Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2021, proposto da
Società Colorati Marmi Apuani S.r.l., Società Faeto Escavazione S.r.l., Società Turba Cava Romana S.r.l., Cooperativa Apuana-Vagli Sopra-Società Cooperativa a r.l., Marmi di Vagli S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Buffoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Comune di Vagli Sotto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della Conferenza dei servizi del 11.01.2021 (trasmesso in data 19.01.2021 al Comune di Vagli Sotto (LU), con nota della Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, prot. ingresso 226 del 19.01.2021 e dal Comune di Vagli Sotto alla Cooperativa Apuana, quale capofila dell'ATI Vagli, con posta elettronica del 25.01.2021), convocata ai sensi dell'art. 114, comma 4, L.R. n. 65/2014, per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Vagli Sotto, con l'esclusione del bacino di Fontana Baisa e con riferimento ai Bacini estrattivi di Carcaraia – scheda 3 del PIT-PPR –, Colubraia – scheda 7 del PIT-PPR – , Monte Pallerina – scheda 7 del PIT-PPR –, Monte Macina – scheda 8 del PIT-PPR –;
- di ogni atto ad essa presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Le società ricorrenti sono tutte concessionarie di cave situate nel Comune di Vagli Sotto e fanno parte della “ATI Vagli”, il cui scopo è di coordinare le imprese operanti nel settore estrattivo per la redazione, istruttoria e proposizione di varianti dei Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (PABE).
2) Su iniziativa di tale ATI, il Comune di Vagli Sotto ha adottato delle varianti puntuali ai PABE relativi alle zone di interesse delle società ricorrenti, adottate per consentire l’escavazione solo in galleria nelle Zone di Protezione Speciale (PS).
3) Ebbene, la Conferenza di servizi, nella seduta dell’11 gennaio 2021, ha formulato parere negativo in ordine alle suddette varianti.
4) Le ricorrenti si dolgono pertanto di tale esito negativo.
5) Si sono costituiti in giudizio il Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Regione Toscana, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.
6) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
6.1) In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004, artt. 135 e 142, la Regione Toscana ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura), nel 2011, hanno avviato l’iter di integrazione del Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) per la parte relativa al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il PIT con valenza di PPR (PIT-PPR) è stato approvato con delibera del Consiglio regionale del 27 marzo 2015 n. 37, ai sensi dell'articolo 19 L. R. n. 65/2014 (v. doc. 1 dep. regionale del 23 aprile 2025).
6.2) Il PIT- PPR ha previsto, tra le altre cose, una disciplina paesaggistica specifica per le attività estrattive ed, in particolare, per le attività estrattive delle Alpi Apuane. Segnatamente (per quanto rileva nel presente giudizio):
- a) l’art. 17 del PIT-PPR, con riferimento alla Disciplina di Piano (v. cit. doc. 1), stabilisce che, a far data dall’approvazione del Piano, le nuove attività estrattive, la riattivazione delle cave dismesse, gli ampliamenti di attività estrattive esistenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti sono soggette a verifica di compatibilità paesaggistica, quale condizione vincolante per il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione;
- b) vi è, poi, la Scheda d’Ambito di Paesaggio n. 3 “Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima” (doc. 2 cit. dep. regionale);
- c) l’Allegato 4 al Piano (doc. 3 cit. dep. regionale) indica le linee guida per effettuare la valutazione paesaggistica delle attività estrattive di cui al succitato art. 17, prevedendo che i progetti delle nuove attività di cava e le loro varianti debbano contenere gli approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori espressi dal territorio e riconosciuti dall’elaborazione del Piano;
- d) vi sono l’Elaborato 7B, recante “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice” (doc. 4 cit. dep. regionale), e l’Elaborato 8B, “Disciplina dei beni paesaggistici” (doc. 5 cit. dep. regionale), che trovano applicazione nelle aree tutelate per legge e per decreto;
- e) vi è l’Elaborato 3B, recante disciplina dei beni paesaggistici ex art. 136 del Codice (in particolare, DM n. 128/1976, riferito anche ai territori di cui si tratta – doc. 6 cit. dep. regionale);
- f) l’Allegato 5 (doc. 7 cit. dep. regionale) riguarda specificatamente le Alpi Apuane proprio in considerazione del loro valore paesaggistico-ambientale e contiene, a tal fine, le Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (v., in particolare, Schede nn. 3, 7, 8 e 16, doc. 7bis cit. dep. regionale).
6.3) In particolare, l’Allegato 5, dopo aver dato atto che l’attività estrattiva nelle Alpi Apuane è soggetta alla disciplina paesaggistica recata dall’articolo 17 della Disciplina del Piano, dalle disposizioni di cui all’Elaborato 8B, nonché dalle più specifiche disposizioni contenute in ogni Scheda di Bacino (v. § 1), dispone che le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse, ubicate all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, siano subordinate alla previa approvazione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo (PABE, v. § 2). Per tali bacini estrattivi, come identificati dal PIT-PPR, l’obbligo dei PABE è previsto inoltre dalla L.R. 65/2014 agli articoli 113 e 114. Il Piano attuativo, da elaborarsi nel rispetto del PIT-PPR ed in particolare delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità definiti per ciascun bacino estrattivo dall’Allegato 5, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale (v. art. 113, comma 2, L.R. n. 65/2014).
6.4) Come illustrato dalla Regione e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella memoria del 2 maggio 2025:
- a) i PABE contengono, per ogni bacino di riferimento, un Quadro conoscitivo Generale, a livello di aree di bacino estrattivo (in scala 1:10.000), che consente l'inquadramento del bacino con riferimento a tutte le valenze paesaggistiche, ambientali e della pianificazione;
- b) sono poi previsti degli approfondimenti del Quadro Conoscitivo a scala di dettaglio (in scala 1:2.000/1:5.000), in cui sono esaminate le attività estrattive in essere e/o dismesse, in relazione ai Beni Paesaggistici, gli elementi emergenziali ed i valori paesaggistici dell'area;
- c) di fianco a tale analisi conoscitiva, sempre a livello di bacino, sono predisposti gli elaborati necessari al fine della fattibilità geologica degli interventi;
- d) le attività estrattive e le aree su cui insistono sono poi analizzate a livello di Quadro Valutativo, ove sono esaminate le componenti ambientali per l'espressione del parere motivato di VAS, comprensivo del parere di VINCA del Parco delle Alpi Apuane, nel caso che i Bacini estrattivi ricadano dentro le Aree Contigue di Cava (ACC) del Parco;
- e) a seguito dell'analisi del Quadro Conoscitivo e del Quadro Valutativo, è infine predisposto un Quadro Propositivo, comprensivo delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), in base al quale risulta pianificata, in maniera organica, a livello di singolo bacino appunto, l'attività estrattiva nel rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche individuate.
6.5) Il Comune di Vagli Sotto, con le delibere di Consiglio Comunale n. 44, n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 del 26/06/2018 (doc. 8 cit. dep. regionale), ha adottato i PABE relativi alle Schede nn. 3, 7, 8 e 16 del PIT/PPR (Bacini Estrattivi Monte Pallerina, Colubraia, Carcaraia, Monte Macina, Fontana Baisa). I Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Vagli Sotto ricadono in area contigua di cava (ACC) del Parco Regionale delle Alpi Apuane (come identificata dalla L. R. n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016) e in prossimità di alcuni siti della Rete Natura 2000. I PABE adottati sono stati esaminati nell’ambito della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 114 comma 4 della L.R. n. 65/2014, per la verifica dell’adeguatezza della tutela paesaggistica. A seguito di sopralluoghi, di integrazioni progettuali trasmesse dal Comune e di modifiche dei Quadri Propositivi in coerenza con i rilievi della Conferenza Paesaggistica, la Conferenza, ex art. 114 L.R. n. 65/2014, ha espresso, nella seduta conclusiva del 4/4/2019, il proprio parere favorevole sui PABE del Comune di Vagli Sotto (cfr. doc. 9 cit. dep. regionale). Quindi il Comune approvava i sopracitati PABE con le delibere di Consiglio Comunale rispettivamente nn. 23, 24, 25, 26, e 27 del 9.4.2019 (doc. 10 cit. dep. regionale).
6.6) Questi sono i PABE attualmente vigenti.
6.7) Il Comune di Vagli Sotto, dando seguito all’iniziativa privata dell’ATI Vagli, adottava le varianti ai suddetti PABE ai fini di consentire attività estrattiva solo in galleria nelle PS (Zone di Protezione Speciale).
6.8) Al riguardo, va precisato, come esposto dalla Regione e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella memoria difensiva del 2 maggio 2025, che le PS sono aree di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, che hanno lo scopo di mantenere habitat idonei alla conservazione degli uccelli selvatici migratori. Sono state regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409/CE (poi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio). Con il decreto 17 ottobre 2007 dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sono stati posti i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione, tra l’altro, delle PS, relativamente alle quali l’art. 5, comma 1, lett. “n”, prevede il divieto di aprire nuove cave e di ampliare quelle esistenti.
6.9) Tornando quindi alle delibere comunali di variazione dei PABE per consentire attività estrattiva in galleria nelle zone PS (v. docc. 7 e 8 parte ricorrente), ad esse si perveniva:
- a) partendo dal presupposto che nelle PS era esclusa la possibilità di esercitare l’attività estrattiva e che l’art. 24 delle NTA dei vari PABE prevedeva che “qualora l’Ente Parco delle Apuane dovesse esprimere un parere favorevole per l’escavazione in galleria in queste zone, la loro attuazione sarà eventualmente oggetto del prossimo PABE o sua variante…” ;
- b) sulla base del fatto che il Parco aveva fatto proprio il parere giuridico formulato dall’Università degli Studi di Firenze, “ da utilizzare per la “corretta interpretazione delle norme nazionali e regionali che stabiliscono i divieti di escavazione all’interno delle PS (Zone di protezione speciale) di cui alla direttiva comunitaria 2009/147/CE, quale contenuto integrativo dell’Atto Generale di indirizzi per il Settore “Uffici Tecnici”. Tale parere specifica che: “si deve ritenere che le PS si estendano essenzialmente in orizzontale, salvo immaginare una limitata estensione in profondità, strettamente funzionale a garantire che a causa di modificazioni nel sottosuolo non vi siano alterazioni sul sovrasuolo. Tale profilo è ovviamente da valutare mediante consulenza scientifica predisposta caso per caso, presupponendo una verifica della sussistenza di processi abiotici e della possibilità di relazioni significative con gli ecosistemi esterni. Di conseguenza, al sottosuolo, nella misura in cui non rientra nella PS, non si applica il peculiare regime di divieti (posti a tutela ambientale) che caratterizzano e conformano il regime delle PS. Tra tali divieti, in particolare il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti” di cui al DM 17 ottobre 2007” (v. doc. 6 parte ricorrente) .
6.10) Il Comune, quindi, decideva di aggiornare la propria disciplina delle PS, consentendo una escavazione esclusivamente in galleria.
6.11) Con successive delibere di Consiglio comunale nn. 42, 43, 44 e 45 del 26.10.2020, il Comune di Vagli Sotto ha adottato quindi le varianti (puntuali) ai succitati PABE approvati nel 2019, con riferimento, rispettivamente, ai suddetti Bacini Estrattivi Carcaraia, Colubraia, Monte Macina e Monte Pallerina, dandone avviso sul B.U.R.T. n. 47/2020 (docc. 11, 12, 13, 14, 15 cit. dep. regionale e docc. 2,3,4,5 ricorrente).
6.12) Il Comune, ai sensi del comma 4 dell’art. 114 della L.R. n. 65/2014, ha comunicato l’adozione delle suddette varianti e richiesto l’indizione della relativa Conferenza paesaggistica ex art. 114 (composta da Regione e Soprintendenza e con la partecipazione degli altri enti territoriali interessati).
6.13) La Conferenza si concludeva negativamente per il Comune, con l’impugnato verbale (doc. A parte ricorrente), ove si conclude nel senso che “ ancorché il quadro conoscitivo dei PABE in esame non sia stato correttamente presentato e sia carente di aggiornamenti, richiamando l’istruttoria di dettaglio allegata al verbale, [si] ritiene che quanto previsto dal Quadro Propositivo, vale a dire l’aumento delle aree di escavazione rispetto ai PABE vigenti con estensione delle coltivazioni all’interno delle PS, oltre a non essere ammissibile in assenza di una puntuale risposta nel merito da parte del Ministero dell’Ambiente, comporterebbe un aumento immotivato della pressione estrattiva in aree ad elevato valore paesaggistico ed ambientale, e pertanto [si] esprime una valutazione negativa sulla proposta dei PABE oggetto di esame ”.
7) Di tale esito si duole parte ricorrente.
8) La Regione Toscana e il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella memoria difensiva del 2 maggio 2025, hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune, con delibera consiliare n. 17 del 11.04.2025 (doc. 21 deposito regionale del 24 aprile 2025), avrebbe preso atto degli esiti negativi della Conferenza dell’11.1.2021 e ha avviato il procedimento di redazione di nuove varianti generali ai PABE, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari alla redazione di una nuova proposta di variante ai PABE vigenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 113 e 114 L.R. n. 65/2014.
9) Con replica del 14 maggio 2025, parte ricorrente he dedotto l’infondatezza della suddetta eccezione d’improcedibilità, perché dalla suddetta delibera non si desumerebbe affatto la volontà di abbandonare le varianti ai PABE per cui è causa.
10) All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Può prescindersi dalla preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto il gravame è infondato.
2) Parte ricorrente deduce:
- a) con il primo motivo di ricorso, che il diniego si fonderebbe sulla ritenuta impossibilità, sia con riferimento al PIT-PPR sia con riferimento alla c.d. “Direttiva Uccelli”, di escavazione sotterranea in corrispondenza delle aree classificate quali PS, quindi su una aprioristica esclusione;
- b) con il secondo motivo di ricorso, che l’istruttoria alla base delle varianti era da considerarsi sufficiente anche tenuto conto della natura di atto di pianificazione, seppure di dettaglio, dei PABE e che, in ogni caso, a fronte delle ritenute carenze istruttorie, la Conferenza non avrebbe potuto esprimere parere negativo ma richiedere integrazioni;
- c) con il terzo motivo di ricorso, che la Regione avrebbe illegittimamente subordinato l’espressione del giudizio favorevole di compatibilità delle varianti col PIT-PPR al richiesto parere del Ministero dell’Ambiente in merito all’interpretazione della disciplina ambientale sulle PS;
- d) con il quarto motivo di ricorso, che vi è stata una erronea interpretazione del diritto europeo e interno in materia di PS, che non prevedrebbero alcun divieto assoluto di apertura ed ampliamento di cave nelle PS, ed altresì nella parte in cui tale decisione si sarebbe basata sul PRC, che ha assunto la presenza delle PS quale fattore escludente il giacimento;
- e) con il quinto motivo di ricorso, che l’operato del Parco Regionale delle Alpi Apuane sarebbe contraddittorio, perché tale ente, con le delibere n. 2 del 1.03.2019 e n. 17 del 2019, avrebbe dapprima escluso il divieto assoluto di escavazione in galleria in corrispondenza delle PS, mentre in sede di Conferenza del 11.1.2021 si sarebbe espresso per l’inammissibilità di apertura di cave in galleria al di sotto di dette PS;
- f) con il sesto motivo di ricorso, che è stato ignorato il fatto che alla modifica dei limiti localizzativi delle attività estrattive di cui alle varianti del 2020 non corrisponderebbe alcun aumento delle volumetrie.
3) Premette il Collegio che il verbale impugnato è plurimotivato, ragion per cui, affinché lo stesso sopravviva al ricorso, è sufficiente che almeno uno dei distinti profili sui quali esso si regge sia legittimo.
4) Ebbene, a prescindere dalla questione relativa al parere ministeriale (v. terzo motivo di ricorso), dal verbale impugnato emerge chiaramente (v. § 2, rubricato “ Quadro Propositivo ad elevato impatto paesaggistico ”, pagg. 25-27 di doc. A ricorrente) che:
- a) con le varianti di cui si tratta si raddoppiano le aree in cui si prevede di scavare, con conseguente aumento della pressione ambientale e paesaggistica, anche con riferimento all’avifauna;
- b) infatti, “ I PABE in esame propongono di estendere l’attività di coltivazione in sotterraneo a delle aree in PS, ma tali nuove aree non sostituirebbero le aree di escavazione già individuate nei PABE vigenti e dove potere proseguire l’attività estrattiva fino al 2029 nel rispetto delle volumetrie della pianificazione di settore, ma si sommano alle previsioni dei PABE vigenti, aumentando la pressione paesaggistica ed ambientale. Si ricorda che i PABE vigenti consentono il proseguimento della coltivazione di tutte le cave attive presenti sul territorio, la riattivazione di tutte le cave dismesse e l’apertura delle nuove cave indicate anche dai PABE in esame. Quanto espresso nel Rapporto Ambientale, circa la necessità di tale estensione poiché in caso contrario alcune cave non potrebbero essere coltivate, contrasta evidentemente con i PABE vigenti e di recente approvazione. Del resto si sarebbe dovuta analizzare tale scelta nel rispetto degli obiettivi, delle direttive, delle indicazioni per le azioni e delle prescrizioni del PIT/PPR, oltre che nel rispetto degli effetti cumulativi sul paesaggio declinati dall’Allegato 4 del PIT/PPR, eventualmente individuando delle aree destinate all’escavazione dei PABE vigenti a cui rinunciare a compensazione delle nuove aree individuate, al fine di contenerne l’impatto paesaggistico ed ambientale in aree di così elevato valore. L'istruttoria condotta ha quindi permesso la redazione di una tabella [riportata nel cit. documento], da cui si evince che a parità di numero di cave, in alcuni casi si raddoppia l’area da destinare all'escavazione per i prossimi 10 anni senza una motivazione valida e condivisibile ”;
- c) nella documentazione progettuale presentata, l’analisi della conformità al PIT/PPR della “variante” proposta, peraltro effettuata solo nel Rapporto Ambientale, si svolge “ valutando la conformità alle invarianti strutturali solo rispetto dell’Obiettivo generale e non in relazione a puntuali morfotipi delle quattro invarianti strutturali che sono interessati. Pertanto le conclusioni a cui si perviene nel paragrafo 10:2 non sono condivisibili. Ad esempio, rispetto alla prima invariante strutturale, si sostiene che quanto proposto sia conforme all’Obiettivo generale di cui all’art. 7 della Disciplina di Piano, perché l’escavazione in sotterraneo prevede l’introduzione di modalità e tecniche di escavazione meno invasive (ad esempio nuove tecniche di taglio) tali da limitare il consumo delle risorse naturali ed evitare la produzione di potenziali inquinanti nel sistema delle acque superficiali e sotterranee. Viceversa si ritiene che i PABE in esame, aumentando in modo considerevole le aree di escavazione, aumentino la pressione paesaggistica e non possano ritenersi coerenti con le indicazioni per le azioni per il morfotipo della prima invariante in queste aree maggiormente rappresentato, vale a dire la Dorsale Carbonatica – DOC, di cui si riportano di seguito le indicazioni per le azioni: - conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; - prevenire l’interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogei; - salvaguardare il sistema evitando l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti; - salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche ”.
5) Tali passaggi tecnici, tratti in via esemplificativa per evidenziare come l’esercizio della discrezionalità tecnica non risulti contestato da parte ricorrente in termini di inattendibilità, evidenziano che:
- a) il diniego non si è fondato su un aprioristico divieto di escavazione (v. primo e quarto motivo di ricorso), ma su uno specifico esame di quanto proposto, con la conseguenza che è stata correttamente intesa la portata delle prescrizioni in PS e che anche il Parco Regionale delle Alpi Apuane non ha tenuto un atteggiamento contraddittorio (v. quinto motivo di ricorso) rispetto alla astratta possibilità di consentire escavazioni in galleria nelle PS (possibilità dal medesimo Ente riconosciuta con la delibera n. 17/2019, con cui ha recepito il parere dell’Università di Firenze);
- b) le varianti proposte aumentano la pressione ambientale e paesaggistica, con implicazioni quindi anche per l’avifanua, in quanto raddoppiano le superfici di scavo (e l’impatto connesso), in evidente contrasto con la pianificazione di settore e con l’evidente conseguenza, che col diniego si è voluto evitare e intuibile anche in base alla comune esperienza, che il raddoppio dei lavori di scavo (anche a prescindere dai volumi/quantità estraibili, v. sesto motivo di ricorso) impatta inevitabilmente con l’ambiente e il paesaggio (avifauna compresa);
- c) il Comune ha presentato delle varianti isolate, senza “contestualizzarle” all’interno della complessiva disciplina pianificatoria di settore, la quale è, in sostanza, il prodotto di una serie di valutazioni attinenti a molteplici profili che interferiscono tra loro e che, per l’effetto, conducono a scelte ponderate, rispetto alle quali ogni modifica non può essere isolata ma richiede, simmetricamente, una rivalutazione complessiva;
- d) quindi, avendo il Comune presentato delle varianti “isolate” e, come tali – alla luce di quanto sopra evidenziato –, sostanzialmente inammissibili dal punto di vista procedimentale, non può valere la pretesa di parte ricorrente (v. secondo motivo di ricorso) secondo cui il diniego avrebbe dovuto essere preceduto da richieste di integrazioni/chiarimenti.
6) Il ricorso va quindi respinto.
7) Per la particolarità delle questioni dedotte, le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del Comune di Vagli Sotto, in quanto non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti del Comune di Vagli Sotto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO