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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1346 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
o dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
LI OV ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti della loro figlia nata in [...] il [...], e per le relative questioni Per_
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quale eserciteranno congiuntamente la Per_
responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare per garantire alla bambina il diritto della medesima alla bigenitorialità, nonché a mantenere significativi rapporti con i nonni di entrambi i rami genitoriali, curandone l'educazione, la salute, l'istruzione ed il mantenimento, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni della bambina, informandosi reciprocamente su ogni evento abbia incidenza nella formazione della personalità della minore medesima.
Dunque i genitori convengono che l'amministrazione ordinaria sia disgiunta, mentre sulle questioni di maggiore interesse riguardanti, ad esempio, l'educazione, la salute, l'istruzione, la scelta della scuola e la residenza, ogni decisione sarà presa di comune e preventivo accordo.
avrà presso la madre la residenza anagrafica e la collocazione principale ed ogni eventuale Per_
cambiamento dovrà necessariamente essere condiviso dai genitori;
- Nella gestione della quotidianità ed in relazione alla presenza paterna nella vita della bambina i genitori osserveranno, salvi diversi futuri accordi e/o aggiustamenti, il calendario di seguito schematicamente riassunto:
- Quando non sarà impegnato all'estero per lavoro, terrà con sé la figlia: Persona_2
A settimane alterne, per praticità 1) e 3), dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando ripoterà la figlia direttamente a scuola;
A settimane alterne, per praticità 2) e 4), dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina.
- Quanto alle maggiori festività ed eventuali cd “ponti lunghi”, le parti concordano di adottare il criterio dell'alternanza in caso di disaccordo, stabilendo fin d'ora di suddividere il periodo natalizio per lo stesso numero di giorni, comprendendo un anno il Natale ed un anno il capodanno e così, per chiarezza, un genitore trascorrerà con la minore il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio.
pagina 2 di 5 Considerando che nel 2023, ha trascorso il Natale con il papà, nel 2024 trascorrerà con la madre la Per_
settimana dal 24 al 30 dicembre. Quanto alle festività pasquali il periodo sarà suddiviso in pari misura con ciascun genitore, comprensivo, ad anni alterni del giorno di Pasqua.
- Resta tra le parti inteso che il genitore con il quale la figlia trascorrerà la settimana dal 31 dicembre al
6 gennaio, avrà la possibilità di vederla per lo scambio dei regali.
- Ciascun genitore, poi, potrà organizzare, ad anni alterni, una settimana di vacanza nel periodo tra i due quadrimestri e, l'anno successivo, un week -end lungo, nel rispetto degli impegni della minore.
- Quanto ad eventuali periodi di ferie e/o di vacanze, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo, di almeno 3 settimane, i rispettivi programmi, sia per eventuali periodi di ferie personali, sia per eventuali vacanze insieme alla bambina, avendo cura che non si verifichino sovrapposizioni.
- Ciascun genitore potrà portare la figlia in vacanza in periodo extrascolastico, avendo sempre cura di comunicare luogo di destinazione e recapito e di darne comunicazione all'altro genitore possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, o comunque con un preavviso minimo di 3 settimane rispetto alla partenza, salvo diversi accordi tra le parti, così da potersi organizzare, per due periodi di 10 giorni ciascuno, non continuativi tra essi, salvo diversi accordi, garantendo, però che la minore trascorra il giorno prima della partenza con il genitore che non vedrà per il periodo di vacanza e quello successivo al rientro dalle vacanze, fatto salvo che quest'ultimo non sia impegnato per questioni indifferibili.
- Quando il papà sarà all'estero per lavoro, normalmente in Spagna una settimana al mese, sarà garantita a l'opportunità di vedere e di stare con i nonni paterni concordando con la madre di volta Per_
in volta giorni ed orari, anche in relazione agli impegni della minore.
- Del pari, quando e se la mamma dovesse essere fuori provincia, sarà garantita a l'opportunità di Per_
vedere e di stare insieme ai nonni materni concordando con il padre di volta in volta giorni ed orari, anche in relazione agli impegni della minore.
2. A titolo di concorso paterno nel mantenimento ordinario della figlia comprensivo del Per_
contributo abitativo, indipendentemente dal tipo di collocazione della bambina (immobile in proprietà
e/o locazione) verserà a la somma di € 2.000,00 mensili, Persona_2 Parte_2
annualmente rivalutabile ex lege, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico di pari importo sul c/c intestato alla madre che verrà comunicato, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
- Quanto alle spese straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, sia per la definizione della natura delle spese, sia per le modalità di anticipazione e/o di pagina 3 di 5 rimborso, suddividendo gli oneri, nella misura del 50%, con esclusione delle spese per la scuola, rette, gite e viaggi di istruzione che saranno invece interamente sostenute dal padre.
- A titolo di esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie si intendono: a) spese mediche: dentistiche, ortodontiche, occhiali da vista, lenti a contatto correttive, mediche (tradizionali e/o omeopatiche), interventi chirurgici improvvisi e non prevedibili, fisioterapia, psicoterapia;
b) spese sportive: le spese relative alle attività sportive, incluse attrezzature, divise, trasferte ed eventuali ritiri;
c) spese ludiche: feste di compleanno, giochi vari, attività ricreative, viaggi di piacere dei figli, corsi di musica, teatro, informatica,, d) spese scolastiche: rette di scuole private, ripetizioni, materiale scolastico e didattico di inizio anno, gite scolastiche, queste ultime, come detto, saranno interamente a carico del padre.
- L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla signora con obbligo per il signor Parte_2
di fornire la documentazione necessaria a tal fine. Persona_2
3. Le parti si riconoscono ampia e reciproca libertà di intrattenere rapporti e relazioni e di condurre la propria vita nei modi e nei termini che riterranno più soddisfacenti, il tutto comunque sempre nel rispetto reciproco e, in particolare, delle esigenze e della sensibilità della figlia, impegnandosi sin da ora a tenere una condotta di vita che non generi nella stessa confusione di ruoli genitoriali.
Entrambi i genitori si obbligano a rispettare quanto concordemente stabilito, evitando condotte idonee a generare eventuali conflitti di lealtà, impegnandosi al massimo rispetto reciproco, garantendo inoltre comunicazioni giornaliere, anche in videochiamata, tra la minore ed il genitore assente.
4. Le parti si danno atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale, di non avere pendenze e/o pretese reciproche, anche in riferimento alle somme versate ad oggi a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario in favore di Per_
5. Spese di causa interamente compensate, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 01.08.2018, si attengano Per_
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
o dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
LI OV ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti della loro figlia nata in [...] il [...], e per le relative questioni Per_
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quale eserciteranno congiuntamente la Per_
responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare per garantire alla bambina il diritto della medesima alla bigenitorialità, nonché a mantenere significativi rapporti con i nonni di entrambi i rami genitoriali, curandone l'educazione, la salute, l'istruzione ed il mantenimento, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni della bambina, informandosi reciprocamente su ogni evento abbia incidenza nella formazione della personalità della minore medesima.
Dunque i genitori convengono che l'amministrazione ordinaria sia disgiunta, mentre sulle questioni di maggiore interesse riguardanti, ad esempio, l'educazione, la salute, l'istruzione, la scelta della scuola e la residenza, ogni decisione sarà presa di comune e preventivo accordo.
avrà presso la madre la residenza anagrafica e la collocazione principale ed ogni eventuale Per_
cambiamento dovrà necessariamente essere condiviso dai genitori;
- Nella gestione della quotidianità ed in relazione alla presenza paterna nella vita della bambina i genitori osserveranno, salvi diversi futuri accordi e/o aggiustamenti, il calendario di seguito schematicamente riassunto:
- Quando non sarà impegnato all'estero per lavoro, terrà con sé la figlia: Persona_2
A settimane alterne, per praticità 1) e 3), dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando ripoterà la figlia direttamente a scuola;
A settimane alterne, per praticità 2) e 4), dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina.
- Quanto alle maggiori festività ed eventuali cd “ponti lunghi”, le parti concordano di adottare il criterio dell'alternanza in caso di disaccordo, stabilendo fin d'ora di suddividere il periodo natalizio per lo stesso numero di giorni, comprendendo un anno il Natale ed un anno il capodanno e così, per chiarezza, un genitore trascorrerà con la minore il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio.
pagina 2 di 5 Considerando che nel 2023, ha trascorso il Natale con il papà, nel 2024 trascorrerà con la madre la Per_
settimana dal 24 al 30 dicembre. Quanto alle festività pasquali il periodo sarà suddiviso in pari misura con ciascun genitore, comprensivo, ad anni alterni del giorno di Pasqua.
- Resta tra le parti inteso che il genitore con il quale la figlia trascorrerà la settimana dal 31 dicembre al
6 gennaio, avrà la possibilità di vederla per lo scambio dei regali.
- Ciascun genitore, poi, potrà organizzare, ad anni alterni, una settimana di vacanza nel periodo tra i due quadrimestri e, l'anno successivo, un week -end lungo, nel rispetto degli impegni della minore.
- Quanto ad eventuali periodi di ferie e/o di vacanze, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo, di almeno 3 settimane, i rispettivi programmi, sia per eventuali periodi di ferie personali, sia per eventuali vacanze insieme alla bambina, avendo cura che non si verifichino sovrapposizioni.
- Ciascun genitore potrà portare la figlia in vacanza in periodo extrascolastico, avendo sempre cura di comunicare luogo di destinazione e recapito e di darne comunicazione all'altro genitore possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, o comunque con un preavviso minimo di 3 settimane rispetto alla partenza, salvo diversi accordi tra le parti, così da potersi organizzare, per due periodi di 10 giorni ciascuno, non continuativi tra essi, salvo diversi accordi, garantendo, però che la minore trascorra il giorno prima della partenza con il genitore che non vedrà per il periodo di vacanza e quello successivo al rientro dalle vacanze, fatto salvo che quest'ultimo non sia impegnato per questioni indifferibili.
- Quando il papà sarà all'estero per lavoro, normalmente in Spagna una settimana al mese, sarà garantita a l'opportunità di vedere e di stare con i nonni paterni concordando con la madre di volta Per_
in volta giorni ed orari, anche in relazione agli impegni della minore.
- Del pari, quando e se la mamma dovesse essere fuori provincia, sarà garantita a l'opportunità di Per_
vedere e di stare insieme ai nonni materni concordando con il padre di volta in volta giorni ed orari, anche in relazione agli impegni della minore.
2. A titolo di concorso paterno nel mantenimento ordinario della figlia comprensivo del Per_
contributo abitativo, indipendentemente dal tipo di collocazione della bambina (immobile in proprietà
e/o locazione) verserà a la somma di € 2.000,00 mensili, Persona_2 Parte_2
annualmente rivalutabile ex lege, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico di pari importo sul c/c intestato alla madre che verrà comunicato, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
- Quanto alle spese straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, sia per la definizione della natura delle spese, sia per le modalità di anticipazione e/o di pagina 3 di 5 rimborso, suddividendo gli oneri, nella misura del 50%, con esclusione delle spese per la scuola, rette, gite e viaggi di istruzione che saranno invece interamente sostenute dal padre.
- A titolo di esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie si intendono: a) spese mediche: dentistiche, ortodontiche, occhiali da vista, lenti a contatto correttive, mediche (tradizionali e/o omeopatiche), interventi chirurgici improvvisi e non prevedibili, fisioterapia, psicoterapia;
b) spese sportive: le spese relative alle attività sportive, incluse attrezzature, divise, trasferte ed eventuali ritiri;
c) spese ludiche: feste di compleanno, giochi vari, attività ricreative, viaggi di piacere dei figli, corsi di musica, teatro, informatica,, d) spese scolastiche: rette di scuole private, ripetizioni, materiale scolastico e didattico di inizio anno, gite scolastiche, queste ultime, come detto, saranno interamente a carico del padre.
- L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla signora con obbligo per il signor Parte_2
di fornire la documentazione necessaria a tal fine. Persona_2
3. Le parti si riconoscono ampia e reciproca libertà di intrattenere rapporti e relazioni e di condurre la propria vita nei modi e nei termini che riterranno più soddisfacenti, il tutto comunque sempre nel rispetto reciproco e, in particolare, delle esigenze e della sensibilità della figlia, impegnandosi sin da ora a tenere una condotta di vita che non generi nella stessa confusione di ruoli genitoriali.
Entrambi i genitori si obbligano a rispettare quanto concordemente stabilito, evitando condotte idonee a generare eventuali conflitti di lealtà, impegnandosi al massimo rispetto reciproco, garantendo inoltre comunicazioni giornaliere, anche in videochiamata, tra la minore ed il genitore assente.
4. Le parti si danno atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale, di non avere pendenze e/o pretese reciproche, anche in riferimento alle somme versate ad oggi a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario in favore di Per_
5. Spese di causa interamente compensate, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 01.08.2018, si attengano Per_
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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