazione e/o di calzature non adatte alle condizioni di pioggia e comunque per cause alle quali il
è assolutamente estraneo, aveva perso l'equilibrio cadendo Controparte_7
a terra.
In ogni caso, anche ove tali irregolarità fossero provate, secondo la lo stato dei luoghi non CP_5 costituiva per gli utenti della strada “insidia e/o trabocchetto”, caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della “non visibilità oggettiva del pericolo” e della “non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso” che devono in ogni caso coesistere quali condizioni imprescindibili affinché possa configurarsi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Pertanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 del codice civile, la ha eccepito che la CP_5 condotta colposa della avesse costituito causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso. In Pt_1 subordine, ha eccepito che l'entità del risarcimento avrebbe dovuto essere diminuito in rapporto al contributo causale che la condotta della aveva offerto alla determinazione del sinistro e delle Pt_1 sue conseguenze dannose.
In relazione al quantum, inoltre, la ha eccepito che le pretese di parte attrice fossero CP_5 eccessive e comunque che dal sinistro potessero derivare delle conseguenze di ordine patrimoniale, soprattutto in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Quanto alla domanda proposta dal Condominio, la ha eccepito che la polizza assicurativa CP_5 avrebbe dovuto operare nei limiti del massimale e delle altre condizioni di polizza. Inoltre, in ossequio al c.d. “patto di gestione della lite” contrattualmente previsto, le spese processuali tra il e avrebbero dovuto essere Controparte_7 Controparte_5 integralmente compensate.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/3/2021 si è costituita in giudizio anche l' contestando la sussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per i Controparte_4 fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio nonché in relazione a quanto allegato dal
CP_2
7 Infatti, la lastra metallica ove l'attrice aveva dedotto di essere scivolata, insistente sul marciapiede della Via Alghero in Cagliari, all'altezza del numero civico 61, era di proprietà e pertinenza del
. Controparte_7
Nello specifico, si sarebbe trattato di una via di accesso ed aereazione di un locale interrato, di proprietà del predetto che oltre 50 anni fa era stato concesso in uso alla società CP_2 elettrica terza chiamata. Per_ In particolare, con atto pubblico stipulato, a rogito del Notaio Dott. in data 11.06.1955, rep.
44089, tra la Società Elettrica Sarda e l'Ing. - costruttore e proprietario CP_9 dell'immobile sito tra la via Alghero e la – era intervenuto un contratto di Controparte_7 cessione in uso del locale interrato ubicato nello scantinato del suddetto edificio, destinato ad ospitare una cabina di trasformazione che avrebbe garantito l'alimentazione di tutte le utenze elettriche del palazzo, per la durata di 15 anni, con impegno dell'ing. di rinnovo, alla CP_9 scadenza, per ulteriori 15 anni, alle medesime condizioni. Alla scadenza del contratto veniva, quindi, disposto un rinnovo tacito per ulteriori 15 anni.
Con lettera prot. n. 22011 del 08.08.1985 la società elettrica aveva formulato richiesta di ulteriore rinnovo della cessione in uso, che era stato, però, negato dalla proprietà.
Infatti, con successiva lettera del 25.09.1985 l'Ing. aveva comunicato di avere la necessità CP_9 di riottenere la disponibilità del locale scantinato e che, pertanto, non vi era intenzione di rinnovare il contratto di cessione d'uso in favore della società elettrica.
Nonostante le successive richieste, il suindicato contratto non era mai stato oggetto di rinnovo ed a ciò avevano fatto seguito anche trattative per l'acquisto del locale, rimaste anch'esse inevase e prive di riscontro.
Inoltre, il contratto di concessione in uso del 1955 aveva a oggetto soltanto un locale interrato di proprietà del ove era stata ubicata una cabina di trasformazione, alla quale si poteva CP_2 accedere anche dal piano stradale attraverso l'utilizzo di un ingresso esterno all'edificio, coperto proprio dalla lastra metallica di proprietà condominiale. Il diritto di , dunque, era Controparte_4 limitato al locale interrato non avendo la società alcun potere dispositivo in ordine alle vie d'accesso allo stesso.
Peraltro, l'evento lamentato dall'attrice si era verificato su una lastra metallica insistente su un marciapiede pubblico ubicato dinanzi all'ingresso dell'edificio del e da ciò avrebbe CP_2 dovuto derivare una responsabilità solidale del e del derivanti dalla violazione CP_2 CP_1 degli obblighi di custodia.
In ogni caso, la causa esclusiva della caduta dell'attrice doveva ritenersi imputabile unicamente alla sua disattenzione e dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti dell'insidia in ragione delle
8 dimensioni importanti della lastra metallica e delle sue caratteristiche costruttive e tecniche. In aggiunta, dall'esame dello stato dei luoghi emergeva come non sussistesse alcuna situazione di pericolosità in quanto, per le circostanze di tempo e di luogo, la lastra metallica sarebbe stata ben visibile e tale da rendere evitabile l'evento.
La lastra coinvolta, infatti, risultava essere posizionata a regola d'arte, costituita da materiale antiscivolo, e il sinistro avvenuto in pieno giorno, ovvero in situazione di buona visibilità, seppur con il marciapiede bagnato per la pioggia. Inoltre, l'attrice presumibilmente era a conoscenza del luogo del sinistro in ragione del fatto che esercitava la propria attività professionale nelle vicinanze, ossia presso il suo studio che si trovava a circa 200 metri, nella Piazza Repubblica. Peraltro, la stessa attrice aveva riconosciuto di aver indossato una calzatura con suola di cuoio, notoriamente sconsigliata per camminare in contesti metereologici avversi.
La ha poi contestato la pretesa dell'attrice anche in merito al nesso di causalità e al Controparte_4 quantum degli asseriti danni.
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Con ordinanza del 6/5/2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Con ordinanza del 22/3/2023 è stata disposta la ctu medico legale sulla persona dell'attrice e con successiva ordinanza del 15/11/2023 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/01/2025.
Con successiva ordinanza del 29/01/2025 ha tenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta, sia pure nei limiti di seguito esposti.
In ordine alla responsabilità del sinistro, occorre innanzitutto rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, fatta salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Il custode, dunque, è liberato dalla responsabilità esclusivamente qualora dimostri che un fattore esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il sinistro, assurgendo a causa esclusiva del sinistro. Il caso fortuito può essere rappresentato “da un fatto naturale o del
9 danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 20943/2022).
In applicazione dell'art. 2051 c.c., dunque, la prova della riconducibilità del danno patito alle condizioni in cui versava il marciapiede spetta alla danneggiata, mentre è possibile per il custode dimostrare che il nesso di causalità sia stato interrotto.
Le risultanze probatorie conducono a ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni della lastra apposta sopra il marciapiede e la caduta dell'attrice.
La testimone (collaboratrice della ), infatti, sentita all'udienza del 12/10/2022 sui Tes_1 Pt_1 capi dedotti da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha, infatti, dichiarato di aver assistito alla caduta della e che essa era scivolata proprio in corrispondenza della lastra di Pt_1 metallo posta sopra il marciapiede, non segnalata e bagnata dalla pioggia (e la cui presenza non è peraltro contestata e risulta dalle fotografie prodotte dalle parti in causa).
La danneggiata ha, inoltre, fornito la prova delle condizioni insidiose del tratto di marciapiede in cui la caduta è avvenuta, che l'hanno reso fonte di danno. Ciò risulta, in primo luogo, dalla relazione tecnica prodotta da parte attrice1, e redatta dall'Ing. (doc. 8), da cui è emerso che la lastra Per_1
di metallo che ha causato la lastra risultava scivolosa proprio in quanto caratterizzata da un coefficiente di attrito basso sia su superficie asciutta che, soprattutto, su superficie bagnata;
in secondo luogo, dal fatto che essa non fosse segnalata.
Si osserva, altresì, che il fatto che la lastra presentasse alcune “zigrinature” induceva a ritenerla adatta al passaggio anche su superficie bagnata e in leggera discesa (si vedano le fotografie prodotte).
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Ciò premesso, occorre stabilire quale sia il soggetto responsabile del sinistro, e tale individuazione passa da quella preliminare relativa alla identificazione del soggetto che rivesta, nel caso di specie, la qualità di custode.
Al riguardo, deve essere tenuto in considerazione il fatto che la lastra metallica sulla quale la Pt_1
è scivolata costituisce parte integrante del marciapiede della via pubblica.
Trattandosi di strada pubblica l'onere del controllo e della manutenzione della medesima è da rinvenirsi sicuramente in capo al convenuto, e non invece al e a E- CP_1 CP_2
Distribuzione. Ciò tanto più nel caso di specie ove, come allegato dall'attrice e non contestato dal 1 Che si ritiene di utilizzare quale elemento che, unitamente al fatto che la caduta della era avvenuta in ragione Pt_1 dello scivolamento sulla lastra (confermata dalla teste che era presente al fatto), consente di raggiungere la prova della scivolosità della lastra metallica stessa, considerata la natura tecnica degli accertamenti effettuati (esposti in modo coerente e non contraddittorio) e considerato altresì che la lastra era posta in un tratto della strada pubblica posto in leggera discesa (circostanza che ne ha accentuato, senz'altro, la scivolosità). 10 Comune, “la “lastra” non costituisse transitorio sedime di cantiere bensì, come confermato in tutti gli atti della parte convenuta e di tutti i chiamati, un elemento dislocato “in pianta stabile” e dunque, quantomeno, accettato progettualmente dall'Ente proprietario del sedime e preposto alla sua idonea conformazione e al suo governo anche manutentivo”.
Ai fini del riconoscimento del rapporto di custodia in capo all' risulta di particolare CP_10 rilievo quanto affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nel caso di specie) si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
Nella specie, infatti, la lastra metallica, a prescindere dal profilo concernente l'identificazione del soggetto che materialmente l'ha apposta, risulta parte calpestabile di un marciapiede di proprietà comunale, come tale oggetto di custodia da parte del CP_1
Ne deriva il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al in considerazione del fatto CP_1 che la caduta si è verificata in strada ubicata nel centro del di continua frequentazione da CP_1 parte degli utenti.
Individuata la qualità di custode del sarebbe stato onere di quest'ultimo provare la qualità CP_1
(concorrente o esclusiva) di custode in capo al G. Deledda n. 74 (proprietario CP_2 CP_7 del locale sottostante la lastra metallica oggetto di causa), ovvero fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito, nei termini anzidetti.
Al riguardo si veda quanto recentemente affermato anche da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
22/09/2023, n. 27137 secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Ne consegue che è obbligo per l'ente proprietario di una strada quello di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni”.
11 Non essendo dunque emerso in causa che il dovere di custodia del sia escluso dalla CP_1 condotta di un terzo, sul quale sarebbe gravato al contrario tale onere, occorre valutare se possa dirsi sussistente, come allegato da parte convenuta, una condotta colposa del danneggiato idonea a porsi quale concausa dell'evento ovvero ad assurgere a causa esclusiva dello stesso.
Si osserva, altresì, che non è neppure stato provato in causa chi abbia materialmente proceduto all'apposizione della lastra metallica in discorso, la quale, in assenza di tale prova, deve ritenersi, come detto, sotto la custodia esclusiva del insistendo sul suolo pubblico2. CP_1
Nel caso di specie, non risulta provato alcun profilo di colpa nella condotta tenuta dalla , Pt_1 come invece sostenuto da parte convenuta e dalle parti chiamate, dal momento che la scivolosità del marciapiede derivava da caratteristiche della lastra non percepibili se non al passaggio, per cui nessun supplemento di cautela da parte dell'attrice avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento dannoso.
Rileva, in tal senso, anche la circostanza che la lastra, su cui la è scivolata, occupava quasi Pt_1 tutto il marciapiede (occupato anche da un palo di illuminazione) per cui non poteva ritenersi di per sé esigibile, pur essendo possibile, il passaggio al di fuori dell'area coperta dalla lastra.
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Ciò premesso in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre, dunque, procedere alla identificazione e quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
In primo luogo, ella ha domandato il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo derivante dalle lesioni subite a causa della caduta.
Precisando il contenuto dell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, parte attrice ha allegato di aver subito altresì dei “danni fisici e morali” di natura temporanea e in corso di accertamento quanto ai postumi permanenti.
La domanda è fondata. La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e la documentazione medica in atti hanno consentito di accertare che in seguito alla caduta sulla lastra metallica posta sul marciapiede la ha riportato le seguenti lesioni, ritenute compatibili con il sinistro: “frattura Pt_1 dell'epifisi distale del radio destro”.
Dalla ctu, dalla quale non vi è ragione di discostarsi attesa la logicità, coerenza ed esaustività delle relative conclusioni, è emerso che dalle lesioni sopra richiamate sono derivati esiti invalidanti di natura permanente e temporanea. In particolare, quanto agli esiti permanenti, la ctu ha stimato il danno c.d. biologico all'integrità psicofisica e alla vita di relazione sono valutabili, secondo il consulente, nel suo complesso, nella misura del 6%. 2 Profilo, invero, rimasto non provato nel corso del giudizio, contrariamente a quanto asserito dal Controparte_1 atteso che, peraltro, non sono stati sentiti i testi che avrebbero dovuto confermare o meno il capo 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del ammesso. CP_1 12 La ctu Dott.ssa ha, inoltre, determinato il periodo di ITP al 75% in giorni 35; ITP al 50 % Per_3 in giorni 15; ITP al 25% in giorni 20.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di NO nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi come a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di NO nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito dalla , che deve essere riconosciuto nella Pt_1 misura dell'6% alla luce delle osservazioni del ctu, è pari a euro 11.064,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto altresì dell'incremento per sofferenza patita, alla luce di quanto affermato dalla ctu, considerato il periodo di immobilizzazione, e per la sua quantificazione si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di NO (aumento del 25%), che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona.
13 A titolo di danno biologico temporaneo deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro
4.456,25.
In definitiva, la somma complessiva dovuta alla a titolo di danno non patrimoniale per i titoli Pt_1 di cui sopra è, dunque, pari a euro 15.520,25, congrua all'attualità.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (euro
13.097,26) e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla presente pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 1.561,00. Tale ultimo importo deve essere sommato a quella dovuta a titolo di capitale di euro 15.520,00, così ottenendo la somma complessiva di euro 17.081,25.
È altresì risarcibile il danno patrimoniale emergente patito dall'attrice per euro 1.078,89 pari agli esborsi per spese mediche (doc. 6), oltre a euro 497,00 per la consulenza di parte medico-legale
(allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) che costituisce spesa risarcibile trattandosi di attività funzionale all'introduzione del giudizio (importi riconosciuti congrui dalla c.t.u.), e di euro
960,75 (cfr. bonifico eseguito in favore dell' per la redazione della ctp dell'Ing. Controparte_11 seguito in data 20/03/2019), oltre rivalutazione e interessi per un totale di euro 3.287,80. Per_1
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Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante a causa dell'asserita impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a partire dalla data del sinistro (13/9/2018) e per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, essa risulta infondata, non avendo parte attrice prodotto documenti attestanti l'effettiva esistenza della dedotta contrazione dei redditi. A supporto della propria pretesa, la ha prodotto unicamente la dichiarazione dei redditi del 2018 e, Pt_1
14 dunque, relativa al periodo di imposta 2017, ovvero un periodo antecedente alla data di verificazione del sinistro per il quale è causa (13/9/2018).
Si rileva che la parte avrebbe dovuto fornire la prova della diminuzione reddituale producendo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo al sinistro, evidenziando, se effettivamente sussistente, la diminuzione in discorso.
Né tale prova può essere ricavata in via presuntiva, come preteso dall'attrice, dal solo fatto che la ctu abbia accertato una “inabilità assoluta al 100% di giorni 35 e di inabilità parziale al 50% di giorni 20” all'esercizio dell'attività lavorativa.
Come è stato efficacemente osservato, infatti, “il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è risarcibile quale danno patrimoniale, in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che, a causa dei postumi, egli effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. Invero, tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II,
Sentenza, 24/04/2023, n. 507; si veda anche: Tribunale Padova, Sentenza, 21/10/2022, n. 1766, secondo cui “In tema di pregiudizio da lucro cessante relativo alla perdita di reddito derivante dalla temporanea incisione della propria capacità di produrre reddito, configurando esso un pregiudizio di carattere economico, va ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale, il quale deve essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito. Al riguardo, il mero accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”).
Sul punto anche Cass. civ., n. 4930/2020: “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.
15 Stante la mancata prova del danno, non può essere condivisa la giurisprudenza richiamata da parte attrice secondo cui “allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo per la relativa quantificazione può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento”, essendo quest'ultimo un criterio utilizzabile per la quantificazione di un danno comunque provato nella sua esistenza, diversamente che nel caso di specie.
Risulta, invece, inammissibile (oltre che infondata per difetto di prova, per le ragioni appena esposte) la domanda di risarcimento del danno da menomazione della capacità lavorativa futura, dedotto soltanto con la memoria conclusiva di replica ex art. 190 c.p.c.
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Le spese processuali nei rapporti fra parte attrice e il convenuto seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico del e liquidate come in dispositivo, applicando i valori Controparte_1 medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000, avuto riguardo alla somma stabilita a titolo di risarcimento in favore degli attori). Nei rapporti tra il e gli altri soggetti CP_1 chiamati in causa ( Via G. Deledda n. 74, si CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ritiene sussistano gravi motivi per operare l'integrale compensazione delle spese avuto riguardo alle particolari ragioni della decisione e all'assoluta peculiarità della situazione di fatto (caduta determinata da una lastra, posta sulla strada pubblica a copertura di un bene privato, ma in uso di un terzo) considerato altresì che in causa non è stata raggiunta la prova in relazione al soggetto che abbia materialmente apposto la lastra medesima.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro per il Controparte_1 quale è causa;
2) Condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 17.081,25, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale della somma di euro 3.287,80, oltre interessi dalla decisione al saldo;
16 4) Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore di liquidate complessivamente in euro 5.077,00, oltre spese generali e Parte_1 accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
5) Compensa integralmente le spese del presente giudizio nei rapporti tra il CP_1 il , e
[...] Controparte_12 Controparte_4 Controparte_5
6) Pone definitivamente a carico del le spese della ctu. Controparte_1
Così deciso in Cagliari, in data 12 giugno 2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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