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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5879/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5879/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. MOROSIN ALESSIO, Parte_1 C.F._1
attore, contro
c.f. ), con l'avv. LOCATELLI LORENZO, Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. Gianluigi Malandrino
[...] P.IVA_2
convenuti,
In punto: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note conclusive depositate in data 17.2.2025.
Conclusioni della convenuta come da note conclusive depositate in Controparte_1
data 17.2.2025.
Conclusioni della convenuta , Controparte_2
come da note conclusive depositate in data 14.2.2025. Controparte_3
pagina 1 di 17 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
già in qualità di compagnia assicurativa, e CP_1 Controparte_4 [...]
in qualità di agente assicurativo, Controparte_5
chiedendo, in via principale, che, sulla base della polizza n. 4380328 del 29.7.2010,
[...]
sia condannata al pagamento della somma di €165.000,00 a titolo d'indennizzo, CP_4
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo e, in via subordinata, accertata la responsabilità della convenuta per inadempimento, che sia condannata CP_6
quest'ultima al pagamento della medesima somma.
In particolare, l'attore ha dedotto che dal 29.7.2010 era assicurato con la società CP_4
poi divenuta per la copertura dei rischi da infortuni e malattia e di
[...] Controparte_1
aver tempestivamente denunciato alla compagnia, in data 13.7.2016 e per il tramite dell'agenzia il sinistro relativo ad un intervento di necroctomia allargata Controparte_2
sinistra in videolaparascopia, a seguito di diagnosi di “neoplasia renale sx in paz. con calcolosi renale destra con DJ stent. uretrale destro in sede”.
L'attore ha evidenziato, altresì, che mai ha ricevuto la relazione sull'esito dell'istruttoria del sinistro denunciato e che, successivamente, in data 6.12.2019, gli è stata diagnosticata una
“neoformazione femore destro”, con successivo intervento chirurgico in data 24.12.2019, di asportazione del femore ed installazione di protesi con diagnosi di “metastasi unica da K renale ad alto rischio di frattura femore destro”.
Pertanto, egli ha denunciato tempestivamente anche questo sinistro alla AG, sempre per il tramite della medesima CP_6
L'assicurazione ha comunicato l'apertura del sinistro n. 202018460014, sottoponendo l'attore a visita medico-legale che ha confermato, anche a seguito di un ulteriore intervento subito dall'attore in data 15.9.2020, con diagnosi di “mobilizzazione protesi intercalare femore destro”, la pagina 2 di 17 sussistenza di un carcinoma renale metastizzato con un interessamento del femore destro e un conseguente quadro di invalidità permanente ai fini di polizza malattia parti al 70%.
La AG, pertanto, ha proceduto ad aprire anche il sinistro del 2016 attribuendo il n.
20210184600030, ma proponendo per entrambi gli eventi denunciati una definizione transattiva pari a complessivi €15.000,00, in quanto la patologia era insorta nel 2016, ma non era stata tempestivamente denunciata.
Si sono costituite ritualmente in giudizio entrambe le convenute.
In particolare, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2952 Controparte_1
c.c del diritto dell'attore, poiché il sinistro sarebbe stato denunciato soltanto nel 2019 e, in ogni caso, pur asserendo che il sinistro sia stato effettivamente comunicato all'Agenzia in data 8.3.2016, in ogni caso il termine prescrizionale da quella denuncia sarebbe inevitabilmente decorso.
Nel merito, la AG ha dedotto:
- che l'agenzia, con propria autonoma decisione, aveva deciso di non aprire il sinistro nel
2016 ritenendolo assorbito dalla franchigia contrattuale, considerando che l'asportazione di un rene comportava una invalidità permanente prevista dalla condizione sub T, che prevede come “nessuna indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al
33% della totale”;
- in relazione al quantum, la limitazione dell'indennizzo dovuto a quanto effettivamente sarebbe stato liquidato nel 2016, poiché il sinistro del 2019 era configurabile quale conseguenza di patologia già nota e liquidata.
La medesima, inoltre, stante la dedotta omessa comunicazione da parte dell' del CP_6
sinistro del 2016, ha proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di quest'ultima, domandando, nell'ipotesi di condanna, di essere tenuta indenne e manlevata dall'Agenzia di tutto quanto avrebbe dovuto pagare all'attore o in via subordinata,
pagina 3 di 17 dell'importo eccedente a quello che sarebbe stato liquidato qualora la denuncia di sinistro del
2016 fosse stata tempestivamente comunicata alla AG.
La convenuta ha riconosciuto l'avvenuta tempestiva denuncia Controparte_7
da parte dell'attore in relazione al sinistro del 2016, ma ha dedotto, contrariamente a quanto affermato dalla AG, di aver regolarmente avvisato quest'ultima, recandosi presso il centro liquidazione sinistri di sito in Mestre, interfacciandosi con il responsabile del CP_4
centro di liquidazione, Santo Ferrauto.
In tale occasione, l'Agente avrebbe convenuto con il predetto responsabile di CP_8
che all'asportazione di un rene corrispondeva una invalidità permanente inferiore al CP_4
25% della totale e che, pertanto, trattandosi di una malattia provocante una invalidità inferiore alla franchigia assicurata, non poteva dar luogo al risarcimento in termini di polizza.
La convenuta ha dedotto, altresì, di aver poi in seguito dato avvio all'apertura del CP_6
secondo sinistro del 2019, aprendo regolarmente la procedura risarcitoria che portava alla quantificazione di un danno da invalidità permanente pari al 70%.
La causa, a seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata istruita mediante prova per testimoni su circostanze relative ai rapporti tra le convenute e successiva c.t.u. medico-legale volta a stabilire: “1) la natura della patologia insorta nel 2016, a seguito di diagnosi di
“neoplasia renale sx in paz. con calcolosi renale destra con DJ stent uretrale destro in sede”, nonché l'entità e il grado di invalidità temporanea e permanente subita dal sig. causalmente ricollegata alla Parte_1
suddetta patologia;
2) la natura della patologia insorta nel 2019, a seguito di diagnosi di “neoformazione femore destro”, nonché l'entità e il grado di invalidità temporanea e permanente subita dal sig. Parte_1
causalmente ricollegata alla suddetta patologia;
Specifichi se la patologia tumorale al femore destro del sig. insorta nel 2019 rappresenta un'evoluzione e/o una recidiva non prevedibile, intervenuta dopo Parte_1
la stabilizzazione della precedente neoplasia renale sinistra insorta nel 2016, tale da essere considerata quale
“nuovo evento” o sia riconducibile a detta neoplasia renale”.
pagina 4 di 17 La C.T.U., dott.ssa , avvalendosi anche di un ausiliario esperto in anatomia Persona_1
patologica, Prof. , ha concluso, in relazione al primo quesito, che, considerati la Per_2
tipologia e lo stadio di malattia di cui già nel 2016 l'attore era affetto e quanto risultante dalla documentazione medica subito successiva: “.
Quanto al secondo quesito, la stessa ha evidenziato che la patologia insorta nel 2019 consisteva nella prevedibile evoluzione del tumore a cellule chiare renali diagnosticato già a marzo del 2016 e che, per lo stadio accertato già in fase di esordio, doveva far prevedere, essendo soltanto una questione di tempo, l'insorgenza delle metastasi così come poi effettivamente verificatesi dal 2019.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
6.3.2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate e la causa è stata trattenuta in decisione.
Conclusioni parte attrice:
“1) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - accertato e dichiarato che ha Parte_1
denunciato tempestivamente all' Controparte_9
sia telefonicamente che con raccomandata consegnata a mani in data 13.07.2016, di aver subito in
[...]
data 8.03.2016 l'intervento chirurgico di nefroctomia allargata sinistra a seguito di diagnosi di neoplasia renale sinistra;
- accertato e dichiarato che ha denunciato tempestivamente all Parte_1 [...]
sia telefonicamente che con comunicazione Controparte_9
mail del 4.02.2020, consegnata anche a mani in data 5.02.2020, di aver subito in data 24.12.2019
l'intervento chirurgico di asportazione del femore destro in metastasi;
- accertata e dichiarata la responsabilità di ora per la violazione degli obblighi di comportarsi secondo Controparte_4 Controparte_1
buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto assicurativo ex artt. 1175 e 1375 c.c., per aver totalmente omesso di procedere all'istruttoria del sinistro denunciato dall'attore in data 13.07.2016 e per aver colpevolmente rifiutato e ritardato di corrispondere gli indennizzi dovuti al sig. per il predetto Pt_1
pagina 5 di 17 sinistro, nei termini di cui alla polizza n. 4380328 del 29.07.2010; - condannare ora Controparte_4
al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di € 150.000,00 per Controparte_1
l'accertata invalidità permanente del 75% oltre all'importo di € 3.000,00 per il periodo di inabilità temporanea totale di 75 giorni accertato dalla CTU medico-legale, in relazione al sinistro del 8.03.2016; oltre alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di assistenza legale dell'Avv. Pretin nel procedimento di mediazione n. 523/2021, pari all'importo complessivo di € 570,80 e delle spese di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'Avv. Morosin ante iudicium, pari all'importo complessivo di € 729,56, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e alla rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo. 2) IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, delle suddette domande proposte nei confronti di ora - accertare e dichiarare la Controparte_4 Controparte_1
responsabilità dell' Controparte_9
per la violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale
[...]
di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., ed altresì per aver eseguito, con grave negligenza, incuria e imperizia, il mandato ricevuto dall'attore di gestire l'istruttoria dei sinistri denunciati rispettivamente in data 13.07.2016
e 5.02.2020 in relazione agli eventi dannosi sopra specificati, ed altresì per aver omesso di fornire, in modo corretto e tempestivo, le dovute informazioni all'attore in merito alla gestione dei suddetti sinistri;
- condannare l' Controparte_9 [...]
al risarcimento dei danni subiti da a causa della condotta Controparte_3 Parte_1
gravemente inadempiente della predetta Agenzia, come sopra quantificati nell'importo complessivo di €
150.000,00 per l'accertata invalidità permanente del 75%, oltre all'importo di € 3.000,00 per il periodo di inabilità temporanea totale di 75 giorni accertato dalla CTU medicolegale, in relazione al sinistro del
8.03.2016; oltre alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di assistenza legale dell'Avv. Pretin nel procedimento di mediazione n. 523/2021, pari all'importo complessivo di € 570,80 e delle spese di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'Avv. Morosin ante iudicium, pari all'importo complessivo di €
729,56, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e alla rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo.
pagina 6 di 17 3) IN OGNI CASO: - condannare le convenute alla rifusione integrale delle spese di causa, di CTU e di
CTP, a favore dell'attore; - condannare le convenute al risarcimento dei danni subìti dall'attore e/o il pagamento di una somma da liquidare in via equitativa, nell'importo di € 30.000, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. e art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, tenuto conto che le convenute hanno omesso di partecipare, in modo del tutto ingiustificato e infondato, al procedimento di mediazione n. 523/2021 davanti alla Camera Arbitrale di Venezia e hanno resistito in modo temerario nel presente giudizio, con colpa grave e per motivi palesemente pretestuosi, illogici ed inconsistenti. - Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il sottoscritto procuratore dell'attore dichiara di non aver ricevuto il pagamento degli onorari relativi al presente giudizio e, pertanto, chiede che le spese di lite vengano distratte in proprio favore”.
Conclusioni della convenuta Controparte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2952 c.c. del diritto di garanzia avanzato da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_4
(ora per quanto riferito in narrativa e per l'effetto rigettarsi ogni avversa domanda Controparte_1
svolta nei confronti della stessa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto mandandosi la convenuta assolta da ogni avversa pretesa stante anche l'inoperatività della garanzia;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto avanzato dal signor limitarsi l'obbligazione della convenuta Parte_1 [...]
(ora nei limiti del danno liquidabile all'epoca della denuncia del 2016; IN CP_4 Controparte_1
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, mantenersi l'eventuale obbligazione di (ora legata a Controparte_4 Controparte_1
quanto stabilito in polizza, comunque negli stretti limiti del contratto d'assicurazione concluso, con particolare riguardo alle esclusioni, al massimale (€ 150.000,00 per infortunio) agli scoperti e alle franchigie pattuite;
in ogni caso mantenersi l'obbligazione di ( , negli stretti limiti Controparte_4 Controparte_1
contrattuali, nessuno escluso, riducendosi comunque le avverse pretese;
IN VIA
RICONVENZIONALE TRASVERSALE CONDIZIONATA: nella denegata ipotesi di
pagina 7 di 17 riconoscimento del diritto avanzato dal signor e di condanna della convenuta Parte_1 CP_4
(ora al pagamento dell'intero indennizzo, condannare
[...] Controparte_1 [...]
a tenere indenne e manlevata Controparte_9 Controparte_4 [...]
; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto avanzato CP_1
dal signor e di condanna della convenuta (ora al Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
pagamento dell'intero indennizzo, condannare Controparte_2 Controparte_3
a tenere indenne e manlevata ( quantomeno in relazione
[...] Controparte_4 Controparte_1
all'importo eccedente a quello che sarebbe stato liquidato qualora la denuncia di sinistro del 2016 fosse stata tempestivamente comunicata alla compagnia;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese”;
Conclusioni della convenuta , Controparte_2
“Si insiste per il rigetto di tutte le domande formulate nei Controparte_3
confronti della . CP_9
*****
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
[...]
In particolare, la stessa ha dedotto che il diritto dell'attore sarebbe prescritto in virtù dell'art. 2952 c.c. poiché, dopo la prima raccomandata a mani del 13.3.2016, l'attore avrebbe trasmesso una comunicazione atta ad interrompere la prescrizione soltanto in data 23.4.2021, allorquando il termine di due anni era già interamente decorso.
L'eccezione così prospettata non si attaglia, tuttavia, alla fattispecie qui esaminata, ove si controverte in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie da cui derivino postumi di invalidità permanente.
Infatti, poiché la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui il soggetto titolare del diritto può esercitare il diritto, nell'ambito dell'assicurazione contro la malattia, il dies a quo della medesima coincide con il momento in cui si realizza il fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'evento lesivo previsto dalla polizza (ex plurimis, Cass. Civ., n. 14420/2016).
Nella specie, l'invalidità permanente andava accertata dalla AG assicurativa, secondo quanto risulta dalle condizioni contrattuali (doc. 2, fasc. parte attrice), non prima di un anno pagina 8 di 17 dall'avvenuta denuncia e comunque non oltre 18 mesi. Pertanto, prima di quella data, alcun
“evento lesivo” ai sensi di polizza poteva dirsi ancora verificato, con conseguente impossibilità di decorrenza del termine prescrizionale.
Conseguentemente, l'assicurazione era tenuta a provare non la data del sinistro, ma quella in cui si è manifestato l'evento dannoso, nei termini sopra prospettati, oggetto di garanzia assicurativa e dalla quale il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.
Tale onere probatorio non è stato assolto da in quanto, stante le peculiarità Controparte_1 della vicenda oggetto della presente vertenza, la AG non ha adempiuto a quanto richiesto dal contratto, rendendo di fatto impossibile per l'attore esercitare la propria pretesa in relazione al sinistro regolarmente denunciato.
Pertanto, considerato che la polizza prevedeva il suddetto accertamento ad esito di apposita perizia (poi effettivamente effettuata soltanto nel 2020-2021 a seguito della denuncia del sinistro del 2019), il diritto all'indennizzo è da considerarsi inesigibile sino alla conclusione delle relative operazioni con conseguente sospensione del relativo termine di prescrizione, a due condizioni: 1) che il sinistro sia stato denunciato nei termini di prescrizione decorrenti dal giorno in cui si è verificato, così potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del risarcimento sia dilazionata all'infinito; 2) che non vi sia stata la negazione della debenza dell'indennizzo per inoperatività della polizza poiché, in tale ipotesi, il dies a quo coinciderebbe con il momento del verificarsi del fatto e la conseguenza necessità di un atto interruttivo da parte dell'assicurato (ex multis, Cass. Civ. n.
6702/2024).
Ebbene, qui, da un lato, l'attore ha regolarmente denunciato il sinistro, dall'altro non risulta alcuna comunicazione, né è stato altrimenti provato che allo stesso sia stata comunicata la negazione dell'indennizzo. Non è stato difatti aperto alcun sinistro con relativa attribuzione del numero, né comunicato alcun esito dell'istruttoria all'assicurato, almeno sino a quando, all'esito della denuncia del sinistro del 2019, la AG si è attivata al fine di svolgere l'istruttoria, aprendo soltanto allora il sinistro anche in relazione all'evento del 2016.
Stante tutto quanto esposto, sono altresì inconferenti i rilievi sollevati all'udienza di discussione dalla difesa della AG assicurativa poiché il dies a quo del termine prescrizionale non può che decorrere dall'accertamento peritale espletato in prima battuta il
28.7.2020 e poi conclusosi, ad esito del peggioramento dello stato di salute dell'attore, il pagina 9 di 17 9.7.2021: è, dunque, soltanto quest'ultima data che, secondo i principi sopra ricordati, deve essere tenuta in considerazione ai fini del principiare del decorso del termine prescrizionale biennale e conseguentemente, considerati poi anche i successivi atti interruttivi intervenuti
(docc. 13, 15 e 17, fasc. parte attrice), il diritto all'indennizzo non può ritenersi prescritto.
Nel merito la domanda dell'attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Risultano pacifici e non contestati i seguenti fatti:
- in data 29.7.2010, ha stipulato con il contratto di Parte_1 Controparte_4 assicurazione per infortuni e malattie (polizza n. 4380328), rinnovato annualmente alle medesime condizioni (cfr. doc. 1, fasc. parte attrice);
- l'attore ha denunciato tempestivamente il sinistro relativo ad un: “intervento di nefroctomia allargata sinistra”, a seguito di diagnosi di “neoplasia renale sx in paz. con calcolosi renale destra con
DJ stent uretrale destro in sede), per il tramite dell' Controparte_7
- tale sinistro non è stato aperto dalla AG assicuratrice e la stessa ha provveduto ad effettuarne la relativa apertura (n. 20210184600030) soltanto in seguito ad un'ulteriore tempestiva denuncia e relativa apertura del sinistro n. 2020184600014 con riguardo all'evento del 24.12.2019 concernente: “asportazione del femore sede di metastasi e posizionamento di protesi intercalare previa profilassi antibiotica ed antitromboembolica” e dimesso in data 21.01.2020 con la seguente diagnosi “metastasi unica da K renale ad alto rischio di frattura femore destro”.
- soltanto a seguito della denuncia del sinistro del 2019, è seguita la relativa procedura istruttoria volta all'accertamento dell'invalidità permanente da cui era affetto l'attore a causa della malattia;
- ad esito della perizia contrattuale disposta, è risultata una invalidità pari al 70% e la
AG assicuratrice, nonostante l'apertura soltanto nel 2021 del sinistro denunciato nel marzo 2016, ha proposto una soluzione pro bono pacis di €15.000,00 a titolo di indennizzo per entrambi i sinistri, poiché si trattava di malattia insorta nel 2016 e denunciata tardivamente.
Da tali elementi di fatto, pertanto, si desume che l'attore ha tempestivamente denunciato il sinistro all nel 2016, ma che la AG non ha provveduto ad avviare l'iter CP_6 necessario, contrattualmente previsto, per l'accertamento dell'invalidità permanente.
L'inadempimento posto in essere è, dunque, quello della mancata apertura del sinistro a seguito della tempestiva denuncia e della conseguente mancata corretta valutazione pagina 10 di 17 dell'invalidità permanente e di quella temporanea nell'arco temporale contrattualmente previsto nella polizza a tali fini (non prima di un anno dall'avvenuta denuncia e comunque entro 18 mesi dalla stessa).
In particolare, la malattia denunciata avrebbe dovuto essere valutata non come mera
“asportazione di un rene”, ma quale neoplasia, nella specie “tumore a cellule chiare renali in Stadio
T3b”.
Sotto tale profilo, infatti, si condividono gli esiti a cui è giunto il Consulente tecnico d'ufficio, anche per il tramite dell'ausiliario esperto di cui si avvalso per la valutazione degli esami istologici, che, con percorso argomentativo ampiamente motivato ed esente da vizi logici, ha evidenziato come:
- nell'ambito delle polizze malattia, l'evoluzione dottrinale e contrattuale impone di valutare non la mera compromissione funzionale degli apparati, ma anche le caratteristiche biologiche della patrologia, in presenza di localizzazioni secondarie della medesima o di altri dati che rappresentino quasi-certezza, ovvero assai elevata probabilità di evoluzione infausta della malattia;
- pertanto, considerata la natura della patologia, il relativo stadio e ulteriori elementi già evincibili dagli esami svolti successivamente alla denuncia e comunque nell'arco temporale in cui andava accertata l'invalidità permanente ai fini di polizza (cfr. pagg. 35-38 ctu), avrebbe consentito un diverso esito della vicenda, rectius una valutazione dell'invalidità permanente ben al di sopra della franchigia contrattuale, nella ben diversa misura del 75%.
Conseguentemente, una corretta valutazione del sinistro, tramite una visita medico-legale nell'arco temporale previsto contrattualmente per l'accertamento, avrebbe permesso all'attore di ottenere l'indennizzo assicurativo.
La AG ha, tuttavia, affermato la non imputabilità alla sua condotta dell'inadempimento, poiché nessuna comunicazione sarebbe pervenuta alla stessa dall' per cui la scelta di non aprire il sinistro per mancato superamento della CP_6 franchigia contrattuale costituirebbe una scelta riconducibile unicamente a quest'ultima.
Tale asserzione risulta, tuttavia, infondata e la AG non può andare esente da responsabilità, dato che essa è comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'attore, anche nell'ipotesi in cui tale inadempimento sia imputabile all'operato di un ausiliario, in virtù del disposto di cui all'art. 1228 c.c. pagina 11 di 17 La domanda proposta dall'attore di condanna di al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo nei suoi confronti va, quindi, accolta nei limiti che seguono, dato che la
AG risponde anche per i fatti colposi commessi dalla sua ausiliaria, mentre rimane assorbita la domanda proposta dall'attore in via subordinata nei confronti di
[...]
Controparte_5
Con riferimento al credito dovuto dalla AG all'attore, si deve rilevare che le risultanze della CTU hanno permesso di evidenziare che i sinistri del 2016 e del 2019 sono riconducibili sostanzialmente alla stessa malattia, considerato che la patologia insorta nel
2019 rappresenta: “l'evoluzione della neoplasia renale sinistra insorta nel 2016 e a questa, dunque, è riconducibile” (cfr. pag. 41, relazione).
Ciò che, quindi, va valutato è quale sarebbe stato l'importo da liquidarsi se il sinistro fosse stato correttamente aperto nel marzo 2016, con conseguente istruttoria volta ad accertare il grado di inabilità temporanea e permanente.
Per quanto attiene alla prima voce, la stessa va certamente liquidata in quanto le condizioni assicurative della polizza malattia da invalidità permanente rinviano, per quanto non regolato, in quanto compatibili, alle condizioni generali e particolari previste dalla polizza.
Pertanto, va richiamato quanto previsto da quest'ultima (inabilità temporanea €40 al giorno, cfr. doc.
1. fasc. parte attrice) e dalle condizioni generali, che prevedono non soltanto quanto richiamato dall'attore in merito alla liquidazione della diaria assicurata integralmente per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nell'incapacità di attendere alle proprie occupazioni, ma altresì una franchigia generale assoluta di cui all'art. 25, lettera a) “per somma assicurata non superiore a €50,00 l'indennità verrà corrisposta a partire dal 5° giorno successivo a quello dell'infortunio”.
Sulla base della documentazione in atti e dello stato di convalescenza post ricovero per asportazione del rene, si ritiene congrua la stima effettuata dal CTU di un periodo di inabilità temporanea totale pari a 75 giorni.
Conseguentemente, stante la sussistenza della franchigia contrattuale appena citata, l'importo che deve essere liquidato a tale titolo è pari alla minor somma, rispetto a quella richiesta dell'attore, di €2.800,00.
Per quanto concerne, invece, la seconda voce, la tabella di liquidazione dell'indennizzo (cfr., doc.
1-b, fasc. parte attrice, p. 18) prevede che, in caso di invalidità superiore al 65%, deve pagina 12 di 17 essere liquidato il 100% della somma assicurata, quantificata in €150.000.
Stante l'esito della CTU, che ha stimato una invalidità permanente già del 75% se la stessa fosse stata valutata nell'arco temporale contrattualmente previsto, deve essere riconosciuta all'attore la somma di €150,000.
Su tali importi, come statuito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (“poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (ex plurimis, Cass. n. 15868/2015).
Trattandosi di polizza malattia da invalidità temporanea e permanente che andava accertata non prima di un anno dalla denuncia, si ritiene che la data di decorrenza della rivalutazione deve essere individuata nella data del 13.7.2017.
In ragione della mancata immediata disponibilità del denaro nella misura corrispondente all'indennizzo dovuto sono ulteriormente dovuti gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, sempre dal 13.7.2017 sino al saldo.
Infatti, sulla scorta di quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 1712/1995), gli interessi legali vanno calcolati sul valore dell'indennizzo via via annualmente rivalutato sino all'attualità, evitando così una duplicazione risarcitoria.
Al momento del deposito della presente pronuncia, l'obbligazione di valore, con la liquidazione giudiziale, si trasforma in un'obbligazione di valuta e pertanto, produce interessi legali sino al pagamento.
Non può essere accolta, invece, la richiesta dell'attore di vedersi riconosciuti gli interessi nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla domanda, considerato che l'art. 1, co. 2, lettera b), del D.lgs. n. 231/2002 esclude dal campo di applicazione della normativa i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore (Cass. Civ., ord., n. 7966/2020).
La domanda dell'attore va, invece, respinta con riguardo alla richiesta delle spese stragiudiziali legali.
Seppur infatti sia stata svolta un'attività di assistenza stragiudiziale da parte del legale, documentata dallo scambio di corrispondenza tra lo stesso, l'Agenzia e la AG pagina 13 di 17 assicurativa, le spese legali relative al precontenzioso costituiscono voce di danno emergente e pertanto, ne va provato anche il relativo esborso (ex plurimis, Cass. Civ. n. 15732/2022).
Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la relativa corresponsione dell'importo complessivo richiesto, né per quanto attiene alle spese relative all'assistenza dell'avv. Petrin in relazione alla mediazione esperita (€570,80), né per quelle concernenti l'attività dell'avv. Morosin (€ 500,00 oltre accessori di legge Iva e Cpa per complessivi € 759,26) e pertanto nulla può essere riconosciuto.
Passando ad esaminare il diverso profilo del rapporto tra le due convenute e particolare alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata dalla AG nei confronti del proprio
Agente, si ritiene la domanda accoglibile nei termini che seguono.
Risulta punto controverso l'attività concretamente posta in essere dall'ausiliaria in CP_6 relazione alla gestione del sinistro successivamente alla ricezione della denuncia.
Quest'ultima, difatti, ha dedotto, senza tuttavia produrre alcun documento comprovante quanto asserito, di aver compiutamente avvisato la AG assicuratrice della pervenuta denuncia e anzi, di essersi anche recata, nella persona di , presso il centro di Testimone_1 liquidazione sinistri di Mestre di per relazionare e confrontarsi con il responsabile CP_4
Santo Ferrauto. In tale occasione, gli stessi avrebbero condiviso che il sinistro denunciato non rientrasse nella copertura assicurativa, considerato che l'asportazione del rene, secondo le tabelle INAIL, comporta una invalidità permanente inferiore al 25% che sarebbe pertanto rimasta assorbita nella franchigia contrattuale.
Le prove testimoniali assunte non sono dirimenti al fine di ritenere assolto da parte dell'Agenzia l'onere probatorio sulla stessa gravante volto a dimostrare la condivisione con la
AG assicurativa sulla mancata apertura del sinistro.
La testimonianza di impiegata di dell'Agenzia, oltre a costituire una Testimone_2 testimonianza meramente de relato non supportata da altri elementi oggettivi che ne comprovino l'attendibilità, nulla apporta in merito all'accertamento del contenuto dei colloqui intercorsi nel 2016 tra l'Agenzia e la AG assicurativa in relazione al sinistro denunciato dall'attore.
Il teste Santo Ferrauto, legale rappresentante di che gestisce e liquida i sinistri CP_10 per conto di nonostante l'eccezione avanzata a verbale del 31.1.2024, deve Controparte_1
pagina 14 di 17 ritenersi teste capace ex art. 246 c.p.c., non ravvisandosi alcun interesse personale, concreto e attuale che lo legittimerebbe ad agire nel presente giudizio, potendo al massimo, visto il ruolo dallo stesso svolto, avere un interesse di mero fatto ad un determinato esito della lite, che, tuttavia, come noto, non rileva ai fini di inficiare la sua capacità testimoniale.
Dalla testimonianza resa dello stesso è emerso che, nei colloqui intercorsi tra lo stesso e dell'Agenzia, non si sia fatto né alcun riferimento alla denuncia di Controparte_2 Pt_1
né alcuna documentazione medica sia stata allo stesso rammostrata, ma si è soltanto
[...] discusso genericamente in merito a quanto potesse essere valutata l'asportazione di un rene a livello di invalidità permanente sulla base delle Tabelle INAIL.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che l' abbia di fatto CP_6 autonomamente deciso di non aprire il sinistro, non fornendo le informazioni necessarie alla
AG per una corretta valutazione della vicenda.
Le risultanze della prova testimoniale, così come sopra esaminato, fanno ritenere che l' abbia, se non omesso, quanto meno trasmesso informazioni meramente parziali o CP_6 carenti alla AG al fine di valutare l'apertura del sinistro de quo, venendo meno agli obblighi di comunicazione alla stessa spettanti in relazione alle informazioni (non mera asportazione del rene, ma neoplasia di una determinata tipologia e grado) e documentazione necessaria (denuncia dell'assicurato e cartella clinica) al fine di valutare correttamente la fattispecie.
Per tale ragione, come richiesto da parte convenuta, in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, 1218 e 1710 c.c., deve essere riconosciuta la responsabilità dell'Agenzia mandataria nei confronti della AG sua mandante, nei limiti, tuttavia, dell'importo eccedente a quello che sarebbe stato liquidato qualora la denuncia di sinistro del 2016 fosse stata tempestivamente comunicata alla AG.
L' difatti, non può tenere indenne, come richiesto dalla difesa della convenuta, la CP_6
AG anche dell'importo capitale dovuto a titolo d'indennizzo, poiché tale obbligazione contrattuale grava comunque sull'Assicurazione, che non può traslare il rischio assicurato alla sua mandataria.
Conseguentemente, Controparte_5 sarà tenuta a tenere indenne soltanto nei limiti della rivalutazione Controparte_1 pagina 15 di 17 monetaria ed interessi da calcolare così come sopra esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, per cui va condannata a Controparte_1 corrisponderle all'attore.
Nei rapporti tra e visto che la domanda di regresso Controparte_1 Controparte_2 ha avuto soltanto parziale accoglimento, le spese di lite possono essere compensate, dato che lo iato tra il quantum richiesto e quanto liquidato assurge a sintomo di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per giustificare la compensazione totale delle stesse (cfr. Cass. 22021/2018 e Cass., n. 12694/2017).
Le spese di C.T.U. vanno completamente poste a carico di Controparte_1
In merito alla richiesta di parte attrice di una condanna delle convenute ad una somma da liquidarsi in via equitativa in un importo pari ad €30.000,00 o nella minor o maggior somma ritenuta di giustizia, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e/o ex art. 12 bis del d.lgs. n. 28/2010, non si ritengono sussistenti i presupposti applicativi delle due norme.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da far ritenere che le convenute abbiano posto in essere comportamenti dilatori tali da poter essere valutati ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c., rientrando le rispettive eccezioni e difese nell'ambito dell'ordinaria strategia processuale delle parti.
Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta (doc. 16, fasc. parte attrice), la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione è stata adeguatamente motivata dalle convenute e pertanto essa non appare senza giustificato motivo rilevante ex art. 12 bis del d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- Accoglie la domanda attorea per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della somma di €150.000,00 a favore dell'attore a titolo di indennizzo assicurativo per l'invalidità permanente ed € 2.800,00 per inabilità temporanea, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 13.7.2017 alla data di deposito della sentenza e agli interessi al pagina 16 di 17 tasso legale così come in motivazione.
- Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti di L&L. e
[...] Controparte_5 per l'effetto, condanna quest'ultima a tener indenne nei limiti di cui in Controparte_1 motivazione.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €14.103,00 per compensi, €786,00 per spese (C.U e marca da bollo), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 CP_2 Controparte_5
[...]
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU e di CTP di parte Controparte_1 attrice.
Venezia, lì 1.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Provvedimento redatto con la collaborazione della (magistrato ordinario in tirocinio) CP_11
Dott.ssa Federica Zane.
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