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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1495/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6118/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Sede 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2629/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: appello inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza della
CGT di Caserta n. 2629/8/2025, depositata in data 05.06.2025, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e per l'effetto annullato l'atto impugnato, costituito da una intimazione di pagamento concernente ICI, annualità 2010-2012, ma che tuttavia aveva compensato le spese di lite.
L'appellante ha nello specifico dedotto: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per avere la CGT
I grado di Caserta compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione”.
Quindi ha chiesto di condannare la parte appellata, Comune di San Prisco nella sua qualità di Ente impositore, a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'Ente comunale mediante il proprio difensore si è limitato a presentare una memoria difensiva e di discussione con la quale ha sostenuto che la notifica dell'appello era stata fatta direttamente al Comune e non al difensore domiciliatario e, quindi, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 17 del d.lgs. 546/92 attesa la nullità della notifica. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Come rilevato da parte appellata la notifica dell'atto di appello proveniente dalla difesa del contribuente (Email_1) ed indirizzata alla parte convenuta, è stata inviata non già al difensore domiciliatario, ove risultava sin dal primo grado di giudizio la domiciliazione dell'Ente comunale (vds. procura alle liti rilasciata il 5 maggio 2025 dal
Sindaco p.t., in atti del fascicolo di primo grado), bensì direttamente all'Ufficio protocollo del
Email_3Comune di San Prisco " ". Quanto innanzi comporta che questa Corte proceda ad una declaratoria di inammissibilità dell'appello, essendo risultata la nullità della notifica per essere essa avvenuta in luogo diverso rispetto al domicilio eletto da parte convenuta sin dal primo grado di giudizio.
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara l'appello inammissibile, compensando le spese trattandosi di decisione di rito e non di merito ed essendosi il Comune di San Prisco costituito al limitato fine di eccepire l'anzidetta nullità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Compensa le spese di lite.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de CA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6118/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Sede 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2629/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: appello inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza della
CGT di Caserta n. 2629/8/2025, depositata in data 05.06.2025, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e per l'effetto annullato l'atto impugnato, costituito da una intimazione di pagamento concernente ICI, annualità 2010-2012, ma che tuttavia aveva compensato le spese di lite.
L'appellante ha nello specifico dedotto: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per avere la CGT
I grado di Caserta compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione”.
Quindi ha chiesto di condannare la parte appellata, Comune di San Prisco nella sua qualità di Ente impositore, a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'Ente comunale mediante il proprio difensore si è limitato a presentare una memoria difensiva e di discussione con la quale ha sostenuto che la notifica dell'appello era stata fatta direttamente al Comune e non al difensore domiciliatario e, quindi, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 17 del d.lgs. 546/92 attesa la nullità della notifica. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Come rilevato da parte appellata la notifica dell'atto di appello proveniente dalla difesa del contribuente (Email_1) ed indirizzata alla parte convenuta, è stata inviata non già al difensore domiciliatario, ove risultava sin dal primo grado di giudizio la domiciliazione dell'Ente comunale (vds. procura alle liti rilasciata il 5 maggio 2025 dal
Sindaco p.t., in atti del fascicolo di primo grado), bensì direttamente all'Ufficio protocollo del
Email_3Comune di San Prisco " ". Quanto innanzi comporta che questa Corte proceda ad una declaratoria di inammissibilità dell'appello, essendo risultata la nullità della notifica per essere essa avvenuta in luogo diverso rispetto al domicilio eletto da parte convenuta sin dal primo grado di giudizio.
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara l'appello inammissibile, compensando le spese trattandosi di decisione di rito e non di merito ed essendosi il Comune di San Prisco costituito al limitato fine di eccepire l'anzidetta nullità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Compensa le spese di lite.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de CA