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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 21.5.2025, con termini di legge ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Alberto Carluccio, per procura in atti APPELLANTE –
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio Capogna ( ), per procura in atti CodiceFiscale_3
APPELLATO –
OGGETTO: occupazione senza titolo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna l'ordinanza del tribunale di Tivoli, 10-17 marzo 2021, emessa Parte_1 nel procedimento contumaciale, n. 3776/2020, intentato nei suoi confronti da
[...]
di rilascio dell'immobile, sito in San Polo dei Cavalieri (RM) in via CP_1
Umberto I n.64/D, edificio A primo piano int.
3. I motivi di appello possono essere così riassunti:
- la nullita' del provvedimento, emesso all'esito del procedimento semplificato ex art. 702bis e ss, pur in mancanza dei presupposti, trattandosi di causa sottoposta al rito locatizio;
- la nullita' dell'ordinanza, per difetto di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161, co. 2, c.p.c.;
- nullita'/inesistenza della notificazione del ricorso, non risultando acquisita la relata di notifica al fascicolo telematico innanzi al tribunale, in violazione delle regole di deposito del processo emergenziale in tempo di pandemia COVID – 19;
- nel merito, contraddittorietà della motivazione, per aver il tribunale dato rilievo ad elementi di prova non decisivi, quali il titolo di proprietà in capo al e la Parte_2 notifica del ricorso presso l'immobile in contestazione, per ritenere un'occupazione senza titolo dell'immobile, da parte della e, nel contempo, dato atto di un Pt_1 contratto di “locazione verbale”.
Le eccezioni di nullità sono del tutto infondate. Il ha introdotto una domanda di rilascio dell'immobile, in mancanza di un CP_1 titolo che ne giustifichi l'occupazione da parte della Quest'ultima è rimasta Pt_1 contumace innanzi al tribunale e, solo in appello, ha posto la questione dell'esistenza di un contratto di “locazione verbale”, lamentando la mancata applicazione del rito locatizio. E', dunque, evidente che il tribunale non era nemmeno in condizioni di affrontare il problema di un rito diverso da seguire ed il giudizio è proseguito secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, introdotte con l'atto di citazione, ai sensi dell'art. 702 bis e ss. cc. In ogni caso, il giudice avrebbe potuto disporre, d'ufficio, il mutamento del rito, invece, rimasto semplificato verosimilmente anche per la mancata costituzione della del resto, quest'ultima lamenta genericamente di Pt_1 non essersi “potuta giovare indirettamente, tra l'altro, dei poteri ufficiosi in ordine all'ammissione ed assunzione dei mezzi di prova che sono, invece, riconosciuti nel rito locatizio in virtù del richiamo agli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c.”, senza che possa ravvisarsi nemmeno in astratto una lesione del diritto di difesa. Quanto alla notifica dell'atto di citazione, la ontesta un semplice dato formale, Pt_1 la mancata acquisizione della relata al fascicolo telematico, che non incide sulla validità della notifica;
non dichiara di non averla mai ricevuta e non chiede l'acquisizione della relata, per una verifica della regolarità: del resto, la relata risulta regolarmente depositata all'udienza del 23.12.2020 ed oggetto di specifico esame, da parte del giudice, con il provvedimento impugnato. La decisione, sottoscritta con una sigla sul timbro, recante la dicitura “il giudice O.T.”, è stata assunta “a scioglimento della riserva che precede”; costituisce, dunque, parte integrante del verbale di udienza e da esso emerge chiaramente il nome del giudice, che l'ha tenuta. In conclusione, la firma non è stata omessa ma è solo non leggibile ed il vizio è sanato dal contesto in cui è apposta, che consente di risalire agevolmente all'autore (Cass. sent. n. 7546/2017; ord. 8129/2024).
Passando al merito della controversia, il tribunale ha accertato la proprietà dell'immobile, in capo al sulla base di un atto di compraventita del 2010, CP_1 e la presenza della attraverso la notifica dell'atto di citazione presso tale Pt_1 immobile, pur in mancanza di un titolo giustificativo. Ora, a prescindere dalle dedotte contraddizioni presenti nella sentenza impugnata e dal valore, erroneamente attribuito alla contumacia della resistente, di non contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, appare evidente che, dalla prospettazione di entrambe le parti, emerge che quest'ultima occupa l'immobile, senza un titolo che ne giustifichi la permanenza: il sostiene che la lo ha occupato CP_1 Pt_1 illegittimamente dopo aver ricevuto le chiavi per pulirlo, nella prospettiva della stipula di un contratto di locazione, subordinata all'allaccio dell'acqua, mai avvenuto;
la oppone la mancata formalizzazione di un contratto di locazione, in essere tra Pt_1 le parti. Non vi è dubbio che, in entrambi i casi, si tratterebbe di un'occupazione senza titolo, perché il contratto di locazione, privo della forma scritta, è nullo, dunque,
“tamquam non esset”.
L'appello va, quindi, rigettato ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, di pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
L'appellante ha versato in atti la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che ha ammesso, il 22.4.2021, in via anticipata e provvisoria, al Parte_1 beneficio, a seguito di domanda presentata il 20.04.2021. Nella versione attualmente vigente, l'ordinamento assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, per il rigetto dell'appello, tale ammissione va essere revocata, a fronte della manifesta infondatezza della domanda, ai sensi dell'art.136 del Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del tribunale di Tivoli, 10-17 marzo 2021, emessa nel procedimento contumaciale, n. 3776/2020, intentato nei confronti da
[...]
con la condanna al pagamento delle spese di lite, anche per questo grado, CP_1 che si liquidano in complessivi € 2300, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
revoca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 DRP 115/2001, la ammissione provvisoria in sede amministrativa di al beneficio del Parte_1 gratuito patrocinio dello Stato;
dichiara l'appellante, tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. Parte_1
115/2012, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 22.9.2025 Il Presidente relatore