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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3146/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Lovelli e Parte_1 C.F._1
Daniele Oliviero ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società CP_1 di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati Controparte_2
e dall'avv. Vito Di Noia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Persona_1 come in atti;
RESISTENTE-OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.12.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro e proponeva opposizione avverso la comunicazione INP relativa all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata commercianti a partire dal 2017 con contestuale richiesta di versamento di oneri previdenziali dalla medesima data, allegando la insussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione alla suddetta gestione. In particolare, dedotta la semplice partecipazione azionaria alla società GIS invocava invoca la nullità dell'atto impugnato per non avere mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società delegata invece ad altri soggetti che indicava. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'atto per difetto nella fattispecie degli elementi tipici per l'iscrizione della ricorrente nella gestione Commercianti.
Tanto premesso, previa sospensione dell'esecutività, la ricorrente adiva il Tribunale e domandava di CP_ accertare e dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito emesso dall' di Potenza nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva, in via CP_1 preliminare e pregiudiziale, la improcedibilità/inammissibilità della opposizione perché proposta oltre il termine di giorni 40 fissato dall'art. 24 co. 5 D. Lgs 46/99. Nel merito l' sostiene CP_3
l'infondatezza del ricorso in quanto i procedimenti avverso gli atti di accertamento e notificazione invero tutti regolarmente notificati in precedenza, si sono sostanzialmente consolidati divenendo esecutivi per la mancata impugnazione-opposizione da parte della ricorrente, per cui l'accertamento ormai è divenuto definitivo. Domandava pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con deposito telematico.
3. Il ricorso è inammissibile.
Premesso il termine ex art. 24 co. 5 D.Lgs 46/99 , si che l'avviso di addebito n.
39220180001880820000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 8 gennaio 2019,
l'avviso di addebito n. 39220190000599120000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 30 luglio 2019 l'avviso di addebito n. 39220190001757572000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 9 dicembre 2019 l'avviso di addebito n. 39220210000580478000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 27 dicembre 2021 l'avviso di addebito n.
39220220000702472000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 16 agosto 2022; inoltre in relazione agli avvisi di addebito nn. 39220180001880820000, 39220190000599120000,
39220190001757572000 e 39220210000580478000, risultano effettuati versamenti con modello
F35, nonché una dilazione presentata presso l' in data 22 novembre Controparte_4
2022 a titolo di rateazione, pertanto il ricorso-opposizione è inammissibile per tardività. In ogni caso, richiamato l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”, il ricorso risulta comunque infondato.
Infatti, al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n.
662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”. Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'iscrizione nella gestione commercianti a far data dal 2017, senza tuttavia tener conto degli avvisi di addebito nel frattempo notificati e non opposti né del pagamento parziale effettuato in questi anni e della rateazione richiesta all' , quindi a CP_1 riconoscimento del debito;
l'odierna impugnazione dell'iscrizione sottesa agli atti anzidetti attesta l'infondatezza del ricorso e soprattutto la sua tardività atteso che per far valere le dedotte questioni di merito (non aver svolto attività lavorativa alcuna all'interno della società, aver avuto altri amministratori, ecc.) la parte avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge quegli atti.
Inoltre, nel merito e per opportuna precisazione, dalla documentazione versata in atti, l' ha CP_1 fornito prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività commerciale svolta dalla ricorrente, nonché, dell'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente. Gli accertamenti in atti attestano che non risulta che la società abbia mai avuto una matricola aziendale con conseguente assunzione di lavoratori dipendenti, mentre l'assunto secondo il quale l'amministrazione della società
è stata invece affidata a e a e , rimane non dimostrato, CP_5 CP_6 Controparte_7 anzi smentito dal fatto che dalla documentazione acquisita è risultato che l'attività di amministrazione dei condomini era particolarmente rilevante e complessa, sia per numero di condomini che per numero dei proprietari condomini e la complessa attività quotidiana di gestione dele problematiche e dei rapporti con i condomini, i clienti e i fornitori, per cui in mancanza di altri dipendenti non è dato comprendere chi vi provvedesse se non la ricorrente.
Le testimonianze addotte non apportano alcun elemento di prova nel senso auspicato dalla ricorrente, attesa la genericità del narrato e il riferimento a epoche che non è possibile ricondurre ai periodi in contestazione, oltre alle scarne affermazioni del teste figlia della ricorrente, CP_5 evidentemente teste non neutro rispetto ai fatti di causa.
Per le ragioni esposte pertanto, il ricorso oltre che inammissibile, va rigettato per infondatezza nel merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022 in base all'oggetto, al valore (indeterminabile -complessità bassa) e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.12.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_1 complessivamente in € 4.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza lì 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3146/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Lovelli e Parte_1 C.F._1
Daniele Oliviero ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società CP_1 di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati Controparte_2
e dall'avv. Vito Di Noia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Persona_1 come in atti;
RESISTENTE-OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.12.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro e proponeva opposizione avverso la comunicazione INP relativa all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata commercianti a partire dal 2017 con contestuale richiesta di versamento di oneri previdenziali dalla medesima data, allegando la insussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione alla suddetta gestione. In particolare, dedotta la semplice partecipazione azionaria alla società GIS invocava invoca la nullità dell'atto impugnato per non avere mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società delegata invece ad altri soggetti che indicava. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'atto per difetto nella fattispecie degli elementi tipici per l'iscrizione della ricorrente nella gestione Commercianti.
Tanto premesso, previa sospensione dell'esecutività, la ricorrente adiva il Tribunale e domandava di CP_ accertare e dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito emesso dall' di Potenza nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva, in via CP_1 preliminare e pregiudiziale, la improcedibilità/inammissibilità della opposizione perché proposta oltre il termine di giorni 40 fissato dall'art. 24 co. 5 D. Lgs 46/99. Nel merito l' sostiene CP_3
l'infondatezza del ricorso in quanto i procedimenti avverso gli atti di accertamento e notificazione invero tutti regolarmente notificati in precedenza, si sono sostanzialmente consolidati divenendo esecutivi per la mancata impugnazione-opposizione da parte della ricorrente, per cui l'accertamento ormai è divenuto definitivo. Domandava pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con deposito telematico.
3. Il ricorso è inammissibile.
Premesso il termine ex art. 24 co. 5 D.Lgs 46/99 , si che l'avviso di addebito n.
39220180001880820000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 8 gennaio 2019,
l'avviso di addebito n. 39220190000599120000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 30 luglio 2019 l'avviso di addebito n. 39220190001757572000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 9 dicembre 2019 l'avviso di addebito n. 39220210000580478000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 27 dicembre 2021 l'avviso di addebito n.
39220220000702472000, che è stato notificato, tramite raccomandata A/R, in data 16 agosto 2022; inoltre in relazione agli avvisi di addebito nn. 39220180001880820000, 39220190000599120000,
39220190001757572000 e 39220210000580478000, risultano effettuati versamenti con modello
F35, nonché una dilazione presentata presso l' in data 22 novembre Controparte_4
2022 a titolo di rateazione, pertanto il ricorso-opposizione è inammissibile per tardività. In ogni caso, richiamato l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”, il ricorso risulta comunque infondato.
Infatti, al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n.
662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”. Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'iscrizione nella gestione commercianti a far data dal 2017, senza tuttavia tener conto degli avvisi di addebito nel frattempo notificati e non opposti né del pagamento parziale effettuato in questi anni e della rateazione richiesta all' , quindi a CP_1 riconoscimento del debito;
l'odierna impugnazione dell'iscrizione sottesa agli atti anzidetti attesta l'infondatezza del ricorso e soprattutto la sua tardività atteso che per far valere le dedotte questioni di merito (non aver svolto attività lavorativa alcuna all'interno della società, aver avuto altri amministratori, ecc.) la parte avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge quegli atti.
Inoltre, nel merito e per opportuna precisazione, dalla documentazione versata in atti, l' ha CP_1 fornito prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività commerciale svolta dalla ricorrente, nonché, dell'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente. Gli accertamenti in atti attestano che non risulta che la società abbia mai avuto una matricola aziendale con conseguente assunzione di lavoratori dipendenti, mentre l'assunto secondo il quale l'amministrazione della società
è stata invece affidata a e a e , rimane non dimostrato, CP_5 CP_6 Controparte_7 anzi smentito dal fatto che dalla documentazione acquisita è risultato che l'attività di amministrazione dei condomini era particolarmente rilevante e complessa, sia per numero di condomini che per numero dei proprietari condomini e la complessa attività quotidiana di gestione dele problematiche e dei rapporti con i condomini, i clienti e i fornitori, per cui in mancanza di altri dipendenti non è dato comprendere chi vi provvedesse se non la ricorrente.
Le testimonianze addotte non apportano alcun elemento di prova nel senso auspicato dalla ricorrente, attesa la genericità del narrato e il riferimento a epoche che non è possibile ricondurre ai periodi in contestazione, oltre alle scarne affermazioni del teste figlia della ricorrente, CP_5 evidentemente teste non neutro rispetto ai fatti di causa.
Per le ragioni esposte pertanto, il ricorso oltre che inammissibile, va rigettato per infondatezza nel merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022 in base all'oggetto, al valore (indeterminabile -complessità bassa) e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.12.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_1 complessivamente in € 4.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza lì 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla